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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 190/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Fanfani
RICORRENTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Melissa Evangelista
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 15.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data in data 28.02.2004 nel
Comune di Velletri (atto annotato presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Velletri al n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2004).
Dall'unione sono nati due figli: in data 27.05.2008 e in data 07.01.2010. Per_1 Per_2 I coniugi sono separati in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (accordo proc.
n. 145/2020, autorizzato il 26.5.2020).
Con ricorso depositato il 16.1.2025, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Con memoria depositata in data 4.6.2025, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi, tuttavia, alla domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli.
All'udienza di comparizione personale del 9.7.2025, il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa e rinviato la causa all'udienza del 15.9.2025, al fine di verificare l'accettazione della stessa da parte della resistente.
Successivamente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 15.9.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale che di seguito si riporta:
“affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale;
diritto di visita paterno come segue: a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola
- o comunque entro le ore 19.00 - al lunedì mattina, quando il padre riporterà i figli a scuola;
il lunedì e il mercoledì con pernotto, dall'uscita da scuola al giorno successivo quando il padre li riporterà a scuola;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ognuno dei genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre, il 25 dicembre e l'Epifania con un genitore, il 26 dicembre e dal 31 dicembre sera al 1 gennaio sera con l'altro genitore;
ad anni alterni i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta. Versamento da parte del padre di un assegno complessivo di € 500,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate”
Le parti hanno chiesto, quindi, al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
L'ascolto dei figli minori deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale degli stessi. Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 in Velletri in data 28.02.2004 (atto annotato al n. 3, parte II, serie A, Controparte_1 ufficio 1, anno 2004, nei registri dell'ufficio di stato civile di Velletri);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Velletri perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24/09/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 190/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Fanfani
RICORRENTE
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Melissa Evangelista
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 15.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario in data in data 28.02.2004 nel
Comune di Velletri (atto annotato presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Velletri al n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2004).
Dall'unione sono nati due figli: in data 27.05.2008 e in data 07.01.2010. Per_1 Per_2 I coniugi sono separati in virtù di accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita (accordo proc.
n. 145/2020, autorizzato il 26.5.2020).
Con ricorso depositato il 16.1.2025, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio e la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Con memoria depositata in data 4.6.2025, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_1 chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, opponendosi, tuttavia, alla domanda del ricorrente di riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli.
All'udienza di comparizione personale del 9.7.2025, il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa e rinviato la causa all'udienza del 15.9.2025, al fine di verificare l'accettazione della stessa da parte della resistente.
Successivamente, nelle note scritte depositate per l'udienza del 15.9.2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale che di seguito si riporta:
“affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale;
diritto di visita paterno come segue: a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola
- o comunque entro le ore 19.00 - al lunedì mattina, quando il padre riporterà i figli a scuola;
il lunedì e il mercoledì con pernotto, dall'uscita da scuola al giorno successivo quando il padre li riporterà a scuola;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ognuno dei genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le festività natalizie, i figli staranno, ad anni alterni, la sera del 24 dicembre, il 25 dicembre e l'Epifania con un genitore, il 26 dicembre e dal 31 dicembre sera al 1 gennaio sera con l'altro genitore;
ad anni alterni i figli staranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta. Versamento da parte del padre di un assegno complessivo di € 500,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate”
Le parti hanno chiesto, quindi, al Tribunale di decidere in conformità; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
L'ascolto dei figli minori deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale degli stessi. Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed Parte_1 in Velletri in data 28.02.2004 (atto annotato al n. 3, parte II, serie A, Controparte_1 ufficio 1, anno 2004, nei registri dell'ufficio di stato civile di Velletri);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Velletri perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24/09/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera