Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 18
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Tardiva notifica dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva, avendo l'Ufficio beneficiato della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale post-alluvione.

  • Accolto
    Nullità della sentenza per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello nel merito, riformando la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Erroneo riferimento alla disciplina sulla sospensione dei termini

    La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione del d.l. 61/2023 da parte del giudice di primo grado.

  • Accolto
    Erroneo apprezzamento dell'istituto dell'abuso del diritto

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che l'operazione avesse una finalità imprenditoriale e non disvelasse ex post l'assenza di sostanza economica. Ha inoltre rilevato l'assenza di un vantaggio fiscale indebito per la società.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 18
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo