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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC AT presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa GI IP consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1763/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Campagna e Fabio Ferrari, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , quale mandataria di c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria di Croce, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, e dall'avv.to Gianluca De Meo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 14549/2021, R.G. n. 27286/2019, pubblicata in data 15.9.2021, il Tribunale di Roma premetteva che:
‹‹Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in giudizio la società Parte_1
avanzando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata CP_3
l'illegittima asportazione del contatore dell'acqua dall'immobile dell'attrice, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni da costei subiti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla sorte così rivalutata, dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Spese vinte da distrarsi”.
L'attrice in fatto esponeva: che, dopo aver ricevuto due abnormi fatture (all. 1 e 2 citazione) per somministrazione di acqua, avanzava reclamo e chiedeva la verifica del gruppo di misura;
che il 28.8.2014 personale di eseguiva la verifica e riscontrava il regolare funzionamento del Parte_2 misuratore individuando la probabile causa degli eccessivi consumi in una perdita sull'impianto interno all'immobile;
che il 11.09.2014 l'attrice inviava il secondo reclamo evidenziando di non abitare nell'abitazione e chiedendo al contempo nuovamente la sostituzione del misuratore;
che il 19.9.2014 ribadiva che il contatore in uso presso l'immobile era funzionante;
CP_2
che a seguito del mancato pagamento da parte dell'attrice delle fatture prodotte sub 1 , 2 e 9 Controparte_2 sospendeva la somministrazione dell'acqua e rimuoveva il misuratore dell'acqua;
che successivamente l'attrice chiedeva di essere ammessa al beneficio della c.d. depenalizzazione tariffaria e produceva un documento attestante il rifacimento della condotta interna;
che con nota del 13.1.2015 la rendeva nota la non applicabilità del beneficio richiesto in quanto i CP_3 consumi non erano eccedenti 4 volte quelli tipici dell'utenza;
che purtuttavia il 7.4.2015 la società convenuta accoglieva la domanda di depenalizzazione, emetteva una nota di credito di Euro 4729,03 e rideterminava il proprio credito nell'ammontare di euro 3415,19;
che in data 24.4.2015 era installato un nuovo gruppo di misura ed era riattivata la fornitura nonostante una morosità pari al sopraindicato credito per consumo di acqua.
Lamentava l'attrice che la società aveva proceduto alla sostituzione del contatore senza darne CP_3 preavviso e in assenza del contraddittorio con l'intestataria dell'utenza.
Chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni risentiti costituiti anche dell'esborso di Euro 15.000,00 per canone di locazione di un'abitazione sostitutiva di quella presso la quale l'utenza idrica era stata illegittimamente sospesa.
Si costituiva la che contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda e deduceva di aver esattamente CP_3
e sempre diligentemente e correttamente adempiuto il contratto intercorso tra le parti.
pagina 2 di 10 concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda di parte attrice Parte_2 perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, dichiarando dovuta in favore di la Parte_2 somma di Euro 3415,19 giusta estratto conto allegato al presente atto e contraddistinto con il n. 17"››.
***
Così ricostruite le difese delle parti, il giudice rigettava la domanda attorea, dichiarava dovuta ad la somma di € 3.415,19 e condannava a pagare Controparte_2 Parte_1 le spese di giudizio alla convenuta, così motivando:
‹‹La domanda è infondata e va respinta.
La controversia soggiace al rispetto della regola generale sancita dall'art. 2697, primo comma, c.c. secondo cui chi si afferma titolare di un diritto ha l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere nel processo.
L'attore, in altri termini, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, vale a dire quei fatti che ne hanno determinato la nascita.
Nella specie l'attrice, affermando di essere titolare nei confronti della società convenuta del diritto al risarcimento del danno, aveva l'onere (non assolto in concreto) di dare dimostrazione del fatto dell'inadempimento e cioè che gli addebiti per consumo di acqua fatturati non fossero dovuti e che la sostituzione del gruppo di misura fosse avvenuto perché malfunzionante e comunque senza averne dato il preavviso con l'anticipo dovuto.
In particolare in materia di contratti di somministrazione sul somministrante grava l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) sia perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitarla con una diligente custodia dell'impianto.
I documenti acquisiti al giudizio forniti da parte convenuta e le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 hanno confermato gli assunti difensivi della società . CP_3
In particolare all'esito dell'istruttoria svolta è risultato provato che il contatore era funzionante (cfr. testimonianza del teste mentre i consumi esorbitanti erano causati da guasti che interessavano la condotta interna Tes_1 all'immobile (all. 11 e 12 comparsa).
Le tubazioni situate dopo il contatore sono di esclusiva proprietà privata. Spetta dunque all'utente farsi carico dei costi per l'eventuale riparazione delle tubazioni danneggiate e sopportarne gli eventuali danni derivati.
Nel caso in esame i consumi anomali sono stati causati dal guasto, poi riparato, che interessava la parte di conduttura idrica di esclusiva proprietà della signora . Parte_1
Il teste ha, inoltre, smentito l'ulteriore allegazione attorea secondo cui la avrebbe omesso di Tes_1 CP_3 provvedere alla sostituzione del contatore senza darne congruo preavviso alla titolare dell'utenza. Difatti il teste, presa visione del doc. 5 di parte convenuta, non solo ha confermato di aver verificato personalmente, in qualità di tecnico di a ciò incaricato, che il gruppo di misura collocato presso l'immobile in uso all'attrice era CP_3 perfettamente funzionante, ma ha anche dato conferma che il giorno della verifica era stato fissato appuntamento con la titolare dell'utenza.
E' escluso, quindi, che la società convenuta possa essere ritenuta responsabile dei consumi anomali nell'immobile di proprietà della signora . Al contempo è emerso con certezza che la società Parte_1
pagina 3 di 10 somministrante si è comportata con la dovuta correttezza, fornendo assistenza e provvedendo alle verifiche e agli accertamenti che hanno escluso la riferibilità del guasto al contatore e alle condutture di proprietà.
Pertanto all'esito dell'istruttoria, svolta sui documenti prodotti e valorizzata la testimonianza del teste Tes_1 che ha dato contezza delle allegazioni di parte convenuta a sua diretta conoscenza, deve concludersi per il rigetto della domanda avanzata nei confronti di Parte_2
Va, invece, dichiarata dovuta la somma di Euro 3415,19 in favore di che ha fornito la prova del Parte_2 corretto funzionamento del contatore.
Le spese tra l'attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo››.
***
Ha proposto appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 di accogliere le conclusioni spiegate in primo grado e, in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della prova per testi sui capitoli n. 4 e n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
***
All'udienza del 30.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di nella qualità di Parte_2 mandataria di (di seguito, solo e ha rinviato la causa per la Controparte_2 CP_3 precisazione delle conclusioni. CP_
si è costituita in data 21.12.2022, chiedendo alla Corte di dichiarare l'infondatezza del
[...] gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 29.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate solo dall'appellante).
***
All'udienza del 29.5.2025, la Corte, rilevato che nel fascicolo di parte di secondo grado di mancava il fascicolo di primo grado, benché indicato sub n. 3 dell'indice, ha rinviato la CP_3 causa all'udienza del 9.10.2025, concedendo termine sino al 18.9.2025 per il deposito del detto fascicolo.
***
L'appellata ha provveduto al deposito di quanto sopra solo in data 6.10.2025.
***
pagina 4 di 10 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
***
L'appellante, con un unico motivo (rubricato ‹‹La sentenza di primo grado è erronea, in quanto frutto del travisamento della domanda della odierna appellante e, comunque, della erronea valutazione delle risultanze istruttorie››) lamenta che al giudice di primo grado era stato chiesto soltanto di accertare le modalità di rimozione del contatore e di verificare se tale asporto fosse legittimo, avuto riguardo alla lamentata mancanza di preavviso della sua effettuazione, posto che le disposizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prevedono, in pendenza di istanza di depenalizzazione (come nel caso di specie), l'inoltro di una comunicazione interlocutoria (“l'esazione della/e fatture oggetto di contestazione è stata sospesa e pertanto non saranno attivate le procedure finalizzate al recupero del credito fino all'esito delle verifiche, delle quali le forniremo un riscontro con successiva nota”); la comunicazione era stata inoltrata dopo il primo reclamo dell'8.7.2014, ma non dopo l'istanza di depenalizzazione;
inoltre, il preavviso era previsto anche dall'art. 16 delle C.G.C.; era, dunque, onere di fornire la prova di aver adempiuto CP_3 all'obbligo di preavviso a fronte della contestazione, da parte della , dei solleciti del Parte_1
9.6.2014 e del 18.6.2014 (docc. 20 e 21 di parte convenuta), che costituivano semplici estratti di archivio informatico, come tali inidonei a dimostrare che l'utente era stata preavvisata dell'asportazione del contatore e convocata per la prevista verifica in contraddittorio;
irrilevanti erano le argomentazioni in tema di malfunzionamento e di consumi anomali, fermo restando che il giudice aveva comunque letto in maniera erronea le risultanze istruttorie, essendo falso che era “risultato provato che il contatore era funzionante (cfr. testimonianza del teste ”, mentre i Tes_1 consumi esorbitanti erano causati da guasti che interessavano la condotta interna all'immobile (all. 11 e 12 comparsa)”, stante l'inattendibilità del teste e la circostanza che gli evidenziati consumi Tes_1 esorbitanti erano proseguiti anche dopo la riparazione del 29.9.2014; in sostanza, il Tribunale non aveva nessun margine per ritenere legittima la sospensione della somministrazione di acqua;
l'illegittimo distacco aveva comportato un grave danno all'appellante, la quale si era vista costretta al pagamento della somma di € 15.000,00 per la locazione dell'immobile in cui era stata costretta a trasferirsi, nonché della somma di € 1.200,00, per la riparazione del cancello e del muro di cinta della propria villa.
pagina 5 di 10 In via subordinata, l'appellante chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per l'escussione dei testi indicati sui capitoli n. 4 e n. 5 della memoria istruttoria, non ammessi in primo grado.
***
Innanzitutto, si evidenzia che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza con cui il giudice ha dichiarato dovuta ad la somma di € 3.415,19. CP_2
Su questo capo, pertanto, si è formato il giudicato interno.
***
Ciò precisato, ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
***
Come risulta dagli atti, tra la e era in corso uno scambio di corrispondenza Parte_1 CP_3
(reclami, risposta ai reclami e conseguente verifica del contatore) concernente il dedotto malfunzionamento del contatore, che secondo l'utente aveva causato addebiti per consumi esorbitanti ed anomali.
Tuttavia, si rileva che non era questo il fatto posto a fondamento della domanda.
L'attrice, invero, aveva dedotto e documentato che:
- in data 8.7.2014 aveva inviato un reclamo con cui eccepiva la sussistenza di un errore nel rilievo dei consumi di cui alle bollette ricevute, chiedendo, contestualmente, il controllo del contatore e l'eventuale sostituzione;
- in data 11.8.2014 aveva comunicato di aver preso in carico il reclamo e di aver CP_3 sospeso la procedura di esazione fino all'esito delle verifiche;
- in data 11.9.2014 la aveva inoltrato un secondo reclamo;
Parte_1
- in data 15.9.2014 e 7.10.2014, in riscontro ai due reclami, aveva comunicato che la CP_3 verifica richiesta sul misuratore, “effettuata in data 28/8/14, ha riscontrato il regolare funzionamento dello stesso” e, ipotizzando una perdita, suggeriva di fare effettuare verifiche sulle tubature, onde, in caso di accertata perdita, “richiedere la Depenalizzazione tariffaria”;
- in data 29/30.9.2014, la , raccogliendo il suggerimento, aveva fatto eseguire una Parte_1 nuova tubazione idrica e, in data 17.11.2014, aveva formulato richiesta di depenalizzazione, allegando la ricevuta dell'intervento eseguito;
- ciononostante, in data 19.11.2014, senza alcun preavviso, aveva asportato il CP_3 contatore, interrompendo, così, la somministrazione di acqua.
Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che la predetta aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti seguito della rimozione del contatore.
pagina 6 di 10 È evidente, in sostanza, che la questione del malfunzionamento e dei consumi anomali faceva solo da sfondo a quello che era, ad avviso dell'utente/attrice, il fatto generatore di responsabilità in capo alla somministrante e, cioè, l'asportazione, senza preavviso e non in contraddittorio, del contatore e l'interruzione della fornitura.
Ha errato dunque il primo giudice a interpretare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria nei termini suindicati.
Ciò detto, è pacifico e incontestato che l'asportazione è avvenuta in data 19.11.2014.
È vero che l'istanza di depenalizzazione tariffaria è stata spedita dalla il Parte_1
17.11.2014, ma è stata ricevuta da il 24.11.2014, dunque dopo l'asportazione. CP_3
È anche vero però che, a prescindere dalla citata istanza, non ha provato, come era CP_3 suo onere, di aver inviato all'utente il preavviso dell'asportazione del contatore.
E infatti, i docc. 20 e 21 sono mere schermate estratte dagli archivi informatici, che menzionano due raccomandate del 9.6.2014 e del 18.6.2014 e che non provano certo né la spedizione né il contenuto delle ipotetiche raccomandate.
In ogni caso, anche ove vi fosse stata la prova della spedizione delle due raccomandate (e non è questo il caso), detta prova sarebbe stata ininfluente ai fini del decidere, dal momento che, dal mese di luglio, avevano poi fatto seguito i reclami e le numerose interlocuzioni tra utente e ivi compresi la verifica del 28.8.2014 a cura di e i lavori eseguiti dalla CP_3 CP_3
. Parte_1
Si rammenta, tra l'altro, che in data 11.8.2014 aveva comunicato di aver preso in carico CP_3 il reclamo e di aver sospeso la procedura di esazione fino all'esito delle verifiche, sicché era da questo momento (una volta che aveva accertato il regolare funzionamento del CP_3 contatore) che sarebbe stato necessario inviare il preavviso di distacco dell'utenza, previsto dall'art. 16 delle C.G.C., in caso di mancato pagamento.
Tale preavviso era tanto più necessario, in base ai principi di buona fede e correttezza, ove si consideri che la stessa aveva consigliato all'utente di presentare istanza di CP_3 depenalizzazione tariffaria (tra l'altro, prima respinta e poi accolta, con riduzione del quantum, nel 2015), istanza che comportava la sospensione della procedura di esazione.
In conclusione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (incorso nell'errore di interpretazione della domanda sopra evidenziato), per le ragioni sin qui esposte deve ritenersi accertato l'inadempimento di per aver proceduto, senza alcun preavviso, a rimuovere il CP_3 contatore, così privando l'utente della fornitura idrica, indispensabile al fine di poter godere dell'immobile. pagina 7 di 10 ***
Va ora esaminato il profilo del danno.
Spetta all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale patito a causa della necessità di reperire un'abitazione sostitutiva.
Il fatto storico è provato dalle dichiarazioni rese dal teste marito della Testimone_2
, il quale ha dichiarato: “Il 30 aprile 2015 scadeva un contratto di affitto che mia moglie aveva Parte_1 stipulato con il signor Campagna al lido di nzio) per cinque mesi con decorrenza 1.12.2014. Il 30 Persona_1 novembre 2014 abbiamo lasciato la casa di nostra figlia dove siamo rimasti dieci giorni. ADR Mancava l'acqua a casa nostra in Viale Sestri Levante 5 perché era stata staccata”.
È stato inoltre prodotto il contratto di locazione al canone di € 3.000,00 mensili, in cui si fa espresso riferimento alle esigenze abitative della . Parte_1
Quest'ultima ha, quindi, dimostrato l'inadempimento di il danno e il nesso di causalità CP_3 tra l'inadempimento e la necessità di prendere in locazione altro immobile.
Con riguardo alla prova dell'esborso, va detto che i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (cfr. tra le tante, Cass. n. 5880/2021).
Ha dunque errato il primo giudice a non ammettere la prova per testi.
Tuttavia, ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti per disporre, in questo grado di giudizio, la prova testimoniale, dal momento che la ha comunque assunto, Parte_1 sottoscrivendo il contratto di locazione, l'obbligo giuridico di corrispondere i canoni suddetti, di talché, anche in caso di eventuale mancato pagamento, sarebbe comunque esposta all'esecuzione da parte del locatore.
In conclusione, va riconosciuta all'appellante la somma risarcitoria di € 15.000,00.
***
Nulla spetta, invece, per il dedotto danno al muro di cinta.
L'attore è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del danno effettivamente subito e del nesso causale tra la condotta inadempiente del contraente e le conseguenze pregiudizievoli dedotte.
pagina 8 di 10 Nella specie, non è stata censurata la decisione del Tribunale di non ammettere la produzione delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e raffiguranti il preteso ammaloramento del muretto in quanto non sicuramente riferibili ai luoghi dell'abitazione e prive di data certa.
A tanto si aggiunga che il capitolo n. 5, come correttamente ritenuto dal giudice, ha carattere evidentemente valutativo ed è, inoltre, del tutto generico e non circostanziato (“Vero che, a seguito della rimozione del contatore, dalla tubazione fuoriusciva acqua che provocava il danneggiamento sia del cancello che del muro di cinta della villa della , per la cui riparazione veniva richiesta la somma di Parte_1 euro 1200,00 oltre I.V.A., come da preventivo che si mostra (doc. 21)”.
Né la prova del danno e del nesso eziologico può essere fornita dal preventivo di spesa per la riparazione, che riguarda solo la quantificazione del dedotto danno.
Pertanto, la domanda sul punto deve essere respinta.
***
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. n. 26202 del 06/09/2022).
Ne discende che la somma di € 15.000,00 deve essere rivalutata sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulle stesse devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno computati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995), dalla data del termine della locazione (30.4.2015) all'attualità.
Spetta, in definitiva, alla la somma di € 20.349,73 comprensiva di rivalutazione e Parte_1 interessi.
Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
pagina 9 di 10 Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Alla luce dell'esito della lite, che ha visto vittoriosa sulla somma dovuta e soccombente CP_3 nel resto, ricorrono i presupposti per compensare nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, che, per i residui due terzi, vengono poste a carico di CP_3 secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per la fase di appello, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 14549/2021, R.G. n. 27286/2019, pubblicata in data 15.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna Parte_2 quale mandataria di al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 20.349,73 all'attualità, oltre interessi legali dalla
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna Parte_2 quale mandataria di alla rifusione, in favore di Controparte_2 Parte_1
, dei residui due terzi, che liquida in € 176,00 per esborsi ed € 3.385,00 per
[...] compensi, per il primo grado, e in € 255,00 per esborsi ed € 3.259,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Sandro Campagna, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI IP IC AT
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. IC AT presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa GI IP consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1763/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Campagna e Fabio Ferrari, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , quale mandataria di c.f. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria di Croce, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, e dall'avv.to Gianluca De Meo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLATA
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 14549/2021, R.G. n. 27286/2019, pubblicata in data 15.9.2021, il Tribunale di Roma premetteva che:
‹‹Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in giudizio la società Parte_1
avanzando le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata CP_3
l'illegittima asportazione del contatore dell'acqua dall'immobile dell'attrice, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni da costei subiti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla sorte così rivalutata, dall'evento dannoso all'effettivo soddisfo. Spese vinte da distrarsi”.
L'attrice in fatto esponeva: che, dopo aver ricevuto due abnormi fatture (all. 1 e 2 citazione) per somministrazione di acqua, avanzava reclamo e chiedeva la verifica del gruppo di misura;
che il 28.8.2014 personale di eseguiva la verifica e riscontrava il regolare funzionamento del Parte_2 misuratore individuando la probabile causa degli eccessivi consumi in una perdita sull'impianto interno all'immobile;
che il 11.09.2014 l'attrice inviava il secondo reclamo evidenziando di non abitare nell'abitazione e chiedendo al contempo nuovamente la sostituzione del misuratore;
che il 19.9.2014 ribadiva che il contatore in uso presso l'immobile era funzionante;
CP_2
che a seguito del mancato pagamento da parte dell'attrice delle fatture prodotte sub 1 , 2 e 9 Controparte_2 sospendeva la somministrazione dell'acqua e rimuoveva il misuratore dell'acqua;
che successivamente l'attrice chiedeva di essere ammessa al beneficio della c.d. depenalizzazione tariffaria e produceva un documento attestante il rifacimento della condotta interna;
che con nota del 13.1.2015 la rendeva nota la non applicabilità del beneficio richiesto in quanto i CP_3 consumi non erano eccedenti 4 volte quelli tipici dell'utenza;
che purtuttavia il 7.4.2015 la società convenuta accoglieva la domanda di depenalizzazione, emetteva una nota di credito di Euro 4729,03 e rideterminava il proprio credito nell'ammontare di euro 3415,19;
che in data 24.4.2015 era installato un nuovo gruppo di misura ed era riattivata la fornitura nonostante una morosità pari al sopraindicato credito per consumo di acqua.
Lamentava l'attrice che la società aveva proceduto alla sostituzione del contatore senza darne CP_3 preavviso e in assenza del contraddittorio con l'intestataria dell'utenza.
Chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni risentiti costituiti anche dell'esborso di Euro 15.000,00 per canone di locazione di un'abitazione sostitutiva di quella presso la quale l'utenza idrica era stata illegittimamente sospesa.
Si costituiva la che contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda e deduceva di aver esattamente CP_3
e sempre diligentemente e correttamente adempiuto il contratto intercorso tra le parti.
pagina 2 di 10 concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda di parte attrice Parte_2 perché infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata, dichiarando dovuta in favore di la Parte_2 somma di Euro 3415,19 giusta estratto conto allegato al presente atto e contraddistinto con il n. 17"››.
***
Così ricostruite le difese delle parti, il giudice rigettava la domanda attorea, dichiarava dovuta ad la somma di € 3.415,19 e condannava a pagare Controparte_2 Parte_1 le spese di giudizio alla convenuta, così motivando:
‹‹La domanda è infondata e va respinta.
La controversia soggiace al rispetto della regola generale sancita dall'art. 2697, primo comma, c.c. secondo cui chi si afferma titolare di un diritto ha l'onere di dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere nel processo.
L'attore, in altri termini, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, vale a dire quei fatti che ne hanno determinato la nascita.
Nella specie l'attrice, affermando di essere titolare nei confronti della società convenuta del diritto al risarcimento del danno, aveva l'onere (non assolto in concreto) di dare dimostrazione del fatto dell'inadempimento e cioè che gli addebiti per consumo di acqua fatturati non fossero dovuti e che la sostituzione del gruppo di misura fosse avvenuto perché malfunzionante e comunque senza averne dato il preavviso con l'anticipo dovuto.
In particolare in materia di contratti di somministrazione sul somministrante grava l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) sia perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitarla con una diligente custodia dell'impianto.
I documenti acquisiti al giudizio forniti da parte convenuta e le dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 hanno confermato gli assunti difensivi della società . CP_3
In particolare all'esito dell'istruttoria svolta è risultato provato che il contatore era funzionante (cfr. testimonianza del teste mentre i consumi esorbitanti erano causati da guasti che interessavano la condotta interna Tes_1 all'immobile (all. 11 e 12 comparsa).
Le tubazioni situate dopo il contatore sono di esclusiva proprietà privata. Spetta dunque all'utente farsi carico dei costi per l'eventuale riparazione delle tubazioni danneggiate e sopportarne gli eventuali danni derivati.
Nel caso in esame i consumi anomali sono stati causati dal guasto, poi riparato, che interessava la parte di conduttura idrica di esclusiva proprietà della signora . Parte_1
Il teste ha, inoltre, smentito l'ulteriore allegazione attorea secondo cui la avrebbe omesso di Tes_1 CP_3 provvedere alla sostituzione del contatore senza darne congruo preavviso alla titolare dell'utenza. Difatti il teste, presa visione del doc. 5 di parte convenuta, non solo ha confermato di aver verificato personalmente, in qualità di tecnico di a ciò incaricato, che il gruppo di misura collocato presso l'immobile in uso all'attrice era CP_3 perfettamente funzionante, ma ha anche dato conferma che il giorno della verifica era stato fissato appuntamento con la titolare dell'utenza.
E' escluso, quindi, che la società convenuta possa essere ritenuta responsabile dei consumi anomali nell'immobile di proprietà della signora . Al contempo è emerso con certezza che la società Parte_1
pagina 3 di 10 somministrante si è comportata con la dovuta correttezza, fornendo assistenza e provvedendo alle verifiche e agli accertamenti che hanno escluso la riferibilità del guasto al contatore e alle condutture di proprietà.
Pertanto all'esito dell'istruttoria, svolta sui documenti prodotti e valorizzata la testimonianza del teste Tes_1 che ha dato contezza delle allegazioni di parte convenuta a sua diretta conoscenza, deve concludersi per il rigetto della domanda avanzata nei confronti di Parte_2
Va, invece, dichiarata dovuta la somma di Euro 3415,19 in favore di che ha fornito la prova del Parte_2 corretto funzionamento del contatore.
Le spese tra l'attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo››.
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Ha proposto appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1 di accogliere le conclusioni spiegate in primo grado e, in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della prova per testi sui capitoli n. 4 e n. 5 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
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All'udienza del 30.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di nella qualità di Parte_2 mandataria di (di seguito, solo e ha rinviato la causa per la Controparte_2 CP_3 precisazione delle conclusioni. CP_
si è costituita in data 21.12.2022, chiedendo alla Corte di dichiarare l'infondatezza del
[...] gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 28.4.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 29.5.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note conclusionali (depositate solo dall'appellante).
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All'udienza del 29.5.2025, la Corte, rilevato che nel fascicolo di parte di secondo grado di mancava il fascicolo di primo grado, benché indicato sub n. 3 dell'indice, ha rinviato la CP_3 causa all'udienza del 9.10.2025, concedendo termine sino al 18.9.2025 per il deposito del detto fascicolo.
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L'appellata ha provveduto al deposito di quanto sopra solo in data 6.10.2025.
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pagina 4 di 10 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
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L'appellante, con un unico motivo (rubricato ‹‹La sentenza di primo grado è erronea, in quanto frutto del travisamento della domanda della odierna appellante e, comunque, della erronea valutazione delle risultanze istruttorie››) lamenta che al giudice di primo grado era stato chiesto soltanto di accertare le modalità di rimozione del contatore e di verificare se tale asporto fosse legittimo, avuto riguardo alla lamentata mancanza di preavviso della sua effettuazione, posto che le disposizioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prevedono, in pendenza di istanza di depenalizzazione (come nel caso di specie), l'inoltro di una comunicazione interlocutoria (“l'esazione della/e fatture oggetto di contestazione è stata sospesa e pertanto non saranno attivate le procedure finalizzate al recupero del credito fino all'esito delle verifiche, delle quali le forniremo un riscontro con successiva nota”); la comunicazione era stata inoltrata dopo il primo reclamo dell'8.7.2014, ma non dopo l'istanza di depenalizzazione;
inoltre, il preavviso era previsto anche dall'art. 16 delle C.G.C.; era, dunque, onere di fornire la prova di aver adempiuto CP_3 all'obbligo di preavviso a fronte della contestazione, da parte della , dei solleciti del Parte_1
9.6.2014 e del 18.6.2014 (docc. 20 e 21 di parte convenuta), che costituivano semplici estratti di archivio informatico, come tali inidonei a dimostrare che l'utente era stata preavvisata dell'asportazione del contatore e convocata per la prevista verifica in contraddittorio;
irrilevanti erano le argomentazioni in tema di malfunzionamento e di consumi anomali, fermo restando che il giudice aveva comunque letto in maniera erronea le risultanze istruttorie, essendo falso che era “risultato provato che il contatore era funzionante (cfr. testimonianza del teste ”, mentre i Tes_1 consumi esorbitanti erano causati da guasti che interessavano la condotta interna all'immobile (all. 11 e 12 comparsa)”, stante l'inattendibilità del teste e la circostanza che gli evidenziati consumi Tes_1 esorbitanti erano proseguiti anche dopo la riparazione del 29.9.2014; in sostanza, il Tribunale non aveva nessun margine per ritenere legittima la sospensione della somministrazione di acqua;
l'illegittimo distacco aveva comportato un grave danno all'appellante, la quale si era vista costretta al pagamento della somma di € 15.000,00 per la locazione dell'immobile in cui era stata costretta a trasferirsi, nonché della somma di € 1.200,00, per la riparazione del cancello e del muro di cinta della propria villa.
pagina 5 di 10 In via subordinata, l'appellante chiede che la causa venga rimessa sul ruolo per l'escussione dei testi indicati sui capitoli n. 4 e n. 5 della memoria istruttoria, non ammessi in primo grado.
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Innanzitutto, si evidenzia che l'appellante non ha impugnato il capo della sentenza con cui il giudice ha dichiarato dovuta ad la somma di € 3.415,19. CP_2
Su questo capo, pertanto, si è formato il giudicato interno.
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Ciò precisato, ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
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Come risulta dagli atti, tra la e era in corso uno scambio di corrispondenza Parte_1 CP_3
(reclami, risposta ai reclami e conseguente verifica del contatore) concernente il dedotto malfunzionamento del contatore, che secondo l'utente aveva causato addebiti per consumi esorbitanti ed anomali.
Tuttavia, si rileva che non era questo il fatto posto a fondamento della domanda.
L'attrice, invero, aveva dedotto e documentato che:
- in data 8.7.2014 aveva inviato un reclamo con cui eccepiva la sussistenza di un errore nel rilievo dei consumi di cui alle bollette ricevute, chiedendo, contestualmente, il controllo del contatore e l'eventuale sostituzione;
- in data 11.8.2014 aveva comunicato di aver preso in carico il reclamo e di aver CP_3 sospeso la procedura di esazione fino all'esito delle verifiche;
- in data 11.9.2014 la aveva inoltrato un secondo reclamo;
Parte_1
- in data 15.9.2014 e 7.10.2014, in riscontro ai due reclami, aveva comunicato che la CP_3 verifica richiesta sul misuratore, “effettuata in data 28/8/14, ha riscontrato il regolare funzionamento dello stesso” e, ipotizzando una perdita, suggeriva di fare effettuare verifiche sulle tubature, onde, in caso di accertata perdita, “richiedere la Depenalizzazione tariffaria”;
- in data 29/30.9.2014, la , raccogliendo il suggerimento, aveva fatto eseguire una Parte_1 nuova tubazione idrica e, in data 17.11.2014, aveva formulato richiesta di depenalizzazione, allegando la ricevuta dell'intervento eseguito;
- ciononostante, in data 19.11.2014, senza alcun preavviso, aveva asportato il CP_3 contatore, interrompendo, così, la somministrazione di acqua.
Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che la predetta aveva chiesto il risarcimento dei danni subìti seguito della rimozione del contatore.
pagina 6 di 10 È evidente, in sostanza, che la questione del malfunzionamento e dei consumi anomali faceva solo da sfondo a quello che era, ad avviso dell'utente/attrice, il fatto generatore di responsabilità in capo alla somministrante e, cioè, l'asportazione, senza preavviso e non in contraddittorio, del contatore e l'interruzione della fornitura.
Ha errato dunque il primo giudice a interpretare i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria nei termini suindicati.
Ciò detto, è pacifico e incontestato che l'asportazione è avvenuta in data 19.11.2014.
È vero che l'istanza di depenalizzazione tariffaria è stata spedita dalla il Parte_1
17.11.2014, ma è stata ricevuta da il 24.11.2014, dunque dopo l'asportazione. CP_3
È anche vero però che, a prescindere dalla citata istanza, non ha provato, come era CP_3 suo onere, di aver inviato all'utente il preavviso dell'asportazione del contatore.
E infatti, i docc. 20 e 21 sono mere schermate estratte dagli archivi informatici, che menzionano due raccomandate del 9.6.2014 e del 18.6.2014 e che non provano certo né la spedizione né il contenuto delle ipotetiche raccomandate.
In ogni caso, anche ove vi fosse stata la prova della spedizione delle due raccomandate (e non è questo il caso), detta prova sarebbe stata ininfluente ai fini del decidere, dal momento che, dal mese di luglio, avevano poi fatto seguito i reclami e le numerose interlocuzioni tra utente e ivi compresi la verifica del 28.8.2014 a cura di e i lavori eseguiti dalla CP_3 CP_3
. Parte_1
Si rammenta, tra l'altro, che in data 11.8.2014 aveva comunicato di aver preso in carico CP_3 il reclamo e di aver sospeso la procedura di esazione fino all'esito delle verifiche, sicché era da questo momento (una volta che aveva accertato il regolare funzionamento del CP_3 contatore) che sarebbe stato necessario inviare il preavviso di distacco dell'utenza, previsto dall'art. 16 delle C.G.C., in caso di mancato pagamento.
Tale preavviso era tanto più necessario, in base ai principi di buona fede e correttezza, ove si consideri che la stessa aveva consigliato all'utente di presentare istanza di CP_3 depenalizzazione tariffaria (tra l'altro, prima respinta e poi accolta, con riduzione del quantum, nel 2015), istanza che comportava la sospensione della procedura di esazione.
In conclusione, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (incorso nell'errore di interpretazione della domanda sopra evidenziato), per le ragioni sin qui esposte deve ritenersi accertato l'inadempimento di per aver proceduto, senza alcun preavviso, a rimuovere il CP_3 contatore, così privando l'utente della fornitura idrica, indispensabile al fine di poter godere dell'immobile. pagina 7 di 10 ***
Va ora esaminato il profilo del danno.
Spetta all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale patito a causa della necessità di reperire un'abitazione sostitutiva.
Il fatto storico è provato dalle dichiarazioni rese dal teste marito della Testimone_2
, il quale ha dichiarato: “Il 30 aprile 2015 scadeva un contratto di affitto che mia moglie aveva Parte_1 stipulato con il signor Campagna al lido di nzio) per cinque mesi con decorrenza 1.12.2014. Il 30 Persona_1 novembre 2014 abbiamo lasciato la casa di nostra figlia dove siamo rimasti dieci giorni. ADR Mancava l'acqua a casa nostra in Viale Sestri Levante 5 perché era stata staccata”.
È stato inoltre prodotto il contratto di locazione al canone di € 3.000,00 mensili, in cui si fa espresso riferimento alle esigenze abitative della . Parte_1
Quest'ultima ha, quindi, dimostrato l'inadempimento di il danno e il nesso di causalità CP_3 tra l'inadempimento e la necessità di prendere in locazione altro immobile.
Con riguardo alla prova dell'esborso, va detto che i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo (cfr. tra le tante, Cass. n. 5880/2021).
Ha dunque errato il primo giudice a non ammettere la prova per testi.
Tuttavia, ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti per disporre, in questo grado di giudizio, la prova testimoniale, dal momento che la ha comunque assunto, Parte_1 sottoscrivendo il contratto di locazione, l'obbligo giuridico di corrispondere i canoni suddetti, di talché, anche in caso di eventuale mancato pagamento, sarebbe comunque esposta all'esecuzione da parte del locatore.
In conclusione, va riconosciuta all'appellante la somma risarcitoria di € 15.000,00.
***
Nulla spetta, invece, per il dedotto danno al muro di cinta.
L'attore è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova del danno effettivamente subito e del nesso causale tra la condotta inadempiente del contraente e le conseguenze pregiudizievoli dedotte.
pagina 8 di 10 Nella specie, non è stata censurata la decisione del Tribunale di non ammettere la produzione delle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi e raffiguranti il preteso ammaloramento del muretto in quanto non sicuramente riferibili ai luoghi dell'abitazione e prive di data certa.
A tanto si aggiunga che il capitolo n. 5, come correttamente ritenuto dal giudice, ha carattere evidentemente valutativo ed è, inoltre, del tutto generico e non circostanziato (“Vero che, a seguito della rimozione del contatore, dalla tubazione fuoriusciva acqua che provocava il danneggiamento sia del cancello che del muro di cinta della villa della , per la cui riparazione veniva richiesta la somma di Parte_1 euro 1200,00 oltre I.V.A., come da preventivo che si mostra (doc. 21)”.
Né la prova del danno e del nesso eziologico può essere fornita dal preventivo di spesa per la riparazione, che riguarda solo la quantificazione del dedotto danno.
Pertanto, la domanda sul punto deve essere respinta.
***
In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. n.
37798 del 27/12/2022; Cass. n. 26202 del 06/09/2022).
Ne discende che la somma di € 15.000,00 deve essere rivalutata sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulle stesse devono essere calcolati gli interessi legali, che però vanno computati sulla somma rivalutata anno per anno (Cass. n. 1712/1995), dalla data del termine della locazione (30.4.2015) all'attualità.
Spetta, in definitiva, alla la somma di € 20.349,73 comprensiva di rivalutazione e Parte_1 interessi.
Su detta somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
pagina 9 di 10 Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Alla luce dell'esito della lite, che ha visto vittoriosa sulla somma dovuta e soccombente CP_3 nel resto, ricorrono i presupposti per compensare nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio, che, per i residui due terzi, vengono poste a carico di CP_3 secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per la fase di appello, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 14549/2021, R.G. n. 27286/2019, pubblicata in data 15.9.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna Parte_2 quale mandataria di al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, della somma di € 20.349,73 all'attualità, oltre interessi legali dalla
[...] pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) compensa per un terzo le spese del doppio grado di giudizio e condanna Parte_2 quale mandataria di alla rifusione, in favore di Controparte_2 Parte_1
, dei residui due terzi, che liquida in € 176,00 per esborsi ed € 3.385,00 per
[...] compensi, per il primo grado, e in € 255,00 per esborsi ed € 3.259,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Sandro Campagna, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI IP IC AT
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