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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N.° 2327/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 20/11/2025
All'udienza del 20/11/2025 alle ore 12,47 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
CP_1 sono presenti:
l'avv. Angelo Casile per la parte ricorrente presente di Parte_1 persona;
l'avv. Gianluca Sibani che dichiara di comparire per delega orale dell'avv. RENZO
ST per la resistente Controparte_1
Si procede alla discussione della causa di impugnazione di licenziamento e condanna al pagamento di differenze retributive, previo accertamento della trasformazione del rapporto di lavoro da part time all'80% a full time.
L'avv. Angelo Casile si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 29 ottobre 2025 e alle precedenti note conclusive depositate l'8 gennaio 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Gianluca Sibani si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e di quanto esposto nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 31 ottobre 2025 e alle precedenti note conclusive depositate il 23 dicembre 2024. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 20/11/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 2327/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv.ti Flavio Maria Marziano e Angelo Casile) Parte_1
e
(avv. Renzo Cristiani) CP_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento a favore di CP_1
a titolo di differenze retributive maturate per il lavoro prestato Parte_1 nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 20 aprile 2023, della somma capitale di euro
10.169,00, oltre accessorî come per legge.
Rigetta la domanda di impugnazione del licenziamento.
Spese compensate.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna 20 novembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 20/11/2025
All'udienza del 20/11/2025 alle ore 12,47 innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
CP_1 sono presenti:
l'avv. Angelo Casile per la parte ricorrente presente di Parte_1 persona;
l'avv. Gianluca Sibani che dichiara di comparire per delega orale dell'avv. RENZO
ST per la resistente Controparte_1
Si procede alla discussione della causa di impugnazione di licenziamento e condanna al pagamento di differenze retributive, previo accertamento della trasformazione del rapporto di lavoro da part time all'80% a full time.
L'avv. Angelo Casile si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 29 ottobre 2025 e alle precedenti note conclusive depositate l'8 gennaio 2025. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Gianluca Sibani si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea alla luce delle conclusioni rassegnate nella medesima memoria e di quanto esposto nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il 31 ottobre 2025 e alle precedenti note conclusive depositate il 23 dicembre 2024. Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 20/11/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 2327/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 20 novembre 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra
(avv.ti Flavio Maria Marziano e Angelo Casile) Parte_1
e
(avv. Renzo Cristiani) CP_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento a favore di CP_1
a titolo di differenze retributive maturate per il lavoro prestato Parte_1 nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 20 aprile 2023, della somma capitale di euro
10.169,00, oltre accessorî come per legge.
Rigetta la domanda di impugnazione del licenziamento.
Spese compensate.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna 20 novembre 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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