Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 326
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Invalidità della procura ad litem per difformità dalla normativa sulla notifica telematica

    La Corte rileva che la norma invocata si applica ai ricorsi notificati successivamente a una certa data. Nel caso di specie, il ricorso in appello è stato redatto e notificato successivamente a tale data. La procura, conferita su supporto cartaceo e depositata telematicamente, non è munita dell'attestazione di conformità richiesta, rendendola inidonea a conferire poteri al patrocinatore. L'omessa regolarizzazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 326
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 326
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo