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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2455 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
ARI -INGEGNERI) PARTE RICORRENTE
contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Retribuzione
La documentazione versata in atti comprova l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente sig. e la convenuta Parte_1
(contumace) (si vedano, in particolare, il contratto di lavoro, le buste CP_1 paga, il modulo di recesso: doc.ti 2- 4- 5). Dal canto suo, la convenuta non ha fornito prova, di cui era onerata, di aver corrisposto integralmente al sig. SULLI le retribuzioni maturate e le spettanze di fine rapporto, al di fuori delle somme che lo stesso ricorrente riconosce di avere percepito (doc. 6 a-f, oltre ai due acconti per complessivi € 500,00 versati dall'azienda dopo la notifica del ricorso); pertanto, non avendo corrisposto per intero le retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2024 sino alla cessazione del rapporto, le indennità di fine rapporto ed il T.F.R., nonché l'indennità sostitutiva del preavviso (stante la giusta causa di recesso del lavoratore), CP_1 deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di complessivi
[...]
€ 21.520,00 (di cui € 3.782,46 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo, come da dettagliato conteggio riportato in ricorso, redatto in conformità alle previsioni del C.C.N.L. applicato al rapporto e rivisto alla luce degli ultimi acconti versati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 21.520,00 (di cui € 3.782,46 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.216,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2455 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
ARI -INGEGNERI) PARTE RICORRENTE
contro
CP_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Retribuzione
La documentazione versata in atti comprova l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro intercorso tra la parte ricorrente sig. e la convenuta Parte_1
(contumace) (si vedano, in particolare, il contratto di lavoro, le buste CP_1 paga, il modulo di recesso: doc.ti 2- 4- 5). Dal canto suo, la convenuta non ha fornito prova, di cui era onerata, di aver corrisposto integralmente al sig. SULLI le retribuzioni maturate e le spettanze di fine rapporto, al di fuori delle somme che lo stesso ricorrente riconosce di avere percepito (doc. 6 a-f, oltre ai due acconti per complessivi € 500,00 versati dall'azienda dopo la notifica del ricorso); pertanto, non avendo corrisposto per intero le retribuzioni dovute a partire dal mese di luglio 2024 sino alla cessazione del rapporto, le indennità di fine rapporto ed il T.F.R., nonché l'indennità sostitutiva del preavviso (stante la giusta causa di recesso del lavoratore), CP_1 deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di complessivi
[...]
€ 21.520,00 (di cui € 3.782,46 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto sino al saldo, come da dettagliato conteggio riportato in ricorso, redatto in conformità alle previsioni del C.C.N.L. applicato al rapporto e rivisto alla luce degli ultimi acconti versati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di di CP_1 Parte_1
€ 21.520,00 (di cui € 3.782,46 a titolo di T.F.R.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.216,00, oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed
IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Torino, il 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo