Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/05/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2193/2014 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2193/2014 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 15.11.2024 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e
281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SCAGLIARINI PAOLO, presso il cui studio elettivamente domicilia al
CORSO CAVOUR 208 70121 BARI, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
ATTRICE
E
(c.f.: rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. NAPOLI MICHELE, presso il cui studio elettivamente domicilia alla VIA APPIA, 21 85100 POTENZA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
NONCHÉ
(c.f.: con sede in Controparte_2 P.IVA_1
BARILE, via Padre Minozzi, nella persona del suo curatore speciale, Avv.
Ameriga Petrucci, giusto provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 1
CONVENUTA
Oggetto: azione di responsabilità ex art. 2260 cod. civ.;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 15.11.2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio , nella sua qualità di amministratore della società Controparte_1
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, previo accertamento della responsabilità del convenuto CP_1
nella sua qualità di Amministratore della nei
[...] Controparte_2
fatti esposti nella premessa del presente atto di citazione: 1) Condannare lo stesso convenuto al risarcimento dei danni in favore della società Controparte_1
nella misura di € 25.000.00 ovvero in quell'altra Controparte_2
maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudicante;
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa Controparte_1 da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Scagliarini anticipatario”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva:
- di essere socia della , Controparte_3 CP_4
con sede in Barile alla via Padre Minozzi n. 6 Bis,
[...] Controparte_5
avente quale oggetto sociale la “attività di parrucchiere per uomo e per donne e mestieri connessi”, insieme agli altri due soci e Controparte_1 CP_4
[...]
- che la società è stata amministrata ininterrottamente, dal 13.06.2007 dal socio nella qualità di amministratore unico;
Controparte_1
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2 - che “l'amministratore unico sig. , violando i doveri di Controparte_1
diligenza professionale, nonché quelli espressamente previsti dall'atto costitutivo della medesima società ha mal gestito la società non vigilando sulla condotta del socio e non facendo cessare pratiche illecite, provocando un grave CP_4
danno al patrimonio sociale della nonché ai singoli soci Controparte_2 ed esponendo questi ultimi al rischio di sanzioni di natura civilistica e penale”;
- che “l'amministratore, contrariamente a quanto stabilito nell'art. 10 dell'atto costitutivo, non ha mai presentato un bilancio ma ha disposto che periodicamente venissero prelevati dalla cassa sociale somme di denaro per le quali mai è stato presentato rendiconto, senza conseguente richiesta ai soci di ulteriori conferimenti in denaro o senza conferimento di denaro a conguaglio in favore degli stessi”;
- che l'amministratore ha consentito a che il socio incassasse CP_1 CP_4
somme di gran lunga superiore a quelle percepite dall'attrice, nonostante la pari misura dei conferimenti societari tra i tre soci;
- di aver tempestivamente segnalato all'amministratore le anomalie e la CP_1
illiceità dei comportamenti tenuti dal socio il quale, senza autorizzazione CP_4
o consenso degli altri soci, ha provveduto: a) ad assumere personale “a nero”; b) a prelevare ingenti quantità di danaro dalla cassa sociale senza giustificazione e rilasciando “biglietti scritti dallo stesso con l'importo prelevato”;
- di aver diffidato, a fronte dell'inerzia serbata dall'amministratore, per mezzo del proprio difensore, il socio a non far più accedere al locale suo figlio, CP_4
, e la signora , chiamati dallo stesso a coadiuvarlo Controparte_6 CP_7
lavorativamente nella propria attività, contro la volontà della stessa socia e senza essere regolarmente assunti dalla;
Controparte_2
- di aver invitato, nella medesima missiva del 04.06.2014, l'amministratore unico a rendicontare in merito al prelievo di prodotti e di strumenti di lavoro portati via dallo stesso, al momento della sua formale cessazione dalla attività di artigiano, ad interrompere immediatamente l'attività concorrenziale messa in atto contro la società sottraendo egli stesso, amministratore unico, Controparte_2
clientela che provvede a servire a domicilio;
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3 - che è evidente l'intenzione del sig. di sottrarsi agli Controparte_1
obblighi di rendicontazione nei confronti della società e dei soci nonché di far cessare ogni illiceità all'interno della società ; Controparte_2
Sulla base di tali premesse dichiarava di proporre azione di responsabilità, ex art. 2476 cod. civ., nei confronti del convenuto amministratore, di competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale adito, quantificando il danno patito dalla società, per le condotte di mala gestio descritte, in misura non inferiore ai 25.000,00 €.
§2. Costituitosi in giudizio, ha confutato le avverse pretese Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dell'azione ex art. 2476 cod. civ., essendo l'
[...]
una società in nome collettivo, nonché la non rispondenza a vero CP_2
delle circostanze dedotte dall'attrice rispetto alle condotte di mala gestio asseritamente tenute e al danno patito dalla società.
§3. Si è costituita in giudizio anche la società , per il tramite Controparte_2
del nominato curatore speciale Ameriga Petrucci, che - esaminata la situazione contabile e le dichiarazioni dell'amministratore - ha rilevato come “l'esposizione dei fatti da parte dell'attrice sia priva di fondamento”. In particolare, la società ha eccepito: a) la regolare assunzione del personale che presta l'attività lavorativa nella società; b) che la socia ha sempre rifiutato ogni interlocuzione con Pt_1
gli altri soci;
c) che la contabilità è sempre stata a disposizione dei soci e regolarmente tenuta dal ragioniere;
d) che la , in qualità di CP_8 Pt_1
socia, non avrebbe potuto determinare da sola la volontà della società in merito all'attività lavorativa prestata da , figlio del socio , Controparte_6 CP_4
e dalla sig.ra , resasi comunque necessaria per far fronte alle esigenze della CP_7
società; d) dell'assenza di prova di una concorrenza sleale dell'amministratore, non altrimenti verificata anche in ragione del volume di affari della società rimasto pressoché invariato dopo la cessazione dell'attività di artigiano da parte dell'amministratore ; di non aver riscontrato violazioni da parte del CP_1 CP_1
rispetto agli obblighi sullo stesso gravanti, non emergendo né situazioni illecite né omissioni contabili.
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 4 La società ha, inoltre, dedotto che, dopo la cessazione dell'attività lavorativa da parte del , gli altri due soci, e , hanno continuato l'attività CP_1 Pt_1 CP_4
lavorativa prestando il proprio lavoro personale, ma mentre il socio CP_4
avrebbe riportato all'amministratore gli incassi percepiti, parimenti non CP_1
avrebbe fatto la socia che si sarebbe limitata a corrispondere la quota del Pt_1
33,3% per il pagamento dei debiti sociali, senza nulla riferire, di contro, sui propri incassi.
Tale situazione sarebbe la conseguenza “di chiare prese di posizione espresse ai soci dalla stessa attrice e confluite in un'avanzata puntazione di un futuro accordo che i tre soci avevano convenuto: quell'accordo, poi, non si perfezionò proprio per un ingiustificato mutare di volontà della stessa attrice che decise, nel giugno del 2014, di interrompere le trattative e di citare in giudizio la Società e il suo amministratore, appunto, senza motivo evidente”. Sulla base di tali deduzioni chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata.
Precisate le domande, ammessi gli interrogatori formali delle parti, assunto il solo interrogatorio formale dell'attrice , rigettato il sequestro giudiziario in Pt_1 corso di causa avanzato dall'attrice, la causa - dopo numerosi rinvii per bonario componimento, avendo le parti rappresentato la pendenza di trattative già all'udienza del 22.06.2016 - ritenuta matura per la decisione senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. ratione temporis vigente.
In via preliminare.
In via preliminare deve chiarirsi che, contrariamente a quanto argomentato dall'attrice nell'atto introduttivo, la presente controversia non è di “competenza” della sezione specializzata in materia di impresa dell'intestato Tribunale, trattandosi di un'azione di responsabilità esercitata nei confronti di un amministratore di una società di persone e non di una società di capitali.
Invero, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza relativamente “alle
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 5 società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte
a direzione e coordinamento”, risultando esclusa la relativa competenza per le società non espressamente contemplate dalla disposizione (per l'appunto, le società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile).
Nel merito.
Nel merito la domanda avanzata dall'attrice non può essere accolta per difetto di legittimazione attiva della stessa.
La socia ha agito in giudizio per veder accertata la responsabilità Pt_1 dell'amministratore , deducendo diverse sue condotte di Controparte_1
maladministration, chiedendone la condanna al risarcimento del danno “in favore della società nella misura di € 25.000.00 ovvero in Controparte_2
quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta equa dal Giudicante” (cfr. conclusioni atto di citazione)
La socia, dunque, ha dichiarato espressamente di agire per il risarcimento del danno cagionato al patrimonio sociale e non anche al suo patrimonio personale, come precisato nella successiva memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cod. proc. civ. allorché ha dedotto che “nelle more del giudizio, l'irregolarità della gestione e dell'amministrazione della società, denunciata nella premessa dell'atto di citazione, persiste ed anzi si è aggravata esponendo la società e quindi i soci personalmente ad un danno, al momento economico, grave ed irreversibile” (cfr. pagina 2 rigo 12 e ss.) e ancora che “da quanto sopra esposto e precisato, appare ancora più grave la responsabilità del sig. nell'aver Controparte_1
causato un grave danno economico alla società, nell'aver impedito l'esercizio pieno della società avendo escluso da ogni attività il socio , nonché Parte_1
di aver posto le condizioni per le quali non sia più possibile perseguire lo scopo
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 6 statutario prefissato, la cui scadenza era preventivata per il 2050” (pag. 6 , rigo 4
e ss.).
Tanto chiarito, occorre rilevare che la disciplina della società di persone, richiamata per le s.n.c. attraverso il rinvio dell'art. 2292 cod. civ., prevede all'art. 2260 comma 2 c.c. solo l'azione di responsabilità sociale, esperibile dalla società nei confronti degli amministratori per ottenere il risarcimento del danno arrecato al patrimonio sociale dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, non contemplando la legittimazione processuale che l'art. 2476 cod. civ. espressamente riconosce ai soci delle società
a responsabilità limitata (e l'attuale art. 2393 bis c.c. ai soci delle società per azioni).
Invero, quella di cui all'art. 2476 cod. civ. rappresenta un'ipotesi di sostituzione processuale, espressamente prevista dalla legge, in cui eccezionalmente taluno
«può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui» (art. 81 c.p.c.), poiché il socio è autorizzato ad esercitare in nome proprio, ma nell'interesse della società, l'azione di responsabilità normalmente promossa dalla società stessa a tutela dei propri diritti (in tal senso si sono espresse, ex multis, Trib.
Milano, 5.03.2020; Trib. Milano 10.10.2019, GI 2020; Trib. Bari 21.3.2017; Trib.
Roma 7.6.2012; Trib. Roma 1.8.2012), non prevista, invece, per le società di persone.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato, già negli anni '90, che legittimata ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori, a norma dell'art. 2260 c.c., in mancanza di una norma analoga a quella prevista per la società a responsabilità limitata, è esclusivamente la società. Al socio (o al terzo), direttamente danneggiati da un atto colposo o doloso dell'amministratore, doveva in ogni caso essere riconosciuta l'azione individuale di responsabilità in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, 10/03/1992, n. 2872; nello stesso senso Sez. 1, 13/12/1995, n. 12772).
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 7 A questo approdo la giurisprudenza era pervenuta osservando che anche nelle società di persone, accanto all'azione di responsabilità spettante alla società, sobriamente disciplinata dal citato art. 2260 c.c. e corrispondente, mutatis mutandis, a quella ben più dettagliatamente contemplata dagli artt. 2392 e 2393 cit. codice per la società di capitali, doveva trovar posto, in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., la cosiddetta azione individuale del socio (o del terzo) direttamente danneggiato da atto colposo o doloso dell'amministratore; non poteva infatti negarsi la sussistenza dell'eadem ratio per ammettere tale azione anche nel campo delle società personali, allorché fosse immediatamente e direttamente rilevante per il socio (indipendentemente dal tramite costituito dalla società) il pregiudizio arrecato dal comportamento dell'amministratore.
Pertanto, accanto all'azione di responsabilità sociale esperibile dalla società, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione del socio della società di persone ad agire mediante l'azione individuale di responsabilità in presenza di un danno diretto ed immediato cagionato al proprio patrimonio personale dal comportamento tenuto dall'amministratore (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez.
I, 28/04/2021, n.11223).
Si è precisato, infatti, che l'azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone coesiste con l'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento dei doveri statutari o legali;
tuttavia si è ribadito, “che la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori” (cfr. Cass. Sez.
1, n. 16416 del 25/07/2007, Rv. 598647 - 01).
Più recentemente ancora, la Suprema Corte ha ribadito come l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacchè l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 8 direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore (cfr. Cass. Sez. 3, n.
4548 del 22/03/2012, Rv. 621601 - 01).
Orbene, tornando alla fattispecie concreta, occorre rilevare la carenza di legittimazione attiva della socia a far valere in nome proprio un diritto spettante esclusivamente alla società, in mancanza di una previsione di sostituzione processuale analoga a quella prevista dall'art. 2476 cod. civ. per i soci delle società
a responsabilità limitata, e dall' art. 2393 bis c.c. per le S.p.A., che, in ragione del loro carattere eccezionale, non sono suscettibili di applicazione analogica
(trattandosi, a ben vedere, di una lacuna volontaria del legislatore, evidentemente non colmabile in sede interpretativa in applicazione del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).
La società di persone, dunque, dotata di una propria soggettività giuridica, centro di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, distinto e autonomo dai singoli soci, è l'unica legittimata ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti, dovendosi escludere una concorrente legittimazione dei soci a far valere l'azione sociale di responsabilità
Peraltro, la società convenuta debitamente costituitasi in giudizio a mezzo di procuratore speciale, ha ritenuto completamente destituiti di fondamento gli addebiti mossi dalla socia, non aderendo, dunque, alla domanda di responsabilità dalla stessa avanzata.
Né può ritenersi che l'attrice abbia promosso un'azione individuale di responsabilità - astrattamente ammissibile, come chiarito, in applicazione
2193/2014 r.g.a.c. Pag. 9 analogica dell'art. 2395 cod. civ. e dei principi generali in materia di risarcimento del danno - non avendo ella dedotto alcun danno al proprio patrimonio personale distinto ed ulteriore rispetto ai danni asseritamente cagionati dall'amministratore al patrimonio sociale.
Alla luce di quanto sin qui osservato, è evidente l'assoluta irrilevanza dell'assunzione degli ulteriori mezzi istruttori articolati dalle parti, non potendo avere la lite altro esito che la reiezione della domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
L'esistenza di una giurisprudenza di merito non pienamente unanime, il comportamento tenuto dalle parti (che hanno chiesto innumerevoli rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento), la modesta attività difensiva svolta dai convenuti giustificano, a parere della scrivente, ex art. 92 co. 2 cod. proc. civ., la compensazione integrale delle spese di lite (anche in relazione al procedimento cautelare per sequestro giudiziario rigettato con ordinanza del
19.09.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione di a proporre l'azione Parte_1
sociale di responsabilità e, per l'effetto, dichiara inammissibile la relativa domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza, il 19/05/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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