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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9448 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/12/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/07/2006 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Carbonia, anno 2006, numero 35, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio.
b) La figlia, ormai prossima alla maggiore età, sarà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con residenza presso la casa materna in Carbonia alla Via Lubiana.
Pag. 2 di 3 c) Il signor potrà vedere la figlia e tenerla con sé compatibilmente CP_1
alla volontà della ragazza.
d) Il signor corrisponderà con cadenza mensile alla signora Controparte_1
nell'esclusivo interesse della prole, un assegno di Parte_1 mantenimento di € 100,00 mensile.
Detto importo sarà annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
e) Il signor si obbliga alla effettuazione del trasferimento della CP_1
proprietà del veicolo in uso allo stesso ma di proprietà della Signora PT
.
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9448 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/12/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabiano Pani, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Carbonia.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/07/2006 tra e trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del Comune di Carbonia, anno 2006, numero 35, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio.
b) La figlia, ormai prossima alla maggiore età, sarà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con residenza presso la casa materna in Carbonia alla Via Lubiana.
Pag. 2 di 3 c) Il signor potrà vedere la figlia e tenerla con sé compatibilmente CP_1
alla volontà della ragazza.
d) Il signor corrisponderà con cadenza mensile alla signora Controparte_1
nell'esclusivo interesse della prole, un assegno di Parte_1 mantenimento di € 100,00 mensile.
Detto importo sarà annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita.
e) Il signor si obbliga alla effettuazione del trasferimento della CP_1
proprietà del veicolo in uso allo stesso ma di proprietà della Signora PT
.
[...]
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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