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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 141/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PROFILI MARCO, con domicilio eletto in Napoli alla via E.A.
Mario n.15, presso il difensore.
ATTORE contro
già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. SENATORE CIRO, con domicilio eletto in VIA MARCONI 34
84013 CAVA DE' TIRRENI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
1. Accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla alla CP_2 [...]
relativamente al contratto di finanziamento n. Controparte_1
pagina1 di 11 30413865 intestato al sig. e n. 30422947 intestato al sig. Parte_1
in virtù dei regolari pagamenti effettuati dai clienti;
Controparte_4
2. per l'effetto condannare la , P.iva Controparte_3
, con sede in Modena alla Via S. Carlo n. 8/20, in persona P.IVA_2
del legale rapp.te p.t, a pagare in favore della in Controparte_1
persona del suo liquidatore p.t. la restituzione della complessiva somma di
€ 16.828.00;
3. Il tutto con il ristoro delle spese onorari spese generali Iva e C.p.a.:
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
in via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed in subordine di negoziazione assistita;
nel merito
- Rigettare la domanda perché non provata e condannare l'attrice alle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La (di seguito anche “ ”), in persona Controparte_1 CP del liquidatore p.t., ha convenuto in giudizio la Controparte_3
(di seguito anche “ ” o al fine di accertare
[...] CP_2 CP_3
l'illegittimità degli addebiti – per il complessivo importo di € 16828,00 che aveva effettuato nei confronti di relativamente al contratto di CP_2 CP
finanziamento n. 30413865 intestato al sig. e n. 30422947 Parte_1
intestato al sig. contratti che invece erano stati rimborsati Controparte_4
dai mutuatari direttamente in favore di CP_2
In particolare la ha rappresentato che, in qualità di società di CP
intermediazione creditizia operante nel settore dei finanziamenti, in data
13 luglio 1995 aveva sottoscritto una convenzione con la NC PO di NC e SU (poi ), in forza della quale detto istituto di CP_2
pagina2 di 11 credito metteva a disposizione un plafond da utilizzarsi per la concessione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio. Alla
veniva quindi conferita da mandato generale a mezzo di atto CP CP_2
notarile, allo scopo di essere abilitata a concludere tali operazioni di finanziamento e ad incassare i relativi importi per conto della banca. In particolare, la predetta convenzione, all'art. 9, prevedeva il patto del “non riscosso per riscosso”, in ragione del quale la doveva “far pervenire CP alla banca entro la fine di ciascun mese, l'importo delle quote scadute il mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo, e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate”. Tuttavia, in data 20 luglio
2010, con atto notarile, la provvedeva a revocare il mandato CP_2
generale conferito alla relativa alla predetta concessione di CP
finanziamenti.
A sostegno di quanto dedotto con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha rilevato di aver anticipato alla , in sede di CP_2
liquidazione, la somma di 5.111.107,66 euro, in relazione a 871 operazioni di finanziamento, tra le quali figuravano i contratti di finanziamento n.
30413865 intestato al sig. e n. 30422947 intestato al sig. Parte_1
. Controparte_4
In particolare la ha dedotto che in relazione al contratto di CP
finanziamento n.30422947 del sig. (C.F. Controparte_4
) dopo aver inviato messa in mora al cliente, C.F._1 quest'ultimo forniva prova del pagamento delle rate alla NC PO di
NC e SU e copia dell'avvenuta estinzione avvenuta in data
17.09.2015, mentre risultava addebitato alla l'intero importo residuo CP pari ad € 9.790.00, così come per il contratto n. 30413865 del sig.
(C.F. ), il quale, ricevuta la messa in Parte_1 C.F._2
mora della aveva fornito prova del pagamento di tutte le rate CP
residue del finanziamento alla NC PO di NC e SU
(oggi ) sino al marzo 2015, mentre risultava addebitato alla CP_2 CP
l'intero importo residuo pari ad € 7.038.00;
pagina3 di 11 Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente, CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e negoiziazione assistita. Nel merito ha richiamato i doveri contrattualmente previsti a carico di in CP
base alle convenzioni concluse tra le parti, tra cui gli obblighi di garantire la riscossione rimborsando le quote che per qualunque motivo rimanessero insolute e di comunicare alle amministrazioni cedute l'intervenuta revoca del mandato indicando la come legittimata alla CP_3
riscossione; ha eccepito il difetto di prova dei versamenti effettuati per le posizioni – . Pt_1 CP_4
La causa di natura documentale è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sul rilevo di improcedibilità sollevato dalla convenuta in comparsa va rilevato che all'udienza del 07/10/2024 le parti non hanno interloquito sul punto ed hanno dedotto solo sulle istanze istruttorie, dovendo in tal modo ritenersi rinunciata l'eccezione.
II. Nondimeno va dichiarato che l'oggetto del presente contendere non si ritiene possa essere ricondotto nell'ambito dei contratti bancari, perché attiene piuttosto alle modalità di esecuzione del diverso e preordinato rapporto di mandato esistente tra le parti, in virtù del quale la poneva in essere i rapporti di finanziamento CP
specificamente destinati ai dipendenti delle amministrazioni individuate nella procura, questi certamente qualificabili come bancari, ma esulanti dall'oggetto del presente giudizio.
III. La mancata reitera della richiesta all'udienza di trattazione implica gli effetti sopra individuati anche con riferimento all'eccepito difetto di negoziazione assistita, peraltro confacente al caso: è però contraddittorio il richiamo ad entrambi gli istituti che non possono coesistere in relazione al medesimo oggetto, e ciò non permette di individuare a fondamento dell'eccezione una previa collocazione pagina4 di 11 dell'oggetto dell'odierno contendere nell'ambito di uno dei due istituti.
IV. Va comunque rilevato – e ciò in base alle produzioni delle parti di provvedimenti resi a definizione di giudizi intercorsi tra le stesse per casi analoghi – che l'odierno dibattito si pone nel filone di un contenzioso atto ad assumere i caratteri della serialità, in quanto riferibile alle modalità di esecuzione dei rapporti tra le parti dopo la revoca del mandato, e risulta evidente che tra le parti – tra cui pure sono intervenute pronunce alla cui luce esse provvedono via via al riassetto delle rispettive tesi ma sempre permanendo nel contenzioso - non è ancora invalso un concorde criterio di lettura delle pattuizioni pregresse, quindi la finalità precipuamente conciliativa e volta alla riduzione del contenzioso cui è preordinata l'introduzione delle condizioni di procedibilità risulterebbe verosimilmente frustrata, ottenendo di fatto l'allungamento dei tempi processuali, che è l'effetto opposto delle finalità dell'istituto.
V. Venendo al merito, risulta per documenti che in data 13.07.1995, la sottoscriveva con la NC PO di NC e CP
SU (oggi divenuta , una convenzione in forza CP_2
della quale la NC metteva a disposizione un plafond da utilizzarsi per la concessione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50; che la era abilitata a concludere tali operazioni di finanziamento e ad CP
incassare le stesse per conto della in base alla procura per CP_3
notaio di NC, con atto del 07/03/1991 Persona_1
n. 101577, rep. 23623; l'art. 9 della convenzione sottoscritta tra le parti in data 13.07.1995, prevede “il patto del “non riscosso per riscosso”, in dipendenza del quale la SIMA dovrà far pervenire alla entro la fine di ciascun mese, l'importo delle quote scadute il CP_3
mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo,
e delle somme incassare per eventuali estinzioni anticipate”.
pagina5 di 11 VI. Le deduzioni svolte dalla con il richiamo alle clausole CP_2
contenute nei contratti del 31/07/1995 e 19/10/2010, in particolare con il richiamo ai poteri conferiti per l'istruttoria, perfezionamento e sottoscrizione dei finanziamenti, per le conseguenti garanzie dovute dalla alla banca;
e circa l'obbligo per di consentire CP CP
l'addebito delle quote non incassate sul proprio conto corrente di corrispondenza n. 15121 acceso presso la filiale di NC della sul quale la si impegna a rendere disponibile la CP_3 CP
necessaria provvista, volte a sostenere che erano a carico di CP
, amministrando le posizioni, l'obbligo monitorare i finanziamenti
[...]
e la regolarità dei pagamenti e ciò anche al fine di comunicare in tempo utile alla NC eventuali anomalie, non sono deduzioni convergenti al fine di valutare la sussistenza o meno dell'indebito.
VII. Ciò che qui si contende, per essere l'oggetto della domanda di
, è la sussistenza dell'obbligazione di di restituire a CP CP_2
somme alla stessa addebitate in base ai patti contrattuali CP
introdotti dopo la revoca del mandato, delle quali sostiene CP
l'indebita percezione da parte della dopo avere riscontrato CP_3
che questa le aveva in realtà già percepite direttamente dai soggetti beneficiari del finanziamento.
VIII. L'attrice ha allegato i contratti conclusi dai sigg. e Pt_1
. CP_4
Quanto al primo, si rinviene tra le diffuse produzioni dell'attrice il contratto di finanziamento concluso tramite modulistica Inpdap del
18/1/2005, a fronte del quale era previsto il rimborso mediante 120 rate mensili di € 138,00 ciascuna con decorrenza data 01/04/2005; tale documentazione è pervenuta alla attrice a seguito di diffida al pagamento da questa inviata al mutuatario in riscontro alla quale lo stesso aveva comunicato che il finanziamento era stato integralmente rimborsato mediante trattenute sullo stipendio nell'ammontare prefisso, di cui l'ultima effettuata nella mensilità retributiva del marzo 2015, in cui risulta la trattenuta n. 120 su 120 di € 138,00, con cessione in favore della NC (come da dicitura pagina6 di 11 “Cess. B. NC”). Va rilevato che tale dicitura diverge da quella riportata in altra busta paga fornita dal mutuatario (rif. Pt_1
Gennaio 2007) in cui la trattenuta n.22 su 120 di € 138,00 era effettuata in favore di (dicitura “cess. ). CP CP
IX. Quanto al secondo nominativo ( ), l'attrice ha allegato il CP_4
contratto di mutuo n.3042297 del 15/11/2006 e la attestazione di versamento in favore della , in data 21/09/2015 della CP_2 somma di € 7.074,17 per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Questi documenti sono inviati alla in allegato alla missiva con CP
cui Il , riscontrando anche in questo caso la richiesta di CP_4
pagamento che aveva lui inviato, indica che gli addebiti dei CP
ratei avevano avuto corso in favore della BPLS a partire del mese di ottobre 2011. Sul puntosi rileva che l'Iban indicato dal CP_4
([...]) corrisponde a quello che nell'art.3 della scrittura 19/10/10 viene specificato per l'indicazione alle amministrazioni cedute del nuovo conto di accredito su cui effettuare i versamenti a seguito della revoca del mandato, e questo costituisce ulteriore elemento per ritenere che gli adempimenti comunicativi conseguenti la cessione siano stati perfezionati da o quanto meno che il versamento delle trattenute abbia avuto CP
luogo nel rispetto delle previsioni, in favore del mutuato destinatario.
X. Nessuna delle parti – comunque - ha allegato la comunicazione inviata all'amministrazione competente ad effettuare la ritenuta sulla retribuzione del dipendente, che pure sarebbe un documento di non trascurabile rilievo per le conseguenze ad esso riconducibili, onde la decorrenza degli effetti di questa comunicazione va individuata sulla base delle dichiarazioni dei medesimi mutuatari.
XI. Sulla scorta di questi rilievi aveva relazionato alla BPLS, con CP
le p.e.c. del 29/11/2023 (posizione ) e 12/01/2024 CP_4
(posizione ), chiedendo restituzione degli importi percepiti Pt_1
(negli ammontari portati in domanda) mediante gli addebiti periodici che continuava ad effettuare in esecuzione degli accordi CP_2
pagina7 di 11 intercorsi, ma agli atti non v'è prova di riscontro da parte di . CP_2
XII. Da questi rilevi risulta quindi che le amministrazioni cedute erano a valida conoscenza dell'intervenuta modifica del soggetto cui destinare il pagamento della trattenuta, e questo libera il campo d'indagine ogni dubbio circa l'esistenza della comunicazione contrattualmente posta a carico di , a prescindere dal suo CP
effettivo autore.
XIII. Si deve anche rilevare che l'art. 10 della scrittura 19/10/10 rimette alla la gestione amministrativa delle estinzioni anticipate di CP
credito impegnando la a comunicare a le richieste di CP_3 CP conti estintivi la cui predisposizione era rimessa a quest'ultima, ma non risulta che per la posizione tale procedura sia stata CP_4 rispettata, o comunque la non documenta l'invio di CP_3 comunicazioni in esecuzione del disposto dell'art.10, il che permette di ritenere che in effetti la abbia avuto cognizione CP dell'estinzione anticipata solo per via del riscontro fornito dal alla propria richiesta di pagamento. CP_4
XIV. D'Altro canto le richieste avviate da nei confronti dei sigg. CP
e si evidenziano come riconducibili alla Pt_1 CP_4 previsione surrogatoria dell'art.9, in quanto rientranti tra le quote pagate dalla alla banca in base alla garanzia di buon fine, CP
clausola rimasta in vigore anche a seguito della revoca del mandato.
XV. L'agire di nei confronti di e è quindi CP CP_4 Pt_1
risultato legittimato sulla base degli addebiti che la aveva CP_3
eseguito sul C/C 15121. La banca era infatti legittimata ad addebitare sul conto di le quote scadute e non incassate CP
(art.7), con la conseguente necessità di rendicontare l'importo delle quote non incassate.
XVI. La ha allegato sia gli estratti del conto 15121 in cui si rilevano CP
gli addebiti posti in essere dalla sia le comunicazioni inviate CP_3
dalla NC tramite posta elettronica, con gli allegati prospetti in cui si specificano le posizioni in relazione alle quali si effettua pagina8 di 11 l'addebito, e nei quali si rinvengono gli addebiti delle quote di € 138 per ed € 445 per . Pt_1 CP_4
XVII. E' quindi acclarato grazie alle produzioni da parte di di CP
comunicazioni formate dalla NC ed alla stessa inviate, quali fossero gli elementi in base ai quali la si è vista addebitare CP
determinate somme, in quanto non percepite direttamente dalla banca, ed abbia poi avuto modo di conoscere, sempre mediante i dati forniti dalla NC, a quali posizioni si riferisse l'addebito.
XVIII. Inquadrate quindi le posizioni di e e quantificati i Pt_1 CP_4
relativi addebiti, la ha attivato la surroga prevista in proprio CP
favore chiedendo ai mutuatari il pagamento del dovuto, salvo poi ricevere documenti da cui è risultato che in realtà essi avevano in precedenza provveduto ad adempiere direttamente nei confronti della CP_3
XIX. Risulta così che la procedura di addebito a benché CP
formalmente corretta in quanto riconducibile alle previsioni contrattuali, in particolare della scrittura 19/10/10, sia in realtà priva dei presupposti sostanziali, che vanno individuati nella effettiva mancata percezione, da parte della della quota di rimborso CP_3
da parte del soggetto finanziato, e per esso dal ceduto.
XX. L'art.8 della scrittura 19/10/10 prevede che le quote eventualmente incassate successivamente dalla banca ma addebitate a CP
siano restituite a mediante bonifico sul medesimo conto CP
15121; tale disposizione fa riferimento “al precedente punto 6”, che però disciplina unicamente le modalità d'inoltro da alla CP CP_3
di comunicazioni alla prima pervenute dalle amministrazioni cedute.- La procedura di riferimento è quindi da individuarsi in quella disciplinata dall'art. 7 , cioè proprio quella che consente l'addebito sul conto delle quote non incassate dalla CP CP_5
Sulla scorta degli accordi intercorsi e delle modalità di svolgimento
[...]
del rapporto risultante dai documenti allegati, la cui rispettiva provenienza dalle parti non è contestata, risulta quindi sussistente, quand'anche si voglia prescindere dalla riconducibilità alle pagina9 di 11 previsioni dell'art.8, il connotato dell'indebita percezione, da parte della banca, delle somme addebitate a con riferimento alle CP posizione – , negli ammontari indicati in Pt_1 CP_4
domanda, e tali somme andranno pertanto restituite.
XXII. V'è anche da notare che non si rilevano inadempienze da parte di a fronte delle quali venga meno, sulla base delle previsioni CP contrattuali, la configurazione dell'indebito ed il conseguente diritto alla ripetizione: in particolare l'art. 11 prevede una rendicontazione trimestrale da parte di con riferimento alle posizioni irregolari, CP
tra cui evidentemente avrebbero dovuto essere comprese quelle oggi contemplate, in quanto oggetto degli addebiti ex art .
7. L'esatto e puntuale adempimento di tale rendicontazione, “…con dettagliata situazione dei prestiti, nonché relazione sulle attività in corso con riferimento alle rate corrisposte da in adempimento CP dell'obbligo di buon fine…” non è acclarato in giudizio, ma a ben vedere non è atto ad incidere in modo sostanziale sulla connotazione e svolgimento dei rapporti, posto che la irregolarità della posizione potrebbe ritenersi nota alla banca in base all'addebito degli importi sul conto di;
inoltre non sono CP
previste conseguenze in caso di tardività od omissione della rendicontazione mentre la banca non deduce che da tali tardività od omissioni sia derivata anomalia di gestione del rapporto. Di contro le p.e.c. del 29/11/2023 (posizione ) e 12/01/2024 CP_4
(posizione ), sono gli unici atti di provenienza che Pt_1 CP
contengono la documentata relazione delle posizioni, e non hanno avuto riscontro dalla banca.
XXIII. Tale aspetto va comunque valutato per gli effetti dell'art. 2033 CC e la connessa decorrenza degli interessi, i quali non potendo connotarsi la percezione in mala fede da parte della , CP_3
decorreranno dalla domanda.
XXIV. La domanda è pertanto accolta;
la restituzione d'indebito è ipotesi scolastica di obbligazione di valuta, onde non spetta la rivalutazione.
pagina10 di 11 XXV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 460
Fase introduttiva 390
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e condanna la convenuta CP_2
a restituire all'attrice . , la somma
[...] CP Controparte_1 complessiva di € 16.828.00, con interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice . CP [...]
, le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, CP
€ 2.540,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
NC, 21 febbraio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 141/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. PROFILI MARCO, con domicilio eletto in Napoli alla via E.A.
Mario n.15, presso il difensore.
ATTORE contro
già Controparte_2 Controparte_3
(C.F. ) con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. SENATORE CIRO, con domicilio eletto in VIA MARCONI 34
84013 CAVA DE' TIRRENI presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
1. Accertare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla alla CP_2 [...]
relativamente al contratto di finanziamento n. Controparte_1
pagina1 di 11 30413865 intestato al sig. e n. 30422947 intestato al sig. Parte_1
in virtù dei regolari pagamenti effettuati dai clienti;
Controparte_4
2. per l'effetto condannare la , P.iva Controparte_3
, con sede in Modena alla Via S. Carlo n. 8/20, in persona P.IVA_2
del legale rapp.te p.t, a pagare in favore della in Controparte_1
persona del suo liquidatore p.t. la restituzione della complessiva somma di
€ 16.828.00;
3. Il tutto con il ristoro delle spese onorari spese generali Iva e C.p.a.:
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
in via preliminare e pregiudiziale
- dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed in subordine di negoziazione assistita;
nel merito
- Rigettare la domanda perché non provata e condannare l'attrice alle spese e competenze di causa, con le maggiorazioni di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
La (di seguito anche “ ”), in persona Controparte_1 CP del liquidatore p.t., ha convenuto in giudizio la Controparte_3
(di seguito anche “ ” o al fine di accertare
[...] CP_2 CP_3
l'illegittimità degli addebiti – per il complessivo importo di € 16828,00 che aveva effettuato nei confronti di relativamente al contratto di CP_2 CP
finanziamento n. 30413865 intestato al sig. e n. 30422947 Parte_1
intestato al sig. contratti che invece erano stati rimborsati Controparte_4
dai mutuatari direttamente in favore di CP_2
In particolare la ha rappresentato che, in qualità di società di CP
intermediazione creditizia operante nel settore dei finanziamenti, in data
13 luglio 1995 aveva sottoscritto una convenzione con la NC PO di NC e SU (poi ), in forza della quale detto istituto di CP_2
pagina2 di 11 credito metteva a disposizione un plafond da utilizzarsi per la concessione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio. Alla
veniva quindi conferita da mandato generale a mezzo di atto CP CP_2
notarile, allo scopo di essere abilitata a concludere tali operazioni di finanziamento e ad incassare i relativi importi per conto della banca. In particolare, la predetta convenzione, all'art. 9, prevedeva il patto del “non riscosso per riscosso”, in ragione del quale la doveva “far pervenire CP alla banca entro la fine di ciascun mese, l'importo delle quote scadute il mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo, e delle somme incassate per eventuali estinzioni anticipate”. Tuttavia, in data 20 luglio
2010, con atto notarile, la provvedeva a revocare il mandato CP_2
generale conferito alla relativa alla predetta concessione di CP
finanziamenti.
A sostegno di quanto dedotto con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice ha rilevato di aver anticipato alla , in sede di CP_2
liquidazione, la somma di 5.111.107,66 euro, in relazione a 871 operazioni di finanziamento, tra le quali figuravano i contratti di finanziamento n.
30413865 intestato al sig. e n. 30422947 intestato al sig. Parte_1
. Controparte_4
In particolare la ha dedotto che in relazione al contratto di CP
finanziamento n.30422947 del sig. (C.F. Controparte_4
) dopo aver inviato messa in mora al cliente, C.F._1 quest'ultimo forniva prova del pagamento delle rate alla NC PO di
NC e SU e copia dell'avvenuta estinzione avvenuta in data
17.09.2015, mentre risultava addebitato alla l'intero importo residuo CP pari ad € 9.790.00, così come per il contratto n. 30413865 del sig.
(C.F. ), il quale, ricevuta la messa in Parte_1 C.F._2
mora della aveva fornito prova del pagamento di tutte le rate CP
residue del finanziamento alla NC PO di NC e SU
(oggi ) sino al marzo 2015, mentre risultava addebitato alla CP_2 CP
l'intero importo residuo pari ad € 7.038.00;
pagina3 di 11 Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente, CP_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e negoiziazione assistita. Nel merito ha richiamato i doveri contrattualmente previsti a carico di in CP
base alle convenzioni concluse tra le parti, tra cui gli obblighi di garantire la riscossione rimborsando le quote che per qualunque motivo rimanessero insolute e di comunicare alle amministrazioni cedute l'intervenuta revoca del mandato indicando la come legittimata alla CP_3
riscossione; ha eccepito il difetto di prova dei versamenti effettuati per le posizioni – . Pt_1 CP_4
La causa di natura documentale è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 03/02/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Sul rilevo di improcedibilità sollevato dalla convenuta in comparsa va rilevato che all'udienza del 07/10/2024 le parti non hanno interloquito sul punto ed hanno dedotto solo sulle istanze istruttorie, dovendo in tal modo ritenersi rinunciata l'eccezione.
II. Nondimeno va dichiarato che l'oggetto del presente contendere non si ritiene possa essere ricondotto nell'ambito dei contratti bancari, perché attiene piuttosto alle modalità di esecuzione del diverso e preordinato rapporto di mandato esistente tra le parti, in virtù del quale la poneva in essere i rapporti di finanziamento CP
specificamente destinati ai dipendenti delle amministrazioni individuate nella procura, questi certamente qualificabili come bancari, ma esulanti dall'oggetto del presente giudizio.
III. La mancata reitera della richiesta all'udienza di trattazione implica gli effetti sopra individuati anche con riferimento all'eccepito difetto di negoziazione assistita, peraltro confacente al caso: è però contraddittorio il richiamo ad entrambi gli istituti che non possono coesistere in relazione al medesimo oggetto, e ciò non permette di individuare a fondamento dell'eccezione una previa collocazione pagina4 di 11 dell'oggetto dell'odierno contendere nell'ambito di uno dei due istituti.
IV. Va comunque rilevato – e ciò in base alle produzioni delle parti di provvedimenti resi a definizione di giudizi intercorsi tra le stesse per casi analoghi – che l'odierno dibattito si pone nel filone di un contenzioso atto ad assumere i caratteri della serialità, in quanto riferibile alle modalità di esecuzione dei rapporti tra le parti dopo la revoca del mandato, e risulta evidente che tra le parti – tra cui pure sono intervenute pronunce alla cui luce esse provvedono via via al riassetto delle rispettive tesi ma sempre permanendo nel contenzioso - non è ancora invalso un concorde criterio di lettura delle pattuizioni pregresse, quindi la finalità precipuamente conciliativa e volta alla riduzione del contenzioso cui è preordinata l'introduzione delle condizioni di procedibilità risulterebbe verosimilmente frustrata, ottenendo di fatto l'allungamento dei tempi processuali, che è l'effetto opposto delle finalità dell'istituto.
V. Venendo al merito, risulta per documenti che in data 13.07.1995, la sottoscriveva con la NC PO di NC e CP
SU (oggi divenuta , una convenzione in forza CP_2
della quale la NC metteva a disposizione un plafond da utilizzarsi per la concessione di prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50; che la era abilitata a concludere tali operazioni di finanziamento e ad CP
incassare le stesse per conto della in base alla procura per CP_3
notaio di NC, con atto del 07/03/1991 Persona_1
n. 101577, rep. 23623; l'art. 9 della convenzione sottoscritta tra le parti in data 13.07.1995, prevede “il patto del “non riscosso per riscosso”, in dipendenza del quale la SIMA dovrà far pervenire alla entro la fine di ciascun mese, l'importo delle quote scadute il CP_3
mese antecedente (ivi comprese quelle relative alle cessioni sinistrate per cessazione del rapporto di lavoro, per cause diverse dalla morte, diminuzione di stipendio o salario per qualsiasi motivo,
e delle somme incassare per eventuali estinzioni anticipate”.
pagina5 di 11 VI. Le deduzioni svolte dalla con il richiamo alle clausole CP_2
contenute nei contratti del 31/07/1995 e 19/10/2010, in particolare con il richiamo ai poteri conferiti per l'istruttoria, perfezionamento e sottoscrizione dei finanziamenti, per le conseguenti garanzie dovute dalla alla banca;
e circa l'obbligo per di consentire CP CP
l'addebito delle quote non incassate sul proprio conto corrente di corrispondenza n. 15121 acceso presso la filiale di NC della sul quale la si impegna a rendere disponibile la CP_3 CP
necessaria provvista, volte a sostenere che erano a carico di CP
, amministrando le posizioni, l'obbligo monitorare i finanziamenti
[...]
e la regolarità dei pagamenti e ciò anche al fine di comunicare in tempo utile alla NC eventuali anomalie, non sono deduzioni convergenti al fine di valutare la sussistenza o meno dell'indebito.
VII. Ciò che qui si contende, per essere l'oggetto della domanda di
, è la sussistenza dell'obbligazione di di restituire a CP CP_2
somme alla stessa addebitate in base ai patti contrattuali CP
introdotti dopo la revoca del mandato, delle quali sostiene CP
l'indebita percezione da parte della dopo avere riscontrato CP_3
che questa le aveva in realtà già percepite direttamente dai soggetti beneficiari del finanziamento.
VIII. L'attrice ha allegato i contratti conclusi dai sigg. e Pt_1
. CP_4
Quanto al primo, si rinviene tra le diffuse produzioni dell'attrice il contratto di finanziamento concluso tramite modulistica Inpdap del
18/1/2005, a fronte del quale era previsto il rimborso mediante 120 rate mensili di € 138,00 ciascuna con decorrenza data 01/04/2005; tale documentazione è pervenuta alla attrice a seguito di diffida al pagamento da questa inviata al mutuatario in riscontro alla quale lo stesso aveva comunicato che il finanziamento era stato integralmente rimborsato mediante trattenute sullo stipendio nell'ammontare prefisso, di cui l'ultima effettuata nella mensilità retributiva del marzo 2015, in cui risulta la trattenuta n. 120 su 120 di € 138,00, con cessione in favore della NC (come da dicitura pagina6 di 11 “Cess. B. NC”). Va rilevato che tale dicitura diverge da quella riportata in altra busta paga fornita dal mutuatario (rif. Pt_1
Gennaio 2007) in cui la trattenuta n.22 su 120 di € 138,00 era effettuata in favore di (dicitura “cess. ). CP CP
IX. Quanto al secondo nominativo ( ), l'attrice ha allegato il CP_4
contratto di mutuo n.3042297 del 15/11/2006 e la attestazione di versamento in favore della , in data 21/09/2015 della CP_2 somma di € 7.074,17 per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Questi documenti sono inviati alla in allegato alla missiva con CP
cui Il , riscontrando anche in questo caso la richiesta di CP_4
pagamento che aveva lui inviato, indica che gli addebiti dei CP
ratei avevano avuto corso in favore della BPLS a partire del mese di ottobre 2011. Sul puntosi rileva che l'Iban indicato dal CP_4
([...]) corrisponde a quello che nell'art.3 della scrittura 19/10/10 viene specificato per l'indicazione alle amministrazioni cedute del nuovo conto di accredito su cui effettuare i versamenti a seguito della revoca del mandato, e questo costituisce ulteriore elemento per ritenere che gli adempimenti comunicativi conseguenti la cessione siano stati perfezionati da o quanto meno che il versamento delle trattenute abbia avuto CP
luogo nel rispetto delle previsioni, in favore del mutuato destinatario.
X. Nessuna delle parti – comunque - ha allegato la comunicazione inviata all'amministrazione competente ad effettuare la ritenuta sulla retribuzione del dipendente, che pure sarebbe un documento di non trascurabile rilievo per le conseguenze ad esso riconducibili, onde la decorrenza degli effetti di questa comunicazione va individuata sulla base delle dichiarazioni dei medesimi mutuatari.
XI. Sulla scorta di questi rilievi aveva relazionato alla BPLS, con CP
le p.e.c. del 29/11/2023 (posizione ) e 12/01/2024 CP_4
(posizione ), chiedendo restituzione degli importi percepiti Pt_1
(negli ammontari portati in domanda) mediante gli addebiti periodici che continuava ad effettuare in esecuzione degli accordi CP_2
pagina7 di 11 intercorsi, ma agli atti non v'è prova di riscontro da parte di . CP_2
XII. Da questi rilevi risulta quindi che le amministrazioni cedute erano a valida conoscenza dell'intervenuta modifica del soggetto cui destinare il pagamento della trattenuta, e questo libera il campo d'indagine ogni dubbio circa l'esistenza della comunicazione contrattualmente posta a carico di , a prescindere dal suo CP
effettivo autore.
XIII. Si deve anche rilevare che l'art. 10 della scrittura 19/10/10 rimette alla la gestione amministrativa delle estinzioni anticipate di CP
credito impegnando la a comunicare a le richieste di CP_3 CP conti estintivi la cui predisposizione era rimessa a quest'ultima, ma non risulta che per la posizione tale procedura sia stata CP_4 rispettata, o comunque la non documenta l'invio di CP_3 comunicazioni in esecuzione del disposto dell'art.10, il che permette di ritenere che in effetti la abbia avuto cognizione CP dell'estinzione anticipata solo per via del riscontro fornito dal alla propria richiesta di pagamento. CP_4
XIV. D'Altro canto le richieste avviate da nei confronti dei sigg. CP
e si evidenziano come riconducibili alla Pt_1 CP_4 previsione surrogatoria dell'art.9, in quanto rientranti tra le quote pagate dalla alla banca in base alla garanzia di buon fine, CP
clausola rimasta in vigore anche a seguito della revoca del mandato.
XV. L'agire di nei confronti di e è quindi CP CP_4 Pt_1
risultato legittimato sulla base degli addebiti che la aveva CP_3
eseguito sul C/C 15121. La banca era infatti legittimata ad addebitare sul conto di le quote scadute e non incassate CP
(art.7), con la conseguente necessità di rendicontare l'importo delle quote non incassate.
XVI. La ha allegato sia gli estratti del conto 15121 in cui si rilevano CP
gli addebiti posti in essere dalla sia le comunicazioni inviate CP_3
dalla NC tramite posta elettronica, con gli allegati prospetti in cui si specificano le posizioni in relazione alle quali si effettua pagina8 di 11 l'addebito, e nei quali si rinvengono gli addebiti delle quote di € 138 per ed € 445 per . Pt_1 CP_4
XVII. E' quindi acclarato grazie alle produzioni da parte di di CP
comunicazioni formate dalla NC ed alla stessa inviate, quali fossero gli elementi in base ai quali la si è vista addebitare CP
determinate somme, in quanto non percepite direttamente dalla banca, ed abbia poi avuto modo di conoscere, sempre mediante i dati forniti dalla NC, a quali posizioni si riferisse l'addebito.
XVIII. Inquadrate quindi le posizioni di e e quantificati i Pt_1 CP_4
relativi addebiti, la ha attivato la surroga prevista in proprio CP
favore chiedendo ai mutuatari il pagamento del dovuto, salvo poi ricevere documenti da cui è risultato che in realtà essi avevano in precedenza provveduto ad adempiere direttamente nei confronti della CP_3
XIX. Risulta così che la procedura di addebito a benché CP
formalmente corretta in quanto riconducibile alle previsioni contrattuali, in particolare della scrittura 19/10/10, sia in realtà priva dei presupposti sostanziali, che vanno individuati nella effettiva mancata percezione, da parte della della quota di rimborso CP_3
da parte del soggetto finanziato, e per esso dal ceduto.
XX. L'art.8 della scrittura 19/10/10 prevede che le quote eventualmente incassate successivamente dalla banca ma addebitate a CP
siano restituite a mediante bonifico sul medesimo conto CP
15121; tale disposizione fa riferimento “al precedente punto 6”, che però disciplina unicamente le modalità d'inoltro da alla CP CP_3
di comunicazioni alla prima pervenute dalle amministrazioni cedute.- La procedura di riferimento è quindi da individuarsi in quella disciplinata dall'art. 7 , cioè proprio quella che consente l'addebito sul conto delle quote non incassate dalla CP CP_5
Sulla scorta degli accordi intercorsi e delle modalità di svolgimento
[...]
del rapporto risultante dai documenti allegati, la cui rispettiva provenienza dalle parti non è contestata, risulta quindi sussistente, quand'anche si voglia prescindere dalla riconducibilità alle pagina9 di 11 previsioni dell'art.8, il connotato dell'indebita percezione, da parte della banca, delle somme addebitate a con riferimento alle CP posizione – , negli ammontari indicati in Pt_1 CP_4
domanda, e tali somme andranno pertanto restituite.
XXII. V'è anche da notare che non si rilevano inadempienze da parte di a fronte delle quali venga meno, sulla base delle previsioni CP contrattuali, la configurazione dell'indebito ed il conseguente diritto alla ripetizione: in particolare l'art. 11 prevede una rendicontazione trimestrale da parte di con riferimento alle posizioni irregolari, CP
tra cui evidentemente avrebbero dovuto essere comprese quelle oggi contemplate, in quanto oggetto degli addebiti ex art .
7. L'esatto e puntuale adempimento di tale rendicontazione, “…con dettagliata situazione dei prestiti, nonché relazione sulle attività in corso con riferimento alle rate corrisposte da in adempimento CP dell'obbligo di buon fine…” non è acclarato in giudizio, ma a ben vedere non è atto ad incidere in modo sostanziale sulla connotazione e svolgimento dei rapporti, posto che la irregolarità della posizione potrebbe ritenersi nota alla banca in base all'addebito degli importi sul conto di;
inoltre non sono CP
previste conseguenze in caso di tardività od omissione della rendicontazione mentre la banca non deduce che da tali tardività od omissioni sia derivata anomalia di gestione del rapporto. Di contro le p.e.c. del 29/11/2023 (posizione ) e 12/01/2024 CP_4
(posizione ), sono gli unici atti di provenienza che Pt_1 CP
contengono la documentata relazione delle posizioni, e non hanno avuto riscontro dalla banca.
XXIII. Tale aspetto va comunque valutato per gli effetti dell'art. 2033 CC e la connessa decorrenza degli interessi, i quali non potendo connotarsi la percezione in mala fede da parte della , CP_3
decorreranno dalla domanda.
XXIV. La domanda è pertanto accolta;
la restituzione d'indebito è ipotesi scolastica di obbligazione di valuta, onde non spetta la rivalutazione.
pagina10 di 11 XXV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda:
Fase studio 460
Fase introduttiva 390
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 850
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie la domanda e condanna la convenuta CP_2
a restituire all'attrice . , la somma
[...] CP Controparte_1 complessiva di € 16.828.00, con interessi dalla domanda giudiziale al saldo;
2. Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice . CP [...]
, le spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, CP
€ 2.540,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA;
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
NC, 21 febbraio 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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