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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) in proprio e quale titolare dello Parte_1 C.F._1
Studio Lazzarin Dottori Commercialisti Associati (C.F./P.I. ), P.IVA_1
con sede in CI (PD), rappresentato e difeso dall'avvocato Mario
Iacone per mandato e domiciliato come in atti - appellante -
contro
(C.F. ), residente a [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Manfrin per mandato e domiciliato come in atti - appellato -
o O o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 Che l'adita Corte d'Appello voglia, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Padova, del 16.11.2023, n. 2296/2023 impugnata: accogliere,
per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2296/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data
16.11.2023, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale in capo al dott. , in proprio e in qualità di titolare dello Studio Parte_1
Lazzarin Dottori Commercialisti Associati, con i conseguenti provvedimenti in ordine al prosieguo del procedimento di primo grado, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato; con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza: In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile, e rigettare conseguentemente in rito, l'appello promosso da ai sensi Parte_1
dell'art. 348-bis c.p.c., novellata formulazione, a fronte della manifesta infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante.
Nel merito: 1) Rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto. 2) Confermare nella sua integralità la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 2296/2023 oggi appellata in quanto esente da tutti i lamentati vizi. 3) In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame,
rigettare, in ogni caso, tutte le domande ed eccezioni formulate dal dott.
in quanto del tutto infondate sia nei fatti che in diritto. 4) Con Parte_1
vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via
2 istruttoria: 1) Per la denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, del presente appello, si insiste per l'ammissione delle istanze di prova formulate in primo grado e non accolte.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 6 maggio 2024 in proprio e Parte_1
quale titolare dello Studio Lazzarin Dottori Commercialisti Associati,
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la CP_1
sentenza non definitiva n. 2296/2023 del Tribunale di Padova (pubblicata il
16 novembre 2023, non notificata) che aveva accertato la sua responsabilità
professionale per aver omesso il trasferimento delle licenze commerciali dalla cessata e alla Controparte_2 CP_1 Controparte_3
costituenda ditta individuale con seguente danno per mancato CP_1
svolgimento delle attività. Con il primo motivo si doleva dell'ascritta responsabilità in assenza della prova del conferimento dell'incarico in merito al passaggio delle licenze commerciali per il trasporto dalla società alla costituenda ditta individuale argomentando in merito alla sola competenza notarile;
con il secondo motivo censurava il riconoscimento dell'errore professionale quanto agli obblighi informativi, adempiuti e con il terzo motivo invocava l'inesistenza della responsabilità per attività ultronee non rientranti nell'incarico professionale.
Si costituiva , deducendo in rito l'inammissibilità dell'appello CP_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 163 c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame.
3 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 12 novembre 2025,
non in presenza, previa assegnazione a ritroso dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e per le conclusioni.
2.- L'appello è infondato e va rigettato;
l'inammissibilità è assorbita. Le spese seguono la soccombenza. Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più
recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
4 3.1.- chiese la condanna di , quale dottore CP_1 Parte_1
commercialista anche nella veste di titolare dello studio, al risarcimento dei danni subiti per errore professionale che aveva impedito l'attività lavorativa tra il giugno ed il settembre del 2019. Allegò di aver affidato al professionista l'incarico di curare il passaggio delle licenze di trasporto dalla CP_2
di cui era socio unitamente al fratello e da liquidare
[...] CP_3
alla ditta individuale a proprio nome;
di essersi reso conto che il Pt_1
aveva comunicato alla CCIAA di Padova la cessazione della società senza previamente trasferire le licenze di trasporto alla ditta individuale ed affermò
di essere stato costretto, in conseguenza di tale errore, ad interrompere la propria attività lavorativa tra il 19 giugno 2019 ed il 18 settembre 2019 (ove aveva recuperato le licenze avvalendosi di altri professionisti) con perdita patrimoniale per lucro cessante e danno emergente esposta in € 88.303,92.
negò che il trasferimento delle licenze rientrasse Parte_1
nell'incarico professionale e contestò gli addebiti.
Il Tribunale accertò la responsabilità professionale ritenendo che il trasferimento delle licenze facesse parte dell'obbligazione pattuita.
Con sentenza definitiva n. 1322/2024 il Tribunale condannò poi il Pt_1
ai danni quantificati in €. 8.243,42 ed accessori oltre le spese.
3.2.- La sentenza impugnata merita conferma, per le ragioni di cui sotto.
3.3.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione d'appello sollevata sul rilievo per cui con l'atto introduttivo non sarebbe stato concesso il maggior termine per la costituzione dell'appellato di 70 giorni prima dell'udienza, prescritto a pena di nullità dall'art. 163 c.p.c. novellato
5 dall'art. 3 co. 12 lett. a) n. 3 del D. Lgs. 149/2022 come richiamato dall'art. 342 c.p.c..
Infatti l'appellato, dopo aver dedotto il vizio, non ha chiesto la fissazione della nuova udienza connessa a tale affermata violazione ma si è limitato a ribadire la nullità della citazione d'appello; in tal modo il vizio risulta sanato. Infatti
(Cass. ordinanza n, 10289 del 8 aprile 2025) in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c.,
al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito,
dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.
4.1.- Con il primo motivo si censura l'ascritto errore professionale deducendosi che l'incarico non aveva avuto ad oggetto anche il trasferimento delle licenze di trasporto dalla società alla nascente ditta individuale in mancanza del conferimento di incarico;
che tale attività sarebbe stata riservata per legge al notaio e che il tutto avrebbe trovato conferma nel fatto che il
, al fine del passaggio delle licenze, si era poi rivolto ad una agenzia CP_1
che l'aveva indirizzato ad un notaio.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
4.2.- I fratelli e , soci della CP_1 Controparte_3 Controparte_2
avevano inteso attuare un complesso programma negoziale che
[...]
6 prevedeva lo scioglimento della società, con la liquidazione, la cessione della quota al solo , la cancellazione dalla CCIAA di Padova della CP_1
società e l'istituzione della ditta individuale intestata al solo CP_1
cui avrebbero dovuto essere trasferite le licenze di trasporto prima intestate alla Per far questo si erano rivolti al professionista, dr. CP_2 Parte_1
di CI (PD), che già li assisteva in ambito contabile e fiscale. In tal senso, dunque, era stato stipulato l'atto notarile di cessione della quota il 14
novembre del 2018; il 15 maggio 2019 il dott. aveva comunicato Pt_1
alla CCIAA di Padova la messa in liquidazione della Controparte_2
ed il 4 giugno 2019 aveva comunicato la cessazione della società. Il 16
[...]
luglio 2019 era stata iscritta la MP Trasporti.
4.3.- La legge professionale per i dottori commercialisti (D.Lgs. 139/2005),
nella sua ampia previsione, prevede in occasione di fenomeni latamente
“successori” connessi alla liquidazione prima di società ed alla costituzione,
poi, di ditte individuali (art. 1 comma 2 lett. a in tema di amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni non riservati ad altri professionisti, comprendenti le trasformazioni da società di persone e ditte individuali) la competenza per la cura degli aspetti in materia economica,
finanziaria, tributaria, societaria ed amministrativa (art. 1 comma 1).
Poiché (in generale Cass. ordinanza n. 4150 del 15 febbraio 2024) il mero trasferimento della licenza non è compresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda, posto che non è un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, atteso il suo carattere personale, deriva che la pratica (anche per l'assistenza) per il trasferimento delle licenze, afferente ad incombente di natura amministrativa connesso a
7 fenomeno latamente successorio avrebbe potuto essere curata anche dal dottore commercialista giuste le previsioni di cui sopra.
In tal senso appare errata la censura dell'appellante rilevandosi che comunque la consulenza su tale specifico profilo avrebbe potuto essere prestata anche dal dr. commercialista. La norma di chiusura dell'ultimo comma del predetto art. 1 D.lgs. 139/2005 (“5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi) non avrebbe potuto escludere tale attività
in quanto non rientrante nelle specifiche e sole funzioni notarili.
4.4.- Quanto al mancato conferimento dell'incarico specifico, sul punto, la doglianza risulta parimenti infondata.
E' incontestato che il aveva conferito incarico al professionista di CP_1
curare la cessazione della società di autotrasporti della quale era anche socio il fratello e la costituzione della ditta individuale. Appare inoltre pacifico che l'attività imprenditoriale in forma societaria era stata interrotta nel periodo tra giugno e settembre 2019 a causa del mancato trasferimento delle licenze di trasportatore dalla alla nuova ditta individuale. CP_2
Ora, la tesi secondo cui il trasferimento delle licenze non sarebbe stata oggetto di incarico non è condivisibile. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, l'oggetto della prestazione professionale comprende tutte le attività necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato pratico voluto dal cliente. Tale principio, coerente con l'art. 1176, comma 2, c.c., e
8 costantemente ribadito anche con riferimento ad altre categorie professionali
(cfr. Cass. sez. III, 12 giugno 2020 n. 11296; Cass. civ., sez. III, 23 giugno
2016, n. 13007; Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2000, n. 9877) trova applicazione ogniqualvolta il professionista sia tenuto, nell'esecuzione dell'incarico, non solo ad adempiere formalmente alle richieste del cliente, ma anche a porre in essere o a segnalare le attività indispensabili per rendere effettivo il risultato perseguito.
L'attività volta a conseguire il trasferimento delle licenze di autotrasporto,
senza le quali, pacificamente, l'attività di impresa non avrebbe potuto essere esercitata, costituiva un adempimento strumentale e indispensabile per il raggiungimento del risultato pratico avuto di mira dal cliente, ovvero la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività imprenditoriale sotto una nuova veste giuridica: la ditta individuale di trasporti in luogo della
Società in nome collettivo.
5.1.- Con il secondo motivo si censura la pronuncia rilevandosi che era stato informato il cliente circa la necessità di rivolgersi ad un notaio per il trasferimento delle licenze.
Anche tale motivo appare infondato, non solo richiamandosi quanto sopra,
ma anche per ulteriori considerazioni.
5.2.- Infatti, in tema di responsabilità professionale, il dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. e dell'art. 2236 c.c. in capo al commercialista impone l'obbligo non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito.
9 Il professionista incaricato dovrà, perciò, informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi e i dati, comunque a sua conoscenza, per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007; Cass. 14 luglio 2015 n.
14639).
5.3.- Anche ad ammettere la sola competenza del notaio sul punto, da escludere per quanto sopra, non risulta che tale obbligo informativo sia stato assolto dall'appellante il quale si è limitato ad allegare di aver compiutamente informato il cliente, senza tuttavia aver offerto alcuna prova. Com'è noto,
infatti, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Gravava, dunque, sul commercialista l'onere di fornire prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dal canone della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c. a fronte della specifica allegazione dell'inadempimento. E dal momento che tale onere probatorio non è stato assolto, si deve ritenere sussistente la responsabilità professionale del . Pt_1
6.1.- Con il terzo motivo, infine, l'appellante evidenzia che al momento della stipula notarile dell'atto di cessione della quota societaria del 14 novembre
2018 egli aveva già esaurito il proprio mandato, sicché nessuna responsabilità
avrebbe potuto essergli attribuita per errori successivi.
10 6.2.- Il motivo non è fondato.
Innanzi tutto per quanto sopra;
inoltre perché, successivamente all'atto di cessione della quota del 14 novembre 2018, l'appellante aveva provveduto ad eseguire una serie di ulteriori attività – non oggetto di contestazione tra le parti – in esecuzione dell'incarico ricevuto, nello specifico: in data 15 maggio
2019 aveva comunicato alla CCIAA di Padova la messa in liquidazione della in data 4 giugno 2019 la cessazione della Controparte_2
medesima società ed il 16 luglio 2019 l'iscrizione della MP Trasporti. Non si trattava di meri adempimenti burocratici, ma del compimento di tali attività
rilevanti che dimostrano che il non aveva assunto l'incarico, Pt_1
semplicemente, di operare per la liquidazione della s.n.c., ma al fine di gestire e coordinare l'intera operazione di “passaggio” dalla società alla ditta individuale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da anche quale titolare dello Studio Lazzarin Parte_1
Dottori Commercialisti Associati contro , così provvede: CP_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese del presente grado a favore di CP_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali del 15%, cpa ed iva se dovuta;
da atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
11 dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se effettivamente dovuto
Venezia lì 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
12
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione quarta civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 795/2024 r.g. promossa da
(C.F. ) in proprio e quale titolare dello Parte_1 C.F._1
Studio Lazzarin Dottori Commercialisti Associati (C.F./P.I. ), P.IVA_1
con sede in CI (PD), rappresentato e difeso dall'avvocato Mario
Iacone per mandato e domiciliato come in atti - appellante -
contro
(C.F. ), residente a [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Manfrin per mandato e domiciliato come in atti - appellato -
o O o
appello sentenza del Tribunale di Padova
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1 Che l'adita Corte d'Appello voglia, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Padova, del 16.11.2023, n. 2296/2023 impugnata: accogliere,
per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 2296/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data
16.11.2023, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità professionale in capo al dott. , in proprio e in qualità di titolare dello Studio Parte_1
Lazzarin Dottori Commercialisti Associati, con i conseguenti provvedimenti in ordine al prosieguo del procedimento di primo grado, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato; con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza: In via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile, e rigettare conseguentemente in rito, l'appello promosso da ai sensi Parte_1
dell'art. 348-bis c.p.c., novellata formulazione, a fronte della manifesta infondatezza dei motivi di appello introdotti da parte appellante.
Nel merito: 1) Rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto. 2) Confermare nella sua integralità la sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 2296/2023 oggi appellata in quanto esente da tutti i lamentati vizi. 3) In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame,
rigettare, in ogni caso, tutte le domande ed eccezioni formulate dal dott.
in quanto del tutto infondate sia nei fatti che in diritto. 4) Con Parte_1
vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via
2 istruttoria: 1) Per la denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento,
anche solo parziale, del presente appello, si insiste per l'ammissione delle istanze di prova formulate in primo grado e non accolte.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 6 maggio 2024 in proprio e Parte_1
quale titolare dello Studio Lazzarin Dottori Commercialisti Associati,
evocava avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la CP_1
sentenza non definitiva n. 2296/2023 del Tribunale di Padova (pubblicata il
16 novembre 2023, non notificata) che aveva accertato la sua responsabilità
professionale per aver omesso il trasferimento delle licenze commerciali dalla cessata e alla Controparte_2 CP_1 Controparte_3
costituenda ditta individuale con seguente danno per mancato CP_1
svolgimento delle attività. Con il primo motivo si doleva dell'ascritta responsabilità in assenza della prova del conferimento dell'incarico in merito al passaggio delle licenze commerciali per il trasporto dalla società alla costituenda ditta individuale argomentando in merito alla sola competenza notarile;
con il secondo motivo censurava il riconoscimento dell'errore professionale quanto agli obblighi informativi, adempiuti e con il terzo motivo invocava l'inesistenza della responsabilità per attività ultronee non rientranti nell'incarico professionale.
Si costituiva , deducendo in rito l'inammissibilità dell'appello CP_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 163 c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame.
3 La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 12 novembre 2025,
non in presenza, previa assegnazione a ritroso dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e per le conclusioni.
2.- L'appello è infondato e va rigettato;
l'inammissibilità è assorbita. Le spese seguono la soccombenza. Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più
recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria, giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
4 3.1.- chiese la condanna di , quale dottore CP_1 Parte_1
commercialista anche nella veste di titolare dello studio, al risarcimento dei danni subiti per errore professionale che aveva impedito l'attività lavorativa tra il giugno ed il settembre del 2019. Allegò di aver affidato al professionista l'incarico di curare il passaggio delle licenze di trasporto dalla CP_2
di cui era socio unitamente al fratello e da liquidare
[...] CP_3
alla ditta individuale a proprio nome;
di essersi reso conto che il Pt_1
aveva comunicato alla CCIAA di Padova la cessazione della società senza previamente trasferire le licenze di trasporto alla ditta individuale ed affermò
di essere stato costretto, in conseguenza di tale errore, ad interrompere la propria attività lavorativa tra il 19 giugno 2019 ed il 18 settembre 2019 (ove aveva recuperato le licenze avvalendosi di altri professionisti) con perdita patrimoniale per lucro cessante e danno emergente esposta in € 88.303,92.
negò che il trasferimento delle licenze rientrasse Parte_1
nell'incarico professionale e contestò gli addebiti.
Il Tribunale accertò la responsabilità professionale ritenendo che il trasferimento delle licenze facesse parte dell'obbligazione pattuita.
Con sentenza definitiva n. 1322/2024 il Tribunale condannò poi il Pt_1
ai danni quantificati in €. 8.243,42 ed accessori oltre le spese.
3.2.- La sentenza impugnata merita conferma, per le ragioni di cui sotto.
3.3.- Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione d'appello sollevata sul rilievo per cui con l'atto introduttivo non sarebbe stato concesso il maggior termine per la costituzione dell'appellato di 70 giorni prima dell'udienza, prescritto a pena di nullità dall'art. 163 c.p.c. novellato
5 dall'art. 3 co. 12 lett. a) n. 3 del D. Lgs. 149/2022 come richiamato dall'art. 342 c.p.c..
Infatti l'appellato, dopo aver dedotto il vizio, non ha chiesto la fissazione della nuova udienza connessa a tale affermata violazione ma si è limitato a ribadire la nullità della citazione d'appello; in tal modo il vizio risulta sanato. Infatti
(Cass. ordinanza n, 10289 del 8 aprile 2025) in materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c.,
al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito,
dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.
4.1.- Con il primo motivo si censura l'ascritto errore professionale deducendosi che l'incarico non aveva avuto ad oggetto anche il trasferimento delle licenze di trasporto dalla società alla nascente ditta individuale in mancanza del conferimento di incarico;
che tale attività sarebbe stata riservata per legge al notaio e che il tutto avrebbe trovato conferma nel fatto che il
, al fine del passaggio delle licenze, si era poi rivolto ad una agenzia CP_1
che l'aveva indirizzato ad un notaio.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
4.2.- I fratelli e , soci della CP_1 Controparte_3 Controparte_2
avevano inteso attuare un complesso programma negoziale che
[...]
6 prevedeva lo scioglimento della società, con la liquidazione, la cessione della quota al solo , la cancellazione dalla CCIAA di Padova della CP_1
società e l'istituzione della ditta individuale intestata al solo CP_1
cui avrebbero dovuto essere trasferite le licenze di trasporto prima intestate alla Per far questo si erano rivolti al professionista, dr. CP_2 Parte_1
di CI (PD), che già li assisteva in ambito contabile e fiscale. In tal senso, dunque, era stato stipulato l'atto notarile di cessione della quota il 14
novembre del 2018; il 15 maggio 2019 il dott. aveva comunicato Pt_1
alla CCIAA di Padova la messa in liquidazione della Controparte_2
ed il 4 giugno 2019 aveva comunicato la cessazione della società. Il 16
[...]
luglio 2019 era stata iscritta la MP Trasporti.
4.3.- La legge professionale per i dottori commercialisti (D.Lgs. 139/2005),
nella sua ampia previsione, prevede in occasione di fenomeni latamente
“successori” connessi alla liquidazione prima di società ed alla costituzione,
poi, di ditte individuali (art. 1 comma 2 lett. a in tema di amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e singoli beni non riservati ad altri professionisti, comprendenti le trasformazioni da società di persone e ditte individuali) la competenza per la cura degli aspetti in materia economica,
finanziaria, tributaria, societaria ed amministrativa (art. 1 comma 1).
Poiché (in generale Cass. ordinanza n. 4150 del 15 febbraio 2024) il mero trasferimento della licenza non è compresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l'azienda, posto che non è un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, atteso il suo carattere personale, deriva che la pratica (anche per l'assistenza) per il trasferimento delle licenze, afferente ad incombente di natura amministrativa connesso a
7 fenomeno latamente successorio avrebbe potuto essere curata anche dal dottore commercialista giuste le previsioni di cui sopra.
In tal senso appare errata la censura dell'appellante rilevandosi che comunque la consulenza su tale specifico profilo avrebbe potuto essere prestata anche dal dr. commercialista. La norma di chiusura dell'ultimo comma del predetto art. 1 D.lgs. 139/2005 (“5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi) non avrebbe potuto escludere tale attività
in quanto non rientrante nelle specifiche e sole funzioni notarili.
4.4.- Quanto al mancato conferimento dell'incarico specifico, sul punto, la doglianza risulta parimenti infondata.
E' incontestato che il aveva conferito incarico al professionista di CP_1
curare la cessazione della società di autotrasporti della quale era anche socio il fratello e la costituzione della ditta individuale. Appare inoltre pacifico che l'attività imprenditoriale in forma societaria era stata interrotta nel periodo tra giugno e settembre 2019 a causa del mancato trasferimento delle licenze di trasportatore dalla alla nuova ditta individuale. CP_2
Ora, la tesi secondo cui il trasferimento delle licenze non sarebbe stata oggetto di incarico non è condivisibile. Infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, l'oggetto della prestazione professionale comprende tutte le attività necessarie ad assicurare il conseguimento del risultato pratico voluto dal cliente. Tale principio, coerente con l'art. 1176, comma 2, c.c., e
8 costantemente ribadito anche con riferimento ad altre categorie professionali
(cfr. Cass. sez. III, 12 giugno 2020 n. 11296; Cass. civ., sez. III, 23 giugno
2016, n. 13007; Cass. civ., sez. II, 27 luglio 2000, n. 9877) trova applicazione ogniqualvolta il professionista sia tenuto, nell'esecuzione dell'incarico, non solo ad adempiere formalmente alle richieste del cliente, ma anche a porre in essere o a segnalare le attività indispensabili per rendere effettivo il risultato perseguito.
L'attività volta a conseguire il trasferimento delle licenze di autotrasporto,
senza le quali, pacificamente, l'attività di impresa non avrebbe potuto essere esercitata, costituiva un adempimento strumentale e indispensabile per il raggiungimento del risultato pratico avuto di mira dal cliente, ovvero la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività imprenditoriale sotto una nuova veste giuridica: la ditta individuale di trasporti in luogo della
Società in nome collettivo.
5.1.- Con il secondo motivo si censura la pronuncia rilevandosi che era stato informato il cliente circa la necessità di rivolgersi ad un notaio per il trasferimento delle licenze.
Anche tale motivo appare infondato, non solo richiamandosi quanto sopra,
ma anche per ulteriori considerazioni.
5.2.- Infatti, in tema di responsabilità professionale, il dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c. e dell'art. 2236 c.c. in capo al commercialista impone l'obbligo non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrino nell'ambito della competenza del professionista, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino da detto ambito.
9 Il professionista incaricato dovrà, perciò, informare il cliente dei limiti della propria competenza e fornire gli elementi e i dati, comunque a sua conoscenza, per consentire al cliente di prendere proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007; Cass. 14 luglio 2015 n.
14639).
5.3.- Anche ad ammettere la sola competenza del notaio sul punto, da escludere per quanto sopra, non risulta che tale obbligo informativo sia stato assolto dall'appellante il quale si è limitato ad allegare di aver compiutamente informato il cliente, senza tuttavia aver offerto alcuna prova. Com'è noto,
infatti, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Gravava, dunque, sul commercialista l'onere di fornire prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi imposti dal canone della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2 c.c. a fronte della specifica allegazione dell'inadempimento. E dal momento che tale onere probatorio non è stato assolto, si deve ritenere sussistente la responsabilità professionale del . Pt_1
6.1.- Con il terzo motivo, infine, l'appellante evidenzia che al momento della stipula notarile dell'atto di cessione della quota societaria del 14 novembre
2018 egli aveva già esaurito il proprio mandato, sicché nessuna responsabilità
avrebbe potuto essergli attribuita per errori successivi.
10 6.2.- Il motivo non è fondato.
Innanzi tutto per quanto sopra;
inoltre perché, successivamente all'atto di cessione della quota del 14 novembre 2018, l'appellante aveva provveduto ad eseguire una serie di ulteriori attività – non oggetto di contestazione tra le parti – in esecuzione dell'incarico ricevuto, nello specifico: in data 15 maggio
2019 aveva comunicato alla CCIAA di Padova la messa in liquidazione della in data 4 giugno 2019 la cessazione della Controparte_2
medesima società ed il 16 luglio 2019 l'iscrizione della MP Trasporti. Non si trattava di meri adempimenti burocratici, ma del compimento di tali attività
rilevanti che dimostrano che il non aveva assunto l'incarico, Pt_1
semplicemente, di operare per la liquidazione della s.n.c., ma al fine di gestire e coordinare l'intera operazione di “passaggio” dalla società alla ditta individuale.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da anche quale titolare dello Studio Lazzarin Parte_1
Dottori Commercialisti Associati contro , così provvede: CP_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese del presente grado a favore di CP_1
che si liquidano in € 3.966,00 per compensi oltre spese generali del 15%, cpa ed iva se dovuta;
da atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove
11 dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
se effettivamente dovuto
Venezia lì 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
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