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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11286/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Fazio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sergio Palesano;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2021 ha chiesto che il Parte_1 CP_1
venga condannato al pagamento di € 9.674,80, oltre accessori, a titolo di
[...]
retribuzione maturata dal 25 dicembre 2020 al 31 maggio 2021; in subordine, ha chiesto che l'ente comunale venga condannato al pagamento di € 4.837,40, oltre accessori, a titolo di assegno alimentare spettante per il periodo tra il 22 dicembre 2020 e l'1 giugno 2021. A sostegno della domanda principale il ricorrente, dipendente del resistente, ha CP_1 contestato la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal
1 datore di lavoro (perché l'art. 55 quater, comma 3 bis, d.l.gs. 165/2001 non troverebbe applicazione al caso di specie), argomentando, in subordine, circa la sussistenza quanto meno del diritto alla percezione dell'assegno alimentare in base all'art. 55 quater, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, non contraddetto sul punto dal CCNL personale edile (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 febbraio 2023 il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle difese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
E' pacifico che il ricorrente veniva sospeso in via cautelare dal servizio e dallo stipendio ai sensi dell'art. 55, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, secondo cui, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, “la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio”.
E' altrettanto pacifico che tale sospensione veniva disposta alla luce dell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento penale dal giudice per le indagini preliminari (cfr. le rispettive difese, insieme al provvedimento di sospensione di cui all'allegato n. 1 del ricorso).
Ora, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sospensione cautelare, perché disposta in relazione ad una condotta il cui accertamento non avveniva in flagranza (cfr. ricorso); da parte sua il da un lato, ha evidenziato come l'autorità penale avrebbe CP_1 accertato la condotta delittuosa “attraverso il confronto tra le immagini tratte da diverse videoriprese e le risultanze delle apparecchiature di registrazione delle presenze” e, dall'altro lato, ha dedotto che controparte non avrebbe tenuto in considerazione che, secondo la norma di legge, la sospensione andrebbe disposta non soltanto in caso di accertamento in flagranza, ma anche in caso di accertamento “mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze” (cfr. memoria).
Ebbene, secondo questo giudice la tesi difensiva del lavoratore merita di essere condivisa perché effettivamente la condotta addebitata non risulta accertata né in
2 flagranza, né mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: tale condotta, infatti, sarebbe emersa all'esito di un'indagine penale, il cui contenuto è sconosciuto a questo Tribunale. Va considerato, infatti, che nessuna delle parti ha prodotto l'ordinanza cautelare o, ancora meglio, gli atti di indagine comprovanti la falsa attestazione della presenza in servizio dell'odierno ricorrente: a prescindere dal contenuto di tali documenti, dunque, è innegabile che da un punto di vista processuale non vi sia alcuna prova che la decisione datoriale veniva basata su un accertamento particolarmente attendibile qual è quello prescritto dall'art. 55, comma 3 bis, d.lgs.
165/2001.
La sospensione cautelare disposta dal quindi, va ritenuta Controparte_1
illegittima, a prescindere dal successivo accertamento della responsabilità penale o disciplinare del lavoratore, con il consequenziale riconoscimento in capo al del diritto Pt_1
retributivo azionato in giudizio con la domanda principale.
Sotto questo profilo, invero, le ulteriori difese del convenuto secondo cui la retribuzione non spetterebbe in assenza della prestazione corrispettiva (pacificamente mancante) non merita di essere condivise perché l'attività lavorativa non veniva resa per l'illegittima sospensione dal servizio e non certo per un inadempimento dell'odierno ricorrente, né per un'ipotetica (e comunque indimostrata) impossibilità della prestazione
(è incontroverso, infatti, che al Fini veniva applicata una misura cautelare penale di per sé compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso (senza necessità di disporre la c.t.u. contabile pur diligentemente richiesta dall'attore, visto che l'ammontare del credito precisato in ricorso risulta incontroverso nel quantum) ed alla consequenziale condanna ex art. 91 c.p.c. del al pagamento delle Controparte_1 spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore della procuratrice del giusta dichiarazione Pt_1
ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 9.674,80, oltre accessori nella misura legalmente Parte_1
dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Alessandra Fazio, Controparte_1
nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di delle spese Parte_1
giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11286/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Fazio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sergio Palesano;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2021 ha chiesto che il Parte_1 CP_1
venga condannato al pagamento di € 9.674,80, oltre accessori, a titolo di
[...]
retribuzione maturata dal 25 dicembre 2020 al 31 maggio 2021; in subordine, ha chiesto che l'ente comunale venga condannato al pagamento di € 4.837,40, oltre accessori, a titolo di assegno alimentare spettante per il periodo tra il 22 dicembre 2020 e l'1 giugno 2021. A sostegno della domanda principale il ricorrente, dipendente del resistente, ha CP_1 contestato la legittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal
1 datore di lavoro (perché l'art. 55 quater, comma 3 bis, d.l.gs. 165/2001 non troverebbe applicazione al caso di specie), argomentando, in subordine, circa la sussistenza quanto meno del diritto alla percezione dell'assegno alimentare in base all'art. 55 quater, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, non contraddetto sul punto dal CCNL personale edile (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 28 febbraio 2023 il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando la fondatezza delle difese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
E' pacifico che il ricorrente veniva sospeso in via cautelare dal servizio e dallo stipendio ai sensi dell'art. 55, comma 3 bis, d.lgs. 165/2001, secondo cui, nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, “la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio”.
E' altrettanto pacifico che tale sospensione veniva disposta alla luce dell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento penale dal giudice per le indagini preliminari (cfr. le rispettive difese, insieme al provvedimento di sospensione di cui all'allegato n. 1 del ricorso).
Ora, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sospensione cautelare, perché disposta in relazione ad una condotta il cui accertamento non avveniva in flagranza (cfr. ricorso); da parte sua il da un lato, ha evidenziato come l'autorità penale avrebbe CP_1 accertato la condotta delittuosa “attraverso il confronto tra le immagini tratte da diverse videoriprese e le risultanze delle apparecchiature di registrazione delle presenze” e, dall'altro lato, ha dedotto che controparte non avrebbe tenuto in considerazione che, secondo la norma di legge, la sospensione andrebbe disposta non soltanto in caso di accertamento in flagranza, ma anche in caso di accertamento “mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze” (cfr. memoria).
Ebbene, secondo questo giudice la tesi difensiva del lavoratore merita di essere condivisa perché effettivamente la condotta addebitata non risulta accertata né in
2 flagranza, né mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze: tale condotta, infatti, sarebbe emersa all'esito di un'indagine penale, il cui contenuto è sconosciuto a questo Tribunale. Va considerato, infatti, che nessuna delle parti ha prodotto l'ordinanza cautelare o, ancora meglio, gli atti di indagine comprovanti la falsa attestazione della presenza in servizio dell'odierno ricorrente: a prescindere dal contenuto di tali documenti, dunque, è innegabile che da un punto di vista processuale non vi sia alcuna prova che la decisione datoriale veniva basata su un accertamento particolarmente attendibile qual è quello prescritto dall'art. 55, comma 3 bis, d.lgs.
165/2001.
La sospensione cautelare disposta dal quindi, va ritenuta Controparte_1
illegittima, a prescindere dal successivo accertamento della responsabilità penale o disciplinare del lavoratore, con il consequenziale riconoscimento in capo al del diritto Pt_1
retributivo azionato in giudizio con la domanda principale.
Sotto questo profilo, invero, le ulteriori difese del convenuto secondo cui la retribuzione non spetterebbe in assenza della prestazione corrispettiva (pacificamente mancante) non merita di essere condivise perché l'attività lavorativa non veniva resa per l'illegittima sospensione dal servizio e non certo per un inadempimento dell'odierno ricorrente, né per un'ipotetica (e comunque indimostrata) impossibilità della prestazione
(è incontroverso, infatti, che al Fini veniva applicata una misura cautelare penale di per sé compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso (senza necessità di disporre la c.t.u. contabile pur diligentemente richiesta dall'attore, visto che l'ammontare del credito precisato in ricorso risulta incontroverso nel quantum) ed alla consequenziale condanna ex art. 91 c.p.c. del al pagamento delle Controparte_1 spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui) e si distraggono in favore della procuratrice del giusta dichiarazione Pt_1
ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 9.674,80, oltre accessori nella misura legalmente Parte_1
dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna il al pagamento in favore dell'avv. Alessandra Fazio, Controparte_1
nella qualità di procuratrice antistataria ex art. 93 c.p.c. di delle spese Parte_1
giudiziali di quest'ultimo, che liquida in € 2.695,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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