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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3248/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. VASCHETTO MARIA TERESA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ASTEGGIANO CINZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RODDI il 05/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RODDI (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 22/07/2012 e , il 05/01/2015. Persona_1 Persona_2
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.01.2021 (R.G. 3212/2020).
Con ricorso depositato il 20/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in RODDI il 05/09/2009, iscritto nel registro del Parte_1 Parte_2 detto Comune all'anno 2009, parte II serie A n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa già coniugale sita a DD (CN), di proprietà dei genitori della OR , Parte_1 resta alla stessa assegnata con tutti gli arredi.
I figli minori, e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati in via Per_1 Persona_2 prevalente presso la madre, signora , presso la quale manterranno la residenza Parte_1 anagrafica.
Entrambi i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2 Il signor terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18,30 sino Parte_2 alla domenica alle ore 21,30. Il padre terrà i figli con sé il giovedì dalle 18.30 sino alle 21,30 quando li riaccompagnerà a casa della madre I giorni delle viste infrasettimanali potranno essere variati previo accordo tra i genitori con preavviso di 48 ore.
Durante le vacanze natalizie ad anni alterni i figli trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, mentre per le restanti festività i coniugi si accorderanno I n base alle rispettive esigenze lavorative. Analoga regola varrà per le vacanze pasquali (alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo). Il tutto potrà variare in base agli accordi tra i genitori. I figli trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori stessi.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. Medesimo periodo di vacanze i figli trascorreranno con la madre.
Il padre, signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla Parte_2 madre,signora , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario a sè Parte_1 stante, la somma di € 470,00, ossia € 235,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT sino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Il Signor mediante bonifico bancario a sè stante, verserà alla signora il Parte_2 Pt_1 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti. La signora rimborserà allo stesso le spese straordinarie che questi dovesse affrontare per i figli. Pt_1 Il conguaglio avverrà a fine di ogni mese ed i genitori dovranno presentare le relative pezze giustificative. Ciò fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico figli sarà a beneficio esclusivo della madre ed il padre s'impegna a fornire il proprio consenso e la documentazione utile ai fini della richiesta e dell'ottenimento.
Le detrazioni fiscali per i figli saranno godute integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
I ricorrenti si prestano il reciproco assenso al rilascio e o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei minori, e sulla possibilità di ciascuno di portare i figli all'estero, per periodi di vacanza comunque non superiori a giorni 15.
I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo economico.
I ricorrenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza in caso di malattie e/o ricoveri soprattutto per quello che riguarda la gestione dei figli;
I ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RODDI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
3 La Presidente est.
Dott.ssa TA ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa TA ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3248/2025 promossa da:
, (C.F. , nata ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. VASCHETTO MARIA TERESA come da procura in atti e
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. ASTEGGIANO CINZIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in RODDI il 05/09/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RODDI (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 22/07/2012 e , il 05/01/2015. Persona_1 Persona_2
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.01.2021 (R.G. 3212/2020).
Con ricorso depositato il 20/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite compensate in ragione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in RODDI il 05/09/2009, iscritto nel registro del Parte_1 Parte_2 detto Comune all'anno 2009, parte II serie A n. 3 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
La casa già coniugale sita a DD (CN), di proprietà dei genitori della OR , Parte_1 resta alla stessa assegnata con tutti gli arredi.
I figli minori, e vengono affidati ad entrambi i genitori e collocati in via Per_1 Persona_2 prevalente presso la madre, signora , presso la quale manterranno la residenza Parte_1 anagrafica.
Entrambi i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2 Il signor terrà con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18,30 sino Parte_2 alla domenica alle ore 21,30. Il padre terrà i figli con sé il giovedì dalle 18.30 sino alle 21,30 quando li riaccompagnerà a casa della madre I giorni delle viste infrasettimanali potranno essere variati previo accordo tra i genitori con preavviso di 48 ore.
Durante le vacanze natalizie ad anni alterni i figli trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore ed il Natale con l'altro, la vigilia di Capodanno con un genitore ed il Capodanno con l'altro, mentre per le restanti festività i coniugi si accorderanno I n base alle rispettive esigenze lavorative. Analoga regola varrà per le vacanze pasquali (alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo). Il tutto potrà variare in base agli accordi tra i genitori. I figli trascorreranno inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori stessi.
Per le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre un periodo di giorni 15, anche non consecutivi, previa comunicazione alla madre entro il 30 giugno di ogni anno. Medesimo periodo di vacanze i figli trascorreranno con la madre.
Il padre, signor verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli alla Parte_2 madre,signora , entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario a sè Parte_1 stante, la somma di € 470,00, ossia € 235,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT sino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
Il Signor mediante bonifico bancario a sè stante, verserà alla signora il Parte_2 Pt_1 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti. La signora rimborserà allo stesso le spese straordinarie che questi dovesse affrontare per i figli. Pt_1 Il conguaglio avverrà a fine di ogni mese ed i genitori dovranno presentare le relative pezze giustificative. Ciò fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PRENDE ATTO CHE:
L'assegno unico figli sarà a beneficio esclusivo della madre ed il padre s'impegna a fornire il proprio consenso e la documentazione utile ai fini della richiesta e dell'ottenimento.
Le detrazioni fiscali per i figli saranno godute integralmente dalla sig.ra ; Pt_1
I ricorrenti si prestano il reciproco assenso al rilascio e o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei minori, e sulla possibilità di ciascuno di portare i figli all'estero, per periodi di vacanza comunque non superiori a giorni 15.
I ricorrenti si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno più che pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
I ricorrenti precisano di essere economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo economico.
I ricorrenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza in caso di malattie e/o ricoveri soprattutto per quello che riguarda la gestione dei figli;
I ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RODDI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 10/12/2025.
3 La Presidente est.
Dott.ssa TA ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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