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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5043 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr.ssa EL AL Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.ssa NA OZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13553 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Mariagrazia Minutoli del
Foro di Messina, come da procura alle liti depositata nel fascicolo informatico, giusta autorizzazione del GD del Tribunale di Messina del 18.2.2022 con attestazione ex art. 144 TUSG del 26.2.2022
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lepore ( , in Email_1 virtù di mandato depositato nel fascicolo informatico
CONVENUTO
OGGETTO: azione di responsabilità ex art. 146 L. F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.10.2022 la ha Parte_1 convenuto in giudizio amministratore unico della società dal 15.1.2018 CP_1 alla data del fallimento, dichiarato con sentenza n. 4/2020 del 15.1.2020 del tribunale di
Messina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale e ai creditori sociali, da liquidarsi nell'importo di € 296.210,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in maniera equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in R.G. 13553/2022 misura corrispondente al deficit fallimentare, ossia ad € 198.601,94, pari allo stato passivo accertato, stante l'impossibilità di ricostruire i fatti e gli accadimenti rilevanti a causa della mancanza di idonea documentazione contabile.
Ha esposto l'attrice:
-che la società fallita era stata costituita in data 27.4.2012 con capitale sociale di €
10.000,00, ripartito tra i soci per il 40% e per il 60%, ed Controparte_2 CP_1 aveva esercitato l'attività di commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari, la gestione di supermercati e spacci sia in proprio che per conto terzi e che, successivamente, acquisito in data 16.6.2012 il ramo d'azienda dalla società l'attività Parte_2 principale era divenuta quella di “supermercato”;
-che dall'esame della documentazione della società, dalla relazione del curatore e dalla consulenza disposta in sede fallimentare erano emersi atti di mala gestio compiuti dall'amministratore quali: la mancata produzione dei bilanci e delle scritture CP_1 contabili degli ultimi tre anni di esercizio;
l'incompletezza della documentazione contabile e fiscale della società; la prosecuzione dell'attività d'impresa per fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, malgrado la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale a causa di perdite già al termine dell'esercizio 2014; il mancato pagamento di debiti tributari e previdenziali;
l'omesso rimborso dei finanziamenti bancari;
l'omesso recupero dei crediti.
Nel timore di perdere la garanzia del credito risarcitorio, la RA ha avanzato domanda di sequestro conservativo in corso di causa che, nella contumacia del resistente,
è stata parzialmente accolta con l'ordinanza del 28.11.2022, che ha autorizzato il sequestro dei beni mobili, immobili e crediti di fino alla concorrenza di € CP_1
220.000,00.
Costituendosi nel giudizio di merito oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., il convenuto ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, invocando l'applicazione del foro generale ex art. 18 c.p.c., ha contestato la ricorrenza dei presupposti del fumus e del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo, si è affermato estraneo agli addebiti mossi dalla RA e ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di instaurare una trattativa attraverso un organismo di gestione di crisi di impresa.
La causa è stata istruita mediante le disposte indagini tecnico – contabili d'ufficio.
***
Esposti i fatti di causa, va innanzitutto dato atto dell'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto, costituitosi oltre il termine previsto dall'art. 166 cpc, quando era ormai decaduto dalle facoltà di cui agli artt. 38 e 167 cpc.
Tribunale di Palermo 2 Sezione specializzata in materi di Impresa R.G. 13553/2022
L'eccezione era in ogni caso infondata, in quanto – come noto - l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, restando quindi soggetta alla competenza del Tribunale delle Imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse (Cass.
19340/2016).
Quanto al merito, va osservato che la RA, premettendo che alla data della costituzione della società la carica di amministratore unico era ricoperta da
[...] che l'ha mantenuta sino al 15.1.2018 e che da tale data fino alla dichiarazione di CP_2 fallimento amministratore unico è stato invece ha addebitato a CP_1 quest'ultimo l'inadempimento degli obblighi generali e speciali connessi alla carica, per l'omessa regolare tenuta delle scritture contabili dell'impresa ex art. 2114 c.c. e la violazione del dovere di agire con diligenza e di perseguire costantemente l'interesse sociale.
E' stato in particolare evidenziato che:
-la società fallita risultava insolvente già dal primo esercizio operativo, anno 2013, senza che la rappresentante legale, o il socio adottassero i rimedi Controparte_2 CP_1 previsti dall'art. 2482 ter c.c.; l'attività d'impresa era anzi proseguita non con finalità meramente conservativa, con conseguente aggravamento del dissesto;
-la società si era quindi ulteriormente indebitata presso il ceto bancario e aveva lasciato aumentare l'esposizione debitoria verso l'Erario e gli Enti previdenziali;
inoltre,
l'amministratrice aveva prelevato liquidità dalle casse sociali;
CP_2
-assunta la carica di amministratore dal 15.1.2018, aveva omesso la CP_1 presentazione delle dichiarazioni reddituali della società, come già il suo predecessore;
-era emerso un rapporto opaco tra la fallita e la il cui Controparte_3 socio ed amministratore era lo stesso e nei cui confronti la società fallita CP_1 vantava un credito di € 15.000,00 risultante dalla situazione patrimoniale dell'esercizio
2015 tra i “crediti verso altri”;
-la lacunosità della documentazione contabile della società, il mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2015, l'omissione degli adempimenti contabili e fiscali,
l'indisponibilità dell'odierno convenuto a collaborare con gli organi della procedura
Tribunale di Palermo 3 Sezione specializzata in materi di Impresa R.G. 13553/2022 avevano impedito la ricostruzione dei fatti e degli accadimenti rilevanti per la società e l'accertamento puntuale del danno arrecato alla società e ai creditori.
Procedendo, allora, allo scrutinio della fondatezza delle contestazioni mosse al convenuto, quale amministratore della società dal 15.1.2018 al 15.1.2020, va dato atto – Parte_1 quanto alle denunciate irregolarità sotto il profilo contabile e fiscale – che in effetti, come emerge anche dalla sentenza dichiarativa di fallimento, non risultano essere stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi (l'ultimo bilancio depositato si riferisce all'esercizio 2015) e la documentazione della società acquisita in sede prefallimentare dalla
Guardia di Finanza non ha consentito di determinare in maniera compiuta l'attivo patrimoniale e la situazione debitoria della società negli ultimi tre esercizi antecedenti la dichiarazione di fallimento;
dall'analisi dell'ultimo bilancio condotta dal consulente della
RA sono inoltre emerse incongruenze per talune voci esposte nel bilancio dell'esercizio 2015 ed è risultato impossibile il recupero dei crediti ivi genericamente indicati, in assenza della pertinente documentazione (fatture attive e passive, contratti, etc).
Il CTU nominato in questo giudizio ha ritenuto assolutamente carenti le scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c. (libro giornale, libro inventari, schede contabili, cespiti ammortizzabili, scritture contabili ausiliari delle precedenti) e, anche con riferimento ai bilanci di esercizio versati in atti e/o comunque acquisti dai pubblici registri, si è trovato nell'impossibilità di verificare la corrispondenza dei dati ivi esposti con quelli delle scritture contabili obbligatarie Libro Giornale e Libro degli Inventari, di cui i primi costituiscono riepilogo e rappresentazione.
Inoltre, essendo stata acclarata l'omessa esibizione delle scritture contabili obbligatorie dal 2015 al 15 gennaio 2020 (permanendo l'obbligo della regolare tenuta sino al momento della formale dichiarazione di fallimento anche in caso di inattività della società), il
Tribunale di Messina, con sentenza n. 2212/2023 del 7.11.2023, ha giudicato
[...]
e avvicendatisi nella carica di amministratore unico in periodi CP_2 CP_1 distinti dello stesso triennio, colpevoli del reato di bancarotta documentale semplice (artt.
224 n. 1 e 217 RD 267/1942).
D'altra parte, anche in questo giudizio il convenuto ha ammesso di non aver “presentato la contabilità” per gli anni di esercizio a causa “di incomprensioni col commercialista di fiducia”, ma tale giustificazione – già ritenuta dai giudici penali inidonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato ascrittogli – non può certo costituire valida esimente da responsabilità civile, spettando all'organo gestorio il compito di vigilare con diligenza
Tribunale di Palermo 4 Sezione specializzata in materi di Impresa R.G. 13553/2022 anche sull'operato dei professionisti incaricati della tenuta delle scritture contabili e della formazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali.
Tuttavia, dalla contestata irregolarità non discende ex se la prova di un danno concretamente imputabile all'amministratore, per di più in misura corrispondente al deficit fallimentare. E' invero indirizzo consolidato che, in tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall., la mancanza di scritture contabili, ovvero la loro sommarietà o inintelligibilità, non è di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso eziologico rispetto ai fatti causativi del dissesto, in quanto la stessa presuppone che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale, restando perciò applicabile il criterio del deficit fallimentare soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva - di condotte di tal genere (Cass. 12.5.2022 n. 15245).
Difatti, la mancanza delle scritture sociali non basta ad impedire al curatore di ricostruire attraverso altre fonti (ad es. gli estratti dei conti bancari della società fallita, di cui non risulta che il Curatore abbia fatto richiesta agli istituti di credito) le principali vicende della società fallita e quindi almeno di ipotizzare ed allegare in causa l'esistenza di eventuali comportamenti illegittimi addebitabili agli organi sociali che siano potenzialmente in grado di avere un'incidenza negativa sul patrimonio della società. Pertanto, come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza 6.5.2015
n. 9100), il ricorso al criterio sussidiario – oggi stabilito dall'art. 2486 ultimo comma cod.
Civ. a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 14/2019 – quale parametro per la liquidazione equitativa del danno si giustifica soltanto quando esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e comunque l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo (nel medesimo senso, cfr. Cass.
8.10.2020 n. 21730).
Ne discende che una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero deficit fallimentare della società può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.
Tribunale di Palermo 5 Sezione specializzata in materi di Impresa R.G. 13553/2022
Ebbene, dall'esame dell'atto introduttivo e delle successive memorie di parte attrice emerge che ciò che la RA imputa all'odierno convenuto è di aver proseguito nell'attività sociale pur in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ai sensi dell'art. 2484 n. 4 c.c. già al termine dell'esercizio 2014, non adottando i provvedimenti conseguenziali ex art. 2482 ter c.c. e proseguendo così nella gestione della società per fini estranei alla mera conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Le espletate indagini tecnico – contabili d'ufficio hanno evidenziato, alla luce dei dati risultanti dai bilanci chiusi al 31/12/2012, al 31/12/2013, al 31/12/2014 e al
31/12/2015, che addirittura sin dall'esercizio 2012 il patrimonio netto negativo aveva completamente azzerato il capitale sociale e le altre componenti del patrimonio, senza che tuttavia l'organo amministrativo avesse assunto i provvedimenti imposti dall'art. 2482 ter c.c., accertando l'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.
E' tuttavia di documentale evidenza che il ruolo di amministratore è stato ricoperto, nei medesimi anni e fino al 15/1/2018, da che al non è stato ascritto Controparte_2 CP_1 dalla RA alcun ruolo gestorio (anche di fatto) anteriormente all'assunzione della carica in data 15/1/2018 e che, a distanza di pochi mesi – nell'aprile 2018 –, la società ha cessato ogni attività. Tale ultima circostanza emerge dalla stessa relazione ex art. 33 L.F. del Curatore, in cui si dà atto della cessazione a tale data dei rapporti di lavoro in essere con la società, nonché dalle deposizioni rese dallo stesso curatore avv. Molonè e dal consulente contabile della RA dott. nel procedimento penale prima Per_1 richiamato.
Risulta, con ciò, smentita l'accusa mossa al convenuto di aver proseguito l'attività caratteristica dell'impresa malgrado le perdite e la (pluriennale) sussistenza della causa di scioglimento della società, né al – cui si addebita la responsabilità per i fatti gestori CP_1 commessi dall'assunzione della carica nel gennaio 2018 – può farsi carico, in assenza di pertinenti allegazioni, delle conseguenze dannose delle irregolarità poste in essere dal precedente amministratore.
In proposito, va osservato che l'amministratore di una società il quale, succedendo ad altro amministratore, riceva una gestione affetta da gravi irregolarità, è responsabile non già dell'attività dei precedenti amministratori che avrebbero realizzato le stesse irregolarità, ma della propria colpevole omissione, qualora, appunto, ometta di informarne l'assemblea e di assumere le necessarie iniziative: trattandosi infatti di responsabilità derivante da rapporto di mandato, all'amministratore può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi sullo stesso
Tribunale di Palermo 6 Sezione specializzata in materi di Impresa R.G. 13553/2022 incombenti, gravando sulla società che agisca per il risarcimento la prova sia del danno che del nesso di causalità.
Ed è proprio per tale ultima ragione che, a fronte dell'irrimediabile lacunosità assertiva e probatoria della domanda attorea, il convenuto non può essere ritenuto responsabile CP_1 del mancato pagamento di debiti tributari e previdenziali, apparendo del tutto plausibile che la società – già fortemente esposta verso il sistema bancario – non disponesse della liquidità sufficiente per provvedervi allorquando egli ne divenne amministratore, cessando peraltro l'attività dopo pochi mesi e non conseguendo pertanto ulteriori ricavi, né dell'omesso recupero di crediti, iscritti cumulativamente in bilancio e non assistiti da probante documentazione.
A diverse conclusioni deve invece pervenirsi rispetto alla mancata riscossione del credito di € 15.000,00 nei confronti della appostato nella situazione Parte_3 patrimoniale al 31.12.2015 tra i crediti vari e non verso clienti, per il cui recupero l'odierno convenuto avrebbe dovuto attivarsi essendo in condizione di averne riscontro nella documentazione della debitrice, di cui era, appunto, unico amministratore.
Al riguardo, non ha fornito alcuna giustificazione della propria inerzia, avendo CP_1 incentrato la propria difesa – nel corso dell'intero giudizio di merito – esclusivamente sulla insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare, avverso il quale tuttavia non aveva presentato reclamo.
Il danno subito dalla società va dunque determinato nell'importo di € 15.000,00 e il corrispondente credito risarcitorio, avente natura di credito di valore non soggetto al principio nominalistico, va incrementato della rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT FOI dalla data del fatto lesivo (che può essere indicata nel 15.3.2018, ossia trenta giorni dopo l'assunzione della carica di amministratore da parte del convenuto) all'attualità (€ 2.910,00) e degli interessi compensativi (€ 2.005,00) del danno da ritardo al tasso legale sulla sorte capitale progressivamente rivalutata. va conclusivamente condannato a corrispondere al fallimento attore CP_1
l'importo di € 19.915,00, sul quale matureranno interessi al saggio legale (art. 1284 co. 1
c.c.) dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
L'accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello inizialmente richiesto – e per il quale era stato ottenuto sequestro conservativo sui beni del convenuto – non comporta la declaratoria di parziale inefficacia del sequestro (che si avrebbe solo in caso di accertamento dell'inesistenza totale o parziale del diritto di credito cautelato); piuttosto, la predetta misura cautelare si converte automaticamente in pignoramento dei beni
Tribunale di Palermo 7 Sezione specializzata in materi di Impresa R.G. 13553/2022 sequestrati (art. 686 c.p.c.) per la minor somma per la quale il convenuto è stato effettivamente condannato.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che vede accolte in minima parte le domande attrici, le spese di lite vanno addossate al convenuto soccombente ma liquidate, in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, secondo i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014, applicando i compensi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per lo scaglione fino ad € 26.000,00, incrementati del 20% per tener conto anche delle spese della fase cautelare. E ciò in accordo con il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, nella determinazione degli onorari difensivi, la liquidazione delle spese relative ai sub procedimenti cautelari deve essere operata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia, attraverso una riconsiderazione delle spese di lite, comprensive del procedimento endoprocessuale, sulla base dell'esito del giudizio
(Cass. 8839/2025).
Le spese occorse per l'espletata CTU vanno invece poste in egual misura a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
in parziale accoglimento delle domande proposte dalla Parte_1 con l'atto di citazione notificato il 12 ottobre 2022, condanna a CP_1 corrispondere all'attrice la somma € 19.915,00, oltre interessi al tasso legale (art. 1284 co.
1 c.c.) dalla decisione a saldo;
condanna il convenuto a rifondere alla controparte le spese del giudizio, le liquida in complessivi € 6.092,40 per compensi, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfetario pari al 15% dei compensi, IVA e CPA, e ne dispone il pagamento in favore dell'Erario; pone le spese relative all'espletata CTU contabile a carico di ciascuna parte in ragione di metà.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Palermo, il 5 dicembre 2025
La Giudice rel. La Presidente
NA OZ EL AL
Tribunale di Palermo 8 Sezione specializzata in materi di Impresa