Articolo 109 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 108Articolo 110
Versione
6 maggio 1952
>
Versione
26 dicembre 1987
Art. 109.
(( (Nomina di effettivi nella istituzione della corporazione). )) ((I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell'art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata localita', all'atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, purche' siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell'art. 102))
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente