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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.1649/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 3.07.2021, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della Parte_1
domiciliata in MO (TA) presso l'avv. Cosimo Quarato dal quale è Parte_2 rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliata in NA RA (TA) presso l'avv. Guglielmo Boccia dal Controparte_1 quale è rappresentata e difesa;
appellata e appellante incidentale nonché
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Controparte_2
MO (TA) presso l'avv. Cosimo Quarato dal quale è rappresentata e difesa;
[...]
(quale società incorporante il e la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 incorporante a sua volta la , in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata Controparte_6 in Taranto presso l'avv. Mario Esposito dal quale è rappresentata e difesa;
appellate
All'udienza del 13.09.2024 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Contr Si istanza della (in seguito, per brevità, , con il decreto Controparte_7 ingiuntivo n.437/2014 notificato l'8.04.2014 il Tribunale di Taranto ha ingiunto a Controparte_1
e al fideiussore il pagamento di € 262.867,65 di cui € 191.190,44 quale saldo Parte_3 negativo del conto corrente bancario n. 12637 (concluso con l'allora poi Controparte_9 Contr incorporata in oltre interessi al tasso di mora al tasso convenzionale dal 5.07.2013 al soddisfo,
€ 49.020,16 quale saldo negativo del conto anticipi di fatture in essere presso la stessa banca per otto fatture non pagate dai terzi debitori e non rimborsate dalla € 22.657,03 per tre ricevute CP_1 bancarie scontate dalla presso e non pagate. Con atto di citazione CP_1 Controparte_9 notificato in data 16.05.2014 proponeva opposizione contestando di aver Controparte_1 sottoscritto il contratto di conto corrente e quello per anticipi fatture, nonché di aver presentato allo sconto le ricevute bancarie indicate nel ricorso monitorio. La chiedeva quindi (1) la revoca CP_1 del d.i. previo accertamento della nullità ed inefficacia dei contratti e delle operazioni bancarie, (2) in via subordinata l'accertamento dei saldi effettivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, (3) in via riconvenzionale, la condanna della banca al risarcimento dei danni causati dalla violazione delle norme sul trattamento dei dati personali commessa dalla banca. Rinnovata una prima volta la citazione in giudizio poiché non rispettosa del termine a comparire (allora di novanta giorni) previsto dall'art.163 bis c.p.c., rinnovata una seconda volta la citazione a giudizio perché per la prima rinnovazione il tribunale aveva erroneamente concesso un termine (quello del 15.111.2014 per la prima udienza ivi rinviata al 25.11.2014) che non Contr consentiva il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., si costituiva eccependo innanzitutto l'estinzione del procedimento di opposizione al d.i. in quanto, a fronte ELerrore del tribunale nel concedere per la rinnovazione della citazione un termine non idoneo al rispetto di quello di cui all'art.163 bis c.p.c., la avrebbe dovuto attivarsi e chiedere al tribunale (prima della CP_1 scadenza del termine ivi concesso) la correzione ELerrore e la fissazione di altra udienza che consentiva il rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., in quanto non era possibile concedere un nuovo termine per la rinnovazione della citazione data la natura perentoria del primo termine e in quanto, comunque, la non avrebbe provveduto alla rinnovazione della citazione ma a CP_1 notificare la prima citazione e l'ordinanza di rinnovazione del tribunale. contestava CP_10 comunque anche la fondatezza dei motivi di opposizione al d.i. e, in via subordinata, avanzava domanda di condanna della al pagamento delle somme di cui al d.i. a titolo di ingiustificato CP_1 arricchimento.
Con altra citazione , premesso di essere titolare di tre conti correnti (n. 11577X poi Controparte_1 ricodificato nel n. 12535Z, n. 11736W poi ricodificato nel n.12637W, n. 351168) presso la filiale di Contr NA RA della (poi incorporata da , di un conto corrente (n. Controparte_11
6152181204-24) presso la filiale di (poi divenuto di NA Controparte_12 Controparte_4
RA, di altro conto corrente (n. 10316) presso la filiale di NA RA, chiedeva CP_6 di accertare che la firme a suo nome apposte al contratto 12637W e alle operazioni bancarie relative ai tre conti (delle quali aveva avuto conoscenza a seguito di accertamento fiscale ELAgenzia delle
Entrate) eseguite sin dal 1°.01.2004 non le appartenevano, nonché di accertare i saldi effettivi di detti conti previa “decurtazione” delle operazioni bancarie in realtà a lei non riconducibili. Si costituivano Contr il il e la contestando le domande attoree. CP_4 CP_4 CP_6
Riuniti i due giudizi, espletati l'interrogatorio formale della e prova per testi, espletata CP_1 consulenza grafologica sulle firme a nome di acquisita la documentazione Controparte_1 prodotta dalle parti, con la sentenza n. 1649/2021 pubblicata il 3.07.2021, rigettata l'eccezione di Contr estinzione ELopposizione al d.i. sollevata dal accoglieva l'opposizione al d.i. in quanto (1) la sottoscrizione del contratto n. 12637 (il cui saldo negativo per la correntista nel ricorso monitorio era quantificato in € 191.190,44) a nome di era apocrifa, (2) per le tre ricevute bancarie Controparte_1 presentate allo sconto per l'importo indicato nel ricorso monitorio in € 22.657,05 non provata e non prodotti documenti comprovanti la presentazione delle tre ricevute bancaria all'incasso da parte della e (3) per l'anticipazione su fatture, quantificata in € 49.020,16, non provata la consegna CP_1 della somma alla Conserva, anche per quella parte giro-contata sul conto 12637 non sottoscritto realmente dalla e di cui la non aveva la gestione. CP_1 CP_1
Con la stessa sentenza il tribunale rigettava le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dalla per la mancata consegna della documentazione, per la violazione delle norme sulla CP_1 tutela della riservatezza dei dati personali e per l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi non essendo stati i danni provati.
Con riferimento al conto corrente n. 6152181204-24 in essere presso la filiale di Controparte_12
(poi divenuto di NA RA, al conto corrente n. 10316 in essere presso la Controparte_4 Contr filiale di NA RA e al conto corrente n. 12535 in essere presso la filiale del CP_6 di NA RA, all'esito degli accertamenti peritali, il tribunale dichiarava la falsità delle sottoscrizioni a nome di apposte su parte delle operazioni ivi annotate e indicate Controparte_1 dal perito grafologico, ma rigettava le domande di accertamento dei saldi previa eliminazione delle operazioni non riconducibili alla Conserva per la mancanza della documentazione contabile relativa a detti conti, la cui produzione era onere della CP_1
Con atto di citazione notificato il 24.12.2021 la quale mandataria della Parte_1 [...]
cessionaria dalla dei crediti di cui a. d.i. n. 437/2014, ha proposto appello Parte_4 CP_10 nei confronti della sola e il solo capo della sentenza con cui è stata accolta la Controparte_1 opposizione e revocato il d.i.
Si è costituita la contestandone la fondatezza e proponendo appello incidentale, questo CP_1 anche nei confronti della , del Banco di Napoli e della Carime e pure per il capo della CP_10 sentenza con cui il tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dei saldi, previa decurtazione delle operazioni recanti la sottoscrizione apocrifa a nome della e a questa non attribuibili. CP_1
Si sono costituiti la e , quest'ultima quale società che nelle more ha CP_10 Controparte_3 incorporato il e la (che a sua volta aveva incorporato , Controparte_4 CP_5 CP_6 contestando la fondatezza ELappello incidentale della e anche la CP_1 Controparte_3 ammissibilità per asserita violazione ELart. 342 c.p.c.
Con il primo motivo di appello principale la allega la falsa applicazione di legge in Parte_1 cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando (nel giudizio di opposizione al d.i.) che la CP_1 disposta ex art. 164 c. II c.p.c. dal tribunale la rinnovazione della prima citazione in quanto contenente assegnazione di termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., non avrebbe proceduto alla prima rinnovazione della citazione nel termine a lei concesso. A dire ELappellante principale, infatti, anziché procedere ad una nuova citazione nel rispetto del termine concesso, la
Conserva avrebbe provveduto a notificare alla la copia della prima citazione, il verbale CP_10 di udienza in cui è stata rilevata l'inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. e l'ordinanza di fissazione del termine per il rinnovo, “adottando un modello invalido in quanto difforme da quello previsto dal codice di rito, giacché l'art. 164, 2° co. c.p.c. fa chiaro riferimento alla rinnovazione della citazione (Cass. 08/11/19 n. 28810)”. La notifica della prima citazione, del verbale di udienza e ELordinanza di fissazione della nuova udienza non equivarrebbe, cioè, alla rinnovazione della citazione. E anche per la seconda rinnovazione, la Conserva avrebbe operato con le stesse modalità, violando l'art.164 c.p.c. Sarebbe seguita, pertanto, a dire della l'estinzione del Parte_1 giudizio di opposizione al d.i. e il passaggio in giudicato del d.i.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che è nulla la rinnovazione della citazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza “in quanto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore …….., ferma restando la sanatoria ELinvalidità in caso di raggiungimento dello scopo
e, cioè, di costituzione del convenuto” (Cass. civ. sez. III 6.11.2023 n. 30722; nello stesso senso Cass. civ. sez. III 8.11.2019 n. 28810), tale principio, tuttavia, opera nel caso di rinnovazione della citazione nei confronti della parte non assistita dal difensore, non essendo di solito il comune cittadino, se non assistito da un tecnico, in grado di conoscere i meccanismi del processo civile e le conseguenze a cui andrebbe incontro in caso di costituzione tardiva o di mancata costituzione. Posto che nel caso in esame l'opposizione al d.i. era da notificare ed è stata notificata al difensore della , ex CP_10 artt. 645 c. I e 638 c. I c.p.c., cioè alla parte già assistita dal difensore e presso quest'ultimo, la notificazione della prima citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza equivale alla rinnovazione della citazione.
La seconda citazione in rinnovazione, peraltro, sarebbe anche sanata ex tunc, ex art. 164 c. III c.p.c., dalla costituzione della avvenuta l8.04.2015, come fatto rilevare dal tribunale in CP_13 sentenza.
Con il secondo motivo di appello principale la allega la falsa applicazione di legge Parte_1 in cui sarebbe altresì incorso il tribunale non rilevando che la opponente avrebbe dovuto attivarsi nel termine perentorio a lei concesso per la correzione della prima ordinanza dal tribunale con cui era stata fissata udienza che non consentiva il rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., non rilevando il tribunale che - pertanto - il secondo termine per la rinnovazione della citazione non andava concesso e che, di conseguenza, rinnovata la prima volta la citazione senza il rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., l'opposizione al d.i. si era estinta.
Il motivo di appello non è condivisibile.
A seguito della prima (pur errata) ordinanza di rinnovazione della citazione, la si è attivata CP_1 nel termine perentorio ivi concesso dal tribunale e nell'udienza ivi fissata (v. verbale del 25.11.2014) ha dedotto prontamente che non era stato possibile rispettare il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. per errore del tribunale nella fissazione con ordinanza del 24.09.2014 della nuova udienza, deducendo nella sostanza l'invalidità (per mancanza di requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo, ex art.156 c. II c.p.c., vale a dire la fissazione di un'udienza che consentisse la rinnovazione della citazione nel rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c.) ELordinanza del 24.09.2014. La
dunque, non è incorsa in alcuna decadenza avendo rispettato il termine perentorio fissato CP_1 dal tribunale per la prima rinnovazione ed essendosi attivata nella prima udienza successiva, ex art. 157 c. II c.p.c., per far rilevare l'invalidità ELordinanza del tribunale. Nessuna responsabilità, per la necessità di una nuova rinnovazione della citazione, può attribuirsi alla essendo tale CP_1 necessità effetto ELinvalidità ELordinanza del tribunale, né era suo onere chiedere al tribunale la rimessione in termini per la rinnovazione non essendo incorso in alcuna decadenza. E il tribunale, come imposto dall'art.162 c.p.c., ha provveduto a rinnovare l'atto con cui concedeva nuovo termine per la rinnovazione della citazione.
Con il terzo motivo di appello principale la allega l'errata valutazione delle prove Parte_1 acquisite e la violazione degli artt.116 c.p.c. e 2697 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo Contr non dovuti i saldi del conto corrente n. 12637 aperto presso (ora e del conto Controparte_9 Contr anticipi del 30.09.2008 aperto (ora . A dire della il Controparte_9 Parte_1 tribunale avrebbe fondato la sua decisione sulla non riconducibilità alla Conserva di poche firme
(undici) esaminate dal consulente grafologico, peraltro su semplici fotocopie, in particolare quelle apposte al conto corrente n. 12637, senza considerare tutti gli elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere i due conti riconducibili alla nello specifico il conferimento di procura generale CP_1 con rappresentanza da al padre (che ha operato sul conto), il Controparte_1 Persona_1 collocamento degli atti nel periodo di efficacia della procura, la non contestazione che le operazioni riguardavano l'ZI GR ( ) della il riconoscimento come proprie di due Parte_5 CP_1 firme apposte a due specimen relativi al conto corrente n. 12637 e delle firme apposte ad alcuni assegni, la mancata opposizione al d.i. da parte del fratello della che aveva prestato CP_1 fideiussione per . Controparte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che, al contrario di quanto dedotto dalla con l'atto di Parte_1 opposizione al d.i. la ha contestato la riferibilità a lei dei due conti e delle relative operazioni CP_1
e che tale contestazione concerne anche alla riferibilità dei conti e delle operazioni all'ZI GR essendo questa di proprietà e titolarità individuale della si rileva che, a fronte della CP_1 contestazione suddetta e della contestazione ELautenticità delle firme apposte a nome di CP_1
ai contratti e alle operazioni bancarie ivi annotate, era onere della banca provare che i due
[...] conti suddetti sono stati sottoscritti dalla che costei ha effettivamente sottoscritto gli atti CP_1 delle operazioni bancarie su detti conti.
Contr Tale prova non è stata fornita da in ordine al conto n.12637 in quanto non è stata fornita dimostrazione che le firme apposte su detto conto corrente a nome della erano autentiche e CP_1 il consulente grafologico, pur con tutte le limitazioni derivanti dall'aver eseguito la perizia su mere fotocopie, ne ha escluso l'autenticità.
Né vi sono elementi indiziari che fanno propendere per l'autenticità delle stesse.
Le circostanze che , padre di e presunto autore delle firme Persona_1 Controparte_1 apocrife, gestiva l'ZI della stessa e aveva procura generale (v. copia prodotta dalla CP_1 con rappresentanza della figlia inducono a ritenere non necessaria la “falsificazione” delle firme di per la gestione delle esigenze ELZI e della figlia , ma la Controparte_1 Controparte_1 falsificazione ben può comprendersi con l'intento di di compiere operazioni Persona_1 bancarie e prelevare somme nel di lui interesse (e non nell'interesse della figlia), facendone poi addebitare i costi su conti formalmente attribuiti alla CP_1
Non è vero, inoltre, che la Conserva ha sottoscritto due specimen riferiti al conto suddetto. La stessa, nel corso del suo interrogatorio formale (v. verbale del 20.02.2018), ha infatti solo riconosciuto come sue le firme sui due specimen prodotti e mostrati a lei, ma essendo stati prodotti e mostrati gli specimen in fotocopia, non si può escludere che dette firme siano frutto di scansione e fotocopia da altri documenti e che siano state utilizzate per formare con la tecnica del collage gli specimen. E dalle Contr copie di detti specimen, prodotti anche dal (v. fascicolo di parte di primo grado), si nota che le firme della Conserva vanno a “sovrapporsi” alle scritte a stampatello sottostanti, circostanza che rafforza l'idea ELuso di fotocopie di firme della per “realizzare” copie di specimen a CP_1 mezzo della tecnica del collage.
Non è vero altresì che la ha ammesso di aver operato sul conto per aver sottoscritto degli CP_1 assegni bancari. Nel corso dello interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del 20.02.2018), infatti, ha ammesso di aver sottoscritto degli assegni, senza tuttavia riferire su quale conto tali assegni sono stati emessi e se sapesse su quale conto li abbia emessi.
Neutra infine appare la circostanza che il fideiussore, RM della non abbia proposto CP_1 opposizione al d.i. in quanto il fideiussore poteva all'epoca anche non sapere della falsificazione delle firme della GE . Controparte_1
Contr Per il conto n.12637 in essere presso dunque, ne va confermata la non riferibilità a CP_1
che, pertanto, non è tenuta a pagare il relativo saldo.
[...] Per quanto riguarda il saldo di € 49.020,16 del conto anticipi del 30.09.2008 la pronuncia del tribunale va confermata poiché, come rilevato nella sentenza appellata, non è stata fornita prova alcuna che le somme anticipate siano pervenute nella disponibilità di , anche per la parte giro- Controparte_1 contata sul conto 12637, poiché questo conto non sottoscritto e gestito dalla CP_1
Per le ricevute bancarie insolute pari a complessivi € 22.657,05 la sentenza di primo grado non è stata oggetto di appello.
Con il quarto motivo di appello la allega l'errore di valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie e la violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la domanda per Contr ingiustificato arricchimento proposta dalla nei confronti della rigetto fondato sulla CP_1 asserita deposizione della teste in realtà mai esaminata quale teste. A dire della Testimone_1 appellante principale, la procura generale rilasciata dalla al padre per la CP_1 Persona_1 gestione ELZI GR , la riferibilità delle operazioni paterne a detta ZI, la Parte_5 partecipazione con il padre alle decisioni relative all'ZI e la mancata verifica per anni dei conti della sua ZI e di quelli bancari da parte della dovrebbero indurre a ritenere che CP_1
abbia comunque beneficiato delle operazioni bancaria eseguite dal padre. Controparte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
La procura al padre per la gestione ELZI GR, la titolarità ELZI, Persona_1 la partecipazione alle decisioni ZIli e lo stretto rapporto con il padre gestore ELZI e il fratello fideiussore, sul piano logico - deduttivo, in mancanza di altri elementi di prova, non dimostrano la destinazione a e alla sua ZI delle somme prelevate dal conto Controparte_1 corrente 12637 e di quelle ricavate dall'anticipazione delle fatture e delle ricevute bancarie.
Con il primo motivo di appello incidentale allega la falsa applicazione degli artt. Controparte_1
2697 c.c., 112 e 116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la richiesta risarcitoria della per i danni conseguenti alla mancata consegna dei documenti. L'appellante incidentale CP_1 allega che il danno riguarderebbe la lesione del suo diritto alla difesa dinanzi alla Commissione
Tributaria Regionale dinanzi alla quale ha impugnato gli atti di accertamento ELAgenzia delle
Entrate, accertamenti fondati proprio sui movimenti bancari dei conti per cui è causa.
Il motivo di appello, anche se sufficientemente specifico in quanto contenente indicazione del capo della sentenza impugnata (la parte in sarebbe stata asseritamente rigettata la richiesta risarcitoria per lesione del diritto alla difesa), delle ragioni (la mancata valutazione della necessità di produrre i documenti bancari non consegnati in sede di giustizia tributaria) e delle norme violate (art.2697 c.c.,
112 e 116 c.p.c.), è inammissibile perché introduce una domanda nuova, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c. I c.p.c., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati (e peraltro neppure provati) dalla mancata consegna della documentazione bancaria e dalla violazione del diritto alla difesa dinanzi al giudice tributario. Esaminando infatti l'atto di opposizione al d.i. in cui le richieste risarcitorie sono state avanzate, si rileva che è stata ivi avanzata domanda risarcitoria per la violazione delle norme a tutela della riservatezza (v. conclusioni ELatto di opposizione, al punto 5), non domande risarcitorie per lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata consegna della documentazione bancaria.
Con il secondo motivo di appello incidentale la allega la erronea valutazione degli elementi CP_1 di prova in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo di non poter rideterminare il saldo finale del conto anticipi n.10316 in essere presso la e quello del conto corrente n. 12535 in essere CP_6 Contr presso per la mancata produzione della documentazione contabile relativa ai due conti.
L'appellante fa rilevare che detta documentazione, la cui presenza è probabilmente sfuggita al tribunale per la gran mole di documentazione prodotta, era ed è in atti. Per tali ragioni la CP_1 conclude per la condanna della (oggi ) al pagamento del saldo finale CP_6 Controparte_3 di € 88.878,27 del conto n. 10316, saldo esistente alla data del 29.03.2005, così - a suo dire - da rideterminare previa eliminazione delle operazioni non riconducibili a . Controparte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che il motivo d'appello attiene unicamente al conto anticipi n. 10316 perché limitato lo appello nelle conclusioni (v. al punto 2) al saldo di tale conto, premesso che non sarebbe possibile emettere in questa sede, per il divieto di cui all'art.345 c. I cp.c., pronuncia di condanna al pagamento (come chiesto con l'appello) perché in primo grado la ha proposto domanda di solo CP_1 accertamento del saldo, esclusa la necessità di disporre “l'acquisizione degli atti non visibili” (come chiesto dalla Conserva anche nelle difese conclusive scritte) perché gli atti depositati telematicamente in primo grado sono visibili nel fascicolo informatico e nei fascicoli di parte, si ritiene che in effetti la documentazione in atti non consenta di determinare il saldo del conto suddetto previa eliminazione dallo stesso delle operazioni non attribuibili - secondo il consulente d'ufficio - alla Conserva.
Dallo storico del fascicolo telematico di primo grado e dal verbale di consegna (v. originale nel fascicolo di primo grado) del fascicolo di parte della al consulente d'ufficio per gli CP_6 accertamenti peritali risulta che in data 11.05.2018 ha prodotto in primo grado in CP_6 formato cartaceo gli estratti del conto n. 10316 dal 31.03.2005 al 31.12.2012.
Considerato che
per ammissione della stessa Conserva (v. appello incidentale), il conto 10316 è stato estinto nel 2015, la produzione della non copre l'intera durata del contratto. CP_6
Incompleta si ritiene anche la produzione telematica della copia digitale degli estratti del conto n.
10316 effettuata dalla Conserva il 19.02.2018. La infatti, ha prodotto tutti gli estratti conto CP_1 trimestrali dal 31.03.2005 al 31.03.2009, ma per il periodo successivo risultano prodotti un estratto conto datato 31.12.2009 (che copre un periodo di nove mesi) e gli estratti conto annuali datati
31.12.2010, 31.12.2012, 31.12.2014 e 14.05.2015 (quest'ultimo copre circa cinque mesi del 2015, fino alla chiusura del conto), risultando così mancanti gli estratti conto “annuali” al 31.12.2011 e al 31.12.2013.
Gli estratti conto, prodotti dalla in copie digitali ricavate dagli estratti conto acquisiti dal CP_1 procedimento penale a carico di , sono anche inattendibili. Non si comprende infatti Persona_1 la ragione per cui, pur essendo prevista nel contratto la chiusura periodica trimestrale (v. estratti conto e contratto prodotto dalla Conserva) e non essendo stata pattuita (per quel che risulta dagli atti) alcuna modifica contrattuale del termine di chiusura periodica del conto, dal 2010 siano stati inviati estratti conto con periodicità annuale. Così come non si comprende la ragione per cui sugli estratti conto prodotti non risultano contabilizzate dopo il 31.03.2009 le spese pur previste in contratto. Per tali ragioni si ritiene superflua c.t.u. contabile per la quantificazione del saldo del conto n.10316 previa eliminazione delle operazioni non attribuibili a secondo le conclusioni del perito Controparte_1 grafologico.
Peraltro, considerato che tra le operazioni sul conto 10316 che il perito grafologo ha ritenuto non attribuibili alla Conserva vi sono anche numerosi accrediti di somme, quelle ricavabili dalle distinte di versamento e dalle girate (evidentemente per l'incasso) degli assegni a per CP_6 complessivi € 109.309,99 (v. relazione di c.t.u., alle pagg. 310 - 315), l'eliminazione dal conto tali operazioni attive e dei relativi accrediti andrebbe a “compensare” il presunto saldo di € 88.878,27 del conto suddetto al cui pagamento la ritiene aver diritto. CP_1 Avendo, infine, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Conserva allegato la falsità delle firme a suo nome delle operazioni effettuate sul conto n.10316 sin dal 1°.01.2004 e avendo così contestato l'attribuibilità a lei delle operazioni eseguite sin dal 1°.01.2004, non le si può attribuire (come vorrebbe la il saldo di € 88.878,27 al 29.03.2009 che deriverebbe (secondo quanto CP_1 risulta dal primo estratto conto disponibile) da un bonifico di versamento eseguito lo stesso
29.03.2005 sul conto n.10316, bonifico non oggetto di verifica grafologica e non attribuibile a lei per sua stessa ammissione, avendo (si ribadisce) nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la contestato la attribuibilità a lei delle operazioni effettuate sul conto n.10316 sin dal CP_1
1°.01.2004, così da comprendervi anche il bonifico del 29.03.2005 da cui quel saldo sarebbe derivato. Non si può, in sostanza, attribuirle un saldo che deriverebbe da un'operazione bancaria che la stessa ammette non essere a lei riconducibile. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
La va condannata secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) al rimborso delle spese di Parte_1 lite di appello, liquidate nella misura media dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55, in favore della essendo stato rigettato l'appello principale proposto dalla nei CP_1 Parte_1 confronti della CP_1
Questa, a sua volta, va condannata secondo soccombenza al rimborso delle spese di lite di appello, Contr liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, in favore degli appellati e
, nei cui confronti è stato rigettato l'appello incidentale della Controparte_3 CP_1
Al rigetto dei due appelli consegue altresì l'obbligo di ciascun appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi ELart.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1649/2021 del Tribunale di Taranto proposto dalla nella qualità in atti, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione notificato il 24.12.2021 e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 nei confronti della e della con comparsa Controparte_7 Controparte_3 di risposta depositata il 17.03.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta e dichiara in parte inammissibili, come specificato in motivazione, i motivi di appello incidentale;
3) condanna la quale mandataria della a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_2
le spese di lite ELappello principale liquidate in € 14.239,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
4) condanna a rimborsare alla e alla Controparte_1 Controparte_7 [...] le spese di lite ELappello incidentale liquidate per ciascuna delle due banche Controparte_3 appellate in € 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed
IVA come per legge.
Sussiste l'obbligo di ciascun appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi ELart.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002
n.115. Così deciso in Taranto il 22.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n.1649/2021 del Tribunale di Taranto pubblicata il 3.07.2021, pendente tra
in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della Parte_1
domiciliata in MO (TA) presso l'avv. Cosimo Quarato dal quale è Parte_2 rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliata in NA RA (TA) presso l'avv. Guglielmo Boccia dal Controparte_1 quale è rappresentata e difesa;
appellata e appellante incidentale nonché
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Controparte_2
MO (TA) presso l'avv. Cosimo Quarato dal quale è rappresentata e difesa;
[...]
(quale società incorporante il e la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 incorporante a sua volta la , in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata Controparte_6 in Taranto presso l'avv. Mario Esposito dal quale è rappresentata e difesa;
appellate
All'udienza del 13.09.2024 la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Contr Si istanza della (in seguito, per brevità, , con il decreto Controparte_7 ingiuntivo n.437/2014 notificato l'8.04.2014 il Tribunale di Taranto ha ingiunto a Controparte_1
e al fideiussore il pagamento di € 262.867,65 di cui € 191.190,44 quale saldo Parte_3 negativo del conto corrente bancario n. 12637 (concluso con l'allora poi Controparte_9 Contr incorporata in oltre interessi al tasso di mora al tasso convenzionale dal 5.07.2013 al soddisfo,
€ 49.020,16 quale saldo negativo del conto anticipi di fatture in essere presso la stessa banca per otto fatture non pagate dai terzi debitori e non rimborsate dalla € 22.657,03 per tre ricevute CP_1 bancarie scontate dalla presso e non pagate. Con atto di citazione CP_1 Controparte_9 notificato in data 16.05.2014 proponeva opposizione contestando di aver Controparte_1 sottoscritto il contratto di conto corrente e quello per anticipi fatture, nonché di aver presentato allo sconto le ricevute bancarie indicate nel ricorso monitorio. La chiedeva quindi (1) la revoca CP_1 del d.i. previo accertamento della nullità ed inefficacia dei contratti e delle operazioni bancarie, (2) in via subordinata l'accertamento dei saldi effettivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, (3) in via riconvenzionale, la condanna della banca al risarcimento dei danni causati dalla violazione delle norme sul trattamento dei dati personali commessa dalla banca. Rinnovata una prima volta la citazione in giudizio poiché non rispettosa del termine a comparire (allora di novanta giorni) previsto dall'art.163 bis c.p.c., rinnovata una seconda volta la citazione a giudizio perché per la prima rinnovazione il tribunale aveva erroneamente concesso un termine (quello del 15.111.2014 per la prima udienza ivi rinviata al 25.11.2014) che non Contr consentiva il rispetto del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c., si costituiva eccependo innanzitutto l'estinzione del procedimento di opposizione al d.i. in quanto, a fronte ELerrore del tribunale nel concedere per la rinnovazione della citazione un termine non idoneo al rispetto di quello di cui all'art.163 bis c.p.c., la avrebbe dovuto attivarsi e chiedere al tribunale (prima della CP_1 scadenza del termine ivi concesso) la correzione ELerrore e la fissazione di altra udienza che consentiva il rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., in quanto non era possibile concedere un nuovo termine per la rinnovazione della citazione data la natura perentoria del primo termine e in quanto, comunque, la non avrebbe provveduto alla rinnovazione della citazione ma a CP_1 notificare la prima citazione e l'ordinanza di rinnovazione del tribunale. contestava CP_10 comunque anche la fondatezza dei motivi di opposizione al d.i. e, in via subordinata, avanzava domanda di condanna della al pagamento delle somme di cui al d.i. a titolo di ingiustificato CP_1 arricchimento.
Con altra citazione , premesso di essere titolare di tre conti correnti (n. 11577X poi Controparte_1 ricodificato nel n. 12535Z, n. 11736W poi ricodificato nel n.12637W, n. 351168) presso la filiale di Contr NA RA della (poi incorporata da , di un conto corrente (n. Controparte_11
6152181204-24) presso la filiale di (poi divenuto di NA Controparte_12 Controparte_4
RA, di altro conto corrente (n. 10316) presso la filiale di NA RA, chiedeva CP_6 di accertare che la firme a suo nome apposte al contratto 12637W e alle operazioni bancarie relative ai tre conti (delle quali aveva avuto conoscenza a seguito di accertamento fiscale ELAgenzia delle
Entrate) eseguite sin dal 1°.01.2004 non le appartenevano, nonché di accertare i saldi effettivi di detti conti previa “decurtazione” delle operazioni bancarie in realtà a lei non riconducibili. Si costituivano Contr il il e la contestando le domande attoree. CP_4 CP_4 CP_6
Riuniti i due giudizi, espletati l'interrogatorio formale della e prova per testi, espletata CP_1 consulenza grafologica sulle firme a nome di acquisita la documentazione Controparte_1 prodotta dalle parti, con la sentenza n. 1649/2021 pubblicata il 3.07.2021, rigettata l'eccezione di Contr estinzione ELopposizione al d.i. sollevata dal accoglieva l'opposizione al d.i. in quanto (1) la sottoscrizione del contratto n. 12637 (il cui saldo negativo per la correntista nel ricorso monitorio era quantificato in € 191.190,44) a nome di era apocrifa, (2) per le tre ricevute bancarie Controparte_1 presentate allo sconto per l'importo indicato nel ricorso monitorio in € 22.657,05 non provata e non prodotti documenti comprovanti la presentazione delle tre ricevute bancaria all'incasso da parte della e (3) per l'anticipazione su fatture, quantificata in € 49.020,16, non provata la consegna CP_1 della somma alla Conserva, anche per quella parte giro-contata sul conto 12637 non sottoscritto realmente dalla e di cui la non aveva la gestione. CP_1 CP_1
Con la stessa sentenza il tribunale rigettava le domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dalla per la mancata consegna della documentazione, per la violazione delle norme sulla CP_1 tutela della riservatezza dei dati personali e per l'illecita segnalazione alla Centrale Rischi non essendo stati i danni provati.
Con riferimento al conto corrente n. 6152181204-24 in essere presso la filiale di Controparte_12
(poi divenuto di NA RA, al conto corrente n. 10316 in essere presso la Controparte_4 Contr filiale di NA RA e al conto corrente n. 12535 in essere presso la filiale del CP_6 di NA RA, all'esito degli accertamenti peritali, il tribunale dichiarava la falsità delle sottoscrizioni a nome di apposte su parte delle operazioni ivi annotate e indicate Controparte_1 dal perito grafologico, ma rigettava le domande di accertamento dei saldi previa eliminazione delle operazioni non riconducibili alla Conserva per la mancanza della documentazione contabile relativa a detti conti, la cui produzione era onere della CP_1
Con atto di citazione notificato il 24.12.2021 la quale mandataria della Parte_1 [...]
cessionaria dalla dei crediti di cui a. d.i. n. 437/2014, ha proposto appello Parte_4 CP_10 nei confronti della sola e il solo capo della sentenza con cui è stata accolta la Controparte_1 opposizione e revocato il d.i.
Si è costituita la contestandone la fondatezza e proponendo appello incidentale, questo CP_1 anche nei confronti della , del Banco di Napoli e della Carime e pure per il capo della CP_10 sentenza con cui il tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dei saldi, previa decurtazione delle operazioni recanti la sottoscrizione apocrifa a nome della e a questa non attribuibili. CP_1
Si sono costituiti la e , quest'ultima quale società che nelle more ha CP_10 Controparte_3 incorporato il e la (che a sua volta aveva incorporato , Controparte_4 CP_5 CP_6 contestando la fondatezza ELappello incidentale della e anche la CP_1 Controparte_3 ammissibilità per asserita violazione ELart. 342 c.p.c.
Con il primo motivo di appello principale la allega la falsa applicazione di legge in Parte_1 cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando (nel giudizio di opposizione al d.i.) che la CP_1 disposta ex art. 164 c. II c.p.c. dal tribunale la rinnovazione della prima citazione in quanto contenente assegnazione di termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., non avrebbe proceduto alla prima rinnovazione della citazione nel termine a lei concesso. A dire ELappellante principale, infatti, anziché procedere ad una nuova citazione nel rispetto del termine concesso, la
Conserva avrebbe provveduto a notificare alla la copia della prima citazione, il verbale CP_10 di udienza in cui è stata rilevata l'inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. e l'ordinanza di fissazione del termine per il rinnovo, “adottando un modello invalido in quanto difforme da quello previsto dal codice di rito, giacché l'art. 164, 2° co. c.p.c. fa chiaro riferimento alla rinnovazione della citazione (Cass. 08/11/19 n. 28810)”. La notifica della prima citazione, del verbale di udienza e ELordinanza di fissazione della nuova udienza non equivarrebbe, cioè, alla rinnovazione della citazione. E anche per la seconda rinnovazione, la Conserva avrebbe operato con le stesse modalità, violando l'art.164 c.p.c. Sarebbe seguita, pertanto, a dire della l'estinzione del Parte_1 giudizio di opposizione al d.i. e il passaggio in giudicato del d.i.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Se è vero che è nulla la rinnovazione della citazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza “in quanto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore …….., ferma restando la sanatoria ELinvalidità in caso di raggiungimento dello scopo
e, cioè, di costituzione del convenuto” (Cass. civ. sez. III 6.11.2023 n. 30722; nello stesso senso Cass. civ. sez. III 8.11.2019 n. 28810), tale principio, tuttavia, opera nel caso di rinnovazione della citazione nei confronti della parte non assistita dal difensore, non essendo di solito il comune cittadino, se non assistito da un tecnico, in grado di conoscere i meccanismi del processo civile e le conseguenze a cui andrebbe incontro in caso di costituzione tardiva o di mancata costituzione. Posto che nel caso in esame l'opposizione al d.i. era da notificare ed è stata notificata al difensore della , ex CP_10 artt. 645 c. I e 638 c. I c.p.c., cioè alla parte già assistita dal difensore e presso quest'ultimo, la notificazione della prima citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza equivale alla rinnovazione della citazione.
La seconda citazione in rinnovazione, peraltro, sarebbe anche sanata ex tunc, ex art. 164 c. III c.p.c., dalla costituzione della avvenuta l8.04.2015, come fatto rilevare dal tribunale in CP_13 sentenza.
Con il secondo motivo di appello principale la allega la falsa applicazione di legge Parte_1 in cui sarebbe altresì incorso il tribunale non rilevando che la opponente avrebbe dovuto attivarsi nel termine perentorio a lei concesso per la correzione della prima ordinanza dal tribunale con cui era stata fissata udienza che non consentiva il rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., non rilevando il tribunale che - pertanto - il secondo termine per la rinnovazione della citazione non andava concesso e che, di conseguenza, rinnovata la prima volta la citazione senza il rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., l'opposizione al d.i. si era estinta.
Il motivo di appello non è condivisibile.
A seguito della prima (pur errata) ordinanza di rinnovazione della citazione, la si è attivata CP_1 nel termine perentorio ivi concesso dal tribunale e nell'udienza ivi fissata (v. verbale del 25.11.2014) ha dedotto prontamente che non era stato possibile rispettare il termine di cui all'art. 163 bis c.p.c. per errore del tribunale nella fissazione con ordinanza del 24.09.2014 della nuova udienza, deducendo nella sostanza l'invalidità (per mancanza di requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo, ex art.156 c. II c.p.c., vale a dire la fissazione di un'udienza che consentisse la rinnovazione della citazione nel rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c.) ELordinanza del 24.09.2014. La
dunque, non è incorsa in alcuna decadenza avendo rispettato il termine perentorio fissato CP_1 dal tribunale per la prima rinnovazione ed essendosi attivata nella prima udienza successiva, ex art. 157 c. II c.p.c., per far rilevare l'invalidità ELordinanza del tribunale. Nessuna responsabilità, per la necessità di una nuova rinnovazione della citazione, può attribuirsi alla essendo tale CP_1 necessità effetto ELinvalidità ELordinanza del tribunale, né era suo onere chiedere al tribunale la rimessione in termini per la rinnovazione non essendo incorso in alcuna decadenza. E il tribunale, come imposto dall'art.162 c.p.c., ha provveduto a rinnovare l'atto con cui concedeva nuovo termine per la rinnovazione della citazione.
Con il terzo motivo di appello principale la allega l'errata valutazione delle prove Parte_1 acquisite e la violazione degli artt.116 c.p.c. e 2697 c.c. in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo Contr non dovuti i saldi del conto corrente n. 12637 aperto presso (ora e del conto Controparte_9 Contr anticipi del 30.09.2008 aperto (ora . A dire della il Controparte_9 Parte_1 tribunale avrebbe fondato la sua decisione sulla non riconducibilità alla Conserva di poche firme
(undici) esaminate dal consulente grafologico, peraltro su semplici fotocopie, in particolare quelle apposte al conto corrente n. 12637, senza considerare tutti gli elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere i due conti riconducibili alla nello specifico il conferimento di procura generale CP_1 con rappresentanza da al padre (che ha operato sul conto), il Controparte_1 Persona_1 collocamento degli atti nel periodo di efficacia della procura, la non contestazione che le operazioni riguardavano l'ZI GR ( ) della il riconoscimento come proprie di due Parte_5 CP_1 firme apposte a due specimen relativi al conto corrente n. 12637 e delle firme apposte ad alcuni assegni, la mancata opposizione al d.i. da parte del fratello della che aveva prestato CP_1 fideiussione per . Controparte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che, al contrario di quanto dedotto dalla con l'atto di Parte_1 opposizione al d.i. la ha contestato la riferibilità a lei dei due conti e delle relative operazioni CP_1
e che tale contestazione concerne anche alla riferibilità dei conti e delle operazioni all'ZI GR essendo questa di proprietà e titolarità individuale della si rileva che, a fronte della CP_1 contestazione suddetta e della contestazione ELautenticità delle firme apposte a nome di CP_1
ai contratti e alle operazioni bancarie ivi annotate, era onere della banca provare che i due
[...] conti suddetti sono stati sottoscritti dalla che costei ha effettivamente sottoscritto gli atti CP_1 delle operazioni bancarie su detti conti.
Contr Tale prova non è stata fornita da in ordine al conto n.12637 in quanto non è stata fornita dimostrazione che le firme apposte su detto conto corrente a nome della erano autentiche e CP_1 il consulente grafologico, pur con tutte le limitazioni derivanti dall'aver eseguito la perizia su mere fotocopie, ne ha escluso l'autenticità.
Né vi sono elementi indiziari che fanno propendere per l'autenticità delle stesse.
Le circostanze che , padre di e presunto autore delle firme Persona_1 Controparte_1 apocrife, gestiva l'ZI della stessa e aveva procura generale (v. copia prodotta dalla CP_1 con rappresentanza della figlia inducono a ritenere non necessaria la “falsificazione” delle firme di per la gestione delle esigenze ELZI e della figlia , ma la Controparte_1 Controparte_1 falsificazione ben può comprendersi con l'intento di di compiere operazioni Persona_1 bancarie e prelevare somme nel di lui interesse (e non nell'interesse della figlia), facendone poi addebitare i costi su conti formalmente attribuiti alla CP_1
Non è vero, inoltre, che la Conserva ha sottoscritto due specimen riferiti al conto suddetto. La stessa, nel corso del suo interrogatorio formale (v. verbale del 20.02.2018), ha infatti solo riconosciuto come sue le firme sui due specimen prodotti e mostrati a lei, ma essendo stati prodotti e mostrati gli specimen in fotocopia, non si può escludere che dette firme siano frutto di scansione e fotocopia da altri documenti e che siano state utilizzate per formare con la tecnica del collage gli specimen. E dalle Contr copie di detti specimen, prodotti anche dal (v. fascicolo di parte di primo grado), si nota che le firme della Conserva vanno a “sovrapporsi” alle scritte a stampatello sottostanti, circostanza che rafforza l'idea ELuso di fotocopie di firme della per “realizzare” copie di specimen a CP_1 mezzo della tecnica del collage.
Non è vero altresì che la ha ammesso di aver operato sul conto per aver sottoscritto degli CP_1 assegni bancari. Nel corso dello interrogatorio formale (v. verbale d'udienza del 20.02.2018), infatti, ha ammesso di aver sottoscritto degli assegni, senza tuttavia riferire su quale conto tali assegni sono stati emessi e se sapesse su quale conto li abbia emessi.
Neutra infine appare la circostanza che il fideiussore, RM della non abbia proposto CP_1 opposizione al d.i. in quanto il fideiussore poteva all'epoca anche non sapere della falsificazione delle firme della GE . Controparte_1
Contr Per il conto n.12637 in essere presso dunque, ne va confermata la non riferibilità a CP_1
che, pertanto, non è tenuta a pagare il relativo saldo.
[...] Per quanto riguarda il saldo di € 49.020,16 del conto anticipi del 30.09.2008 la pronuncia del tribunale va confermata poiché, come rilevato nella sentenza appellata, non è stata fornita prova alcuna che le somme anticipate siano pervenute nella disponibilità di , anche per la parte giro- Controparte_1 contata sul conto 12637, poiché questo conto non sottoscritto e gestito dalla CP_1
Per le ricevute bancarie insolute pari a complessivi € 22.657,05 la sentenza di primo grado non è stata oggetto di appello.
Con il quarto motivo di appello la allega l'errore di valutazione delle risultanze Parte_1 istruttorie e la violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la domanda per Contr ingiustificato arricchimento proposta dalla nei confronti della rigetto fondato sulla CP_1 asserita deposizione della teste in realtà mai esaminata quale teste. A dire della Testimone_1 appellante principale, la procura generale rilasciata dalla al padre per la CP_1 Persona_1 gestione ELZI GR , la riferibilità delle operazioni paterne a detta ZI, la Parte_5 partecipazione con il padre alle decisioni relative all'ZI e la mancata verifica per anni dei conti della sua ZI e di quelli bancari da parte della dovrebbero indurre a ritenere che CP_1
abbia comunque beneficiato delle operazioni bancaria eseguite dal padre. Controparte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
La procura al padre per la gestione ELZI GR, la titolarità ELZI, Persona_1 la partecipazione alle decisioni ZIli e lo stretto rapporto con il padre gestore ELZI e il fratello fideiussore, sul piano logico - deduttivo, in mancanza di altri elementi di prova, non dimostrano la destinazione a e alla sua ZI delle somme prelevate dal conto Controparte_1 corrente 12637 e di quelle ricavate dall'anticipazione delle fatture e delle ricevute bancarie.
Con il primo motivo di appello incidentale allega la falsa applicazione degli artt. Controparte_1
2697 c.c., 112 e 116 c.p.c. in cui sarebbe incorso il tribunale nel rigettare la richiesta risarcitoria della per i danni conseguenti alla mancata consegna dei documenti. L'appellante incidentale CP_1 allega che il danno riguarderebbe la lesione del suo diritto alla difesa dinanzi alla Commissione
Tributaria Regionale dinanzi alla quale ha impugnato gli atti di accertamento ELAgenzia delle
Entrate, accertamenti fondati proprio sui movimenti bancari dei conti per cui è causa.
Il motivo di appello, anche se sufficientemente specifico in quanto contenente indicazione del capo della sentenza impugnata (la parte in sarebbe stata asseritamente rigettata la richiesta risarcitoria per lesione del diritto alla difesa), delle ragioni (la mancata valutazione della necessità di produrre i documenti bancari non consegnati in sede di giustizia tributaria) e delle norme violate (art.2697 c.c.,
112 e 116 c.p.c.), è inammissibile perché introduce una domanda nuova, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c. I c.p.c., diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati (e peraltro neppure provati) dalla mancata consegna della documentazione bancaria e dalla violazione del diritto alla difesa dinanzi al giudice tributario. Esaminando infatti l'atto di opposizione al d.i. in cui le richieste risarcitorie sono state avanzate, si rileva che è stata ivi avanzata domanda risarcitoria per la violazione delle norme a tutela della riservatezza (v. conclusioni ELatto di opposizione, al punto 5), non domande risarcitorie per lesione del diritto di difesa conseguente alla mancata consegna della documentazione bancaria.
Con il secondo motivo di appello incidentale la allega la erronea valutazione degli elementi CP_1 di prova in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo di non poter rideterminare il saldo finale del conto anticipi n.10316 in essere presso la e quello del conto corrente n. 12535 in essere CP_6 Contr presso per la mancata produzione della documentazione contabile relativa ai due conti.
L'appellante fa rilevare che detta documentazione, la cui presenza è probabilmente sfuggita al tribunale per la gran mole di documentazione prodotta, era ed è in atti. Per tali ragioni la CP_1 conclude per la condanna della (oggi ) al pagamento del saldo finale CP_6 Controparte_3 di € 88.878,27 del conto n. 10316, saldo esistente alla data del 29.03.2005, così - a suo dire - da rideterminare previa eliminazione delle operazioni non riconducibili a . Controparte_1
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso che il motivo d'appello attiene unicamente al conto anticipi n. 10316 perché limitato lo appello nelle conclusioni (v. al punto 2) al saldo di tale conto, premesso che non sarebbe possibile emettere in questa sede, per il divieto di cui all'art.345 c. I cp.c., pronuncia di condanna al pagamento (come chiesto con l'appello) perché in primo grado la ha proposto domanda di solo CP_1 accertamento del saldo, esclusa la necessità di disporre “l'acquisizione degli atti non visibili” (come chiesto dalla Conserva anche nelle difese conclusive scritte) perché gli atti depositati telematicamente in primo grado sono visibili nel fascicolo informatico e nei fascicoli di parte, si ritiene che in effetti la documentazione in atti non consenta di determinare il saldo del conto suddetto previa eliminazione dallo stesso delle operazioni non attribuibili - secondo il consulente d'ufficio - alla Conserva.
Dallo storico del fascicolo telematico di primo grado e dal verbale di consegna (v. originale nel fascicolo di primo grado) del fascicolo di parte della al consulente d'ufficio per gli CP_6 accertamenti peritali risulta che in data 11.05.2018 ha prodotto in primo grado in CP_6 formato cartaceo gli estratti del conto n. 10316 dal 31.03.2005 al 31.12.2012.
Considerato che
per ammissione della stessa Conserva (v. appello incidentale), il conto 10316 è stato estinto nel 2015, la produzione della non copre l'intera durata del contratto. CP_6
Incompleta si ritiene anche la produzione telematica della copia digitale degli estratti del conto n.
10316 effettuata dalla Conserva il 19.02.2018. La infatti, ha prodotto tutti gli estratti conto CP_1 trimestrali dal 31.03.2005 al 31.03.2009, ma per il periodo successivo risultano prodotti un estratto conto datato 31.12.2009 (che copre un periodo di nove mesi) e gli estratti conto annuali datati
31.12.2010, 31.12.2012, 31.12.2014 e 14.05.2015 (quest'ultimo copre circa cinque mesi del 2015, fino alla chiusura del conto), risultando così mancanti gli estratti conto “annuali” al 31.12.2011 e al 31.12.2013.
Gli estratti conto, prodotti dalla in copie digitali ricavate dagli estratti conto acquisiti dal CP_1 procedimento penale a carico di , sono anche inattendibili. Non si comprende infatti Persona_1 la ragione per cui, pur essendo prevista nel contratto la chiusura periodica trimestrale (v. estratti conto e contratto prodotto dalla Conserva) e non essendo stata pattuita (per quel che risulta dagli atti) alcuna modifica contrattuale del termine di chiusura periodica del conto, dal 2010 siano stati inviati estratti conto con periodicità annuale. Così come non si comprende la ragione per cui sugli estratti conto prodotti non risultano contabilizzate dopo il 31.03.2009 le spese pur previste in contratto. Per tali ragioni si ritiene superflua c.t.u. contabile per la quantificazione del saldo del conto n.10316 previa eliminazione delle operazioni non attribuibili a secondo le conclusioni del perito Controparte_1 grafologico.
Peraltro, considerato che tra le operazioni sul conto 10316 che il perito grafologo ha ritenuto non attribuibili alla Conserva vi sono anche numerosi accrediti di somme, quelle ricavabili dalle distinte di versamento e dalle girate (evidentemente per l'incasso) degli assegni a per CP_6 complessivi € 109.309,99 (v. relazione di c.t.u., alle pagg. 310 - 315), l'eliminazione dal conto tali operazioni attive e dei relativi accrediti andrebbe a “compensare” il presunto saldo di € 88.878,27 del conto suddetto al cui pagamento la ritiene aver diritto. CP_1 Avendo, infine, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Conserva allegato la falsità delle firme a suo nome delle operazioni effettuate sul conto n.10316 sin dal 1°.01.2004 e avendo così contestato l'attribuibilità a lei delle operazioni eseguite sin dal 1°.01.2004, non le si può attribuire (come vorrebbe la il saldo di € 88.878,27 al 29.03.2009 che deriverebbe (secondo quanto CP_1 risulta dal primo estratto conto disponibile) da un bonifico di versamento eseguito lo stesso
29.03.2005 sul conto n.10316, bonifico non oggetto di verifica grafologica e non attribuibile a lei per sua stessa ammissione, avendo (si ribadisce) nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la contestato la attribuibilità a lei delle operazioni effettuate sul conto n.10316 sin dal CP_1
1°.01.2004, così da comprendervi anche il bonifico del 29.03.2005 da cui quel saldo sarebbe derivato. Non si può, in sostanza, attribuirle un saldo che deriverebbe da un'operazione bancaria che la stessa ammette non essere a lei riconducibile. CP_1
Resta assorbita ogni altra questione.
La va condannata secondo soccombenza (art. 91 c.p.c.) al rimborso delle spese di Parte_1 lite di appello, liquidate nella misura media dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55, in favore della essendo stato rigettato l'appello principale proposto dalla nei CP_1 Parte_1 confronti della CP_1
Questa, a sua volta, va condannata secondo soccombenza al rimborso delle spese di lite di appello, Contr liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55, in favore degli appellati e
, nei cui confronti è stato rigettato l'appello incidentale della Controparte_3 CP_1
Al rigetto dei due appelli consegue altresì l'obbligo di ciascun appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi ELart.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1649/2021 del Tribunale di Taranto proposto dalla nella qualità in atti, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 con atto di citazione notificato il 24.12.2021 e sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 nei confronti della e della con comparsa Controparte_7 Controparte_3 di risposta depositata il 17.03.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta e dichiara in parte inammissibili, come specificato in motivazione, i motivi di appello incidentale;
3) condanna la quale mandataria della a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Parte_2
le spese di lite ELappello principale liquidate in € 14.239,00 per compensi di Controparte_1 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge;
4) condanna a rimborsare alla e alla Controparte_1 Controparte_7 [...] le spese di lite ELappello incidentale liquidate per ciascuna delle due banche Controparte_3 appellate in € 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed
IVA come per legge.
Sussiste l'obbligo di ciascun appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi ELart.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002
n.115. Così deciso in Taranto il 22.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)