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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 14436/2024 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lorenza Latini
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
nata a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La ricorrente ha dedotto di essere vedova e di non avere figli, di superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Ha poi dichiarato che con – figlia di sua sorella Parte_2 Persona_1 deceduta nel 2020 – esiste da sempre un legame affettivo intimo e profondo, intensificatosi dopo la scomparsa della madre dell'adottanda.
1 Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 9 aprile 2025 la ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare la nipote in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Ho scelto di adottare mia nipote per affetto, per ragioni di cura e per averla più vicina a me in questi anni, tra noi c'è un legame molto forte. Nel corso degli anni ci siamo sempre frequentate, specie dopo la morte della mamma di e dopo la morte di mio marito. Ci siamo legate ancora di Parte_2 più, tant'è che con e il padre ormai formiamo un vero e proprio nucleo familiare. Per me oggi è un momento Parte_2 di gioia”).
L'adottanda ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto con la zia materna (“[…] Tra me e mia zia c'è un rapporto molto stretto, per me è stata come una seconda mamma, dopo la morte di mia madre mi è sempre stata vicino, sostenendomi nelle fasi della mia vita. Ci vediamo almeno due volte
a settimana, inoltre mi occupo di mia zia a causa dei suoi problemi di salute. Diciamo che è un rapporto di mutuo sostegno […]”).
Nel corso della stessa udienza anche il padre dell'adottanda è stato sentito e ha espresso il suo assenso all'adozione.
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Porta Genova” in data
15.01.2025 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Come richiesto dall'adottanda, il cognome “ viene posposto al cognome “ . Parte_1 Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
[...]
Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
nata a [...] il [...]; Parte_1
2 - dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome “ ; Pt_2
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott. Angelo Claudio Raffaele Ricciardi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di adozione di maggiorenne iscritto al n. 14436/2024 V.G. promosso da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lorenza Latini
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni: come da verbale d'udienza
FATTO E DIRITTO
nata a [...] il [...], ha chiesto al Tribunale di poter adottare Parte_1
nata a [...] il [...]. Parte_2
La ricorrente ha dedotto di essere vedova e di non avere figli, di superare i trentacinque anni di età richiesti per procedere all'adozione di maggiorenne e di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda.
Ha poi dichiarato che con – figlia di sua sorella Parte_2 Persona_1 deceduta nel 2020 – esiste da sempre un legame affettivo intimo e profondo, intensificatosi dopo la scomparsa della madre dell'adottanda.
1 Ha quindi affermato che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e che non vi è alcun ostacolo all'adozione.
Nel corso dell'udienza del 9 aprile 2025 la ricorrente ha ribadito la propria volontà di adottare la nipote in ragione del forte legame affettivo tra di loro (“[…] Ho scelto di adottare mia nipote per affetto, per ragioni di cura e per averla più vicina a me in questi anni, tra noi c'è un legame molto forte. Nel corso degli anni ci siamo sempre frequentate, specie dopo la morte della mamma di e dopo la morte di mio marito. Ci siamo legate ancora di Parte_2 più, tant'è che con e il padre ormai formiamo un vero e proprio nucleo familiare. Per me oggi è un momento Parte_2 di gioia”).
L'adottanda ha espresso il consenso alla richiesta di adozione e ha confermato l'intensità del rapporto con la zia materna (“[…] Tra me e mia zia c'è un rapporto molto stretto, per me è stata come una seconda mamma, dopo la morte di mia madre mi è sempre stata vicino, sostenendomi nelle fasi della mia vita. Ci vediamo almeno due volte
a settimana, inoltre mi occupo di mia zia a causa dei suoi problemi di salute. Diciamo che è un rapporto di mutuo sostegno […]”).
Nel corso della stessa udienza anche il padre dell'adottanda è stato sentito e ha espresso il suo assenso all'adozione.
Dall'informativa tramessa dalla Questura di Milano - Commissariato di P.S. “Porta Genova” in data
15.01.2025 non si evincono condizioni ostative all'adozione.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
L'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e supera di più di diciotto anni l'età dell'adottanda, come previsto dall' art. 291 c.c.
L'adozione di maggiorenne postula la verifica del requisito della convenienza, che in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti.
Le dichiarazioni rese dalle parti, che hanno evidenziato la continuità e la solidità del rapporto instaurato e la sussistenza di un vero legame affettivo di natura genitoriale, costituiscono indice di una situazione di comunanza familiare.
Ritiene dunque il Collegio che la domanda di adozione debba essere accolta, ricorrendo tutte le condizioni di legge.
Come richiesto dall'adottanda, il cognome “ viene posposto al cognome “ . Parte_1 Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da
[...]
Parte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di nata a [...] il [...], da parte di Parte_2
nata a [...] il [...]; Parte_1
2 - dispone che il cognome dell'adottante venga posposto al cognome “ ; Pt_2
- dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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