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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/10/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 17463/2024
Oggi 08/10/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta BONORA VITTORIO Parte_1
ROMANO
Per , l'avv.to/l'avv.ta GADDONI GIANANDREA CP_1
Drssa NA RR DO in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.to Bonora precisa le conclusioni come da memoria integrativa e insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. Gaddoni precisa le conclusioni come da memoria integrativa e insiste nelle sue istanze istruttorie.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL AC
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 17463/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. BONORA VITTORIO ROMANO Parte_1
Convenuta: , con l'Avv. GIBELLO GADDONI CINZIA CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1. ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1 allegando:
1) contratto di locazione uso abitativo 01.03.2015;
2) il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte della conduttrice per euro 5.001,00, oltre spese legali;
3) di aver dovuto saldare questo importo al Condominio a seguito di notifica di decreto ingiuntivo con spese legali liquidate in euro 1.111,44.
Pertanto, chiede che sia condannata al pagamento di Parte_1 CP_1 euro 6.112,44.
si difende eccependo che il mancato versamento delle spese condominiali CP_1 relative al consuntivo dell'esercizio 01.05.2022/30.04.2023 è dipeso dalla circostanza per cui il dato ivi riportato quanto al consumo di acqua era eccessivo per via di una perdita di acqua di un tubo interno alla muratura dell'appartamento.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. CP_1
2.
Premesso che la materia controversa è cessata in relazione al rilascio (e anche al fatto in sé della cessazione degli effetti del contratto), la domanda è fondata in parte.
3 Non è in contestazione che abbia accettato la liquidazione Parte_1 dell'indennizzo da parte di a seguito di denuncia in cui si legge: “rottura Parte_2 tubazione acqua nel muro divisorio bagno-camera da miscelatore incassato nel muro, la cui sostituzione ha comportato la demolizione di parte del muro… il danno si è manifestato nella parte del bagno e muro divisorio camera, con macchia di umidità…consumo elevatissimo di acqua rilevato da consuntivo condominiale”.
Se è vero che tale denuncia non è da lui sottoscritta, l'accettazione dell'indennizzo ne determina la sostanziale ratifica, così che deve ritenersi che la perdita, da cui è derivato il consumo di acqua qui richiesto in pagamento, non è imputabile alla parte conduttrice, bensì al funzionamento di parte dell'immobile che esula dalla manutenzione ordinaria, trattandosi di “sostituzione degli impianti”.
Sono pertanto dovuti solo gli oneri non riconducibili al consumo di acqua.
Cont Con In atto di intimazione, allega che “non ha provveduto al versamento delle spese condominiali relative al consuntivo dell'esercizio condominiale 01.05.2022/30.04.2023 ed al preventivo dell'esercizio condominiale 01.05.2023/30.04.2024 per un importo complessivo di € 5.001,00”.
Non sono chiare le ragioni per cui la somma “dovuta dalla conduttrice a titolo di consuntivo 01.05.2022/30.04.2023 e preventivo 01.05.2023/30.04.2024” sia poi aggiornata a euro 5.697,00 nella memoria integrativa.
Sul punto, il Tribunale osserva che non si tratta di crediti maturati successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto, dunque opera la preclusione da deducibile.
Non è in contestazione che la somma addebitata a titolo di consumo acqua è di euro Cont 4.305,72. Il residuo che ha anticipato al e deve essere ripetuto presso CP_4 Con
ammonta pertanto a euro 695,28.
Cont La scelta di resistere alle richieste stragiudiziali del è stata di (che CP_4 avrebbe potuto anticipare questa cifra senza attendere la notifica del ricorso per Con ingiunzione) e dunque non vi è ragione di addossare le spese processuali a .
Euro 695,28 è un importo che non supera due mensilità di canone e dunque non avrebbe giustificato la risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice.
3.
Le spese di lite sono integralmente compensate poiché quelle della fase sommaria sono a carico dell'intimante non essendoci i presupposti per la risoluzione del contratto per morosità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) dichiara la cessazione degli effetti del contratto di locazione 01.03.2015 tra le parti;
4 2) condanna a pagare a CP_1
3) spese di lite compensate.
Bologna, 08/10/2025
5
euro 695,28; Parte_1
Il giudice
OL AC
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 17463/2024
Oggi 08/10/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta BONORA VITTORIO Parte_1
ROMANO
Per , l'avv.to/l'avv.ta GADDONI GIANANDREA CP_1
Drssa NA RR DO in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori/delle procuratrici delle parti e delle parti presenti. I procuratori/Le procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.to Bonora precisa le conclusioni come da memoria integrativa e insiste nelle sue istanze istruttorie.
L'Avv. Gaddoni precisa le conclusioni come da memoria integrativa e insiste nelle sue istanze istruttorie.
I procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Rinunciano alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
OL AC
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 17463/2024 tra le parti:
Attore: con l'Avv. BONORA VITTORIO ROMANO Parte_1
Convenuta: , con l'Avv. GIBELLO GADDONI CINZIA CP_1
Ritenuto in fatto e in diritto
1. ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 CP_1 allegando:
1) contratto di locazione uso abitativo 01.03.2015;
2) il mancato pagamento degli oneri condominiali da parte della conduttrice per euro 5.001,00, oltre spese legali;
3) di aver dovuto saldare questo importo al Condominio a seguito di notifica di decreto ingiuntivo con spese legali liquidate in euro 1.111,44.
Pertanto, chiede che sia condannata al pagamento di Parte_1 CP_1 euro 6.112,44.
si difende eccependo che il mancato versamento delle spese condominiali CP_1 relative al consuntivo dell'esercizio 01.05.2022/30.04.2023 è dipeso dalla circostanza per cui il dato ivi riportato quanto al consumo di acqua era eccessivo per via di una perdita di acqua di un tubo interno alla muratura dell'appartamento.
Pertanto, chiede il rigetto della domanda. CP_1
2.
Premesso che la materia controversa è cessata in relazione al rilascio (e anche al fatto in sé della cessazione degli effetti del contratto), la domanda è fondata in parte.
3 Non è in contestazione che abbia accettato la liquidazione Parte_1 dell'indennizzo da parte di a seguito di denuncia in cui si legge: “rottura Parte_2 tubazione acqua nel muro divisorio bagno-camera da miscelatore incassato nel muro, la cui sostituzione ha comportato la demolizione di parte del muro… il danno si è manifestato nella parte del bagno e muro divisorio camera, con macchia di umidità…consumo elevatissimo di acqua rilevato da consuntivo condominiale”.
Se è vero che tale denuncia non è da lui sottoscritta, l'accettazione dell'indennizzo ne determina la sostanziale ratifica, così che deve ritenersi che la perdita, da cui è derivato il consumo di acqua qui richiesto in pagamento, non è imputabile alla parte conduttrice, bensì al funzionamento di parte dell'immobile che esula dalla manutenzione ordinaria, trattandosi di “sostituzione degli impianti”.
Sono pertanto dovuti solo gli oneri non riconducibili al consumo di acqua.
Cont Con In atto di intimazione, allega che “non ha provveduto al versamento delle spese condominiali relative al consuntivo dell'esercizio condominiale 01.05.2022/30.04.2023 ed al preventivo dell'esercizio condominiale 01.05.2023/30.04.2024 per un importo complessivo di € 5.001,00”.
Non sono chiare le ragioni per cui la somma “dovuta dalla conduttrice a titolo di consuntivo 01.05.2022/30.04.2023 e preventivo 01.05.2023/30.04.2024” sia poi aggiornata a euro 5.697,00 nella memoria integrativa.
Sul punto, il Tribunale osserva che non si tratta di crediti maturati successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto, dunque opera la preclusione da deducibile.
Non è in contestazione che la somma addebitata a titolo di consumo acqua è di euro Cont 4.305,72. Il residuo che ha anticipato al e deve essere ripetuto presso CP_4 Con
ammonta pertanto a euro 695,28.
Cont La scelta di resistere alle richieste stragiudiziali del è stata di (che CP_4 avrebbe potuto anticipare questa cifra senza attendere la notifica del ricorso per Con ingiunzione) e dunque non vi è ragione di addossare le spese processuali a .
Euro 695,28 è un importo che non supera due mensilità di canone e dunque non avrebbe giustificato la risoluzione del contratto per inadempimento della parte conduttrice.
3.
Le spese di lite sono integralmente compensate poiché quelle della fase sommaria sono a carico dell'intimante non essendoci i presupposti per la risoluzione del contratto per morosità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) dichiara la cessazione degli effetti del contratto di locazione 01.03.2015 tra le parti;
4 2) condanna a pagare a CP_1
3) spese di lite compensate.
Bologna, 08/10/2025
5
euro 695,28; Parte_1
Il giudice
OL AC