TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 79/2025, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Cosenza alla via U. Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio dell'avv. Andrea Borsani che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 2935/2024, pubblicata in data 29.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
3140/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza dal Giudice di pace di Napoli nord n.
[...]
2935/2024 del 22.07.2021 depositata il 29.05.2024 nel giudizio RG n. 3140/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820150011848281000, connessa al mancato pagamento di una tassa automobilistica.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria;
b) la regolare notifica della cartella e che pertanto alcuna prescrizione era maturata;
c) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente evocati in giudizio e la rimanevano Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
L'appello è inammissibile perché tardivo, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
Per individuare il regime dell'impugnazione occorre guardare alla qualificazione data dal giudice a quo anche se errata e contestata dallo stesso appellante (tra le molte e proprio con riguardo alla tempestività della impugnazione in un giudizio su domanda qualificata dal giudice a quo come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: Cass. Sez. III, 13.1.2009 n. 475 nella motivazione).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il primo giudice abbia espressamente qualificato la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Poiché il deposito della sentenza è avvenuto in data 29.05.2024 e l'appello è stato notificato a mezzo pec il 30.12.2024 il termine per l'impugnazione (di sei mesi dalla pubblicazione, poiché non notificata) previsto dall'art. 327 c.p.c., è scaduto, in quanto non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini (prevista dalla l. n. 742/69) ai giudizi di opposizione all'esecuzione promossi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed ai relativi gradi di impugnazione.
L'appello è pertanto inammissibile.
Nulla sulle spese data la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
79/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli 3
nord, n. 2935/2024, pubblicata in data 29.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3140/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla sulle spese.
Aversa, 09.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 79/2025, tra
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_1
Cosenza alla via U. Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio dell'avv. Andrea Borsani che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli nord, n. 2935/2024, pubblicata in data 29.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
3140/2021.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza dal Giudice di pace di Napoli nord n.
[...]
2935/2024 del 22.07.2021 depositata il 29.05.2024 nel giudizio RG n. 3140/2021. 2
Emerge dagli atti di causa che l'odierna appellata, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella n.
02820150011848281000, connessa al mancato pagamento di una tassa automobilistica.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della Controparte_1 intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava i convenuti in solido alla refusione delle spese.
L'appellante ha evidenziato: a) il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia tributaria;
b) la regolare notifica della cartella e che pertanto alcuna prescrizione era maturata;
c) che la domanda andava dichiarata inammissibile e che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto della intervenuta pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 2022.
Seppur ritualmente evocati in giudizio e la rimanevano Controparte_1 Controparte_2 contumaci.
L'appello è inammissibile perché tardivo, in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
Per individuare il regime dell'impugnazione occorre guardare alla qualificazione data dal giudice a quo anche se errata e contestata dallo stesso appellante (tra le molte e proprio con riguardo alla tempestività della impugnazione in un giudizio su domanda qualificata dal giudice a quo come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.: Cass. Sez. III, 13.1.2009 n. 475 nella motivazione).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il primo giudice abbia espressamente qualificato la domanda come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Poiché il deposito della sentenza è avvenuto in data 29.05.2024 e l'appello è stato notificato a mezzo pec il 30.12.2024 il termine per l'impugnazione (di sei mesi dalla pubblicazione, poiché non notificata) previsto dall'art. 327 c.p.c., è scaduto, in quanto non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini (prevista dalla l. n. 742/69) ai giudizi di opposizione all'esecuzione promossi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ed ai relativi gradi di impugnazione.
L'appello è pertanto inammissibile.
Nulla sulle spese data la contumacia delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
79/2025, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli 3
nord, n. 2935/2024, pubblicata in data 29.05.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3140/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. nulla sulle spese.
Aversa, 09.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione