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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13637/2024 avente ad OGGETTO: differenze retributive, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv .ti Alfonso Leperino e Andrea Cammisa Parte_1
RICORRENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 giungo 2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la resistente chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B) Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, fino alla data di deposito del presente ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro..
In punto di fatto il ricorrente rilevava di lavorare per la resistente, inquadrato nel profilo professionale di “Macchinista”, dell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1 prestando servizio presso l'ITR di Napoli, Area S027 Napoli.
Rilevava che la retribuzione giornaliera consta di elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta dagli stessi tra cui l'indennità di utilizzazione professionale, c.d. indennità di condotta, e la indennità di presenza. Deduceva di percepire una retribuzione inferiore al dovuto quando hanno usufruito dei giorni di ferie nel corso degli anni, e precisamente, a decorrere dal 18 luglio 2007 ad oggi, avendo la resistente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera detti elementi retributivi fissi.
In diritto richiamava la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deducendo la violazione dell'art. 7 DIRETTIVA 88/2003 del D.LGS 66/2003 dell'art. 36 C ed infine il CCNL applicabile ratione temporis con particolare riferimento all'art. 31 Contratto Aziendale del 2016, nonché quella immediatamente precedente, ovvero l'art. 31 Contratto Aziendale del 2012per la indennità di utilizzazione e 77, punto 2, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016.
Si costituiva la resistente che con plurime argomentazioni in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda concludendo:
(i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto. (ii) In via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. (iii) Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; (iv) In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, tenere indenne la società da qualsivoglia condanna, in ragione della prescrizione quinquennale eccepita, ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura massima di euro 1746,27 come quantificati nel prospetto allegato, doc. 26, o nella diversa misura determinata dal giudice. (v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Non necessitando la causa di istruttoria veniva decisa.
Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità di assenza dalla residenza e dell'indennità di utilizzazione professionale nella retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie.
Al riguardo, chi scrive, intende uniformarsi a quanto espresso dalla Suprema Corte nella recente sentenza n.19991 del 2024.
I giudici di legittimità hanno richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i plurimi precedenti della stessa Corte (Cass. nn. 15604, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578,
33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
Tanto premesso, in relazione alla domanda proposta, va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base delle normativa comunitaria.
In particolare, la Suprema Corte, ( n.13425 /2019, n. 37589/2021) ha ritenuto con orientamento condivisibile che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, direttiva, questa, che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione, e che deve riconoscersi il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, mantenendo la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
Tale affermazione si fonda sulla considerazione che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C - 155/10, CGUE 13.12.2018, C - 385/17, Per_1
). Persona_2 Sotto tale aspetto qualsiasi incentivo o deterrente che possa determinare il lavoratore a non godere delle ferie si pone in contrasto con l'obiettivo del diritto dell'unione di consentire un riposo effettivo al lavoratore anche al fine di tutelare la sua sicurezza e la sua salute.
Ne consegue che, nella retribuzione dovuta in tale periodo, deve includersi qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
Ai fini di verificare se le somme non erogate nel periodo feriale rientrino nel concetto di retribuzioni così delineata dovrà valutarsi, in primo luogo, “il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_1 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite"
e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C- Per_3 Per_4 Per_ 230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018, ,
C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi Per_6 citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Per_7
e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto
[...] Per_1
26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la
Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_8
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite"
[...] di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). Persona_9
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè e altri, punto 60). Persona_10 Persona_9
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo Per_1 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza WI e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R.
Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30) Deve però tenersi conto dei considerando della sent. e altri/British Airways plc del 15.9.2011 in causa Per_1
C-155/10 in cui è stata esaminata una situazione similare a quella oggetto di causa .
In particolare nella pronuncia si legge ai punti 21, 24 e 25 che:
"21. Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 25. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali".
Ne consegue che secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di
Cassazione, la retribuzione dovuta per le ferie non deve coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo) oltre a dover essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie”. Tanto premesso, in diritto, vanno esaminate le indennità di cui i ricorrenti lamentano la mancata inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale ossia la “indennità di utilizzazione professionale parte variabile”, nella specifica componente dell'“indennità di condotta”, prevista dall'art. 31, comma 4 Tab. B, del CCNL di Settore. Secondo gli art. 27 CCNL 2012 26 CCNL 2016, il macchinista svolge “attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia”, ed inoltre effettua «visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione, eseguono la prova freno ed intervengono sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato» ed il tempo per il quale il macchinista «è responsabile della guida del treno» e cioè l'attività di condotta, continuativa o effettiva, è considerato tempo di lavoro effettivo
(art. 28 co 2.1. CCNL 2012).
Quanto alla indennità di cui all'art. 77, co 2, CCNL 2012 (e 2016) è attribuita al solo personale mobile per le ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nella residenza di lavoro. Entrambe risultano erogate in via continuativa nel corso del rapporto di lavoro.
Tanto premesso, la prima, come già evidenziato da altri Giudici di questa sezione, risulta collegata alle mansioni di macchinista, che consistono nella conduzione dei treni, e connessa sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa.
La funzione è quella di compensare la peculiarità della prestazione di condotta treno, in proporzione alle ore e ai chilometri coperti, secondo l'organizzazione imposta dal datore di lavoro ed in relazione a tali caratteristiche è volta a compensare lo status professionale rivestito dal lavoratore.
Quanta alla seconda indennità, essa è prevista al fine di coprire il disagio connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Conclusivamente può affermarsi che, dette indennità, sono legate, come nel caso di specie, alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno) in quanto sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista, o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta.
La resistente sostiene che la decurtazione parziale della prima (per la sola parte variabile) durante la fruizione delle ferie, ne escluderebbe la funzione dissuasoria.
Deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e, finanche,
l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie, non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia.
Al riguardo, la Suprema Corte (Cass. Lav. 20216/2022) ha affermato, in analoga fattispecie, che
“..omissis… in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del
Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”. Ne consegue che non è rilevante la parziale decurtazione, quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. La Suprema Corte ha in ultimo chiarito “che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che il lavoratore dipendente , la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese , e, quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita………Deve essere ribadito che la retribuzione dovuta……. , comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamenti alla esecuzione delle mansioni e che sia correlata allo status personale e professionale del lavoratore”. Pertanto, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale. Vanno, quindi, disapplicate le clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL del Controparte_2 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) e dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi computati, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. In ultimo, va disattesa la deduzione relativa alla inscindibilità delle clausole previste negli accordi sindacali ex art 1419 c.c, non risultano offerti, infatti, dalla resistente elementi dirimenti volta a dimostrare l'assunto. In relazione, poi, all'eccepita prescrizione, questo Giudice, ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e, poi, dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità.
Pertanto, per i diritti che, come nella specie per il ricorrente, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n.
26246). Quanto alle contestazioni in ordine al quantum , deve evidenziarsi che il ricorrente ha formulato nelle conclusioni una domanda di condanna generica. Come di recente confermato dalla Suprema Corte “anche nel rito di lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall'inizio all'accertamento dell'an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare l'originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all"an debeatur possa essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte” Cass n 23855 del 2024. Come precisato dalla parte ricorrente i conteggi eseguiti hanno l'unica funzione di evidenziare l'incidenza delle indennità non computate sulla retribuzione giornaliera dovuta in caso di fruizione delle ferie .
I contrasti giurisprudenziali esistenti, nonchè la recente pronuncia in materia di prescrizione, costituiscono ragioni sufficienti a legittimare la compensazione per la metà delle spese giudiziali.
PQM
Così provvede: 1)Dichiara la nullità dell' art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016 nella parte in cui non computa nella retribuzione giornaliera prevista per le ferie l' “indennità di utilizzazione professionale” el' “indennità per assenza dalla residenza”,e, per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, 2)Condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal Controparte_1
18 luglio 2007 alla cessazione del rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, da quantificarsi in separata sede;
3)Compensa per la metà le spese del giudizio e condanna al pagamento della Controparte_1 restante parte liquidata in € 750 ,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Napoli, 5 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi