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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13437/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per Divorzio congiunto depositato in data 27/11/2024 da
1) Parte_1 nata Milano il 25.01.1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Banfi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 26.01.1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Banfi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 03.05.2008
(anno 2008 atto n. 753 reg. 01 parte 1 serie)
pagina 1 di 4 dal quale non è nata prole, separati consensualmente con verbale in data 12.11.2019 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 16.12.2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
data 03.05.2008 a Milano;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Milano al n. 753, Serie, Reg. 01, P. 01;
2) Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Le spese legali della presente procedura sono a carico delle parti;
esse verranno pagate dalla sig.ra e il sig. si impegna rimborsarle la quota del 50%; Parte_1 Parte_3
OMOLOGARE la seguente condizione
I coniugi sono economicamente autonomi e nulla hanno a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo o causa connessa e/o riconducibile al pregresso rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 03.05.2008 a Milano;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Milano al n. 753, Serie, Reg. 01, P. 01.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura che verranno sostenute al 50% ciascuno con rimborso da parte del marito alla moglie che provvederà al formale pagamento.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso per Divorzio congiunto depositato in data 27/11/2024 da
1) Parte_1 nata Milano il 25.01.1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Banfi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 26.01.1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Silvia Banfi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano in data 03.05.2008
(anno 2008 atto n. 753 reg. 01 parte 1 serie)
pagina 1 di 4 dal quale non è nata prole, separati consensualmente con verbale in data 12.11.2019 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 16.12.2019
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
data 03.05.2008 a Milano;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Milano al n. 753, Serie, Reg. 01, P. 01;
2) Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Le spese legali della presente procedura sono a carico delle parti;
esse verranno pagate dalla sig.ra e il sig. si impegna rimborsarle la quota del 50%; Parte_1 Parte_3
OMOLOGARE la seguente condizione
I coniugi sono economicamente autonomi e nulla hanno a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo o causa connessa e/o riconducibile al pregresso rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 2 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 03.05.2008 a Milano;
matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile Parte_2 del Comune di Milano al n. 753, Serie, Reg. 01, P. 01.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura che verranno sostenute al 50% ciascuno con rimborso da parte del marito alla moglie che provvederà al formale pagamento.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4