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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/12/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 09/10/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. per l'Avvocatura dello Stato di Trieste Controparte_2
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO
i. accertati i fatti così come dedotti nel presente ricorso, previa disapplicazione del principio che riconosce l'indennità “Retribuzione Professionale Docenti” solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività didattiche (al 30/06 o al
31/08),
ii. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “R.P.D.” in relazione agli anni di cui in premessa e, per l'effetto,
iii. condannare il al pagamento della somma di €1.459,99, oltre oneri riflessi ove Controparte_1
dovuti e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria o somma maggiore o minore da calcolarsi sulla base dei servizi effettivamente svolti.
iv. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
PER IL RESISTENTE Controparte_1
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo (PEC di notifica del 23/10/2024)
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare le domande avversarie. Spese rifuse.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede comunque di tener conto che la ricorrente di cui trattasi ha usufruito, come risulta dal suo stato matricolare allegato, di permesso non retribuito per motivi personali o familiari in data 01/10/2021 e in data 04/10/2021, per cui data la natura non retributiva degli stessi, non si dovrà tenere conto di questi giorni, appunto perché si è usufruito di permesso non retribuito. - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, voglia il Giudice adito compensare le spese tra le parti o, in ulteriore subordine, limitare la condanna dell'Amministrazione convenuta ad una misura ridotta delle spese di giudizio, concedendo altresì un congruo termine, non inferiore a mesi 6, per l'esecuzione della stessa, in ragione della complessità oggettiva della procedura di esecuzione, che coinvolge più Amministrazioni;
- in via subordinata, in caso di pari disponibilità di controparte e al fine di definire in modo pienamente satisfattivo per entrambe le parti la controversia, senza che la dipendente abbia più nulla a pretendere per il futuro, si anticipa la disponibilità a una eventuale definizione in via transattiva della controversia, nei termini e alle condizioni riportate alle pagine 3 e 4 della presente memoria difensiva.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 9/10/2024, el Parte_1
premettere:
• di essere stata dipendente del in ragione di plurimi contratti a Controparte_1
tempo determinato;
• di aver nello specifico prestato servizi per supplenze brevi e saltuarie nei periodi indicati nel prospetto di cui alla pg. 2 dell'atto introduttivo ha inteso evocare in giudizio la stessa Amministrazione scolastica onde sentirla condannare alla corresponsione della retribuzione professionale docenti quantificata nella somma di € 1.459,99 oltre oneri riflessi ove dovuti.
Con riferimento innanzitutto alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale dell'importo oggetto di pretesa si osserva:
- che il primo atto interruttivo è dato dalla diffida inviata in data 8/10/2024 sicché le differenze retributive sono dovute a decorrere dal 08/10/2019;
- che nel caso di specie sono oggetto della domanda giudiziale gli arretrati dovuti a titolo di RPD non corrisposta decorrente dal settembre 2021.
Nel merito rileva l'adito Tribunale che sulla questione oggetto di causa è intervenuta la l'ordinanza della
Cass. sez. lavoro n° 20015/2018 a detta della quale la Retribuzione Professionale Docenti spetta anche al personale docente che ha operato con supplenze brevi e saltuarie.
Si ritiene opportuno in proposito riportare di seguito i passaggi salienti di tale pronuncia.
Di fatto, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 … »; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o C.C.N.I. del 1999, quanto all'individuazione dei destinatari avevano rinviato a situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio». Di conseguenza, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) (…). Sulla base poi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; peraltro, la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Reggono Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nei limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui CP_1 la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese». In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Orbene la menzionata pronuncia, valorizzata soprattutto nella sua ultima parte, viene a sconfessare del tutto l'assunto del convenuto secondo cui la diversità di trattamento economico sarebbe CP_1
giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare gli eventuali elementi precisi e concreti di uguaglianza tra le modalità di svolgimento del suo lavoro e quelle di un docente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Sotto altro profilo vale la pena rammentare che, secondo quanto evidenziato nella succitata ordinanza, “IL
SUPPLENTE TEMPORANEO, IN QUANTO ASSUNTO PER RAGIONI SOSTITUTIVE, RENDE UNA PRESTAZIONE
EQUIVALENTE A QUELLA DEL LAVORATORE SOSTITUITO”.
Pertanto spettava alla convenuta Amministrazione scolastica fornire la prova precisa e puntuale che il supplente temporaneo, pur assunto per ragioni sostitutive, di fatto non rendeva una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea va accolta per come formulata, rimasta incontestata la quantificazione dell'importo oggetto dell'azionata pretesa. Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della docente percepire la retribuzione professionale Parte_1
docenti in relazione ai seguenti periodi svolti per supplenze brevi:
• dal 30/09/2021 al 31/10/2021;
• dal 01/11/2021 al 23/12/2021;
• dal 24/12/2021 al 28/02/2022;
• dal 01/03/2022 al 31/05/2022;
• dal 01/06/2022 al 10/06/2022
2) Condanna conseguentemente il convenuto , in persona del Controparte_1 CP_3
pro-tempore, a corrispondere all'odierna attrice la capitale somma di € 1.459,99 oltre oneri riflessi ove dovuti e maggiorata del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) Condanna infine l'Amministrazione scolastica resistente a rifondere al procuratore antistatario della ricorrente e spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di Parte_1 legge e contributo unificato di € 49,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 09/10/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con il Dott. per l'Avvocatura dello Stato di Trieste Controparte_2
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 31/7/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO
i. accertati i fatti così come dedotti nel presente ricorso, previa disapplicazione del principio che riconosce l'indennità “Retribuzione Professionale Docenti” solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività didattiche (al 30/06 o al
31/08),
ii. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la “R.P.D.” in relazione agli anni di cui in premessa e, per l'effetto,
iii. condannare il al pagamento della somma di €1.459,99, oltre oneri riflessi ove Controparte_1
dovuti e alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria o somma maggiore o minore da calcolarsi sulla base dei servizi effettivamente svolti.
iv. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
PER IL RESISTENTE Controparte_1
In via preliminare
Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per i crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo (PEC di notifica del 23/10/2024)
In via principale
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare le domande avversarie. Spese rifuse.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede comunque di tener conto che la ricorrente di cui trattasi ha usufruito, come risulta dal suo stato matricolare allegato, di permesso non retribuito per motivi personali o familiari in data 01/10/2021 e in data 04/10/2021, per cui data la natura non retributiva degli stessi, non si dovrà tenere conto di questi giorni, appunto perché si è usufruito di permesso non retribuito. - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, voglia il Giudice adito compensare le spese tra le parti o, in ulteriore subordine, limitare la condanna dell'Amministrazione convenuta ad una misura ridotta delle spese di giudizio, concedendo altresì un congruo termine, non inferiore a mesi 6, per l'esecuzione della stessa, in ragione della complessità oggettiva della procedura di esecuzione, che coinvolge più Amministrazioni;
- in via subordinata, in caso di pari disponibilità di controparte e al fine di definire in modo pienamente satisfattivo per entrambe le parti la controversia, senza che la dipendente abbia più nulla a pretendere per il futuro, si anticipa la disponibilità a una eventuale definizione in via transattiva della controversia, nei termini e alle condizioni riportate alle pagine 3 e 4 della presente memoria difensiva.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 9/10/2024, el Parte_1
premettere:
• di essere stata dipendente del in ragione di plurimi contratti a Controparte_1
tempo determinato;
• di aver nello specifico prestato servizi per supplenze brevi e saltuarie nei periodi indicati nel prospetto di cui alla pg. 2 dell'atto introduttivo ha inteso evocare in giudizio la stessa Amministrazione scolastica onde sentirla condannare alla corresponsione della retribuzione professionale docenti quantificata nella somma di € 1.459,99 oltre oneri riflessi ove dovuti.
Con riferimento innanzitutto alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale dell'importo oggetto di pretesa si osserva:
- che il primo atto interruttivo è dato dalla diffida inviata in data 8/10/2024 sicché le differenze retributive sono dovute a decorrere dal 08/10/2019;
- che nel caso di specie sono oggetto della domanda giudiziale gli arretrati dovuti a titolo di RPD non corrisposta decorrente dal settembre 2021.
Nel merito rileva l'adito Tribunale che sulla questione oggetto di causa è intervenuta la l'ordinanza della
Cass. sez. lavoro n° 20015/2018 a detta della quale la Retribuzione Professionale Docenti spetta anche al personale docente che ha operato con supplenze brevi e saltuarie.
Si ritiene opportuno in proposito riportare di seguito i passaggi salienti di tale pronuncia.
Di fatto, l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 … »; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso debba essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o C.C.N.I. del 1999, quanto all'individuazione dei destinatari avevano rinviato a situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio». Di conseguenza, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017) (…). Sulla base poi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »; peraltro, la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Per_1 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Reggono Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
L'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nei limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui CP_1 la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD. Una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , CP_1
secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese». In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Orbene la menzionata pronuncia, valorizzata soprattutto nella sua ultima parte, viene a sconfessare del tutto l'assunto del convenuto secondo cui la diversità di trattamento economico sarebbe CP_1
giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare gli eventuali elementi precisi e concreti di uguaglianza tra le modalità di svolgimento del suo lavoro e quelle di un docente assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Sotto altro profilo vale la pena rammentare che, secondo quanto evidenziato nella succitata ordinanza, “IL
SUPPLENTE TEMPORANEO, IN QUANTO ASSUNTO PER RAGIONI SOSTITUTIVE, RENDE UNA PRESTAZIONE
EQUIVALENTE A QUELLA DEL LAVORATORE SOSTITUITO”.
Pertanto spettava alla convenuta Amministrazione scolastica fornire la prova precisa e puntuale che il supplente temporaneo, pur assunto per ragioni sostitutive, di fatto non rendeva una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
In definitiva alla luce delle considerazioni che precedono la domanda attorea va accolta per come formulata, rimasta incontestata la quantificazione dell'importo oggetto dell'azionata pretesa. Le spese di lite seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto della docente percepire la retribuzione professionale Parte_1
docenti in relazione ai seguenti periodi svolti per supplenze brevi:
• dal 30/09/2021 al 31/10/2021;
• dal 01/11/2021 al 23/12/2021;
• dal 24/12/2021 al 28/02/2022;
• dal 01/03/2022 al 31/05/2022;
• dal 01/06/2022 al 10/06/2022
2) Condanna conseguentemente il convenuto , in persona del Controparte_1 CP_3
pro-tempore, a corrispondere all'odierna attrice la capitale somma di € 1.459,99 oltre oneri riflessi ove dovuti e maggiorata del tasso più favorevole tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3) Condanna infine l'Amministrazione scolastica resistente a rifondere al procuratore antistatario della ricorrente e spese di lite, complessivamente liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di Parte_1 legge e contributo unificato di € 49,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 31/07/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci