Art. 4.
In confronto dei membri dei Direttori dei Sindacati periferici, il potere disciplinare spetta al Direttorio del Sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale alla rispettiva Commissione centrale. Per i professionisti che fanno parte della Commissione centrale il potere disciplinare e' esercitato dalla stessa Commissione.
I Direttori dei Sindacati nazionali e la Commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai Sindacati periferici.
Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei Sindacati nazionali e' ammesso il ricorso alla Commissione centrale, osservate le forme ed i termini stabiliti per i ricorsi avverso le decisioni dei Sindacati periferici; avverso le decisioni della Commissione centrale e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.
Qualora i poteri dei Direttori dei Sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell' art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 , o dell' art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , le funzioni disciplinari spettanti ai Direttori medesimi simi a termini dei commi precedenti sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti negli albi della rispettiva categoria.
In confronto dei membri dei Direttori dei Sindacati periferici, il potere disciplinare spetta al Direttorio del Sindacato nazionale della categoria, ed in confronto dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale alla rispettiva Commissione centrale. Per i professionisti che fanno parte della Commissione centrale il potere disciplinare e' esercitato dalla stessa Commissione.
I Direttori dei Sindacati nazionali e la Commissione centrale osservano, per i procedimenti disciplinari, le norme applicabili per gli stessi procedimenti innanzi ai Sindacati periferici.
Nei procedimenti di cui al comma precedente, avverso le decisioni dei Sindacati nazionali e' ammesso il ricorso alla Commissione centrale, osservate le forme ed i termini stabiliti per i ricorsi avverso le decisioni dei Sindacati periferici; avverso le decisioni della Commissione centrale e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, a termini dei vigenti ordinamenti professionali.
Qualora i poteri dei Direttori dei Sindacati nazionali siano stati affidati al segretario o ad un commissario ai sensi dell' art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 , o dell' art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , le funzioni disciplinari spettanti ai Direttori medesimi simi a termini dei commi precedenti sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, fra i professionisti iscritti negli albi della rispettiva categoria.