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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2941/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023-286243 I.C.I. 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023-286243 I.C.I. 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023-286243 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
dichiarare nulla la sentenza impugnata e legittimo il preavviso originariamente opposto, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in appello di controparte, con vittoria delle competenze di lite del presente grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alle controparti e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza il Sig. Resistente_1 si era opposto al preavviso di fermo amministrativo n. 2023/0000286243 e all'ingiunzione di pagamento n. 23577 relativa ad ICI 2004, 2005, 2006, con cui la SO.
G.E.T. S.p.A. gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.304,10. A sostegno della propria impugnazione il contribuente aveva eccepito la nullità/inesistenza del preavviso per vizio della procedura notificatoria, l'inesistenza del titolo per omessa previa notifica dell'atto presupposto, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancanza del credito portato nell'atto e l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte.
Si era costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. ed aveva allegato il referto di notifica dell'intimazione.
L'adita Corte di primo grado, non avendo ritenuto provata l'ingiunzione (prodromica all'intimazione) e avendo ritenuto maturato il termine di prescrizione, aveva accolto il ricorso ed aveva condannato la parte soccombente alle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza la Società concessionaria ricorreva in appello per dedurne l'erroneità e l'illegittimità, stante l'irrilevanza giuridica della relata di notifica dell'ingiunzione, non essendo stata impugnata la (successiva) intimazione di pagamento. In ogni caso, produceva copia della documentazione afferente alla notifica dell'ingiunzione. Deduceva che, in virtù della normativa transitoria per l'emergenza sanitaria da
COVID 19, non si era maturato il termine di prescrizione, dell'intimazione, stante la proroga fino al 31 dicembre
2023. Chiedeva di dichiarare nulla la sentenza impugnata e legittimo il preavviso originariamente opposto, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio. Con atto del 10 ottobre 2024 si costituiva il contribuente per eccepire l'invalidità della procura ad litem di parte avversa, atteso che il ricorso in appello accludeva la procura conferita su supporto telematico, non minuta di attestazione di conformità all'originale cartaceo, difformemente dalla disposizione di cui all'art. 12,
D. Lgs. n. 546/92, siccome riformulato dall'art. 1, lett. c, D. Lgs. n. 220/2023 e per controdedurre nel merito.
Chiedeva l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in appello di controparte, con vittoria delle competenze di lite del presente grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 12 novembre 2024 la società concessionaria chiedeva altresì la restituzione della somma versata all'esito dell'accoglimento dell'instaurato appello, nonché la contestuale e distinta restituzione del contributo unificato versato, oltre alla già richiesta condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 12 gennaio 2026 parte contribuente depositava memoria illustrativa.
All'udienza camerale del 19 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione preliminare formulata dalla parte appellata, va osservato che la disposizione invocata, in parte qua, si applica per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Pertanto, poiché il ricorso in appello appare redatto in data 5 settembre 2024, notificato successivamente, per poi essere depositato telematicamente in data 3 ottobre
2024, parte appellante, ratione temporis, si sarebbe dovuta attenere alla stessa.
La norma di cui all'art. 12, comma 7, ultimo periodo, D. Lgs. n. 546/92, come novellato dall'art. 1, lett. c, D.
Lgs. n. 220/2023, stabilisce che «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.». Dalla visione della procura, risulta che la stessa è stata conferita su supporto cartaceo, poi
è stata depositata telematicamente, ma non appare munita di attestazione di conformità all'originale cartaceo, di modo che la norma sopra indicata non appare essere stata osservata;
pertanto, la procura sottoposta a scrutinio non è idonea a conferire poteri al patrocinatore.
Dall'inutilizzabilità della procura e dall'omessa regolarizzazione successiva, pur dopo apposita eccezione di parte appellata, discende l'inammissibilità del ricorso in appello proposto, che preclude ogni valutazione di merito del ricorso proposto. La soccombenza determina come conseguenza la condanna alle spese del ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - I Sezione dichiara inammissibile il ricorso in appello. Le competenze relative al presente grado di giudizio si liquidano in € 440,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO SANTI FRANCESCO NICO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2941/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023-286243 I.C.I. 2004
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023-286243 I.C.I. 2005
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2023-286243 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
dichiarare nulla la sentenza impugnata e legittimo il preavviso originariamente opposto, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Resistente/Appellato:
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in appello di controparte, con vittoria delle competenze di lite del presente grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato alle controparti e depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza il Sig. Resistente_1 si era opposto al preavviso di fermo amministrativo n. 2023/0000286243 e all'ingiunzione di pagamento n. 23577 relativa ad ICI 2004, 2005, 2006, con cui la SO.
G.E.T. S.p.A. gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.304,10. A sostegno della propria impugnazione il contribuente aveva eccepito la nullità/inesistenza del preavviso per vizio della procedura notificatoria, l'inesistenza del titolo per omessa previa notifica dell'atto presupposto, la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, la mancanza del credito portato nell'atto e l'intervenuta prescrizione delle somme ingiunte.
Si era costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A. ed aveva allegato il referto di notifica dell'intimazione.
L'adita Corte di primo grado, non avendo ritenuto provata l'ingiunzione (prodromica all'intimazione) e avendo ritenuto maturato il termine di prescrizione, aveva accolto il ricorso ed aveva condannato la parte soccombente alle spese di giudizio.
Avverso la predetta sentenza la Società concessionaria ricorreva in appello per dedurne l'erroneità e l'illegittimità, stante l'irrilevanza giuridica della relata di notifica dell'ingiunzione, non essendo stata impugnata la (successiva) intimazione di pagamento. In ogni caso, produceva copia della documentazione afferente alla notifica dell'ingiunzione. Deduceva che, in virtù della normativa transitoria per l'emergenza sanitaria da
COVID 19, non si era maturato il termine di prescrizione, dell'intimazione, stante la proroga fino al 31 dicembre
2023. Chiedeva di dichiarare nulla la sentenza impugnata e legittimo il preavviso originariamente opposto, con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio. Con atto del 10 ottobre 2024 si costituiva il contribuente per eccepire l'invalidità della procura ad litem di parte avversa, atteso che il ricorso in appello accludeva la procura conferita su supporto telematico, non minuta di attestazione di conformità all'originale cartaceo, difformemente dalla disposizione di cui all'art. 12,
D. Lgs. n. 546/92, siccome riformulato dall'art. 1, lett. c, D. Lgs. n. 220/2023 e per controdedurre nel merito.
Chiedeva l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in appello di controparte, con vittoria delle competenze di lite del presente grado, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 12 novembre 2024 la società concessionaria chiedeva altresì la restituzione della somma versata all'esito dell'accoglimento dell'instaurato appello, nonché la contestuale e distinta restituzione del contributo unificato versato, oltre alla già richiesta condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio.
In data 12 gennaio 2026 parte contribuente depositava memoria illustrativa.
All'udienza camerale del 19 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione preliminare formulata dalla parte appellata, va osservato che la disposizione invocata, in parte qua, si applica per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024. Pertanto, poiché il ricorso in appello appare redatto in data 5 settembre 2024, notificato successivamente, per poi essere depositato telematicamente in data 3 ottobre
2024, parte appellante, ratione temporis, si sarebbe dovuta attenere alla stessa.
La norma di cui all'art. 12, comma 7, ultimo periodo, D. Lgs. n. 546/92, come novellato dall'art. 1, lett. c, D.
Lgs. n. 220/2023, stabilisce che «Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'inserimento della relativa dichiarazione.». Dalla visione della procura, risulta che la stessa è stata conferita su supporto cartaceo, poi
è stata depositata telematicamente, ma non appare munita di attestazione di conformità all'originale cartaceo, di modo che la norma sopra indicata non appare essere stata osservata;
pertanto, la procura sottoposta a scrutinio non è idonea a conferire poteri al patrocinatore.
Dall'inutilizzabilità della procura e dall'omessa regolarizzazione successiva, pur dopo apposita eccezione di parte appellata, discende l'inammissibilità del ricorso in appello proposto, che preclude ogni valutazione di merito del ricorso proposto. La soccombenza determina come conseguenza la condanna alle spese del ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria - I Sezione dichiara inammissibile il ricorso in appello. Le competenze relative al presente grado di giudizio si liquidano in € 440,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.