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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 535/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
BI RE Presidente
Anna Ferrari Consigliere
DE BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], nel Parte_1 C.F._1
Viale Regione Siciliana n. 2156, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore
EO ( ), P.E.C. sito in Palermo, nella Via C.F._2 Email_1
G. Ventura n.5, tel e fax 0916268267, mail , che lo rappresenta e Email_2 difende come da procura speciale agli atti di causa – ammesso al patrocinio a spese dello Stato
RECLAMANTE contro
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._3
OV, via XXIV Maggio n. 1, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti apposta su foglio separato, accluso alla busta telematica allegata all'istanza di visibilità e nuovamente allegata alla busta di deposito della presente memoria, dall'Avv. Giovanna Lamantia
( ) del foro di Milano presso il cui studio in via Alfonso Lamarmora n. 22, C.F._4
Milano è elettivamente domiciliata – ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
RECLAMATA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE Dott.ssa Luisa Russo
1 OGGETTO: reclamo avverso il decreto definitivo emesso in data 25.04.2025 dal Tribunale di
Monza in composizione collegiale, sezione quarta civile nel procedimento r.g. 4812/2022 finalizzato alla regolamentazione dei rapporti genitoriali tra le parti e il minore . Persona_1
CONCLUSIONI
Per il Procuratore Generale:
“chiede la conferma del provvedimento impugnato con rigetto dell'atto di impugnazione.”
Per parte reclamante:
“l'Ill.ma Corte d'appello adita voglia
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
a) In totale riforma del provvedimento impugnato, affidare il minore Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
b) Regolamentare il diritto di visita, prevedendo che il possa vedere il figlio in piena Per_1 autonomia almeno una volta al mese in giornate lavorative infrasettimanali o in alternativa un fine settimana al mese, durante il quale:
- Il sabato il padre prenderà il minore alle ore 12:00 e lo riaccompagnerà alle ore 20:00;
- La domenica successiva il padre riprenderà il minore alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alle ore 13:00/16:00 in base al volo di ritorno.
Tali incontri dovranno avvenire in assenza della madre, per garantire uno spazio riservato e sereno tra padre e figlio.
Obbligare la sig.ra a condurre il figlio a Palermo almeno per un fine settimana ogni tre mesi e CP_1 certamente per almeno due festività all'anno, durante le quali il minore possa stare con il padre almeno
5 giorni con il per le festività ed almeno 10 giorni nel periodo estivo, tenendo conto che la Per_1 CP_1 possiede una villa in provincia di Palermo che potrebbe utilizzare per agevolare la genitorialità paterna almeno nel periodo estivo;
Confermare il provvedimento impugnato nella parte relativa alle statuizioni economiche per le quali si presta quiescenza;
c) Con vittoria di spese e competenze processuali.
Per l'istruttoria: si chiede
a) l'audizione della teste , insegnante presso la scuola SAtissimo Redentore, in via Tes_1
Monfalcone n.54 a ST SA OV, sul seguente articolato di prova:
1. Vero è che sono insegnante a scuola d'infanzia del SAtissimo Redentore;
2
2. Vero è che sono la madre di;
Persona_1
3. Vero è che ho avuto modo di attenzionare degli atteggiamenti ostili posti in essere dalla sig.ra CP_1
e dai suoi genitori nei confronti del padre Parte_1
4. Vero è che ho assistito agli incontri tra il e ed il bambino si è mostrato autenticamente Per_1 Per_1 felice di vedere il padre;
5. Vero è che in un'occasione il padre è venuto a sorpresa per la festa del papà ed ivi ha incontrato il piccolo che con felicità e slancio si è portato verso il padre;
6. Vero è che in questa occasione il piccolo ha smentito la madre che sosteneva che il bambino preferisse fare altro piuttosto che vedere il padre.
b) L'audizione della dott.ssa affinchè riferisca sul contenuto degli incontri protetti Testimone_2 tra padre e figlio e sulla capacità genitoriale del a seguito della sua indagine conoscitiva. Per_1
c) Disporre accertamenti socio economici e patrimoniali sulla sig.ra includendo anche quelli CP_1 immobiliari sul nucleo familiare (padre e madre) dell'appellata, al fine di accertare se la stessa sia effettivamente nella disponibilità di immobili in Sicilia, come prospettato dal ” Per_1
Per parte reclamata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, così disporre
In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso
Nel merito: confermare il decreto emesso dal Tribunale di Monza nella causa n. VG 4812/2022, rigettando tutte le avversarie istanze e conclusioni.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova orale ex adverso dedotta in quanto i capitoli dedotti appaiono palesemente inammissibili, contenenti giudizi non demandabili a testimoni, inoltre considerato che quell'istanza istruttoria non è stata sottoposta al Giudice di prime cure, la sua mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni preclude la possibilità alla parte di riproporla in sede d'impugnazione. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado n. 4812
R.G. VG Tribunale ordinario di Monza e si allegano, oltre al decreto definitivo del 24.4.2025, i seguenti documenti depositati nel fascicolo telematico di primo grado e citati:
1) verbale udienza 17.10.2024
2) decreto 17.10.2024
3) decreto definitivo 24.4.2025
a) relazione SS. ST SA OV, 11.10.2024
b) relazione SS. ST SA OV 31.12.2024 c) relazione SS ST SA OV, 17.3.2024
3 28) avviso conf-consumatori, 8.5.2024 circa l'applicazione del Ddg 301/2024 che prevede per i residenti in [...]un abbattimento del 50% dei costi per i collegamenti nazionali da e per gli aeroporti siciliani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado
Dalla relazione sentimentale tra e nasceva il figlio Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]).
Con ricorso depositato in data 13.10.2025 nel procedimento R.G. n. 4812/2022 instaurato presso il Tribunale di Monza, chiedeva l'integrazione del cognome del figlio con Controparte_1
l'aggiunta del cognome materno, l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso l'abitazione materna sita in ST SA OV, la regolamentazione delle visite del padre e il versamento da parte di quest'ultimo di un contributo per il mantenimento del minore di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno di tali richieste, la allegava che il non esercitava il suo ruolo genitoriale CP_1 Per_1 nei confronti del figlio rimanendo assente per lunghi periodi e indifferente ai bisogni del Per_1 minore, successivamente accusava in maniera del tutto ingiustificata la madre di voler impedire il fisiologico sviluppo della relazione padre-figlio, pretendeva di vedere il bambino senza la presenza della e si rifiutava, infine, di partecipare alle spese scolastiche e mediche del figlio. CP_1
In data 17.04.2023 si costituiva in giudizio contestando quanto rappresentato da Parte_1 controparte, chiedeva pertanto di dichiarare la responsabilità della per danno da lesione del CP_1 legame parentale con il figlio causato al padre, essendogli stata preclusa la libera frequentazione del minore;
inoltre, in via cautelare richiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio Per_1 con conseguente trasferimento dello stesso presso la dimora paterna sita in Palermo. Il Per_1 chiedeva altresì che venissero accordate alla madre le visite al minore solo ove la stessa avesse frequentato un percorso di adattamento psicologico alla co-genitorialità, con incontri protetti tra lei e il figlio da svolgersi a Palermo con cadenza anche settimanale. In subordine, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente e residenza abituale del minore presso l'abitazione paterna, oltre all'allontanamento, in via cautelare, dei nonni materni dal nipote per un periodo non inferiore a tre mesi, seguito da un ulteriore periodo in cui gli stessi avrebbero potuto frequentare il bambino in un ambiente protetto, sotto la costante sorveglianza dei servizi sociali di Palermo. Da ultimo, in via istruttoria domandava l'espletamento di una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti del giudizio.
4 All'esito del procedimento, il Tribunale in camera di consiglio pronunciava decreto definitivo in data 25.04.2025 e in questa sede impugnato, così disponendo:
“I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa prevalente Per_1 presso la medesima;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della medesima ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dalla madre in via autonoma ed esclusiva;
II. Dispone che potrà esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore Parte_1 in modalità protetta, nel preminente interesse del minore e della sua salute psico-fisica, anche avvalendosi della modalità dello “Spazio neutro”, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti, allo stato individuati presso il Comune di ST SA OV, di predisporre un calendario di incontri, e con la facoltà di sospenderli qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per
e onerandoli di segnalare, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave Per_1 pregiudizio per la minore;
il servizio sociale potrà ampliare tempi e modalità delle visite padre-figlio alla luce dell'andamento degli incontri.
III. Dispone che corrisponda a a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio l'assegno omnicomprensivo pari ad euro 150,00 mensili. Tale cifra Per_1 dovrà essere corrisposta con decorrenza da maggio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (limitatamente alla parte relativa al mantenimento ordinario pari ad euro 100,00).
IV. Dispone che l'A.U. erogato dall sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 CP_1
[...]
V. Spese di lite compensate.”
2. Il procedimento di secondo grado
Con reclamo depositato in data 26.05.2025, ha chiesto la riforma del decreto definitivo Parte_1 pronunciato dal Tribunale di Monza, alla luce dei due motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo, il reclamante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. che prevede il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Tale disposizione sarebbe stata violata dal giudice di prime cure nel disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in deroga alla regola generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori e, pertanto, in violazione del principio di bigenitorialità. Tale decisione, in particolare, sarebbe stata adottata in assenza di elementi critici sotto il profilo della capacità genitoriale del he, invece, “risulta essere un cittadino modello: vive di lavoro, già padre di una Per_1
5 ragazza con la quale intrattiene un rapporto di complicità e sincero affetto, non annovera precedenti penali, non fa uso di alcol o stupefacenti, è inserito in un contesto sociale e familiare estremamente affidabile”.
Con il secondo motivo, il reclamante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del diritto- dovere di visita in capo al padre, rappresentando che il Tribunale avrebbe omesso di regolamentare adeguatamente le visite paterne, negando così al a possibilità di relazionarsi Per_1 liberamente con il figlio in assenza di effettive criticità oggettive nel loro rapporto. Per_1
Secondo quanto prospettato dal reclamante, infatti, la sua relazione con il figlio sarebbe stata compromessa a causa delle ingerenze della madre, la quale avrebbe limitato fortemente i momenti di autonomia tra padre e figlio, non consentendo il naturale sviluppo del loro legame.
Con decreto presidenziale del 9.06.2025, è stata fissata udienza in data 9.10.2025 e ne è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per tale deposito fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
Con provvedimento del 8.09.2025, per ragioni organizzative il Presidente di Sezione ha anticipato l'udienza al 7.10.2025, restando ferma la sua sostituzione con il deposito di note scritte, il cui termine è stato anticipato al 5.10.2025.
In data 12.09.2025 si è costituita in giudizio la madre , depositando memoria Controparte_1 difensiva e di costituzione con cui ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del reclamo e, nel merito, di confermare il decreto emesso dal Tribunale di Monza.
Quanto alla prima richiesta, in particolare, la ha eccepito l'inammissibilità del reclamo di CP_1 controparte per mancanza di specificità dei motivi, in quanto il si sarebbe limitato a Per_1 ripresentare le medesime questioni già affrontate e risolte dal Giudice di primo grado, senza esporre in maniera specifica i motivi alla base delle critiche mosse al provvedimento impugnato e le ragioni per cui ne è stata chiesta la riforma.
Nel merito, inoltre, la stessa ha contestato la presunta violazione dell'art. 337 ter c.c. da parte del
Tribunale, in quanto l'affidamento esclusivo alla madre del minore sarebbe stato correttamente e adeguatamente motivato alla luce della discontinuità nel rapporto padre-figlio, ascrivibile unicamente al padre, del tutto disinteressato al benessere del figlio Per_1
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, la parte reclamata ha rappresentato che il padre si sarebbe più volte sottratto alle visite concordate, a causa di presunti problemi di salute non adeguatamente provati e del costo eccessivo dei biglietti aerei per raggiungere il figlio dal proprio domicilio a Palermo. La decisione del Giudice di primo grado in ordine al regime di
6 visite, dunque, risulta correttamente motivata, alla luce delle ripetute carenze paterne sotto questo profilo.
In data 17.09.2025 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei servizi sociali del comune di ST SA OV.
Con parere del 3.10.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo correttamente motivato e adeguato alla tutela del minore Per_1
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato note scritte e, all'esito della camera di consiglio tenutasi il 7.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Motivi della decisione
Preliminarmente, il Collegio rigetta le istanze istruttorie avanzate dal reclamante per le Per_1 ragioni che seguono. Quanto all'audizione del teste , si tratta dell'insegnante della Tes_1 scuola frequentata dal minore , per la quale i capitoli di prova formulati vertono su Persona_1 meri apprezzamenti e valutazioni del teste e non, invece, su fatti specifici, oltre a contenere un errore al punto 2) che recita: “Vero è che sono la madre di ”, non attagliandosi al Persona_1 caso di specie, in quanto la madre di è la parte reclamata . Persona_1 Controparte_1
Quanto all'audizione della teste dott.ssa , psicologa incaricata dai Servizi Sociali, Testimone_2 si tratterebbe di acquisizione probatoria ultronea, essendo volta ad ottenere informazioni sul contenuto degli incontri protetti tra padre e figlio e sulla capacità genitoriale del tutte Per_1 informazioni già documentate e reperibili all'interno delle relazioni presenti in atti, redatte dalla stessa dott.ssa Tes_2
Da ultimo, la richiesta di disporre accertamenti socioeconomici e patrimoniali sulla reclamata, nonché sul patrimonio immobiliare dei suoi genitori, è da ritenersi esplorativa e irrilevante, oltre che inerente a soggetti terzi, non essendovi motivi attinenti al profilo patrimoniale nel reclamo oggetto del presente giudizio.
Deve altresì rigettarsi in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del reclamo per mancanza di specificità dei motivi proposta dalla reclamata nella memoria difensiva e di costituzione del
12.09.2025, in quanto il reclamo proposto dal articolato in due motivi, fornisce in realtà gli Per_1 elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e le ragioni su cui si fonda il gravame.
Venendo all'esame del merito, ritiene questo Collegio di riformare parzialmente il decreto oggetto di reclamo, confermando l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
e modificando il regime di visite paterne nei termini che verranno di seguito esposti. CP_1
7 Quanto al primo motivo del reclamo, esso è infondato e deve essere pertanto rigettato, confermando così il regime di affidamento esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso l'abitazione materna disposto dal provvedimento impugnato.
Sul punto, è opportuno premettere che il legislatore impone di privilegiare l'affidamento dei figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori, come si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 337-ter comma 2 c.c. Tale scelta si giustifica alla luce del diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori, anche a seguito della separazione degli stessi, in conformità al principio di bigenitorialità. In tale quadro, l'affidamento esclusivo costituisce una scelta eccezionale che può essere disposta, avendo riguardo unicamente al preminente interesse del minore, in presenza di elementi tali da far ritenere il genitore non affidatario manifestamente inidoneo a prendersi cura del figlio e carente sotto il profilo della capacità genitoriale e educativa.
Nel caso di specie, tale modalità di affidamento disposta in sede di prima statuizione, pur derogatoria rispetto alla disciplina generale, è giustificata dalle ragioni di seguito specificate ed è stata correttamente motivata nel decreto definitivo emesso dal Tribunale di Monza.
In particolare, la regola dell'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e ciò si verifica anche nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto-dovere di visita e di mancanza di collaborazione con l'altro genitore, come nel caso di specie.
È sufficiente notare che il ha disatteso più volte le visite già programmate dal Tribunale Per_1 secondo un calendario predisposto in sua presenza e anche sulla base delle sue necessità, considerata la distanza tra l'abitazione paterna (a Palermo) e quella in cui il minore vive con la madre (a ST SA OV), nonché l'avvenuta iscrizione del padre ad un corso di formazione finalizzato all'abilitazione all'insegnamento (si veda verbale dell'udienza del 17.10.2024 in atti).
Ad esempio, dalla relazione dei servizi sociali di ST SA OV si evince che dei quattro weekend programmati per le visite paterne (20 e 21 novembre 2024, 21 e 22 dicembre 2024, 11 e
12 gennaio 2025, 8 e 9 febbraio 2025), il ha incontrato il figlio solo nel citato weekend di Per_1 gennaio, adducendo impedimenti economici e di salute per gli altri weekend.
Quanto agli impedimenti economici, è appena il caso di evidenziare che il costo dei biglietti aerei sarebbe stato minore se gli stessi fossero stati prenotati con congruo anticipo, considerata la pianificazione avvenuta all'udienza citata, anche potendo usufruire del contributo economico offerto dalla regione Sicilia per i voli acquistati dai residenti (cfr. avviso sul sito confconsumatori.it depositato già in primo grado dalla ). CP_1
8 Si precisa altresì che, a prescindere dalla veridicità o meno degli impedimenti addotti, la comunicazione degli stessi è avvenuta a ridosso delle date previste per le visite, come nel caso dell'infortunio al ginocchio comunicato via pec dal difensore soltanto il giorno stesso dell'incontro previsto con il figlio (alle ore 8.29 del sabato 8.02.2025), denotando mancanza di collaborazione da parte del in quanto il referto della lesione meniscale è precedente e risale al 4.02.2025. Per_1
D'altro canto, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non può essere rimproverato alla madre un atteggiamento di scarsa disponibilità ad accogliere le richieste del padre, dal momento che la è solita comunicare con largo anticipo ai Servizi le giornate in CP_1 cui per impegni lavorativi è impossibilitata ad accompagnare il bambino agli incontri con il padre, oltre al fatto che la stessa si è mostrata disponibile a modificare più volte il calendario di visite in ossequio alle necessità manifestate dal come emerge tanto dal verbale di udienza del Per_1
17.10.2024, quanto dalla relazione dei servizi del 11.10.2024 (“comunichiamo che il calendario degli incontri osservati tra padre e figlio è stato in seguito modificato per venire incontro in particolare alle esigenze del signor ). Per_1
Da ultimo, occorre sottolineare che la mancanza di collaborazione del reclamante è resa evidente anche dalla strenua opposizione dello stesso all'iscrizione del figlio ad una scuola paritaria, nonché alla frequentazione del corso di nuoto e delle sedute di logopedia, peraltro prescritte da una neuropsichiatra infantile (V. referto in atti) e prenotate privatamente per anticipare la presa in carico, i cui costi sono sostenuti interamente dalla madre.
Alla luce di tutti questi elementi, invero, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, soluzione nel caso di specie maggiormente conforme al Persona_1 preminente interesse del minore, atteso che il discontinuo esercizio del diritto-dovere di visita,
l'atteggiamento ostruzionistico nelle scelte inerenti alla gestione del minore, unitamente all'elevata distanza geografica tra i genitori, sono elementi sintomatici dell'inidoneità della figura paterna ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido congiunto comporta, anche a carico del genitore non collocatario.
Quanto al secondo motivo di reclamo, esso è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto con specifico riferimento alla sole modalità di svolgimento delle visite del padre, per le quali si ritiene di escludere la necessità che si svolgano in Spazio Neutro, ferma la frequenza stabilita dal decreto definitivo oggetto di reclamo.
Allo stato attuale, infatti, la relazione dell'educatore del servizio educativo diurno “Impronte” di
ST SA OV attesta che “sembra che la relazione tra e il padre sia positiva e Per_1 significativa dal punto di vista affettivo. Durante gli incontri non ha manifestato difficoltà Per_1
9 nei momenti del distacco e del saluto con la madre e nel trascorrere del tempo con il padre in assenza della figura materna, motivo per il quale si ritiene che ci siano le condizioni per cui e il padre Per_1 possano effettuare momenti di incontro in modo autonomo. Un aspetto da segnalare è come, durante gli incontri osservati, in diverse occasioni abbia fatto richieste ai genitori finalizzate a creare Per_1 occasioni per trascorre del tempo alla presenza di entrambi. Rispetto a questo aspetto, sembra emergere il desiderio del bambino di vedere la coppia genitoriale unita, per cui sembra importante, in prospettiva, supportare il minorenne nel comprendere la differente situazione familiare”.
Si ritiene, dunque, che non vi sia alcun elemento che giustifichi lo svolgimento di tali visite in regime di Spazio Neutro, anche considerato quanto rappresentato dall'assistente sociale nella relazione dell'11.10.2024 che, in considerazione del buon esito degli incontri padre-figlio, auspicava già in tale data un progressivo aumento dei tempi di frequentazione e che gli stessi si svolgessero in autonomia.
Da ultimo, il Collegio rileva che nel dispositivo del decreto definitivo oggetto di reclamo si dava mandato ai Servizi sociali di ST SA OV di “predisporre un calendario di incontri, e con la facoltà di sospenderli qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per e onerandoli Per_1 di segnalare, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave pregiudizio per la minore”, allo stato non risulta che tali situazioni di pregiudizio per il minore si siano mai verificate, pertanto, nonostante l'elevata conflittualità tra i genitori, non appare più giustificato dalle circostanze del caso concreto uno svolgimento degli incontri in Spazio Neutro, anche al fine di favorire il consolidamento della relazione padre-figlio, in conformità al principio di bigenitorialità.
Non si ritiene tuttavia di modificare la frequenza delle visite né di imporre alla di condurre CP_1 il figlio a Palermo, ove risiede il reclamante, stante la consistente distanza dal luogo di residenza del minore e considerato che non vi è alcuna informazione sul contesto ambientale e sull'alloggio in cui verrebbe accolto il minore dal padre.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, con soccombenza reciproca delle parti, si dichiarano compensate le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sul reclamo presentato da Pt_1 nei confronti di in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale
[...] Controparte_1 di Monza in data 25.04.2025 dal Tribunale di Monza in composizione collegiale, sezione quarta civile nel procedimento r.g. 4812/2022, concernente il minore Persona_1
1) dispone che il diritto-dovere di visita del padre sia esercitato non in modalità di Spazio
Neutro e che quindi il padre possa vedere il figlio nel Comune di ST SA OV in piena 10 autonomia, almeno un fine settimana al mese, con modalità e secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali competenti, con facoltà per questi ultimi di ampliare gradualmente tempi e modalità delle visite padre-figlio alla luce dell'andamento degli incontri ovvero di sospenderli qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per e onerandoli di segnalare, Per_1 tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di pregiudizio per il minore, durante il quale:
- il sabato il padre prenderà il minore alle ore 12:00 e lo riaccompagnerà alle ore 20:00;
- la domenica successiva il padre riprenderà il minore alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alle ore 13:00/16:00 in base al volo di ritorno;
2) conferma nel resto il provvedimento impugnato;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Milano, 7 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
DE BO BI RE
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO nelle persone dei magistrati:
BI RE Presidente
Anna Ferrari Consigliere
DE BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da:
( ), nato a [...] il [...], residente in [...], nel Parte_1 C.F._1
Viale Regione Siciliana n. 2156, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore
EO ( ), P.E.C. sito in Palermo, nella Via C.F._2 Email_1
G. Ventura n.5, tel e fax 0916268267, mail , che lo rappresenta e Email_2 difende come da procura speciale agli atti di causa – ammesso al patrocinio a spese dello Stato
RECLAMANTE contro
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._3
OV, via XXIV Maggio n. 1, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti apposta su foglio separato, accluso alla busta telematica allegata all'istanza di visibilità e nuovamente allegata alla busta di deposito della presente memoria, dall'Avv. Giovanna Lamantia
( ) del foro di Milano presso il cui studio in via Alfonso Lamarmora n. 22, C.F._4
Milano è elettivamente domiciliata – ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
RECLAMATA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE Dott.ssa Luisa Russo
1 OGGETTO: reclamo avverso il decreto definitivo emesso in data 25.04.2025 dal Tribunale di
Monza in composizione collegiale, sezione quarta civile nel procedimento r.g. 4812/2022 finalizzato alla regolamentazione dei rapporti genitoriali tra le parti e il minore . Persona_1
CONCLUSIONI
Per il Procuratore Generale:
“chiede la conferma del provvedimento impugnato con rigetto dell'atto di impugnazione.”
Per parte reclamante:
“l'Ill.ma Corte d'appello adita voglia
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
a) In totale riforma del provvedimento impugnato, affidare il minore Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
b) Regolamentare il diritto di visita, prevedendo che il possa vedere il figlio in piena Per_1 autonomia almeno una volta al mese in giornate lavorative infrasettimanali o in alternativa un fine settimana al mese, durante il quale:
- Il sabato il padre prenderà il minore alle ore 12:00 e lo riaccompagnerà alle ore 20:00;
- La domenica successiva il padre riprenderà il minore alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alle ore 13:00/16:00 in base al volo di ritorno.
Tali incontri dovranno avvenire in assenza della madre, per garantire uno spazio riservato e sereno tra padre e figlio.
Obbligare la sig.ra a condurre il figlio a Palermo almeno per un fine settimana ogni tre mesi e CP_1 certamente per almeno due festività all'anno, durante le quali il minore possa stare con il padre almeno
5 giorni con il per le festività ed almeno 10 giorni nel periodo estivo, tenendo conto che la Per_1 CP_1 possiede una villa in provincia di Palermo che potrebbe utilizzare per agevolare la genitorialità paterna almeno nel periodo estivo;
Confermare il provvedimento impugnato nella parte relativa alle statuizioni economiche per le quali si presta quiescenza;
c) Con vittoria di spese e competenze processuali.
Per l'istruttoria: si chiede
a) l'audizione della teste , insegnante presso la scuola SAtissimo Redentore, in via Tes_1
Monfalcone n.54 a ST SA OV, sul seguente articolato di prova:
1. Vero è che sono insegnante a scuola d'infanzia del SAtissimo Redentore;
2
2. Vero è che sono la madre di;
Persona_1
3. Vero è che ho avuto modo di attenzionare degli atteggiamenti ostili posti in essere dalla sig.ra CP_1
e dai suoi genitori nei confronti del padre Parte_1
4. Vero è che ho assistito agli incontri tra il e ed il bambino si è mostrato autenticamente Per_1 Per_1 felice di vedere il padre;
5. Vero è che in un'occasione il padre è venuto a sorpresa per la festa del papà ed ivi ha incontrato il piccolo che con felicità e slancio si è portato verso il padre;
6. Vero è che in questa occasione il piccolo ha smentito la madre che sosteneva che il bambino preferisse fare altro piuttosto che vedere il padre.
b) L'audizione della dott.ssa affinchè riferisca sul contenuto degli incontri protetti Testimone_2 tra padre e figlio e sulla capacità genitoriale del a seguito della sua indagine conoscitiva. Per_1
c) Disporre accertamenti socio economici e patrimoniali sulla sig.ra includendo anche quelli CP_1 immobiliari sul nucleo familiare (padre e madre) dell'appellata, al fine di accertare se la stessa sia effettivamente nella disponibilità di immobili in Sicilia, come prospettato dal ” Per_1
Per parte reclamata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, così disporre
In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso
Nel merito: confermare il decreto emesso dal Tribunale di Monza nella causa n. VG 4812/2022, rigettando tutte le avversarie istanze e conclusioni.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione della prova orale ex adverso dedotta in quanto i capitoli dedotti appaiono palesemente inammissibili, contenenti giudizi non demandabili a testimoni, inoltre considerato che quell'istanza istruttoria non è stata sottoposta al Giudice di prime cure, la sua mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni preclude la possibilità alla parte di riproporla in sede d'impugnazione. Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo telematico di primo grado n. 4812
R.G. VG Tribunale ordinario di Monza e si allegano, oltre al decreto definitivo del 24.4.2025, i seguenti documenti depositati nel fascicolo telematico di primo grado e citati:
1) verbale udienza 17.10.2024
2) decreto 17.10.2024
3) decreto definitivo 24.4.2025
a) relazione SS. ST SA OV, 11.10.2024
b) relazione SS. ST SA OV 31.12.2024 c) relazione SS ST SA OV, 17.3.2024
3 28) avviso conf-consumatori, 8.5.2024 circa l'applicazione del Ddg 301/2024 che prevede per i residenti in [...]un abbattimento del 50% dei costi per i collegamenti nazionali da e per gli aeroporti siciliani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado
Dalla relazione sentimentale tra e nasceva il figlio Parte_1 Controparte_1 Persona_1
(nato a [...] il [...]).
Con ricorso depositato in data 13.10.2025 nel procedimento R.G. n. 4812/2022 instaurato presso il Tribunale di Monza, chiedeva l'integrazione del cognome del figlio con Controparte_1
l'aggiunta del cognome materno, l'affido esclusivo del figlio con collocamento presso l'abitazione materna sita in ST SA OV, la regolamentazione delle visite del padre e il versamento da parte di quest'ultimo di un contributo per il mantenimento del minore di euro 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno di tali richieste, la allegava che il non esercitava il suo ruolo genitoriale CP_1 Per_1 nei confronti del figlio rimanendo assente per lunghi periodi e indifferente ai bisogni del Per_1 minore, successivamente accusava in maniera del tutto ingiustificata la madre di voler impedire il fisiologico sviluppo della relazione padre-figlio, pretendeva di vedere il bambino senza la presenza della e si rifiutava, infine, di partecipare alle spese scolastiche e mediche del figlio. CP_1
In data 17.04.2023 si costituiva in giudizio contestando quanto rappresentato da Parte_1 controparte, chiedeva pertanto di dichiarare la responsabilità della per danno da lesione del CP_1 legame parentale con il figlio causato al padre, essendogli stata preclusa la libera frequentazione del minore;
inoltre, in via cautelare richiedeva disporsi l'affidamento esclusivo del figlio Per_1 con conseguente trasferimento dello stesso presso la dimora paterna sita in Palermo. Il Per_1 chiedeva altresì che venissero accordate alla madre le visite al minore solo ove la stessa avesse frequentato un percorso di adattamento psicologico alla co-genitorialità, con incontri protetti tra lei e il figlio da svolgersi a Palermo con cadenza anche settimanale. In subordine, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente e residenza abituale del minore presso l'abitazione paterna, oltre all'allontanamento, in via cautelare, dei nonni materni dal nipote per un periodo non inferiore a tre mesi, seguito da un ulteriore periodo in cui gli stessi avrebbero potuto frequentare il bambino in un ambiente protetto, sotto la costante sorveglianza dei servizi sociali di Palermo. Da ultimo, in via istruttoria domandava l'espletamento di una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti del giudizio.
4 All'esito del procedimento, il Tribunale in camera di consiglio pronunciava decreto definitivo in data 25.04.2025 e in questa sede impugnato, così disponendo:
“I. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione abitativa prevalente Per_1 presso la medesima;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della medesima ed al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio potranno essere assunte dalla madre in via autonoma ed esclusiva;
II. Dispone che potrà esercitare il diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore Parte_1 in modalità protetta, nel preminente interesse del minore e della sua salute psico-fisica, anche avvalendosi della modalità dello “Spazio neutro”, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti, allo stato individuati presso il Comune di ST SA OV, di predisporre un calendario di incontri, e con la facoltà di sospenderli qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per
e onerandoli di segnalare, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave Per_1 pregiudizio per la minore;
il servizio sociale potrà ampliare tempi e modalità delle visite padre-figlio alla luce dell'andamento degli incontri.
III. Dispone che corrisponda a a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio l'assegno omnicomprensivo pari ad euro 150,00 mensili. Tale cifra Per_1 dovrà essere corrisposta con decorrenza da maggio 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT (limitatamente alla parte relativa al mantenimento ordinario pari ad euro 100,00).
IV. Dispone che l'A.U. erogato dall sia percepito direttamente e integralmente da CP_2 CP_1
[...]
V. Spese di lite compensate.”
2. Il procedimento di secondo grado
Con reclamo depositato in data 26.05.2025, ha chiesto la riforma del decreto definitivo Parte_1 pronunciato dal Tribunale di Monza, alla luce dei due motivi di seguito illustrati.
Con il primo motivo, il reclamante ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 337 ter c.c. che prevede il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Tale disposizione sarebbe stata violata dal giudice di prime cure nel disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in deroga alla regola generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori e, pertanto, in violazione del principio di bigenitorialità. Tale decisione, in particolare, sarebbe stata adottata in assenza di elementi critici sotto il profilo della capacità genitoriale del he, invece, “risulta essere un cittadino modello: vive di lavoro, già padre di una Per_1
5 ragazza con la quale intrattiene un rapporto di complicità e sincero affetto, non annovera precedenti penali, non fa uso di alcol o stupefacenti, è inserito in un contesto sociale e familiare estremamente affidabile”.
Con il secondo motivo, il reclamante ha lamentato la violazione e falsa applicazione del diritto- dovere di visita in capo al padre, rappresentando che il Tribunale avrebbe omesso di regolamentare adeguatamente le visite paterne, negando così al a possibilità di relazionarsi Per_1 liberamente con il figlio in assenza di effettive criticità oggettive nel loro rapporto. Per_1
Secondo quanto prospettato dal reclamante, infatti, la sua relazione con il figlio sarebbe stata compromessa a causa delle ingerenze della madre, la quale avrebbe limitato fortemente i momenti di autonomia tra padre e figlio, non consentendo il naturale sviluppo del loro legame.
Con decreto presidenziale del 9.06.2025, è stata fissata udienza in data 9.10.2025 e ne è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per tale deposito fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
Con provvedimento del 8.09.2025, per ragioni organizzative il Presidente di Sezione ha anticipato l'udienza al 7.10.2025, restando ferma la sua sostituzione con il deposito di note scritte, il cui termine è stato anticipato al 5.10.2025.
In data 12.09.2025 si è costituita in giudizio la madre , depositando memoria Controparte_1 difensiva e di costituzione con cui ha chiesto, in via pregiudiziale, di dichiarare l'inammissibilità del reclamo e, nel merito, di confermare il decreto emesso dal Tribunale di Monza.
Quanto alla prima richiesta, in particolare, la ha eccepito l'inammissibilità del reclamo di CP_1 controparte per mancanza di specificità dei motivi, in quanto il si sarebbe limitato a Per_1 ripresentare le medesime questioni già affrontate e risolte dal Giudice di primo grado, senza esporre in maniera specifica i motivi alla base delle critiche mosse al provvedimento impugnato e le ragioni per cui ne è stata chiesta la riforma.
Nel merito, inoltre, la stessa ha contestato la presunta violazione dell'art. 337 ter c.c. da parte del
Tribunale, in quanto l'affidamento esclusivo alla madre del minore sarebbe stato correttamente e adeguatamente motivato alla luce della discontinuità nel rapporto padre-figlio, ascrivibile unicamente al padre, del tutto disinteressato al benessere del figlio Per_1
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, la parte reclamata ha rappresentato che il padre si sarebbe più volte sottratto alle visite concordate, a causa di presunti problemi di salute non adeguatamente provati e del costo eccessivo dei biglietti aerei per raggiungere il figlio dal proprio domicilio a Palermo. La decisione del Giudice di primo grado in ordine al regime di
6 visite, dunque, risulta correttamente motivata, alla luce delle ripetute carenze paterne sotto questo profilo.
In data 17.09.2025 è stata depositata la relazione di aggiornamento dei servizi sociali del comune di ST SA OV.
Con parere del 3.10.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato, ritenendolo correttamente motivato e adeguato alla tutela del minore Per_1
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato note scritte e, all'esito della camera di consiglio tenutasi il 7.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Motivi della decisione
Preliminarmente, il Collegio rigetta le istanze istruttorie avanzate dal reclamante per le Per_1 ragioni che seguono. Quanto all'audizione del teste , si tratta dell'insegnante della Tes_1 scuola frequentata dal minore , per la quale i capitoli di prova formulati vertono su Persona_1 meri apprezzamenti e valutazioni del teste e non, invece, su fatti specifici, oltre a contenere un errore al punto 2) che recita: “Vero è che sono la madre di ”, non attagliandosi al Persona_1 caso di specie, in quanto la madre di è la parte reclamata . Persona_1 Controparte_1
Quanto all'audizione della teste dott.ssa , psicologa incaricata dai Servizi Sociali, Testimone_2 si tratterebbe di acquisizione probatoria ultronea, essendo volta ad ottenere informazioni sul contenuto degli incontri protetti tra padre e figlio e sulla capacità genitoriale del tutte Per_1 informazioni già documentate e reperibili all'interno delle relazioni presenti in atti, redatte dalla stessa dott.ssa Tes_2
Da ultimo, la richiesta di disporre accertamenti socioeconomici e patrimoniali sulla reclamata, nonché sul patrimonio immobiliare dei suoi genitori, è da ritenersi esplorativa e irrilevante, oltre che inerente a soggetti terzi, non essendovi motivi attinenti al profilo patrimoniale nel reclamo oggetto del presente giudizio.
Deve altresì rigettarsi in via preliminare l'eccezione di inammissibilità del reclamo per mancanza di specificità dei motivi proposta dalla reclamata nella memoria difensiva e di costituzione del
12.09.2025, in quanto il reclamo proposto dal articolato in due motivi, fornisce in realtà gli Per_1 elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e le ragioni su cui si fonda il gravame.
Venendo all'esame del merito, ritiene questo Collegio di riformare parzialmente il decreto oggetto di reclamo, confermando l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
e modificando il regime di visite paterne nei termini che verranno di seguito esposti. CP_1
7 Quanto al primo motivo del reclamo, esso è infondato e deve essere pertanto rigettato, confermando così il regime di affidamento esclusivo alla madre con collocamento prevalente presso l'abitazione materna disposto dal provvedimento impugnato.
Sul punto, è opportuno premettere che il legislatore impone di privilegiare l'affidamento dei figli minori in via congiunta ad entrambi i genitori, come si evince chiaramente dalla lettera dell'art. 337-ter comma 2 c.c. Tale scelta si giustifica alla luce del diritto del minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori, anche a seguito della separazione degli stessi, in conformità al principio di bigenitorialità. In tale quadro, l'affidamento esclusivo costituisce una scelta eccezionale che può essere disposta, avendo riguardo unicamente al preminente interesse del minore, in presenza di elementi tali da far ritenere il genitore non affidatario manifestamente inidoneo a prendersi cura del figlio e carente sotto il profilo della capacità genitoriale e educativa.
Nel caso di specie, tale modalità di affidamento disposta in sede di prima statuizione, pur derogatoria rispetto alla disciplina generale, è giustificata dalle ragioni di seguito specificate ed è stata correttamente motivata nel decreto definitivo emesso dal Tribunale di Monza.
In particolare, la regola dell'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e ciò si verifica anche nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto-dovere di visita e di mancanza di collaborazione con l'altro genitore, come nel caso di specie.
È sufficiente notare che il ha disatteso più volte le visite già programmate dal Tribunale Per_1 secondo un calendario predisposto in sua presenza e anche sulla base delle sue necessità, considerata la distanza tra l'abitazione paterna (a Palermo) e quella in cui il minore vive con la madre (a ST SA OV), nonché l'avvenuta iscrizione del padre ad un corso di formazione finalizzato all'abilitazione all'insegnamento (si veda verbale dell'udienza del 17.10.2024 in atti).
Ad esempio, dalla relazione dei servizi sociali di ST SA OV si evince che dei quattro weekend programmati per le visite paterne (20 e 21 novembre 2024, 21 e 22 dicembre 2024, 11 e
12 gennaio 2025, 8 e 9 febbraio 2025), il ha incontrato il figlio solo nel citato weekend di Per_1 gennaio, adducendo impedimenti economici e di salute per gli altri weekend.
Quanto agli impedimenti economici, è appena il caso di evidenziare che il costo dei biglietti aerei sarebbe stato minore se gli stessi fossero stati prenotati con congruo anticipo, considerata la pianificazione avvenuta all'udienza citata, anche potendo usufruire del contributo economico offerto dalla regione Sicilia per i voli acquistati dai residenti (cfr. avviso sul sito confconsumatori.it depositato già in primo grado dalla ). CP_1
8 Si precisa altresì che, a prescindere dalla veridicità o meno degli impedimenti addotti, la comunicazione degli stessi è avvenuta a ridosso delle date previste per le visite, come nel caso dell'infortunio al ginocchio comunicato via pec dal difensore soltanto il giorno stesso dell'incontro previsto con il figlio (alle ore 8.29 del sabato 8.02.2025), denotando mancanza di collaborazione da parte del in quanto il referto della lesione meniscale è precedente e risale al 4.02.2025. Per_1
D'altro canto, invece, contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, non può essere rimproverato alla madre un atteggiamento di scarsa disponibilità ad accogliere le richieste del padre, dal momento che la è solita comunicare con largo anticipo ai Servizi le giornate in CP_1 cui per impegni lavorativi è impossibilitata ad accompagnare il bambino agli incontri con il padre, oltre al fatto che la stessa si è mostrata disponibile a modificare più volte il calendario di visite in ossequio alle necessità manifestate dal come emerge tanto dal verbale di udienza del Per_1
17.10.2024, quanto dalla relazione dei servizi del 11.10.2024 (“comunichiamo che il calendario degli incontri osservati tra padre e figlio è stato in seguito modificato per venire incontro in particolare alle esigenze del signor ). Per_1
Da ultimo, occorre sottolineare che la mancanza di collaborazione del reclamante è resa evidente anche dalla strenua opposizione dello stesso all'iscrizione del figlio ad una scuola paritaria, nonché alla frequentazione del corso di nuoto e delle sedute di logopedia, peraltro prescritte da una neuropsichiatra infantile (V. referto in atti) e prenotate privatamente per anticipare la presa in carico, i cui costi sono sostenuti interamente dalla madre.
Alla luce di tutti questi elementi, invero, ritiene il Collegio di confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, soluzione nel caso di specie maggiormente conforme al Persona_1 preminente interesse del minore, atteso che il discontinuo esercizio del diritto-dovere di visita,
l'atteggiamento ostruzionistico nelle scelte inerenti alla gestione del minore, unitamente all'elevata distanza geografica tra i genitori, sono elementi sintomatici dell'inidoneità della figura paterna ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido congiunto comporta, anche a carico del genitore non collocatario.
Quanto al secondo motivo di reclamo, esso è parzialmente fondato e pertanto deve essere accolto con specifico riferimento alla sole modalità di svolgimento delle visite del padre, per le quali si ritiene di escludere la necessità che si svolgano in Spazio Neutro, ferma la frequenza stabilita dal decreto definitivo oggetto di reclamo.
Allo stato attuale, infatti, la relazione dell'educatore del servizio educativo diurno “Impronte” di
ST SA OV attesta che “sembra che la relazione tra e il padre sia positiva e Per_1 significativa dal punto di vista affettivo. Durante gli incontri non ha manifestato difficoltà Per_1
9 nei momenti del distacco e del saluto con la madre e nel trascorrere del tempo con il padre in assenza della figura materna, motivo per il quale si ritiene che ci siano le condizioni per cui e il padre Per_1 possano effettuare momenti di incontro in modo autonomo. Un aspetto da segnalare è come, durante gli incontri osservati, in diverse occasioni abbia fatto richieste ai genitori finalizzate a creare Per_1 occasioni per trascorre del tempo alla presenza di entrambi. Rispetto a questo aspetto, sembra emergere il desiderio del bambino di vedere la coppia genitoriale unita, per cui sembra importante, in prospettiva, supportare il minorenne nel comprendere la differente situazione familiare”.
Si ritiene, dunque, che non vi sia alcun elemento che giustifichi lo svolgimento di tali visite in regime di Spazio Neutro, anche considerato quanto rappresentato dall'assistente sociale nella relazione dell'11.10.2024 che, in considerazione del buon esito degli incontri padre-figlio, auspicava già in tale data un progressivo aumento dei tempi di frequentazione e che gli stessi si svolgessero in autonomia.
Da ultimo, il Collegio rileva che nel dispositivo del decreto definitivo oggetto di reclamo si dava mandato ai Servizi sociali di ST SA OV di “predisporre un calendario di incontri, e con la facoltà di sospenderli qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per e onerandoli Per_1 di segnalare, tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di grave pregiudizio per la minore”, allo stato non risulta che tali situazioni di pregiudizio per il minore si siano mai verificate, pertanto, nonostante l'elevata conflittualità tra i genitori, non appare più giustificato dalle circostanze del caso concreto uno svolgimento degli incontri in Spazio Neutro, anche al fine di favorire il consolidamento della relazione padre-figlio, in conformità al principio di bigenitorialità.
Non si ritiene tuttavia di modificare la frequenza delle visite né di imporre alla di condurre CP_1 il figlio a Palermo, ove risiede il reclamante, stante la consistente distanza dal luogo di residenza del minore e considerato che non vi è alcuna informazione sul contesto ambientale e sull'alloggio in cui verrebbe accolto il minore dal padre.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, con soccombenza reciproca delle parti, si dichiarano compensate le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sul reclamo presentato da Pt_1 nei confronti di in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale
[...] Controparte_1 di Monza in data 25.04.2025 dal Tribunale di Monza in composizione collegiale, sezione quarta civile nel procedimento r.g. 4812/2022, concernente il minore Persona_1
1) dispone che il diritto-dovere di visita del padre sia esercitato non in modalità di Spazio
Neutro e che quindi il padre possa vedere il figlio nel Comune di ST SA OV in piena 10 autonomia, almeno un fine settimana al mese, con modalità e secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali competenti, con facoltà per questi ultimi di ampliare gradualmente tempi e modalità delle visite padre-figlio alla luce dell'andamento degli incontri ovvero di sospenderli qualora dovessero verificarsi situazioni di pregiudizio per e onerandoli di segnalare, Per_1 tempestivamente e senza indugio, eventuali pericoli di pregiudizio per il minore, durante il quale:
- il sabato il padre prenderà il minore alle ore 12:00 e lo riaccompagnerà alle ore 20:00;
- la domenica successiva il padre riprenderà il minore alle ore 10:00 e lo riaccompagnerà alle ore 13:00/16:00 in base al volo di ritorno;
2) conferma nel resto il provvedimento impugnato;
3) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Milano, 7 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
DE BO BI RE
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