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Sentenza 20 luglio 2024
Sentenza 20 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/07/2024, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'appellante
Parte_1
l'avv. CICCONI STEFANO
per l'appellato Controparte_1
l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA .
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
PQM
Decide come da allegata sentenza
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 20.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1920/2022 promossa da:
, ( ), in qualità di genitore esercente la potestà sul minore, Parte_1 C.F._1
trasgressore, residente in [...], rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Stefano Cicconi
-Appellante- Contro
in persona Controparte_2 del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona –
c.f. P.IVA_1
-APPELLATA-
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 19.7.2024 e, in ogni caso,
L'appellante: “Chiede che l'adito Tribunale di Ascoli Piceno, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente atto di impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 127/2022 di cui all' R.G. 2895/2021 resa dal Giudice di Pace di , pubblicata CP_1
il 05/05/2022 non notificata, per tutti i motivi sopra esposti, adversis reiectis, voglia così provvedere:
Riformare integralmente la sentenza di primo grado per i motivi di appello sopra esplicitati ed in accoglimento del presente ricorso, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo il verbale di contravvenzione n. 30815330 emesso dai carabinieri di il 21.06.2021 e notificato il CP_1
20.09.2021 ed estinta e/o nulla la conseguente sanzione erogata;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
L'appellata: “Voglia il Tribunale rigettare l'appello siccome infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 2 di 7 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 127/2022 di cui all' R.G. 2895/2021 resa dal Giudice di Pace di , CP_1
pubblicata il 05/05/2022 con cui veniva respinto il ricorso e confermato il verbale di contravvenzione n.
30815330 elevato dai Carabinieri di nei confronti di in qualità di genitore CP_1 Parte_1
del minore con la compensazione delle spese di lite. Persona_1
A sostegno dell'impugnazione deduceva l'errata o falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S. e segnatamente che il verbale impugnato era illegittimo/nullo per essere stato notificato oltre il termine di
90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S.. Lamentava, altresì, l'errata e/o omessa valutazione di elementi e prove decisive nonché l'illegittimità della sanzione per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Da ultimo, censurava la sentenza di primo grado per omessa motivazione circa l'insufficienza ai fini probatori della testimonianza resa dal teste . Testimone_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
16.02.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art
190 cpc nella loro massima estensione.
Con ordinanza del 4.7.2024, si disponeva la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio, atteso che, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso, doveva procedersi a discussione nelle forme del rito lavoro e, quindi, si fissava per la discussione l'udienza del 19.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso in merito allo svolgimento del processo ed esaminando il merito, deve essere rigettato il primo motivo di appello, atteso che, in tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di 90 giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma 3 del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla pagina 3 di 7 parte, ma a terzi (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/03/2012, n.4453). Pertanto, la notifica era tempestiva, atteso, che in data 17.9.2021, entro i prescritti novanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il verbale n. 300815330 veniva spedito dall'Ufficio Postale di UM (cfr. stralcio della cartolina della notifica, in atti, che si riporta)
Il secondo ed il terzo motivo di appello devono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Ciò che rileva in questa sede è il verbale di accertamento n. 300815330, oggetto di opposizione, che si riferisce alla violazione di cui all'art. 141 comma 2 -11 C.d.S, poiché “[…] conducente del veicolo […] non era in grado di conservare il controllo in un tratto di strada in pendenza in curva a visuale libera, e di arrestarlo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità” (cfr. verbale di contestazione in atti).
L'art. 141 comma 2 prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni, oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto rese, alla presenza del medesimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/03/2011, n.6196). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 17355 del 2009) hanno, infatti, affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, le uniche circostanze da ritenersi attestate con fede privilegiata dagli operatori verbalizzanti erano la conformazione della strada il cui suolo era asciutto e privo di segni di frenata ed il corretto funzionamento dei freni verificato personalmente al momento dell'intervento e non già la velocità di percorrenza effettivamente tenuta dal ricorrente al momento del sinistro.
La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 del codice della strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso (cfr. Cass. 22 giugno 2010 n. 15108). Purtuttavia il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20025 del 06/10/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 22662 del 09/09/2008; Sez. U, Sentenza n. 916 del 03/02/1996; Corte appello Napoli sez.
VIII, 12/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 12/02/2020), n.643).
Ne deriva, quale conseguenza, che parte appellante non era tenuta ad instaurare un giudizio di querela di falso ma avrebbe dovuto fornire elementi probatori tesi a dimostrare quanto sostenuto, ossia che la presenza di un'insidia – identificata nel brecciolino – sul manto stradale determinava la perdita di controllo del motociclo, nonostante le manovre di fortuna poste in essere.
Le allegazioni non hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, atteso che:
- Dalle foto in atti si evince che la strada era asfaltata e che, al più, era rinvenibile sulla stessa una minima quantità di brecciolino (rectius detriti), certamente inidonea ad incidere sull'andamento del motociclo, a deviarne la marcia ovvero a concretare un'insidia (cfr. fotografie stato del manto stradale agli atti di cui si riporta una parte);
pagina 5 di 7 - L'assenza di brecciolino veniva confermata dal teste in servizio presso i NOR Sez. Tes_2
Radiomobile CC di che, all'udienza del 10.3.22, affermava “preciso che il CP_1 brecciolino era presente solo sulla banchina e non sulla sede stradale […] nell'immediatezza il ragazzo mi ha parlato solo di freni senza menzionare il brecciolino”;
- Il teste affermava che “strada […] caratterizzata spesso dalla presenza di Testimone_1 brecciolino”;
- - la difesa dell'appellante, in primo grado, nella formulazione del capitolo 5, ricollegava la presenza del brecciolino alla presenza di rivoli d'acqua e il teste negava che Testimone_1 quel giorno vi fossero rivoli d'acqua;
- Da rapporto dei NOR del 10.11.21 emerge che “dal sopralluogo eseguito emergeva che le condizioni atmosferiche e la visibilità erano buone (sereno – ore diurne), la pavimentazione era asfaltata e asciutta, il terriccio era sì presente sul marginale destro della sede stradale nel tratto immediatamente precedente alla fuoriuscita dalla sede stradale, inoltre non sono state rinvenute tracce di frenata o scarrocciamento, questo evidenzia la totale perdita del controllo” (cfr. allegato 4).
Da ciò discende che dagli atti non emergono elementi in fatto utili a corroborare la tesi dell'appellante.
Di converso, la ricostruzione degli operanti incontra riscontri plurimi, atteso che, anche a voler ammettere che il minore iniziava la frenata, trattavasi di una manovra di emergenza Persona_1 verosimilmente resasi necessaria poiché esso stesso, inesperto a causa dell'età e sorpreso dalla conformazione della strada che non risulta dagli atti aver mai percorso in precedenza, si trovava ad affrontare una discesa e una curva che non riusciva a gestire. Tale ricostruzione, è, altresì, confermata dal fatto che ed il teste avevano percezione esterna che i freni – Persona_1 Testimone_1
pagina 6 di 7 sebbene perfettamente andanti come accertato dagli operanti - non funzionassero. A ciò si aggiunga che
è fatto notorio che azionare repentinamente i freni in fase di discesa ovvero in curva è manovra che richiede estrema cautela financo da evitare. Pertanto, correttamente veniva elevata la contravvenzione di cui all'art 141 comma 2 CdS che vuole reprimere proprio il mancato controllo del veicolo cui consegue l'incapacità di compiere manovre idonea a garantire la sicurezza e l'arresto dello stesso dinanzi a qualsiasi ostacolo (nel caso di specie, improvvisa discesa e curva sinistrorsa: ndr).
Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in relazione alla fase studio, introduttiva e decisionale secondo valori inferiori ai medi di cui al DM 147/22 tenuto conto della non complessità della vicenda in fatto ed in diritto.
La dichiarazione di rigetto/ inammissibilità costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto, secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01) pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado n. 1920/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello proposto e conferma l'impugnata sentenza
Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 per compensi oltre IVA e CPA come
[...]
per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/02 come introdotto dall'art 1 comma 17 della lg 228/12, ai fini del pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ascoli Piceno, 20 luglio 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'appellante
Parte_1
l'avv. CICCONI STEFANO
per l'appellato Controparte_1
l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA .
Il Giudice
Letto il contenuto delle note autorizzate;
preso atto delle richieste delle parti;
PQM
Decide come da allegata sentenza
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 20.7.2024
Il Giudice
Dott.ssa Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1920/2022 promossa da:
, ( ), in qualità di genitore esercente la potestà sul minore, Parte_1 C.F._1
trasgressore, residente in [...], rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Stefano Cicconi
-Appellante- Contro
in persona Controparte_2 del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona –
c.f. P.IVA_1
-APPELLATA-
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 19.7.2024 e, in ogni caso,
L'appellante: “Chiede che l'adito Tribunale di Ascoli Piceno, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, in accoglimento del presente atto di impugnazione ed in totale riforma della sentenza n. 127/2022 di cui all' R.G. 2895/2021 resa dal Giudice di Pace di , pubblicata CP_1
il 05/05/2022 non notificata, per tutti i motivi sopra esposti, adversis reiectis, voglia così provvedere:
Riformare integralmente la sentenza di primo grado per i motivi di appello sopra esplicitati ed in accoglimento del presente ricorso, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo il verbale di contravvenzione n. 30815330 emesso dai carabinieri di il 21.06.2021 e notificato il CP_1
20.09.2021 ed estinta e/o nulla la conseguente sanzione erogata;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
L'appellata: “Voglia il Tribunale rigettare l'appello siccome infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 2 di 7 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 127/2022 di cui all' R.G. 2895/2021 resa dal Giudice di Pace di , CP_1
pubblicata il 05/05/2022 con cui veniva respinto il ricorso e confermato il verbale di contravvenzione n.
30815330 elevato dai Carabinieri di nei confronti di in qualità di genitore CP_1 Parte_1
del minore con la compensazione delle spese di lite. Persona_1
A sostegno dell'impugnazione deduceva l'errata o falsa applicazione dell'art. 201 C.d.S. e segnatamente che il verbale impugnato era illegittimo/nullo per essere stato notificato oltre il termine di
90 giorni previsto dall'art. 201 C.d.S.. Lamentava, altresì, l'errata e/o omessa valutazione di elementi e prove decisive nonché l'illegittimità della sanzione per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Da ultimo, censurava la sentenza di primo grado per omessa motivazione circa l'insufficienza ai fini probatori della testimonianza resa dal teste . Testimone_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed Controparte_1
in diritto.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data
16.02.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art
190 cpc nella loro massima estensione.
Con ordinanza del 4.7.2024, si disponeva la rimessione del procedimento sul ruolo istruttorio, atteso che, essendo stato il giudizio introdotto con ricorso, doveva procedersi a discussione nelle forme del rito lavoro e, quindi, si fissava per la discussione l'udienza del 19.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso in merito allo svolgimento del processo ed esaminando il merito, deve essere rigettato il primo motivo di appello, atteso che, in tema di illeciti amministrativi conseguenti a violazioni del codice della strada, è tempestiva la notificazione del verbale di contestazione se, nel termine di 90 giorni dall'accertamento, previsto dall'art. 201 del medesimo testo normativo, tale atto sia stato consegnato all'ufficio postale, irrilevante essendo invece la data di ricezione da parte del destinatario, dovendosi trarre dalla sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, il principio generale secondo cui, anche con riferimento ad atti non processuali, per i quali vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come avviene nel comma 3 del citato art. 201, la decadenza non può discendere dal compimento di un'attività riferibile non direttamente alla pagina 3 di 7 parte, ma a terzi (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/03/2012, n.4453). Pertanto, la notifica era tempestiva, atteso, che in data 17.9.2021, entro i prescritti novanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il verbale n. 300815330 veniva spedito dall'Ufficio Postale di UM (cfr. stralcio della cartolina della notifica, in atti, che si riporta)
Il secondo ed il terzo motivo di appello devono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Ciò che rileva in questa sede è il verbale di accertamento n. 300815330, oggetto di opposizione, che si riferisce alla violazione di cui all'art. 141 comma 2 -11 C.d.S, poiché “[…] conducente del veicolo […] non era in grado di conservare il controllo in un tratto di strada in pendenza in curva a visuale libera, e di arrestarlo tempestivamente nei limiti del suo campo di visibilità” (cfr. verbale di contestazione in atti).
L'art. 141 comma 2 prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
L'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni, oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto rese, alla presenza del medesimo (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/03/2011, n.6196). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 17355 del 2009) hanno, infatti, affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, le uniche circostanze da ritenersi attestate con fede privilegiata dagli operatori verbalizzanti erano la conformazione della strada il cui suolo era asciutto e privo di segni di frenata ed il corretto funzionamento dei freni verificato personalmente al momento dell'intervento e non già la velocità di percorrenza effettivamente tenuta dal ricorrente al momento del sinistro.
La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 del codice della strada deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso (cfr. Cass. 22 giugno 2010 n. 15108). Purtuttavia il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20025 del 06/10/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 22662 del 09/09/2008; Sez. U, Sentenza n. 916 del 03/02/1996; Corte appello Napoli sez.
VIII, 12/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 12/02/2020), n.643).
Ne deriva, quale conseguenza, che parte appellante non era tenuta ad instaurare un giudizio di querela di falso ma avrebbe dovuto fornire elementi probatori tesi a dimostrare quanto sostenuto, ossia che la presenza di un'insidia – identificata nel brecciolino – sul manto stradale determinava la perdita di controllo del motociclo, nonostante le manovre di fortuna poste in essere.
Le allegazioni non hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, atteso che:
- Dalle foto in atti si evince che la strada era asfaltata e che, al più, era rinvenibile sulla stessa una minima quantità di brecciolino (rectius detriti), certamente inidonea ad incidere sull'andamento del motociclo, a deviarne la marcia ovvero a concretare un'insidia (cfr. fotografie stato del manto stradale agli atti di cui si riporta una parte);
pagina 5 di 7 - L'assenza di brecciolino veniva confermata dal teste in servizio presso i NOR Sez. Tes_2
Radiomobile CC di che, all'udienza del 10.3.22, affermava “preciso che il CP_1 brecciolino era presente solo sulla banchina e non sulla sede stradale […] nell'immediatezza il ragazzo mi ha parlato solo di freni senza menzionare il brecciolino”;
- Il teste affermava che “strada […] caratterizzata spesso dalla presenza di Testimone_1 brecciolino”;
- - la difesa dell'appellante, in primo grado, nella formulazione del capitolo 5, ricollegava la presenza del brecciolino alla presenza di rivoli d'acqua e il teste negava che Testimone_1 quel giorno vi fossero rivoli d'acqua;
- Da rapporto dei NOR del 10.11.21 emerge che “dal sopralluogo eseguito emergeva che le condizioni atmosferiche e la visibilità erano buone (sereno – ore diurne), la pavimentazione era asfaltata e asciutta, il terriccio era sì presente sul marginale destro della sede stradale nel tratto immediatamente precedente alla fuoriuscita dalla sede stradale, inoltre non sono state rinvenute tracce di frenata o scarrocciamento, questo evidenzia la totale perdita del controllo” (cfr. allegato 4).
Da ciò discende che dagli atti non emergono elementi in fatto utili a corroborare la tesi dell'appellante.
Di converso, la ricostruzione degli operanti incontra riscontri plurimi, atteso che, anche a voler ammettere che il minore iniziava la frenata, trattavasi di una manovra di emergenza Persona_1 verosimilmente resasi necessaria poiché esso stesso, inesperto a causa dell'età e sorpreso dalla conformazione della strada che non risulta dagli atti aver mai percorso in precedenza, si trovava ad affrontare una discesa e una curva che non riusciva a gestire. Tale ricostruzione, è, altresì, confermata dal fatto che ed il teste avevano percezione esterna che i freni – Persona_1 Testimone_1
pagina 6 di 7 sebbene perfettamente andanti come accertato dagli operanti - non funzionassero. A ciò si aggiunga che
è fatto notorio che azionare repentinamente i freni in fase di discesa ovvero in curva è manovra che richiede estrema cautela financo da evitare. Pertanto, correttamente veniva elevata la contravvenzione di cui all'art 141 comma 2 CdS che vuole reprimere proprio il mancato controllo del veicolo cui consegue l'incapacità di compiere manovre idonea a garantire la sicurezza e l'arresto dello stesso dinanzi a qualsiasi ostacolo (nel caso di specie, improvvisa discesa e curva sinistrorsa: ndr).
Pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in relazione alla fase studio, introduttiva e decisionale secondo valori inferiori ai medi di cui al DM 147/22 tenuto conto della non complessità della vicenda in fatto ed in diritto.
La dichiarazione di rigetto/ inammissibilità costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto, secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01) pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado n. 1920/22, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello proposto e conferma l'impugnata sentenza
Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 per compensi oltre IVA e CPA come
[...]
per legge.
Dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR 115/02 come introdotto dall'art 1 comma 17 della lg 228/12, ai fini del pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Ascoli Piceno, 20 luglio 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
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