CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
LD BE, RE
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 255/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Mazzini, 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FORLI' sez. 1 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF07B600237 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della Parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. presentò ricorso contro l'avviso di accertamento n.THF07B600237/2024 per l'anno 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Forlì accertava ex art. 41-bis DPR 600/1973, ritenute non operate e non versate in applicazione dell'art. 27 c. 1 DPR 600/1973 pari ad € 214.500, ed irrogava le relative sanzioni.
Tanto a seguito della riqualificazione dell'operazione di "acquisto di azioni proprie" effettuata dalla società il
20.12.2017 nei confronti dei due soci di minoranza, Nominativo_2 e Nominativo_2, in una operazione di recesso da parte dei soci suddetti.
Nello specifico, a) il valore delle azioni cedute era stato precedentemente rivalutato, ex art.5 L. n. 448/2001, dai soci cedenti a seguito di perizia giurata e b) si era provveduto al pagamento dell'Imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero valore;
c) in seguito, le azioni erano state pagate dalla società attraverso la cessione di un credito di pari importo, sorto dalla vendita di un fabbricato alla società "Società_1 srl", la cui compagine sociale era rappresentata da Nominativo_2 da Nominativo_2 (vendita registrata a Forlì il 6.5.2015); d) infine, all'acquisto di azioni proprie faceva seguito il loro annullamento nell'anno successivo (atto registrato a Forlì il 16.5.2018 al n. 3636), con riduzione conseguente del capitale sociale e delle riserve straordinarie in misura corrispondente.
Secondo l'Ufficio l'operazione avrebbe sotteso un indebito utilizzo del regime di rivalutazione, con l'uscita anticipata dei soci, tramite l'acquisto delle loro azioni e ciò prima che sorgesse in loro capo il diritto di recesso, che avrebbe generato redditi di capitale (e non redditi diversi, come nel caso di specie) in capo ai soci uscenti, e il correlativo obbligo per la società di operare e versare la ritenuta d'imposta.
Di qui la qualificazione di operazione connotata da finalità elusiva, poiché la sequenza negoziale - dalla rivalutazione della partecipazione all'annullamento delle azioni - sarebbe stata preordinata all'aggiramento delle disposizioni contenute nell'art. 47 c .7 TUIR (che disciplina la tassazione delle somme percepite dai soci persone fisiche in caso di recesso) e nell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (che sottopone alla ritenuta a titolo d'imposta i dividendi distribuiti).
Per l'Ufficio l'operazione si sostanziava in un vero e proprio recesso, consistente nel rimborso della partecipazione con utilizzo di risorse della società, con evidenti riflessi sul piano fiscale: il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni sarebbe stato inquadrabile nelle plusvalenze ex art. 67 TUIR (redditi diversi) mentre le somme ricevute dai soci a fronte del recesso costituiscono redditi di capitale ex art. 47 TUIR per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e, in tale ultimo caso, il percettore non può avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni effettuata ai sensi della legge 448-2001 e successive modifiche.
Ricorrente_1 eccepiva in via preliminare la decadenza dall'azione accertativa, poiché l'avviso, riguardando dichiarazione relativa 2017, sarebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023 anziché il 22.4.2024, a nulla rilevando il richiamo al differimento dei termini discendenti dalla normativa dettata in materia di contrato del COVID. Nel merito, rimarcava l'erroneità dei presupposti per l'applicazione dell'art. 10-bis I. 212/2020 contestando
I' assenza di sostanza economica e il vantaggio fiscale indebito - trattandosi di operazione diretta a circoscrivere e quindi a solidificare la base societaria e sottolineando, di contro il decorso di un lasso temporale significativo tra i singoli atti.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Forlì, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 192-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado respingeva il ricorso, con compensazione di spese.
In primo luogo veniva disattesa l'eccezione preliminare, osservando che la sospensione dei termini dal 1.5. al 31.8.2023 prevista dal D.L. 61/2013 disposto per far fronte all'emergenza derivante dall'alluvione in
Romagna del maggio 2024 avrebbe preservato l'Ufficio dalla invocata decadenza.
Nel merito, osservava che l'operazione di acquisto di azioni proprie, così come ricostruita, non aveva prodotto uno scambio di beni, ma regolato un fenomeno di recesso del socio, che avrebbe ottenuto la liquidazione della propria quota con utili disponibili, di talché l'acquisto avrebbe rappresentato una modalità tecnica con cui attuare il recesso del socio dalla società, da ciò derivando l'obbligo per la società di operare la ritenuta prevista dall'art. 27 c. 1 DPR 600/1973.
Contro la sentenza ha proposto appello Ricorrente_1.
Con il primo e il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendosi il giudice di prime cure limitato apoditticamente - anche attraverso l'espediente consistito nel copiare le considerazioni svolte nell'atto di costituzione - ad accogliere le argomentazioni dell'Ufficio, senza tenere conto della differente ricostruzione difensiva.
Col terzo motivo contesta l'erroneo riferimento alla disciplina dettata dal d.l. 61/2023 in luogo di quella, oggetto di contestazione, recata dal d.l. 158/2020 in tema di sospensione dei termini per l'emergenza Covid.
Con il quarto motivo deduce l'erroneo apprezzamento dell'istituto dell'abuso del diritto, rilevando la scorretta sussunzione dell'operazione nell'alveo dell'art. 10- bis della I. 212/2000 in ragione dell'esistenza di una sostanza economica delle operazioni effettuate - identificata nella composizione del dissidio insanabile tra i soci di maggioranza, in vista della circolazione della proprietà dell'impresa, cercando di renderla appetibile per investitori - e nella mancata realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, che si sarebbero potuti conseguire anche per altra via.
Si è costituito con atto di controdeduzioni l'Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza.
Ricorrente_1 ha prodotto memorie.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello relativo alla tardiva notificazione dell'atto di accertamento.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento il
22.4.2024, avvalendosi del disposto dell'art. 1 c. 8 del d.l. 61/2023 dettato a seguito degli eventi alluvionali che colpirono, tra gli altri, il Comune di Forlì nel quale risiede la contribuente, prevedendo la sospensione anche del termine per le notifiche degli avvisi di accertamento per 4 mesi a far data dal 1.5. al 31.8.2023. Di conseguenza, il termine, mercè la sospensione quadrimestrale, sarebbe venuto a scadere il 30.4.2024.
Nel merito, l'appello è fondato.
La vicenda processuale concerne l'utilizzo di istituti normativi, in sé legittimi ma che combinati tra di loro realizzano fattispecie distorsive di schemi giuridici che, privi di sostanza economica, garantiscono unicamente un vantaggio fiscale, il c.d. abuso del diritto, la cui disciplina e' prevista dall'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 2000).
La norma chiarisce che un'operazione e' priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato e si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. In tal caso le operazioni diventano inefficaci ai fini tributari e non sono ottenibili i vantaggi fiscali. Mentre, non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività ' professionale.
Ciò premesso, nel caso in esame si verte al cospetto, del preliminare beneficio della norma agevolativa di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (art. 5 Legge n. 488 del 2001), successivamente cedute alla stessa società' emittente ovvero l'acquisto di azioni proprie da parte della società' con conseguente integrazione della riduzione del capitale sociale attraverso compensazione con controcredito derivante dalla cessione di un immobile e aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai soci. In questo caso risulta necessario verificare se può' essere opposta all'Amministrazione finanziaria l'applicazione della norma sulla rivalutazione delle partecipazioni poc'anzi richiamata.
E' incontroverso che la ratio dell'art. 5 risiede nella volontà di favorirne la circolazione attraverso la cessione a terzi, riducendo o annullando il differenziale relativo al componente positivo di reddito , permettendo di scontare un più favorevole regime di imposta sostitutiva e assicurando, d'altra parte, un gettito immediato all'Erario.
Appare quindi chiaro che il campo di applicazione della rivalutazione riguarda le ipotesi di vendita della partecipazione con realizzo di plusvalenza ex art. 67 TUIR, a differenza del recesso dei “redditi di capitale”, quali il recesso, l'esclusione, il riscatto, la riduzione del capitale e la liquidazione della società' (art. 47 TUIR)
In questi casi, infatti, non si realizza una circolazione dei titoli, ma una riduzione del patrimonio.
Tanto premesso, affinchè un'operazione possa essere considerata abusiva o elusiva l' Amministrazione
Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”; c) l'essenzialità del conseguimento di un
“vantaggio fiscale”.
Nel caso di specie Ricorrente_1 ha giustificato l'operazione, segnalandone la pretermessa scansione temporale del tutto priva di significato, assumendo la necessità di stabilizzare la compagine societaria, caratterizzata da diuturni contrasti al fine di rendere la società più appetibile sul mercato degli investimenti.
Osserva la Corte che si tratta di finalità oggettivamente non priva di ragione economica in quanto diretta
, secondo una valutazione ex ante, a realizzare una finalità imprenditoriale diretta alla compattazione in funzione stabilizzante della compagine societaria per sollecitare l'ingresso di nuovi soci nel proprio azionariato al fine di reperire nuove risorse da investire.
Non si tratta, a giudizio della Corte, di un operazione che disvela ex post l'assenza di sostanza economica
,a ma fine che, nella doverosa prospettiva ex ante, non appariva privo di ragionevole significato finanziario- imprenditoriale derivante dalla riduzione della base sociale.
Ciò anche a voler trascurare il dato, non certo privo di rilevanza nella prospettiva divisata dall'Amministrazione, relativo all'intervallo temporale tra rivalutazione delle quote (2010) e loro acquisto
(2017) che porta affatto a decolorare l'intento fraudolento ravvisato dall'Ufficio.
Inoltre, va osservato non ricorrevano i presupposti normativi (art. 2347 c.c.), né statutari per consentire al socio l'esercizio del diritto di recesso a fronte del ricorrere di un insanabile dissidio tra i soci.
In tale quadro, non avrebbe potuto revocarsi in dubbio la libertà di scelta dell'opzione fiscalmente più aderente all'operazione realizzata.
Infine, non può essere misconosciuto il rilievo che l'operazione non ha prodotto alcun vantaggio fiscale in capo alla società.
Dunque, «in presenza di un'operazione conforme a normali logiche di mercato (acquisto di azioni proprie comportante Ia fuoriuscita di due soci rappresentanti uno specifico gruppo familiare) in relazione al raggiungimento di un sostanziale obiettivo economico (concentrazione del controllo delle partecipazioni cedute in capo alia società a tutela dell'altro gruppo familiare presente nella compagine sociale e possibilità di favorire l'eventuale acquisizione di ulteriori risorse finanziarie attraverso l'ingresso di nuovi soci graditi al gruppo familiare rimasto) e rilevata l'assenza di uno specifico vantaggio fiscale indebito per Ia società …., I'Amministrazione finanziaria non può sostituire l'operazione di acquisto di azioni proprie con altra operazione fiscalmente più onerosa, essendo ciò in contrasto con il disposto del co. 4 del(l')….art. 10 bis finalizzato a tutelare "Ia liberta di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla Iegge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale'.» (così, CGT II Lombardia, 16.7.2025 n. 1814, pressochè in termini).
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e annulla l'avviso di accertamento. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena a rifondere a Ricorrente_1 srl le spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro 15.000, oltre IVA e CAP.
Bologna, 20.10.2025
Il Giudice rel. La Presidente
BE DI RA LO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
LD BE, RE
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 255/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Forli' - Cesena - Corso Mazzini, 17 47121 Forli' FC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FORLI' sez. 1 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THF07B600237 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della Parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.a. presentò ricorso contro l'avviso di accertamento n.THF07B600237/2024 per l'anno 2017, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Forlì accertava ex art. 41-bis DPR 600/1973, ritenute non operate e non versate in applicazione dell'art. 27 c. 1 DPR 600/1973 pari ad € 214.500, ed irrogava le relative sanzioni.
Tanto a seguito della riqualificazione dell'operazione di "acquisto di azioni proprie" effettuata dalla società il
20.12.2017 nei confronti dei due soci di minoranza, Nominativo_2 e Nominativo_2, in una operazione di recesso da parte dei soci suddetti.
Nello specifico, a) il valore delle azioni cedute era stato precedentemente rivalutato, ex art.5 L. n. 448/2001, dai soci cedenti a seguito di perizia giurata e b) si era provveduto al pagamento dell'Imposta sostitutiva pari al 4% dell'intero valore;
c) in seguito, le azioni erano state pagate dalla società attraverso la cessione di un credito di pari importo, sorto dalla vendita di un fabbricato alla società "Società_1 srl", la cui compagine sociale era rappresentata da Nominativo_2 da Nominativo_2 (vendita registrata a Forlì il 6.5.2015); d) infine, all'acquisto di azioni proprie faceva seguito il loro annullamento nell'anno successivo (atto registrato a Forlì il 16.5.2018 al n. 3636), con riduzione conseguente del capitale sociale e delle riserve straordinarie in misura corrispondente.
Secondo l'Ufficio l'operazione avrebbe sotteso un indebito utilizzo del regime di rivalutazione, con l'uscita anticipata dei soci, tramite l'acquisto delle loro azioni e ciò prima che sorgesse in loro capo il diritto di recesso, che avrebbe generato redditi di capitale (e non redditi diversi, come nel caso di specie) in capo ai soci uscenti, e il correlativo obbligo per la società di operare e versare la ritenuta d'imposta.
Di qui la qualificazione di operazione connotata da finalità elusiva, poiché la sequenza negoziale - dalla rivalutazione della partecipazione all'annullamento delle azioni - sarebbe stata preordinata all'aggiramento delle disposizioni contenute nell'art. 47 c .7 TUIR (che disciplina la tassazione delle somme percepite dai soci persone fisiche in caso di recesso) e nell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 (che sottopone alla ritenuta a titolo d'imposta i dividendi distribuiti).
Per l'Ufficio l'operazione si sostanziava in un vero e proprio recesso, consistente nel rimborso della partecipazione con utilizzo di risorse della società, con evidenti riflessi sul piano fiscale: il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni sarebbe stato inquadrabile nelle plusvalenze ex art. 67 TUIR (redditi diversi) mentre le somme ricevute dai soci a fronte del recesso costituiscono redditi di capitale ex art. 47 TUIR per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e, in tale ultimo caso, il percettore non può avvalersi della rivalutazione delle partecipazioni effettuata ai sensi della legge 448-2001 e successive modifiche.
Ricorrente_1 eccepiva in via preliminare la decadenza dall'azione accertativa, poiché l'avviso, riguardando dichiarazione relativa 2017, sarebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023 anziché il 22.4.2024, a nulla rilevando il richiamo al differimento dei termini discendenti dalla normativa dettata in materia di contrato del COVID. Nel merito, rimarcava l'erroneità dei presupposti per l'applicazione dell'art. 10-bis I. 212/2020 contestando
I' assenza di sostanza economica e il vantaggio fiscale indebito - trattandosi di operazione diretta a circoscrivere e quindi a solidificare la base societaria e sottolineando, di contro il decorso di un lasso temporale significativo tra i singoli atti.
Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Forlì, ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 192-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado respingeva il ricorso, con compensazione di spese.
In primo luogo veniva disattesa l'eccezione preliminare, osservando che la sospensione dei termini dal 1.5. al 31.8.2023 prevista dal D.L. 61/2013 disposto per far fronte all'emergenza derivante dall'alluvione in
Romagna del maggio 2024 avrebbe preservato l'Ufficio dalla invocata decadenza.
Nel merito, osservava che l'operazione di acquisto di azioni proprie, così come ricostruita, non aveva prodotto uno scambio di beni, ma regolato un fenomeno di recesso del socio, che avrebbe ottenuto la liquidazione della propria quota con utili disponibili, di talché l'acquisto avrebbe rappresentato una modalità tecnica con cui attuare il recesso del socio dalla società, da ciò derivando l'obbligo per la società di operare la ritenuta prevista dall'art. 27 c. 1 DPR 600/1973.
Contro la sentenza ha proposto appello Ricorrente_1.
Con il primo e il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, essendosi il giudice di prime cure limitato apoditticamente - anche attraverso l'espediente consistito nel copiare le considerazioni svolte nell'atto di costituzione - ad accogliere le argomentazioni dell'Ufficio, senza tenere conto della differente ricostruzione difensiva.
Col terzo motivo contesta l'erroneo riferimento alla disciplina dettata dal d.l. 61/2023 in luogo di quella, oggetto di contestazione, recata dal d.l. 158/2020 in tema di sospensione dei termini per l'emergenza Covid.
Con il quarto motivo deduce l'erroneo apprezzamento dell'istituto dell'abuso del diritto, rilevando la scorretta sussunzione dell'operazione nell'alveo dell'art. 10- bis della I. 212/2000 in ragione dell'esistenza di una sostanza economica delle operazioni effettuate - identificata nella composizione del dissidio insanabile tra i soci di maggioranza, in vista della circolazione della proprietà dell'impresa, cercando di renderla appetibile per investitori - e nella mancata realizzazione di vantaggi fiscali indebiti, che si sarebbero potuti conseguire anche per altra via.
Si è costituito con atto di controdeduzioni l'Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza.
Ricorrente_1 ha prodotto memorie.
All'udienza odierna, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disatteso il motivo di appello relativo alla tardiva notificazione dell'atto di accertamento.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento il
22.4.2024, avvalendosi del disposto dell'art. 1 c. 8 del d.l. 61/2023 dettato a seguito degli eventi alluvionali che colpirono, tra gli altri, il Comune di Forlì nel quale risiede la contribuente, prevedendo la sospensione anche del termine per le notifiche degli avvisi di accertamento per 4 mesi a far data dal 1.5. al 31.8.2023. Di conseguenza, il termine, mercè la sospensione quadrimestrale, sarebbe venuto a scadere il 30.4.2024.
Nel merito, l'appello è fondato.
La vicenda processuale concerne l'utilizzo di istituti normativi, in sé legittimi ma che combinati tra di loro realizzano fattispecie distorsive di schemi giuridici che, privi di sostanza economica, garantiscono unicamente un vantaggio fiscale, il c.d. abuso del diritto, la cui disciplina e' prevista dall'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212 del 2000).
La norma chiarisce che un'operazione e' priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato e si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. In tal caso le operazioni diventano inefficaci ai fini tributari e non sono ottenibili i vantaggi fiscali. Mentre, non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività ' professionale.
Ciò premesso, nel caso in esame si verte al cospetto, del preliminare beneficio della norma agevolativa di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (art. 5 Legge n. 488 del 2001), successivamente cedute alla stessa società' emittente ovvero l'acquisto di azioni proprie da parte della società' con conseguente integrazione della riduzione del capitale sociale attraverso compensazione con controcredito derivante dalla cessione di un immobile e aumento proporzionale delle partecipazioni detenute dai soci. In questo caso risulta necessario verificare se può' essere opposta all'Amministrazione finanziaria l'applicazione della norma sulla rivalutazione delle partecipazioni poc'anzi richiamata.
E' incontroverso che la ratio dell'art. 5 risiede nella volontà di favorirne la circolazione attraverso la cessione a terzi, riducendo o annullando il differenziale relativo al componente positivo di reddito , permettendo di scontare un più favorevole regime di imposta sostitutiva e assicurando, d'altra parte, un gettito immediato all'Erario.
Appare quindi chiaro che il campo di applicazione della rivalutazione riguarda le ipotesi di vendita della partecipazione con realizzo di plusvalenza ex art. 67 TUIR, a differenza del recesso dei “redditi di capitale”, quali il recesso, l'esclusione, il riscatto, la riduzione del capitale e la liquidazione della società' (art. 47 TUIR)
In questi casi, infatti, non si realizza una circolazione dei titoli, ma una riduzione del patrimonio.
Tanto premesso, affinchè un'operazione possa essere considerata abusiva o elusiva l' Amministrazione
Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di “sostanza economica” dell'operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”; c) l'essenzialità del conseguimento di un
“vantaggio fiscale”.
Nel caso di specie Ricorrente_1 ha giustificato l'operazione, segnalandone la pretermessa scansione temporale del tutto priva di significato, assumendo la necessità di stabilizzare la compagine societaria, caratterizzata da diuturni contrasti al fine di rendere la società più appetibile sul mercato degli investimenti.
Osserva la Corte che si tratta di finalità oggettivamente non priva di ragione economica in quanto diretta
, secondo una valutazione ex ante, a realizzare una finalità imprenditoriale diretta alla compattazione in funzione stabilizzante della compagine societaria per sollecitare l'ingresso di nuovi soci nel proprio azionariato al fine di reperire nuove risorse da investire.
Non si tratta, a giudizio della Corte, di un operazione che disvela ex post l'assenza di sostanza economica
,a ma fine che, nella doverosa prospettiva ex ante, non appariva privo di ragionevole significato finanziario- imprenditoriale derivante dalla riduzione della base sociale.
Ciò anche a voler trascurare il dato, non certo privo di rilevanza nella prospettiva divisata dall'Amministrazione, relativo all'intervallo temporale tra rivalutazione delle quote (2010) e loro acquisto
(2017) che porta affatto a decolorare l'intento fraudolento ravvisato dall'Ufficio.
Inoltre, va osservato non ricorrevano i presupposti normativi (art. 2347 c.c.), né statutari per consentire al socio l'esercizio del diritto di recesso a fronte del ricorrere di un insanabile dissidio tra i soci.
In tale quadro, non avrebbe potuto revocarsi in dubbio la libertà di scelta dell'opzione fiscalmente più aderente all'operazione realizzata.
Infine, non può essere misconosciuto il rilievo che l'operazione non ha prodotto alcun vantaggio fiscale in capo alla società.
Dunque, «in presenza di un'operazione conforme a normali logiche di mercato (acquisto di azioni proprie comportante Ia fuoriuscita di due soci rappresentanti uno specifico gruppo familiare) in relazione al raggiungimento di un sostanziale obiettivo economico (concentrazione del controllo delle partecipazioni cedute in capo alia società a tutela dell'altro gruppo familiare presente nella compagine sociale e possibilità di favorire l'eventuale acquisizione di ulteriori risorse finanziarie attraverso l'ingresso di nuovi soci graditi al gruppo familiare rimasto) e rilevata l'assenza di uno specifico vantaggio fiscale indebito per Ia società …., I'Amministrazione finanziaria non può sostituire l'operazione di acquisto di azioni proprie con altra operazione fiscalmente più onerosa, essendo ciò in contrasto con il disposto del co. 4 del(l')….art. 10 bis finalizzato a tutelare "Ia liberta di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla Iegge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale'.» (così, CGT II Lombardia, 16.7.2025 n. 1814, pressochè in termini).
La sentenza di primo grado va, dunque, riformata con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e annulla l'avviso di accertamento. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Forlì Cesena a rifondere a Ricorrente_1 srl le spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro 15.000, oltre IVA e CAP.
Bologna, 20.10.2025
Il Giudice rel. La Presidente
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