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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 728/2021
promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Busto Arsizio alla via Castiglioni n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Oliveri (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-Opponente-
contro
nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Piazza Armerina alla via Salemi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Spinello (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
-Opposto-
*
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice opponente ha chiesto di: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei necessari presupposti di legge e siccome infondato in fatto ed in diritto. NEL MERITO, IN VIA GRADATA
Accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto per quanto oggetto di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
La convenuta opposta ha così concluso, chiedendo di: “rigettare l'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed erronea in diritto. Salvezze illimitate. Vittoria di spese e compensi.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice ha convenuto in giudizio
[...]
, nelle more del giudizio cedente il credito, chiedendo di dichiarare nullo ovvero revocare il CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 168/2021 (R.G. n. 451/2021), reso dal Tribunale di Enna in data 21.04.2021, notificato in data 03.05.2021, che ha ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di €
20.000,00 oltre gli interessi legali e con la decorrenza specificati in ricorso, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi ed € 150,00 per spese, oltre accessori di legge.
Con il ricorso monitorio ha dedotto di essere creditore di complessivi € 20.000,00 nei Controparte_1
confronti della figlia odierna opponente, narrando che, giunto in età avanzata, Parte_1 nell'agosto 2019, decise di dare in deposito alla predetta figlia una parte dei propri risparmi nella misura complessiva di € 45.000,00, di cui € 20.000,00 con l'emissione in suo favore di apposito buono fruttifero postale e con l'impegno specifico (assunto oralmente) che, a propria richiesta e in qualsiasi momento, avrebbe dovuto restituirgli la somma.
Il sig. espone poi che, a distanza di qualche tempo, i rapporti tra le parti si Controparte_1
incrinarono, al punto che lo stesso decise di chiedere alla figlia la restituzione delle somme consegnatele ma che la stessa negò di averle ricevute nella misura di € 45.000,00, sostenendo, invece, di aver ricevuto solamente € 20.000,00.
pagina 2 di 7 Su espressa richiesta dell'opposto, l'opponente, tuttavia, restituì la somma di € 20.000,00 che la stessa deteneva in qualità di beneficiaria del citato buono fruttifero postale, e, secondo quanto dichiarato dal sig. , per la restante parte gli rilasciò la dichiarazione sottoscritta in data 28.12.2020 e Controparte_1
versata in atti, a mezzo della quale riconosceva di possedere un' ulteriore somma di € 20.000,00 (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte opposta).
L'opposto, dopo innumerevoli e vane richieste per la restituzione della ulteriore somma indebitamente trattenuta dalla figlia, ha chiesto a questo Tribunale l'emanazione del decreto ingiuntivo per cui è processo, ossia per € 20.000,00.
Con l'atto di opposizione, la sig.ra ha dedotto l'insussistenza di un'obbligazione Parte_1
restitutoria deducendo l'inesistenza di un titolo legittimante la pretesa di restituzione.
L'opponente, nello specifico, ha riferito che nell'agosto del 2019 il sig. emetteva in Controparte_1
favore della stessa un buono fruttifero postale di € 20.000,00 senza fare riferimento ad un'eventuale futura restituzione.
Ciò premesso, l'odierna opponente, ha evidenziato che, anche a voler sostenere quanto dedotto dall'opposto, non si comprenderebbe perché € 20.000,00 le sono stati dati a mezzo di buono fruttifero postale, per di più a firma disgiunta (in favore del beneficiario), e le ulteriori e asserite somme di denaro invece sono state consegnate in contanti.
In data 04.08.2021, si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Preliminarmente, l'opposto ha chiesto la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed erronea in diritto.
Alla prima udienza celebratasi in data 25.01.2022, parte opponente ha contestato il contenuto della comparsa avversa, richiamando tutto quanto dedotto nell'atto di opposizione e precisando che il documento prodotto dalla difesa avversaria in suffragio della richiesta monitoria non può essere considerato dichiarazione di riconoscimento di debito.
pagina 3 di 7 Parte opposta, invero, in fase monitoria, ha prodotto copia della dichiarazione del 28.12.2020, sulla base della quale è stato chiesto il decreto ingiuntivo, ritenendo la stessa una dichiarazione di riconoscimento di debito avente adeguato valore di prova.
Con ordinanza emessa nella medesima data d'udienza del 25.01.2022, il Giudice istruttore, ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 17.05.2022.
All'esito dell'udienza del 16.05.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2023; quest'ultima differita dapprima all'udienza del 28.05.2024 e successivamente all'udienza del 25.02.2025.
All'esito della predetta udienza, il G.I., ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 168/2021.
Con l'unico motivo di opposizione, la sig.ra ha contestato la fondatezza del credito di Parte_1
cui al ricorso monitorio.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, parte opposta, a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato la dichiarazione resa dall'opponente e sottoscritta da entrambi, in presenza di testimoni, in data 28.12.2020, dalla quale in pagina 4 di 7 tesi, si evincerebbe il possesso da parte di della somma di € 20.000,00 per cui è causa, Parte_1
somma distinta da quella di pari misura contenuta nel buono fruttifero postale di cui in narrativa e già restituita.
L'opponente, , con l'atto di opposizione, ha contestato la sussistenza del credito azionato Parte_1
in sede monitoria, sostenendo la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto privo dell'indicazione specifica della documentazione posta a sostegno della pretesa azionata, costituita solo da una dichiarazione non idonea a sorreggere un'adeguata valutazione del credito vantato dall'opposto.
Come anticipato più sopra, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero dalla persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto sulla base di una dichiarazione scritta il cui contenuto è da ritenersi inidoneo a fondare qualsivoglia pretesa restitutoria propria di un rapporto tipicamente obbligatorio.
Come già premesso, trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena - in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova - ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto a fondamento del decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria;
con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie al vaglio, il valore probatorio della prodotta dichiarazione è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore non estendendosi al contenuto della medesima, di tal ché, la pagina 5 di 7 scrittura contestata, nonché le ulteriori prove documentali offerte dall'opposto (cfr. note inviate a mezzo di raccomandata del 15/16.01.2021 e raccomandata del 1/2.3.2021, nota di riscontro del
9.3.2021), non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
In ogni caso, con riferimento alle censure di merito dedotte dall'opposto a sostegno della rilevanza probatoria della dichiarazione in esame, ossia la riconducibilità della stessa alla fattispecie giuridica della “ricognizione di debito” di cui all'art. 1988 c.c., ovvero alla categoria del “contratto di deposito” di cui all'art. 1183 c.c., le stesse sono da ritenersi infondate.
Ed invero, nel caso in esame, si evince chiaramente l'assenza di un intento dichiarativo volto al riconoscimento espresso di un debito poiché si legge in termini assolutamente generici che “la signora
ha, ancora, in possesso € 20.000,00”, senza alcuna identificazione e specificazione di Parte_2
un eventuale soggetto creditore, per cui detta dichiarazione assume un valore meramente e astrattamente dichiarativo e non carattere accertativo ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 1988 c.c.
Parimenti infondata l'affermazione dell'opposto circa l'esistenza di un contratto di deposito;
nel caso di specie, infatti, non esiste alcun contratto o altro titolo giuridico attestante la ricezione da parte dell'eventuale “depositario” della somma vantata a titolo di credito, di appartenenza del “depositante”.
Solo per completezza, deve evidenziarsi l'irrilevanza, nella presente sede, delle deduzioni inerenti alla sussumibilità del buono fruttifero postale emesso in favore dell'opponente nella fattispecie giuridica della donazione indiretta essendo riferita a somma non contestata né in sede monitoria né con la proposizione del giudizio di opposizione.
Conclusivamente, ritenuto che l'opposto non ha - com'era suo onere - in alcun modo provato il titolo della pretesa monitoriamente azionata, l'opposizione deve essere accolta.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.. 728/2021:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 168/2021 emesso dal Tribunale di Enna il 21.04.2021 nei confronti di , all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 451/2021; Parte_1
CONDANNA l'opposto, , alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, spese che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del Parte_1
15% e accessori di legge;
Enna, 14/11/2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 728/2021
promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Busto Arsizio alla via Castiglioni n. 10 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Oliveri (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
-Opponente-
contro
nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3
domiciliata in Piazza Armerina alla via Salemi n. 1 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Spinello (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._4
-Opposto-
*
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice opponente ha chiesto di: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in carenza dei necessari presupposti di legge e siccome infondato in fatto ed in diritto. NEL MERITO, IN VIA GRADATA
Accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'opposto per quanto oggetto di causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
La convenuta opposta ha così concluso, chiedendo di: “rigettare l'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed erronea in diritto. Salvezze illimitate. Vittoria di spese e compensi.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice ha convenuto in giudizio
[...]
, nelle more del giudizio cedente il credito, chiedendo di dichiarare nullo ovvero revocare il CP_1
Decreto Ingiuntivo n. 168/2021 (R.G. n. 451/2021), reso dal Tribunale di Enna in data 21.04.2021, notificato in data 03.05.2021, che ha ingiunto all'opponente di pagare la complessiva somma di €
20.000,00 oltre gli interessi legali e con la decorrenza specificati in ricorso, nonché le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi ed € 150,00 per spese, oltre accessori di legge.
Con il ricorso monitorio ha dedotto di essere creditore di complessivi € 20.000,00 nei Controparte_1
confronti della figlia odierna opponente, narrando che, giunto in età avanzata, Parte_1 nell'agosto 2019, decise di dare in deposito alla predetta figlia una parte dei propri risparmi nella misura complessiva di € 45.000,00, di cui € 20.000,00 con l'emissione in suo favore di apposito buono fruttifero postale e con l'impegno specifico (assunto oralmente) che, a propria richiesta e in qualsiasi momento, avrebbe dovuto restituirgli la somma.
Il sig. espone poi che, a distanza di qualche tempo, i rapporti tra le parti si Controparte_1
incrinarono, al punto che lo stesso decise di chiedere alla figlia la restituzione delle somme consegnatele ma che la stessa negò di averle ricevute nella misura di € 45.000,00, sostenendo, invece, di aver ricevuto solamente € 20.000,00.
pagina 2 di 7 Su espressa richiesta dell'opposto, l'opponente, tuttavia, restituì la somma di € 20.000,00 che la stessa deteneva in qualità di beneficiaria del citato buono fruttifero postale, e, secondo quanto dichiarato dal sig. , per la restante parte gli rilasciò la dichiarazione sottoscritta in data 28.12.2020 e Controparte_1
versata in atti, a mezzo della quale riconosceva di possedere un' ulteriore somma di € 20.000,00 (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte opposta).
L'opposto, dopo innumerevoli e vane richieste per la restituzione della ulteriore somma indebitamente trattenuta dalla figlia, ha chiesto a questo Tribunale l'emanazione del decreto ingiuntivo per cui è processo, ossia per € 20.000,00.
Con l'atto di opposizione, la sig.ra ha dedotto l'insussistenza di un'obbligazione Parte_1
restitutoria deducendo l'inesistenza di un titolo legittimante la pretesa di restituzione.
L'opponente, nello specifico, ha riferito che nell'agosto del 2019 il sig. emetteva in Controparte_1
favore della stessa un buono fruttifero postale di € 20.000,00 senza fare riferimento ad un'eventuale futura restituzione.
Ciò premesso, l'odierna opponente, ha evidenziato che, anche a voler sostenere quanto dedotto dall'opposto, non si comprenderebbe perché € 20.000,00 le sono stati dati a mezzo di buono fruttifero postale, per di più a firma disgiunta (in favore del beneficiario), e le ulteriori e asserite somme di denaro invece sono state consegnate in contanti.
In data 04.08.2021, si è costituito in giudizio contestando il contenuto dell'atto di Controparte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto della proposta opposizione.
Preliminarmente, l'opposto ha chiesto la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Nel merito, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta poiché infondata in fatto ed erronea in diritto.
Alla prima udienza celebratasi in data 25.01.2022, parte opponente ha contestato il contenuto della comparsa avversa, richiamando tutto quanto dedotto nell'atto di opposizione e precisando che il documento prodotto dalla difesa avversaria in suffragio della richiesta monitoria non può essere considerato dichiarazione di riconoscimento di debito.
pagina 3 di 7 Parte opposta, invero, in fase monitoria, ha prodotto copia della dichiarazione del 28.12.2020, sulla base della quale è stato chiesto il decreto ingiuntivo, ritenendo la stessa una dichiarazione di riconoscimento di debito avente adeguato valore di prova.
Con ordinanza emessa nella medesima data d'udienza del 25.01.2022, il Giudice istruttore, ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., ha rinviato all'udienza del 17.05.2022.
All'esito dell'udienza del 16.05.2022, sostituita dal deposito di note scritte, il G.I., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2023; quest'ultima differita dapprima all'udienza del 28.05.2024 e successivamente all'udienza del 25.02.2025.
All'esito della predetta udienza, il G.I., ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e deve essere accolta, con conseguente revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 168/2021.
Con l'unico motivo di opposizione, la sig.ra ha contestato la fondatezza del credito di Parte_1
cui al ricorso monitorio.
Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione nel quale la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l'onere di provare l'effettiva sussistenza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza dei fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Orbene, parte opposta, a fondamento della propria pretesa creditoria ha allegato la dichiarazione resa dall'opponente e sottoscritta da entrambi, in presenza di testimoni, in data 28.12.2020, dalla quale in pagina 4 di 7 tesi, si evincerebbe il possesso da parte di della somma di € 20.000,00 per cui è causa, Parte_1
somma distinta da quella di pari misura contenuta nel buono fruttifero postale di cui in narrativa e già restituita.
L'opponente, , con l'atto di opposizione, ha contestato la sussistenza del credito azionato Parte_1
in sede monitoria, sostenendo la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto privo dell'indicazione specifica della documentazione posta a sostegno della pretesa azionata, costituita solo da una dichiarazione non idonea a sorreggere un'adeguata valutazione del credito vantato dall'opposto.
Come anticipato più sopra, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero dalla persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie in esame, il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto sulla base di una dichiarazione scritta il cui contenuto è da ritenersi inidoneo a fondare qualsivoglia pretesa restitutoria propria di un rapporto tipicamente obbligatorio.
Come già premesso, trattandosi di procedimento in contraddittorio a cognizione piena - in cui vigono le generali norme in materia di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova - ben può accadere che un documento, elevato a prova scritta dagli artt. 633 e ss. c.p.c. e come tale posto a fondamento del decreto d'ingiunzione, perda in seguito all'opposizione la sua speciale efficacia probatoria;
con la conseguenza che, se il creditore non deduce altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso adempimento, la sua domanda non potrà che essere rigettata in applicazione dell'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie al vaglio, il valore probatorio della prodotta dichiarazione è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore non estendendosi al contenuto della medesima, di tal ché, la pagina 5 di 7 scrittura contestata, nonché le ulteriori prove documentali offerte dall'opposto (cfr. note inviate a mezzo di raccomandata del 15/16.01.2021 e raccomandata del 1/2.3.2021, nota di riscontro del
9.3.2021), non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante.
In ogni caso, con riferimento alle censure di merito dedotte dall'opposto a sostegno della rilevanza probatoria della dichiarazione in esame, ossia la riconducibilità della stessa alla fattispecie giuridica della “ricognizione di debito” di cui all'art. 1988 c.c., ovvero alla categoria del “contratto di deposito” di cui all'art. 1183 c.c., le stesse sono da ritenersi infondate.
Ed invero, nel caso in esame, si evince chiaramente l'assenza di un intento dichiarativo volto al riconoscimento espresso di un debito poiché si legge in termini assolutamente generici che “la signora
ha, ancora, in possesso € 20.000,00”, senza alcuna identificazione e specificazione di Parte_2
un eventuale soggetto creditore, per cui detta dichiarazione assume un valore meramente e astrattamente dichiarativo e non carattere accertativo ai sensi di quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 1988 c.c.
Parimenti infondata l'affermazione dell'opposto circa l'esistenza di un contratto di deposito;
nel caso di specie, infatti, non esiste alcun contratto o altro titolo giuridico attestante la ricezione da parte dell'eventuale “depositario” della somma vantata a titolo di credito, di appartenenza del “depositante”.
Solo per completezza, deve evidenziarsi l'irrilevanza, nella presente sede, delle deduzioni inerenti alla sussumibilità del buono fruttifero postale emesso in favore dell'opponente nella fattispecie giuridica della donazione indiretta essendo riferita a somma non contestata né in sede monitoria né con la proposizione del giudizio di opposizione.
Conclusivamente, ritenuto che l'opposto non ha - com'era suo onere - in alcun modo provato il titolo della pretesa monitoriamente azionata, l'opposizione deve essere accolta.
Dall'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014, in misura pari ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definendo il giudizio iscritto al n. r.g.. 728/2021:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 168/2021 emesso dal Tribunale di Enna il 21.04.2021 nei confronti di , all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 451/2021; Parte_1
CONDANNA l'opposto, , alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, spese che liquida in € 2.540,00, oltre rimborso spese generali nella misura del Parte_1
15% e accessori di legge;
Enna, 14/11/2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7