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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 20442/2023 a cui risulta riunito il n. 10341/2022 R.G.L. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
FUSC ente domiciliato, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in Controparte_1 perso o e difeso, come in atti;
- resistente -
All'udienza del 17/01/2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e/o pensione di inabilità). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dich insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in s ccertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, 1 deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio dell'assegno di invalidità e/o pensione di inabilità, ritenendo che le sue patologie determinassero una invalidità pari al 60% e che, pertanto, non fosse integrata la soglia minima di invalidità prescritta dalla legge per poter aspirare al beneficio richiesto.
Orbene, a fronte di tali ragioni e considerati, tuttavia, i rilievi specifici formulati dall' opponente, in particolare, sotto il profilo della sottostimata percentuale invalidante attribuita nella prima fase di a.t.p. a fronte delle diagnosticate patologie di tumore testicolo sx, ipoacusia, rettocolite ulcerosa, depressione maggiore, meniscopatia ed altre attribuite alla parte ricorrente, il c.t.u. nominato in questa sede ha approfondito le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il periziato è affetto da un quadro clinico complessivo di entità tale che , applicando correttamente le tabelle, lo conduce ad un'invalidità complessiva del 100% dalla data della domanda amministrativa a tutto il mese di febbraio 2023, sufficiente per la concessione della pensione di inabilità.
In particolare il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti patologie: Esiti di orchifunicolectomia sinistra per seminoma;
Lieve ipoacusia bilaterale;
Esiti di trauma di ginocchio destro con lesione parziale di menisco e legamento a trascurabile impatto sulla funzionalità articolare. Il c.t.u. della fase di opposizione ha pertanto concluso la sua perizia statuendo che: si riconosce “invalido con totale inabilità Parte_1 lavorativa 100%” dalla d a amministrativa a tutto il mese di febbraio 2023 e “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa 67%” dal mese di febbraio 2023 al mese di febbraio 2026. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l' opposizione vada parzialmente accolta con condanna dell' a corrispondere alla parte ricorrente la pensione di inabilità CP_2 limitatamente al periodo che va dall'epoca della domanda amministrativa del data 18.06.2021 e fino al febbraio 2023. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, condanna l' a corrispondere CP_2
a , la pensione di inabilità civile con decorrenza Parte_1
d nistrativa del data 18.06.2021 e fino al febbraio 2023;
2 b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_2
€ 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decr Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
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DA
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
FUSC ente domiciliato, come in atti;
- ricorrente -
Contro
, in Controparte_1 perso o e difeso, come in atti;
- resistente -
All'udienza del 17/01/2025 svoltasi mediante trattazione scritta ha pronunciato S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 7.11.2023, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e/o pensione di inabilità). Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dich insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato. In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1 relazione del c.t.u. in s ccertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova. All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale. Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, 1 deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Orbene, nella specie, il primo c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione del beneficio dell'assegno di invalidità e/o pensione di inabilità, ritenendo che le sue patologie determinassero una invalidità pari al 60% e che, pertanto, non fosse integrata la soglia minima di invalidità prescritta dalla legge per poter aspirare al beneficio richiesto.
Orbene, a fronte di tali ragioni e considerati, tuttavia, i rilievi specifici formulati dall' opponente, in particolare, sotto il profilo della sottostimata percentuale invalidante attribuita nella prima fase di a.t.p. a fronte delle diagnosticate patologie di tumore testicolo sx, ipoacusia, rettocolite ulcerosa, depressione maggiore, meniscopatia ed altre attribuite alla parte ricorrente, il c.t.u. nominato in questa sede ha approfondito le indagini giungendo alla conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che il periziato è affetto da un quadro clinico complessivo di entità tale che , applicando correttamente le tabelle, lo conduce ad un'invalidità complessiva del 100% dalla data della domanda amministrativa a tutto il mese di febbraio 2023, sufficiente per la concessione della pensione di inabilità.
In particolare il nuovo ctu ha riscontrato le seguenti patologie: Esiti di orchifunicolectomia sinistra per seminoma;
Lieve ipoacusia bilaterale;
Esiti di trauma di ginocchio destro con lesione parziale di menisco e legamento a trascurabile impatto sulla funzionalità articolare. Il c.t.u. della fase di opposizione ha pertanto concluso la sua perizia statuendo che: si riconosce “invalido con totale inabilità Parte_1 lavorativa 100%” dalla d a amministrativa a tutto il mese di febbraio 2023 e “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa 67%” dal mese di febbraio 2023 al mese di febbraio 2026. Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l' opposizione vada parzialmente accolta con condanna dell' a corrispondere alla parte ricorrente la pensione di inabilità CP_2 limitatamente al periodo che va dall'epoca della domanda amministrativa del data 18.06.2021 e fino al febbraio 2023. Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: a) accoglie l' opposizione e, per l' effetto, condanna l' a corrispondere CP_2
a , la pensione di inabilità civile con decorrenza Parte_1
d nistrativa del data 18.06.2021 e fino al febbraio 2023;
2 b) condanna altresì l' alle spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_2
€ 1.200,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
c)Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decr Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 17/01/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero.
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