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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2159/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 2159 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Della Corte (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Melito di Napoli (NA) alla Via Enrico Fermi n. 3 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a N a [...] o l i (NA) il 30.04.1968 CP_1 CodiceFiscale_3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario (Atto n. 218 - Parte I s. – sez. C, Anno 1986) con la resistente in data 29.07.1988 in
Napoli (NA), dalla cui unione nascevano (il 12.10.1988) e (il 07.12.1990), oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale e all'esito del decorso del termine la sentenza di divorzio.
Non si costituiva la resistente sebbene ritualmente citata .
All'udienza dell'11.11.2025 il ricorrente ribadiva la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo. Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Il ricorrente ha avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia dello sciglimento del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Trattandosi di sentenza parziale le spese vanno poste alla sentenza definitiva
.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 CP_1
, n a t a a Napoli (NA) il 30.04.1968, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c C.F._4
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 218 - Parte I s. – sez. C, Anno 1988);
c) Spese al definitivo
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 2159 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del giorno 11 novembre 2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Della Corte (c.f. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Melito di Napoli (NA) alla Via Enrico Fermi n. 3 elettivamente domicilia, giusta procura depositata in atti
RICORRENTE
E
(c.f. , nata a N a [...] o l i (NA) il 30.04.1968 CP_1 CodiceFiscale_3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore del ricorrente chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il P.M. apponeva il visto in data 17.03.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario (Atto n. 218 - Parte I s. – sez. C, Anno 1986) con la resistente in data 29.07.1988 in
Napoli (NA), dalla cui unione nascevano (il 12.10.1988) e (il 07.12.1990), oggi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale e all'esito del decorso del termine la sentenza di divorzio.
Non si costituiva la resistente sebbene ritualmente citata .
All'udienza dell'11.11.2025 il ricorrente ribadiva la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo. Va disposto lo scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
Il ricorrente ha avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio e pertanto il Collegio provvede come da separata ordinanza per la successiva pronuncia dello sciglimento del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Trattandosi di sentenza parziale le spese vanno poste alla sentenza definitiva
.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 CP_1
, n a t a a Napoli (NA) il 30.04.1968, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c C.F._4
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 218 - Parte I s. – sez. C, Anno 1988);
c) Spese al definitivo
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 17.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
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