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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9712 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO S. ST Presidente
dott. FR RA Giudice Relatore
dott. Claudio IO Tranquillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14988/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRODASCA GUGLIELMO
[...] C.F._2
LUPO, indirizzo telematico parte attrice opponente contro
quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIANI GIANLUCA, indirizzo
[...] P.IVA_1
telematico parte convenuta opposta
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
previe le più opportune declaratorie del caso, ivi compresa la conferma dell'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto opposto nei confronti della garante attesa l'inesistenza della relativa Parte_1
notifica, ovvero in subordine la sua rimessione in termini ex artt. 153 e 645 c.p.c., così giudicare:
1. In via preliminare rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
opposto essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.
2. In via principale accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1341, comma 2, c.c., 1419 c.c., 33, comma
2, lett. t) Cod. Cons. della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6) del contratto di
fideiussione inter partes perché vessatoria ovvero contraria alla normativa antitrust ex art. 2, comma
2, lett. a), l. 287/1990;
3. in subordine: accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa ex art. 1419 c.c. del contratto
di mutuo agrario n. 741871373/47 ex artt. 43 e 44 T.U.B. concesso in data 22 giugno 2018 da
[...]
alla signora , con conseguente nullità Controparte_3 Parte_3
della sopramenzionata fideiussione azionata in via monitoria, previa occorrendo dichiarazione di
nullità anche della clausola di sopravvivenza sub art.10) della fideiussione di cui è causa;
4. in gradato subordine: accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. a parte delle
creditrici opponenti;
con conseguente estinzione della fideiussione in parola per fatto del creditore ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1955 c.c.;
5. in tutti i casi: per l'effetto, revocare, ovvero dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile e/o privo di
effetti il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto dalle odierne
opponenti e alla ricorrente per per le ragioni di cui è causa. Pt_1 Parte_2 CP_4 CP_2
6. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Per parte opposta:
pagina 2 di 9 Preliminarmente, dire e ritenere l'inammissibilità dell'opposizione da parte dell'attrice
[...]
per tardività; Parte_1
Nel merito, per le ragioni illustrate in seno alla comparsa di costituzione, dire e ritenere infondata
l'opposizione promossa da e e per l'effetto confermare Parte_2 Parte_1
il decreto ingiuntivo n° 2188/2025 Tr. Milano;
In subordine, dire e ritenere e contrattualmente tenute Parte_2 Parte_1
– in via solidale tra loro - alla restituzione delle somme erogate a in forza Parte_3
del contratto di prestito agrario dd. 22.06.2018 e per l'effetto condannare le stesse al pagamento delle
somme suddette, fino alla concorrenza della garanzia prestata (€ 64.000,00);
Col favore delle spese e dei compensi difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio la Pt_1 Parte_2
(successivamente sostituita da , quale Controparte_5 Controparte_1
mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 218872025 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Le opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 64.000,00, era riferita a somme non restituite oggetto di un mutuo agrario concesso dalla a Controparte_3 Persona_1
di cui le opponenti si erano costituite garanti in forza di fideiussione specifica;
[...]
- che l'odierna opposta si era resa cessionaria del credito in forza di una operazione di cessione di crediti in blocco disposta in suo favore dalla banca mutuante;
- che il finanziamento avrebbe dovuto essere restituito in una unica rata con scadenza
21.12.2018;
- che, a fronte dell'inadempimento della mutuataria, la banca recedeva da tutti i rapporti in essere in data 27.12.2018; pagina 3 di 9 - che in data 14 luglio 2022 la debitrice decedeva;
Parte_3
- che il decreto ingiuntivo era inefficace nei confronti di , in quanto alla Parte_1
stessa mai notificato;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione era nulla, in quanto abusiva nei confronti delle garanti, quali consumatrici e, comunque, in quanto lesiva della concorrenza, come accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- che, pertanto, le garanti erano liberate dall'obbligo di garanzia, in quanto la creditrice non aveva esercitate le proprie iniziative giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che, inoltre, tanto la creditrice originaria che la cessionaria del credito non avevano mai escusso a garanzia, non risultando prova che le lettere di messa in mora delle garanti fossero state effettivamente ricevute dalle opponenti;
- che, in ogni caso, la fideiussione era nulla, in quanto accessoria a un contratto di mutuo nullo;
- che, infatti, il mutuo agrario era un contratto di mutuo di scopo, finalizzato alla conduzione dell'impresa agricola della debitrice principale;
- che, viceversa, la somma erogata con il mutuo agrario oggetto di causa era stata utilizzata per estinguere precedenti esposizioni debitorie esistenti nei confronti della banca erogante;
- che, per ultimo, le garanti erano liberate ex art. 1955 c.c., considerato come il lungo tempo trascorso prima dell'escussione della garanzia, senza che ci fosse stata alcuna precedente lettera di messa in mora, aveva di fatto precluso alle garanti la possibilità di tutelarsi nei confronti della debitrice principale, la quale nelle more era deceduta e la relativa eredità era rimasta giacente,
con procedura ormai definita attraverso la liquidazione dell'asse ereditario attivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_5 [...]
contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare, Controparte_2
eccependo la tardività e quindi l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
pagina 4 di 9 ; nel merito evidenziava la qualifica soggettiva di non consumatore delle opponenti e la Pt_1
validità del contratto di mutuo.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 10.12.2025
per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento limitatamente alla posizione di , con conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita Parte_2
definitiva efficacia esecutiva, nei confronti di . Pt_1 Parte_1
Inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
Va, infatti, riconosciuta come fondata la eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Parte_1
Quest'ultima, infatti, aveva eccepito l'inefficacia nei suoi confronti del provvedimento monitorio,
asserendo come lo stesso non le fosse stato mai notificato e di averne appreso l'esistenza solo a seguito della notifica disposta nei confronti della sorella Pt_2
A fronte di tale eccezione, tuttavia, l'opposta ha replicato, documentando di avere notificato il decreto ingiuntivo in data 12.2.2025 a mezzo PEC, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della opponente risultante dal Registro INIPEC estratto in data 10.2.2025.
L'opponente ha replicato come detta casella di posta elettronica certificata fosse stat aperta automaticamente dall' cui la stessa apparteneva, ma non sarebbe stata attiva se Controparte_6
non dopo due mesi dalla pretesa notifica del decreto ingiuntivo e, a tal fine, ha prodotto scambio di corrispondenza con l'ufficio tecnico dell'Ordine, con invio delle istruzioni per la creazione della password necessaria per attivare la casella di posta elettronica.
Sennonchè deve osservarsi come la difesa di parte opponente non possa trovare condivisione,
considerato come la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata sul Registro pubblico
INIPEC attesta in modo inequivoco come la casella di posta elettronica fosse attiva e funzionante, tanto pagina 5 di 9 che risulta attestato come il messaggio informatico relativo alla notifica fosse stato regolarmente immesso in tale casella;
la mancata tempestiva attivazione delle credenziali per poter accedere a detta casella ad opera della titolare non può che ricadere sulla stessa interessata, non assumendo rilievo nella presente sede verificare se tale ritardo sia dipeso da colpevole inerzia della opponente o da un qualche disservizio o inadempimento da parte dell' al quale la difesa della Controparte_6 Parte_1
attribuisce l'iniziativa di apertura dell'indirizzo di posta elettronica.
[...]
In sostanza, pertanto, una volta che la casella di posta elettronica risulti essere stata aperta e registrata nei pubblici registri come recapito informatico certificato attribuibile all'opponente, la notifica effettuata tramite immissione del messaggio certificato in detta casella deve considerarsi essere giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza che tale esito possa essere disatteso dal ritardo con cui il destinatario consulti la casella di posta elettronica, alla data della notifica risultante perfettamente funzionante.
Avendo, pertanto, l'opponente notificato l'atto introduttivo del giudizio di opposizione il 7.4.2025 e,
quindi, oltre il termine di 40 giorni dall'avvenuta notifica nei suoi confronti del decreto ingiuntivo,
deve concludersi come nei confronti di il provvedimento monitoro sia Pt_1 Parte_1
divenuto definitivo, acquisendo efficacia pari alla cosa giudicata, rendendo per ciò inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta.
Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Circoscritto, pertanto, l'esame della fondatezza nel merito della opposizione alla posizione della sola
, va rilevata la fondatezza della contestazione afferente alla nullità della clausola Parte_2
contenuta nella fideiussione specifica dalla stessa rilasciata, riguardante la deroga all'art. 1957 c.c.,
trattandosi di clausola da qualificarsi come abusiva nei confronti dei consumatori, implicando una limitazione alla possibilità di eccepire decadenze.
La giurisprudenza, infatti, ha già avuto occasione di precisare come la clausola che preveda la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., qualora inserita in un pagina 6 di 9 contratto di fideiussione stipulato con una banca da una persona fisica che abbia prestato la garanzia personale per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, limita la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della banca, ampliando il termine di azione nei confronti del garante: tale clausola deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi del commi 1 e 2 lett. t dell'art. 33 cod. cons., in quanto determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, limitando la facoltà di opporre eccezioni.
In particolare, tale clausola, non prevedendo un apprezzabile vantaggio per il consumatore, non giustifica la perdita dell'eccezione di decadenza, risultando contraria alla normativa a tutela della trasparenza e dell'equità nei contratti conclusi con i consumatori.
Parte opponente, inoltre, ha precisato come l'inserimento di detta clausola non sia stata frutto di una trattativa fra le parti, essendo stata rilasciata la garanzia su uno schema contrattuale predisposto dalla banca creditrice e semplicemente recepito dal garante.
Da parte sua la opposta nulla ha dedotto in ordine a trattative che sarebbero intercorse fra le parti sulla introduzione della clausola in esame, viceversa contestando la qualifica soggettiva dell'opponente quale consumatrice, sostenendo come l'azienda agricola fosse a gestione familiare e che quindi entrambe le sorelle fossero di fatto subentrate al padre deceduto nell'aiutare la di lui Parte_1
seconda moglie a gestire l'azienda agricola.
Sennonchè parte opposta non è stata in grado di fornire adeguata prova di tale rilevante partecipazione di alla gestione dell'azienda agricola, intestata quale ditta individuale alla sola Parte_2
debitrice principale: gli unici riferimenti forniti, quali relazioni in occasione di finanziamenti, piuttosto che in occasione dell'apertura di una procedura di sovraindebitamento avviata dalla debitrice principale
(procedura poi chiusa a seguito del suo decesso), così come recensioni reperibili su siti internet afferenti l'attività di agriturismo avviata dalla debitrice principale, fanno menzione (sia pure in termini generici) alla sola , senza coinvolgere la sorella la quale, pertanto, al di Parte_1 Pt_2
là del rapporto di affinità acquisita a seguito del matrimonio in seconde nozze del padre con Pt_3
pagina 7 di 9 , non risulta avere avuto una partecipazione rilevante nell'attività imprenditoriale Persona_1
esercitata dalla mutuataria.
Riconosciuta, pertanto, la qualifica soggettiva di consumatore in capo a e la Parte_2
conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione specifica dalla stessa rilasciata, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di liberazione della garante in forza della disposizione appena richiamata.
A seguito della scadenza dell'obbligazione garantita risalente al 21.12.2018, non risulta che parte creditrice abbia intrapreso azioni giudiziarie nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, né, tanto meno, è stata fornita prova di una escussione della garanzia o anche solo di una messa in mora della garante entro detto termine.
Parte opponente, infatti, ha contestato di avere ricevuto la lettera raccomandata a tal fine prodotta in giudizio da parte opposta, osservando come la cartolina di attestazione del ricevimento della raccomandata non evidenziasse prova alcuna dell'effettiva ricezione della stessa.
In effetti parte opposta ha prodotto una cartolina postale A.R. completamente in bianco, ossia priva di qualsiasi attestazione in ordine all'effettivo invio e alla ricezione della raccomandata, omettendo di integrare tale produzione, nonostante la contestazione sul punto sollevata dall'opponente già con il proprio atto introduttivo.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che l'opponente si sia Parte_2
liberata dall'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c. e che, pertanto, la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti in via monitoria non possa considerarsi giustificata.
Tale esito porta a ritenere assorbita la contestazione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Va, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo nei di lei confronti.
Conclusioni.
La difesa unitaria delle opponenti porta a riconoscere una soccombenza reciproca delle parti, in quanto pagina 8 di 9 all'accoglimento dell'opposizione quanto a , si affianca l'inammissibilità Parte_2
dell'opposizione proposta da . Parte_1
Per tale ragione si giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n.218872025 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
quale mandataria di revoca nei Controparte_1 Controparte_2
suoi confronti il decreto ingiuntivo n.218872025 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiara la nullità della clausola n. 6 della fideiussione rilasciata dall'opponente Parte_2
, in quanto abusiva;
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice est. Il Presidente
FR RA IO ST
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. IO S. ST Presidente
dott. FR RA Giudice Relatore
dott. Claudio IO Tranquillo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14988/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRODASCA GUGLIELMO
[...] C.F._2
LUPO, indirizzo telematico parte attrice opponente contro
quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIANI GIANLUCA, indirizzo
[...] P.IVA_1
telematico parte convenuta opposta
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
previe le più opportune declaratorie del caso, ivi compresa la conferma dell'inefficacia ex art. 644
c.p.c. del decreto opposto nei confronti della garante attesa l'inesistenza della relativa Parte_1
notifica, ovvero in subordine la sua rimessione in termini ex artt. 153 e 645 c.p.c., così giudicare:
1. In via preliminare rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
opposto essendo l'odierna opposizione fondata su prova scritta ex art. 648 c.p.c.
2. In via principale accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1341, comma 2, c.c., 1419 c.c., 33, comma
2, lett. t) Cod. Cons. della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6) del contratto di
fideiussione inter partes perché vessatoria ovvero contraria alla normativa antitrust ex art. 2, comma
2, lett. a), l. 287/1990;
3. in subordine: accertare e dichiarare la nullità per mancanza di causa ex art. 1419 c.c. del contratto
di mutuo agrario n. 741871373/47 ex artt. 43 e 44 T.U.B. concesso in data 22 giugno 2018 da
[...]
alla signora , con conseguente nullità Controparte_3 Parte_3
della sopramenzionata fideiussione azionata in via monitoria, previa occorrendo dichiarazione di
nullità anche della clausola di sopravvivenza sub art.10) della fideiussione di cui è causa;
4. in gradato subordine: accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. a parte delle
creditrici opponenti;
con conseguente estinzione della fideiussione in parola per fatto del creditore ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1955 c.c.;
5. in tutti i casi: per l'effetto, revocare, ovvero dichiarare nullo, illegittimo, inammissibile e/o privo di
effetti il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto dalle odierne
opponenti e alla ricorrente per per le ragioni di cui è causa. Pt_1 Parte_2 CP_4 CP_2
6. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.
Per parte opposta:
pagina 2 di 9 Preliminarmente, dire e ritenere l'inammissibilità dell'opposizione da parte dell'attrice
[...]
per tardività; Parte_1
Nel merito, per le ragioni illustrate in seno alla comparsa di costituzione, dire e ritenere infondata
l'opposizione promossa da e e per l'effetto confermare Parte_2 Parte_1
il decreto ingiuntivo n° 2188/2025 Tr. Milano;
In subordine, dire e ritenere e contrattualmente tenute Parte_2 Parte_1
– in via solidale tra loro - alla restituzione delle somme erogate a in forza Parte_3
del contratto di prestito agrario dd. 22.06.2018 e per l'effetto condannare le stesse al pagamento delle
somme suddette, fino alla concorrenza della garanzia prestata (€ 64.000,00);
Col favore delle spese e dei compensi difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio la Pt_1 Parte_2
(successivamente sostituita da , quale Controparte_5 Controparte_1
mandataria di proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 218872025 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Milano.
Le opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 64.000,00, era riferita a somme non restituite oggetto di un mutuo agrario concesso dalla a Controparte_3 Persona_1
di cui le opponenti si erano costituite garanti in forza di fideiussione specifica;
[...]
- che l'odierna opposta si era resa cessionaria del credito in forza di una operazione di cessione di crediti in blocco disposta in suo favore dalla banca mutuante;
- che il finanziamento avrebbe dovuto essere restituito in una unica rata con scadenza
21.12.2018;
- che, a fronte dell'inadempimento della mutuataria, la banca recedeva da tutti i rapporti in essere in data 27.12.2018; pagina 3 di 9 - che in data 14 luglio 2022 la debitrice decedeva;
Parte_3
- che il decreto ingiuntivo era inefficace nei confronti di , in quanto alla Parte_1
stessa mai notificato;
- che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione era nulla, in quanto abusiva nei confronti delle garanti, quali consumatrici e, comunque, in quanto lesiva della concorrenza, come accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- che, pertanto, le garanti erano liberate dall'obbligo di garanzia, in quanto la creditrice non aveva esercitate le proprie iniziative giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che, inoltre, tanto la creditrice originaria che la cessionaria del credito non avevano mai escusso a garanzia, non risultando prova che le lettere di messa in mora delle garanti fossero state effettivamente ricevute dalle opponenti;
- che, in ogni caso, la fideiussione era nulla, in quanto accessoria a un contratto di mutuo nullo;
- che, infatti, il mutuo agrario era un contratto di mutuo di scopo, finalizzato alla conduzione dell'impresa agricola della debitrice principale;
- che, viceversa, la somma erogata con il mutuo agrario oggetto di causa era stata utilizzata per estinguere precedenti esposizioni debitorie esistenti nei confronti della banca erogante;
- che, per ultimo, le garanti erano liberate ex art. 1955 c.c., considerato come il lungo tempo trascorso prima dell'escussione della garanzia, senza che ci fosse stata alcuna precedente lettera di messa in mora, aveva di fatto precluso alle garanti la possibilità di tutelarsi nei confronti della debitrice principale, la quale nelle more era deceduta e la relativa eredità era rimasta giacente,
con procedura ormai definita attraverso la liquidazione dell'asse ereditario attivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_5 [...]
contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare, Controparte_2
eccependo la tardività e quindi l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
pagina 4 di 9 ; nel merito evidenziava la qualifica soggettiva di non consumatore delle opponenti e la Pt_1
validità del contratto di mutuo.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 10.12.2025
per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento limitatamente alla posizione di , con conferma del decreto ingiuntivo, al quale va attribuita Parte_2
definitiva efficacia esecutiva, nei confronti di . Pt_1 Parte_1
Inammissibilità dell'opposizione proposta da . Parte_1
Va, infatti, riconosciuta come fondata la eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da . Parte_1
Quest'ultima, infatti, aveva eccepito l'inefficacia nei suoi confronti del provvedimento monitorio,
asserendo come lo stesso non le fosse stato mai notificato e di averne appreso l'esistenza solo a seguito della notifica disposta nei confronti della sorella Pt_2
A fronte di tale eccezione, tuttavia, l'opposta ha replicato, documentando di avere notificato il decreto ingiuntivo in data 12.2.2025 a mezzo PEC, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della opponente risultante dal Registro INIPEC estratto in data 10.2.2025.
L'opponente ha replicato come detta casella di posta elettronica certificata fosse stat aperta automaticamente dall' cui la stessa apparteneva, ma non sarebbe stata attiva se Controparte_6
non dopo due mesi dalla pretesa notifica del decreto ingiuntivo e, a tal fine, ha prodotto scambio di corrispondenza con l'ufficio tecnico dell'Ordine, con invio delle istruzioni per la creazione della password necessaria per attivare la casella di posta elettronica.
Sennonchè deve osservarsi come la difesa di parte opponente non possa trovare condivisione,
considerato come la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata sul Registro pubblico
INIPEC attesta in modo inequivoco come la casella di posta elettronica fosse attiva e funzionante, tanto pagina 5 di 9 che risulta attestato come il messaggio informatico relativo alla notifica fosse stato regolarmente immesso in tale casella;
la mancata tempestiva attivazione delle credenziali per poter accedere a detta casella ad opera della titolare non può che ricadere sulla stessa interessata, non assumendo rilievo nella presente sede verificare se tale ritardo sia dipeso da colpevole inerzia della opponente o da un qualche disservizio o inadempimento da parte dell' al quale la difesa della Controparte_6 Parte_1
attribuisce l'iniziativa di apertura dell'indirizzo di posta elettronica.
[...]
In sostanza, pertanto, una volta che la casella di posta elettronica risulti essere stata aperta e registrata nei pubblici registri come recapito informatico certificato attribuibile all'opponente, la notifica effettuata tramite immissione del messaggio certificato in detta casella deve considerarsi essere giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza che tale esito possa essere disatteso dal ritardo con cui il destinatario consulti la casella di posta elettronica, alla data della notifica risultante perfettamente funzionante.
Avendo, pertanto, l'opponente notificato l'atto introduttivo del giudizio di opposizione il 7.4.2025 e,
quindi, oltre il termine di 40 giorni dall'avvenuta notifica nei suoi confronti del decreto ingiuntivo,
deve concludersi come nei confronti di il provvedimento monitoro sia Pt_1 Parte_1
divenuto definitivo, acquisendo efficacia pari alla cosa giudicata, rendendo per ciò inammissibile l'opposizione dalla stessa proposta.
Nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.
Circoscritto, pertanto, l'esame della fondatezza nel merito della opposizione alla posizione della sola
, va rilevata la fondatezza della contestazione afferente alla nullità della clausola Parte_2
contenuta nella fideiussione specifica dalla stessa rilasciata, riguardante la deroga all'art. 1957 c.c.,
trattandosi di clausola da qualificarsi come abusiva nei confronti dei consumatori, implicando una limitazione alla possibilità di eccepire decadenze.
La giurisprudenza, infatti, ha già avuto occasione di precisare come la clausola che preveda la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., qualora inserita in un pagina 6 di 9 contratto di fideiussione stipulato con una banca da una persona fisica che abbia prestato la garanzia personale per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, limita la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della banca, ampliando il termine di azione nei confronti del garante: tale clausola deve pertanto considerarsi vessatoria ai sensi del commi 1 e 2 lett. t dell'art. 33 cod. cons., in quanto determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di fideiussione, limitando la facoltà di opporre eccezioni.
In particolare, tale clausola, non prevedendo un apprezzabile vantaggio per il consumatore, non giustifica la perdita dell'eccezione di decadenza, risultando contraria alla normativa a tutela della trasparenza e dell'equità nei contratti conclusi con i consumatori.
Parte opponente, inoltre, ha precisato come l'inserimento di detta clausola non sia stata frutto di una trattativa fra le parti, essendo stata rilasciata la garanzia su uno schema contrattuale predisposto dalla banca creditrice e semplicemente recepito dal garante.
Da parte sua la opposta nulla ha dedotto in ordine a trattative che sarebbero intercorse fra le parti sulla introduzione della clausola in esame, viceversa contestando la qualifica soggettiva dell'opponente quale consumatrice, sostenendo come l'azienda agricola fosse a gestione familiare e che quindi entrambe le sorelle fossero di fatto subentrate al padre deceduto nell'aiutare la di lui Parte_1
seconda moglie a gestire l'azienda agricola.
Sennonchè parte opposta non è stata in grado di fornire adeguata prova di tale rilevante partecipazione di alla gestione dell'azienda agricola, intestata quale ditta individuale alla sola Parte_2
debitrice principale: gli unici riferimenti forniti, quali relazioni in occasione di finanziamenti, piuttosto che in occasione dell'apertura di una procedura di sovraindebitamento avviata dalla debitrice principale
(procedura poi chiusa a seguito del suo decesso), così come recensioni reperibili su siti internet afferenti l'attività di agriturismo avviata dalla debitrice principale, fanno menzione (sia pure in termini generici) alla sola , senza coinvolgere la sorella la quale, pertanto, al di Parte_1 Pt_2
là del rapporto di affinità acquisita a seguito del matrimonio in seconde nozze del padre con Pt_3
pagina 7 di 9 , non risulta avere avuto una partecipazione rilevante nell'attività imprenditoriale Persona_1
esercitata dalla mutuataria.
Riconosciuta, pertanto, la qualifica soggettiva di consumatore in capo a e la Parte_2
conseguente nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione specifica dalla stessa rilasciata, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di liberazione della garante in forza della disposizione appena richiamata.
A seguito della scadenza dell'obbligazione garantita risalente al 21.12.2018, non risulta che parte creditrice abbia intrapreso azioni giudiziarie nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi, né, tanto meno, è stata fornita prova di una escussione della garanzia o anche solo di una messa in mora della garante entro detto termine.
Parte opponente, infatti, ha contestato di avere ricevuto la lettera raccomandata a tal fine prodotta in giudizio da parte opposta, osservando come la cartolina di attestazione del ricevimento della raccomandata non evidenziasse prova alcuna dell'effettiva ricezione della stessa.
In effetti parte opposta ha prodotto una cartolina postale A.R. completamente in bianco, ossia priva di qualsiasi attestazione in ordine all'effettivo invio e alla ricezione della raccomandata, omettendo di integrare tale produzione, nonostante la contestazione sul punto sollevata dall'opponente già con il proprio atto introduttivo.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi che l'opponente si sia Parte_2
liberata dall'obbligazione di garanzia ex art. 1957 c.c. e che, pertanto, la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti in via monitoria non possa considerarsi giustificata.
Tale esito porta a ritenere assorbita la contestazione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Va, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo nei di lei confronti.
Conclusioni.
La difesa unitaria delle opponenti porta a riconoscere una soccombenza reciproca delle parti, in quanto pagina 8 di 9 all'accoglimento dell'opposizione quanto a , si affianca l'inammissibilità Parte_2
dell'opposizione proposta da . Parte_1
Per tale ragione si giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta da nei Parte_1
confronti di quale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n.218872025 emesso dal
[...]
Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
quale mandataria di revoca nei Controparte_1 Controparte_2
suoi confronti il decreto ingiuntivo n.218872025 emesso dal Tribunale di Milano;
- dichiara la nullità della clausola n. 6 della fideiussione rilasciata dall'opponente Parte_2
, in quanto abusiva;
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice est. Il Presidente
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