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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 533/2024 R.G. vertente
fra
, in pers del legale rap ppt P.I. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Maria Carmela Sergio ed elettivamente domiciliata nel di lei studio in Chiaromonte alla via
Vittorio Emanuele n 118, come da procura in atti,
OPPONENTE
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pagano ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata nel di lui studio in Potenza (PZ), alla Via Giovanni XXIII, 7 come in atti;
OPPOSTA
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 24.2.2024 e ritualmente notificato, la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 19/2024 del 1.2.2024 notificato all'Istituto il 5 febbraio 2024, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 7451,84 a titolo di stipendio ottobre 2023 e TFR in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di operaio V^ livello addetta alla distribuzione presso l'impianto in Potenza. A fondamento dell'opposizione deduceva: 1) la nullità/inammissibilità dell'atto per violazione dell'art. 52 e segg. del codice antimafia (D.Lgs 159/2011), in quanto con decreto emesso dal GIP del
Tribunale di Potenza in data 13.3.2023 è stato disposto il sequestro preventivo della quota sociale di titolarità del e in data 9.5.2023 è stata disposta l'estensione Controparte_2
dell'amministrazione giudiziaria all'intera partecipazione societaria nominando amministratore giudiziario il dott. . Per_1
Tanto premesso domandava, previa sospensione del titolo esecutivo, di revocare lo stesso perché inammissibile e, per l'effetto, di dichiarare come non dovute le somme domandate;
con condanna alle spese e competenze.
Si costituiva contestando il ricorso e deducendo che la normativa richiamata si Controparte_1
riferisce alle azioni esecutive e non alla fase monitoria, pertanto chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo con condanna dell'opponente alle spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
La in persona del legale rapp.nt p.t. , propone Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo sull'assunto che la domanda non poteva essere ammessa dal giudice stante il divieto previsto dall'art. 52 e segg. del Codice Antimafia applicabile ai creditori anteriori al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP di Potenza.
Al riguardo si osserva innanzitutto che il decreto ingiuntivo attiene allo stipendio del mese di ottobre
2023 e al TFR maturato, somme non corrisposte alla lavoratrice , e che alla data del Controparte_1
13.3.2023 il GIP presso il Tribunale di Parma emetteva decreto di sequestro preventivo della quota della società opponente di pertinenza di . Controparte_2
L'art. 55 del codice antimafia prevede che a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. Ebbene il chiaro riferimento normativo alle azioni esecutive esclude l'opponibilità alla lavoratrice che, per rivendicare il diritto alla retribuzione e al TFR si premunisce di un titolo che, una volta emesso, consentirà di attivare le procedure esecutive del caso, condizione ancora non verificatasi. Non è superfluo evidenziare che il decreto ingiuntivo non costituisce atto esecutivo;
in ogni caso si deve rilevare altresì che il credito non è maturato anteriormente al sequestro preventivo bensì in seguito (ottobre del 2023 e TFR per cessazione attività lavorativa a ottobre del
2023).
Tant'è che in tema di confisca ex art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , la tutela dei terzi di buona fede, titolari di diritti acquisiti anteriormente al sequestro, è assicurata non attraverso l'inopponibilità nei loro confronti del provvedimento ablativo, ma riconoscendo agli stessi la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di esecuzione penale, nel contraddittorio con l' per Controparte_3
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, ai sensi delle disposizioni di cui Controparte_4
al Titolo IV, Libro I, d.lg. n. 159 del 2011 , ed in particolare degli artt. 52 e 55 (Cassazione penale , sez. III , 15/12/2020 , n. 39201).
Per tali ragioni il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo è infondato e il decreto ingiuntivo emesso dal giudice va confermato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, n. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
ricorso depositato il 24.2.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 19/2024 emesso il 1.2.2024 e notificato il 22.2.2024;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed
IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza lì 4.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla