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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza – in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4035/2020 R.G. TRA
, nato il [...], a [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Cascano, alla Via Palombaia snc, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Libero Fasano e Antonio Trabucco, tutti elett.te dom.ti presso lo studio del primo in SE AU (CE), al C.so Lucilio Trav. Via Campano, 5
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti dall'Avv.to Dario MArinuzzi, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 15.7.2020, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver prestato servizio, prima, presso il Ministero della Difesa, quale A.U.C. in ferma obbligatoria dal 9.10.1970 al 16.2.1972, poi, in ferma quinquennale dal 17.2.1972 al 31.12.1977 in qualità di vincitore di concorso ex art. 1 legge 28/3/1968 n. 371 e, in seguito, di aver lavorato presso l'Agenzia delle Entrate dal 2.1.1978 al 12.3.2017, data del pensionamento. Rappresentava di aver presentato il 13.10.1978 domanda di riscatto per il periodo alle dipendenze del Ministero della Difesa che veniva accolta relativamente al servizio di leva obbligatorio prestato per il periodo dal 9.10.1970 al 16.2.1972 e, successivamente al pensionamento, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 1032/1973, trasmetteva progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita certificando che i periodi di iscrizione al fondo, per i quali erano stati versati i relativi contributi, erano: a) dal 17.2.1972 al 31.12.1977 presso il Ministero della Difesa;
b) dal 2.1.1978 all'11.3.2017 presso il Ministero delle Finanze per un totale di 45 anni e 24 gg. Esponeva che l' con prospetto di liquidazione del 15/3/2019 liquidava l'acconto del TFS CP_1 cui seguiva riliquidazione del 20/05/2019 con cui riconosceva ai fini dell'indennità di
1 buonauscita un periodo utile di 40 anni, senza computare il periodo dal 17.2.1972 al 31.12.1977 per i quali era stata regolarmente operata la trattenuta previdenziale. Esponeva di aver pertanto presentato ricorso amministrativo all' rimasto inesitato. CP_1
Tanto premesso, chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente “Dichiarare il periodo che il Sig. ha prestato, dal 17/02/1972 al 31/12/1977, alle dipendenze del Ministero della Parte_1
Difesa quale trattenuto ex lege 368/1971, valido ai fini dell'indennità di buonuscita, come previsto anche dall'art. 1 DPR 1032/1973 e per l'effetto, condannare l' - Gestione Dipendente Pubblici successore ex CP_1 lege di - a riliquidare, quale TFS, l'ulteriore somma netta di € 8.942,74, oltre interessi e CP_2 rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, disposti alcuni rinvii anche per carico di ruolo, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto. Oggetto della domanda per cui è causa è la riliquidazione della indennità di buonuscita sul presupposto del computo, quale servizio statale ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973, anche del servizio prestato dal ricorrente presso il Ministero della Difesa dal 17.2.972 al 31.12.1977 quale ufficiale di completamento in ferma quinquennale ex art. 1 l. 28/3/1968 n. 371. Orbene, al fine di dirimente la controversia occorre richiamare la normativa applicabile al caso di specie. L'art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973 - Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato - dispone, nella parte che qui viene in rilievo: “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
…. Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie: ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni.” L'art. 1 della l. n. 368/1971 prevede: “Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.
2 L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.”. Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. all. 3 e 4 prod. ricorrente), che il abbia svolto, presso il Ministero della Difesa, prima, il servizio in ferma Parte_1 obbligatoria dal 9.10.1970 al 16.2.1972, poi, in ferma quinquennale fino al 31.12.1977 in qualità di vincitore di concorso ex art. 1 legge 28/3/1968 n. 371, periodo quest'ultimo di cui chiede il riconoscimento al fine della riliquidazione dell'indennità di buonuscita. Ebbene, a tal proposito stante il tenore letterale dell'art. 1 del d.p.r. n. 1032/1973, cui deve attribuirsi carattere di norma speciale, non possono che condividersi le argomentazioni del Consiglio di Stato rese nella sentenza sez. IV, n. 2584/2012 che si è espressa in analoga fattispecie concernente lo specifico caso degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371.
“Tale ultima posizione (ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371) è proprio quella rivestita dal ricorrente …, ed è affatto differente dal servizio di leva. In presenza di una norma espressa e chiara che equipara gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale ai militari in servizio permanente effettivo, non è del resto conferente il richiamo all'art. 5 del d.lgs. 165/97 nella parte in cui disciplina il regime della riscattabilità (ossia della contribuzione volontaria ai fini della maturazione del diritto) ai fini dell'indennità di fine servizio dei periodi preruolo per il servizio militare comunque prestato. La giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure in proposito, pur condivisibile nelle conclusioni e nei principi cui si ispira, riguarda casi non sussumibili nella citata previsione normativa di carattere speciale.” Invero, nel caso di specie, l'art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973, nell'individuare le categorie di dipendenti dello Stato aventi diritto alla buonuscita tra i quali ricomprende i militari delle FF.AA. in servizio permanente continuativo, estende la prestazione espressamente agli ufficiali di complemento trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, incarico ricoperto dal ricorrente dal 17.2.1972 al 31.12.1977. La presenza di una previsione espressa e dunque speciale volta a disciplinare lo status di ufficiale di complemento non si pone in contrasto con quella giurisprudenza (amministrativa) che, invece valorizzando le norme dell'ordinamento militare e l'art. 5 del d.lgs. 165/97 giunge ad escludere dall'indennità di buonuscita – se non riscattato – il servizio svolto dal personale armato in ferma volontaria o rafferma in quanto servizio a tempo determinato (cfr. ex miultis Cons. Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2239; Cons. Stato, sez. IV, 10/012/2010, n. 8723; Cons. Stato n. 3361/2009), dal momento che, come evidenziato sempre dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sent. n. 474/2013), per “il diverso caso dello status di ufficiale di complemento …lo stesso art.1 del DPR n.1032 del 1973 prevede espressamente la fruizione della prestazione della buonuscita alla stessa stregua dei militari delle FF.AA. in servizio permanente continuativo (nei sensi sopra descritti)”. A tal proposito giova evidenziare che la Circolare n. 10/2009 dell' allegata da CP_2 entrambe le parti si riferisce alla figura dell'ufficiale in ferma prefissata che ha sostituito quella dell'ufficiale di completamento di ferma obbligatoria, periodo che dunque il ricorrente correttamente ha riscattato.
3 Va pertanto accertato il diritto del ricorrente al computo, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa quale trattenuto ex lege 368/1971 nel periodo 17.2.1972-31.12.1977. Quanto alle spettanze dovute, può farsi propria la quantificazione operata dal ricorrente in quanto congrua poiché parametrata agli indici desumibili dal DPR n. 1032/1973 e svolta secondo un procedimento contabile chiaro supportato da idonea documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate (“la modalità di quantificazione del Trattamento di Fine Servizio che sarà pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore”; cfr. relazione contabile in atti) e non specificamente contestata dall' convenuto e, Controparte_3 conseguentemente, l' va condannato a riliquidare a favore del ricorrente, quale TFS, CP_1
l'ulteriore somma netta di € 8.942,74, oltre interessi e rivalutazione. La complessità delle questioni esaminate, anche di natura interpretativa, costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara il diritto di al computo, ai fini della liquidazione dell'indennità di Parte_1 buonuscita, del servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa quale trattenuto ex lege 368/1971 nel periodo 17/02/1972- 31/12/1977, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente di € 8.942,74 oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
2) compensa le spese di lite. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 15/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nato il [...], a [...] ed ivi residente in [...]. Parte_1
Cascano, alla Via Palombaia snc, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Libero Fasano e Antonio Trabucco, tutti elett.te dom.ti presso lo studio del primo in SE AU (CE), al C.so Lucilio Trav. Via Campano, 5
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale alle liti dall'Avv.to Dario MArinuzzi, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto CP_1
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente in data 15.7.2020, l'epigrafata parte ricorrente deduceva di aver prestato servizio, prima, presso il Ministero della Difesa, quale A.U.C. in ferma obbligatoria dal 9.10.1970 al 16.2.1972, poi, in ferma quinquennale dal 17.2.1972 al 31.12.1977 in qualità di vincitore di concorso ex art. 1 legge 28/3/1968 n. 371 e, in seguito, di aver lavorato presso l'Agenzia delle Entrate dal 2.1.1978 al 12.3.2017, data del pensionamento. Rappresentava di aver presentato il 13.10.1978 domanda di riscatto per il periodo alle dipendenze del Ministero della Difesa che veniva accolta relativamente al servizio di leva obbligatorio prestato per il periodo dal 9.10.1970 al 16.2.1972 e, successivamente al pensionamento, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 1032/1973, trasmetteva progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita certificando che i periodi di iscrizione al fondo, per i quali erano stati versati i relativi contributi, erano: a) dal 17.2.1972 al 31.12.1977 presso il Ministero della Difesa;
b) dal 2.1.1978 all'11.3.2017 presso il Ministero delle Finanze per un totale di 45 anni e 24 gg. Esponeva che l' con prospetto di liquidazione del 15/3/2019 liquidava l'acconto del TFS CP_1 cui seguiva riliquidazione del 20/05/2019 con cui riconosceva ai fini dell'indennità di
1 buonauscita un periodo utile di 40 anni, senza computare il periodo dal 17.2.1972 al 31.12.1977 per i quali era stata regolarmente operata la trattenuta previdenziale. Esponeva di aver pertanto presentato ricorso amministrativo all' rimasto inesitato. CP_1
Tanto premesso, chiedeva a questo giudice la condanna di parte resistente “Dichiarare il periodo che il Sig. ha prestato, dal 17/02/1972 al 31/12/1977, alle dipendenze del Ministero della Parte_1
Difesa quale trattenuto ex lege 368/1971, valido ai fini dell'indennità di buonuscita, come previsto anche dall'art. 1 DPR 1032/1973 e per l'effetto, condannare l' - Gestione Dipendente Pubblici successore ex CP_1 lege di - a riliquidare, quale TFS, l'ulteriore somma netta di € 8.942,74, oltre interessi e CP_2 rivalutazione;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni dell'atto introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la natura documentale della controversia, disposti alcuni rinvii anche per carico di ruolo, concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è fondato e va accolto. Oggetto della domanda per cui è causa è la riliquidazione della indennità di buonuscita sul presupposto del computo, quale servizio statale ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973, anche del servizio prestato dal ricorrente presso il Ministero della Difesa dal 17.2.972 al 31.12.1977 quale ufficiale di completamento in ferma quinquennale ex art. 1 l. 28/3/1968 n. 371. Orbene, al fine di dirimente la controversia occorre richiamare la normativa applicabile al caso di specie. L'art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973 - Testo Unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato - dispone, nella parte che qui viene in rilievo: “I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
…. Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie: ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni.” L'art. 1 della l. n. 368/1971 prevede: “Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni cinque, non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.
2 L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati dopo la nomina ad ufficiale o, per la Marina, ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.”. Nel caso di specie è pacifico, oltre che documentalmente provato (cfr. all. 3 e 4 prod. ricorrente), che il abbia svolto, presso il Ministero della Difesa, prima, il servizio in ferma Parte_1 obbligatoria dal 9.10.1970 al 16.2.1972, poi, in ferma quinquennale fino al 31.12.1977 in qualità di vincitore di concorso ex art. 1 legge 28/3/1968 n. 371, periodo quest'ultimo di cui chiede il riconoscimento al fine della riliquidazione dell'indennità di buonuscita. Ebbene, a tal proposito stante il tenore letterale dell'art. 1 del d.p.r. n. 1032/1973, cui deve attribuirsi carattere di norma speciale, non possono che condividersi le argomentazioni del Consiglio di Stato rese nella sentenza sez. IV, n. 2584/2012 che si è espressa in analoga fattispecie concernente lo specifico caso degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371.
“Tale ultima posizione (ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371) è proprio quella rivestita dal ricorrente …, ed è affatto differente dal servizio di leva. In presenza di una norma espressa e chiara che equipara gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale ai militari in servizio permanente effettivo, non è del resto conferente il richiamo all'art. 5 del d.lgs. 165/97 nella parte in cui disciplina il regime della riscattabilità (ossia della contribuzione volontaria ai fini della maturazione del diritto) ai fini dell'indennità di fine servizio dei periodi preruolo per il servizio militare comunque prestato. La giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure in proposito, pur condivisibile nelle conclusioni e nei principi cui si ispira, riguarda casi non sussumibili nella citata previsione normativa di carattere speciale.” Invero, nel caso di specie, l'art. 1 del D.P.R. n. 1032/1973, nell'individuare le categorie di dipendenti dello Stato aventi diritto alla buonuscita tra i quali ricomprende i militari delle FF.AA. in servizio permanente continuativo, estende la prestazione espressamente agli ufficiali di complemento trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, incarico ricoperto dal ricorrente dal 17.2.1972 al 31.12.1977. La presenza di una previsione espressa e dunque speciale volta a disciplinare lo status di ufficiale di complemento non si pone in contrasto con quella giurisprudenza (amministrativa) che, invece valorizzando le norme dell'ordinamento militare e l'art. 5 del d.lgs. 165/97 giunge ad escludere dall'indennità di buonuscita – se non riscattato – il servizio svolto dal personale armato in ferma volontaria o rafferma in quanto servizio a tempo determinato (cfr. ex miultis Cons. Stato, sez. VI, 12/04/2011, n. 2239; Cons. Stato, sez. IV, 10/012/2010, n. 8723; Cons. Stato n. 3361/2009), dal momento che, come evidenziato sempre dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sent. n. 474/2013), per “il diverso caso dello status di ufficiale di complemento …lo stesso art.1 del DPR n.1032 del 1973 prevede espressamente la fruizione della prestazione della buonuscita alla stessa stregua dei militari delle FF.AA. in servizio permanente continuativo (nei sensi sopra descritti)”. A tal proposito giova evidenziare che la Circolare n. 10/2009 dell' allegata da CP_2 entrambe le parti si riferisce alla figura dell'ufficiale in ferma prefissata che ha sostituito quella dell'ufficiale di completamento di ferma obbligatoria, periodo che dunque il ricorrente correttamente ha riscattato.
3 Va pertanto accertato il diritto del ricorrente al computo, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita del servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa quale trattenuto ex lege 368/1971 nel periodo 17.2.1972-31.12.1977. Quanto alle spettanze dovute, può farsi propria la quantificazione operata dal ricorrente in quanto congrua poiché parametrata agli indici desumibili dal DPR n. 1032/1973 e svolta secondo un procedimento contabile chiaro supportato da idonea documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate (“la modalità di quantificazione del Trattamento di Fine Servizio che sarà pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore”; cfr. relazione contabile in atti) e non specificamente contestata dall' convenuto e, Controparte_3 conseguentemente, l' va condannato a riliquidare a favore del ricorrente, quale TFS, CP_1
l'ulteriore somma netta di € 8.942,74, oltre interessi e rivalutazione. La complessità delle questioni esaminate, anche di natura interpretativa, costituisce grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara il diritto di al computo, ai fini della liquidazione dell'indennità di Parte_1 buonuscita, del servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa quale trattenuto ex lege 368/1971 nel periodo 17/02/1972- 31/12/1977, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente di € 8.942,74 oltre interessi e CP_1 rivalutazione;
2) compensa le spese di lite. Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 15/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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