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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5558 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr. Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5464/2019, riservata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
(c.f.: , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (c.f. ) rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Katia De Rosa, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso di lei in Casoria alla via O. De Colaci n. 9
APPELLANTI
RGn°5464/2019-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), entrambi residenti in [...], C.F._5 ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Vic.tto 1° S. Maria a Cancello, 20, presso lo studio dell'Avv. FA ZA, che li rappresenta e difende come da procura allegata in atti
APPELLATI nonché
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE nonché
Parte_4
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 8966/2019, dell'ottava sezione del tribunale di Napoli, emessa in data 26/09/2019, è stata accolta la domanda proposta da e Controparte_1
volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni cagionati CP_2 all'interno della loro proprietà, in conseguenza della voragine verificatasi in data
05/08/2010, nei confronti dei convenuti in primo grado, , Parte_1
, e . Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_3
Segnatamente, il giudice di prime cure ha così deciso: “Condanna Parte_1
, , e ,
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 13.572,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 05/08/2010 all'effettivo soddisfo;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di convenuti in solido tra loro come per legge;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore degli attori che liquida in complessivi € 5.535,00, di cui € 700,00 per
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spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA con attribuzione in favore dell'Avv. FA ZA dichiaratosi anticipatario”.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3
, affidando le proprie doglianze a sette motivi.
[...] Parte_2
3. e sono rimasti contumaci in appello Parte_4 Controparte_3
4. e non risultavano inizialmente costituiti, atteso che Controparte_1 CP_2
in data 17 e 18 marzo 2020 il loro difensore ZA FA depositava due istanze
– una di visibilità del fascicolo ed una avente ad oggetto un'integrazione documentale -cui tuttavia non faceva seguito la costituzione in giudizio.
Ed infatti, con l'ordinanza del 20 ottobre 2020, con cui questa Corte, in diversa composizione, esaminava anche l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, veniva dichiarata la contumacia di tali appellati.
Questi ultimi risultano costituiti soltanto alla data 15 maggio 2025 allorquando il difensore ZA FA ha provveduto alla costituzione telematica, allegando anche una comparsa di risposta datata 13 marzo 2020, che prima di allora tuttavia non risultava acquisita agli atti.
In tale atto difensivo gli appellati contestano la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, ritenendo la stessa corretta in fatto ed in diritto anche per la parte relativa alle spese processuali. Non hanno chiesto di espletare alcuna attività istruttoria e si sono opposti ad un'eventuale nomina di un nuovo CTU in appello.
5. Preliminarmente deve essere rilevata, all'esito di verifica ex officio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7 dicembre 2019, da , e nel Parte_1 Parte_3 Parte_2
rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata risalente all'11 ottobre 2019, nonché la sua procedibilità in virtù della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, in data 16 dicembre
2019, nel rispetto del termine di dieci giorni, di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c., dalla notifica della citazione in appello.
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6. Non è stata effettuata alcuna attività istruttoria e, all'esito di un mutamento della sezione assegnataria del procedimento, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 21 maggio 2025.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
8. I primi sei motivi di impugnazione, che per evidenti ragioni di connessione si reputa opportuno trattare congiuntamente, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Con i primi tre motivi, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata perché la stessa avrebbe accolto la domanda di risarcimento di danni riconducibili ad un evento diverso da quello indicato in citazione.
Secondo quanto dedotto dagli impugnanti, nella descrizione della vicenda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, gli attori avevano indicato quale evento lesivo una voragine apertasi nella proprietà dei convenuti nella serata del 5 agosto 2010.
Inoltre, la domanda formulata risultava assolutamente generica, non essendo individuabile la precisa ubicazione della voragine da cui sarebbero scaturiti i danni, né la descrizione del pregiudizio patito e dei luoghi compromessi da tali danni, non potendo ritenersi idoneo a sanare tale vuoto descrittivo il preventivo versato in atti, che aveva quantificato i danni per l'importo di €59.000,00, pari ai costi di una ristrutturazione dell'immobile attoreo.
Col secondo e il terzo motivo, in particolare, è stata denunciata l'illogicità e contraddittorietà dell'iter logico - giuridico seguito dal Giudice di prime cure che, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in quel grado - la quale aveva indicato, quale evento generatore del danno, le vibrazioni prodotte durante le attività di demolizione dello stabile di proprietà dei convenuti – aveva nondimeno affermato che le circostanze affermate dagli attori erano confermate dalle prove orali e dalla consulenza tecnica.
Gli appellanti hanno al riguardo sostenuto che l'evento lesivo individuato dal CTU, rappresentato dalle vibrazioni generate nel corso dei lavori di manutenzione realizzati dalla ditta incaricata dai , non fosse il medesimo, ovvero la Parte_1
voragine, individuato nell'atto di citazione.
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Tra l'altro, gli odierni appellanti non avevano mai negato che l'evento dedotto in citazione, e cioè la “voragine”, si fosse effettivamente verificato, ma avevano contestato che i danni prospettati dagli attori fossero riconducibili al crollo in questione;
la decisione doveva pertanto ritenersi emessa in violazione del principio del contraddittorio, dal momento che i convenuti non avevano potuto difendersi dalle nuove deduzioni, emerse per la prima volta con la c.t.u.
Con gli ulteriori tre motivi di appello, involgenti anch'essi il merito della decisione, gli appellanti hanno ancora protestato che la consulenza disposta dal giudice – che, anche in ipotesi di “consulenza percipiente”, non è un mezzo di prova e non esonera le parti dall'onere di cui all'art. 2967 c.c.- avrebbe nel caso di specie sopperito alle lacune probatorie degli attori, che si erano limitati a dichiarare di avere subito danni in conseguenza della voragine.
Ne sarebbe conseguita, dunque, la violazione dei principi cardine del processo civile quali la chiarezza espositiva della citazione, l'assolvimento dell'onere probatorio e più di tutti il principio del contraddittorio, inteso come possibilità di replicare e difendersi dalle contrarie istanze e domande;
se, infatti, si fosse prospettato in citazione che i lavori della ditta che demolì il fabbricato nel 2009 erano la causa generatrice dei danni, senz'altro si sarebbe azionata nei termini di legge la chiamata in garanzia.
Secondo la ricostruzione degli appellanti, per effetto degli esiti della consulenza tecnica, si sarebbe quindi realizzata una inammissibile mutatio libelli, con stravolgimento della causa petendi rispetto a quella indicata nell'originario atto di citazione.
Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze da cui sarebbe inficiata la sentenza gravata, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, all'accoglimento delle domande risarcitorie proposte da e Controparte_1 CP_2
Al fine di comprendere l'effettiva portata delle doglianze degli appellanti, risulta di fondamentale importanza ricostruire il quadro fattuale oggetto di causa, poiché gli stessi lamentano la genericità ed indeterminatezza della citazione in primo grado,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che avrebbe portato altresì ad una duplicazione risarcitoria a vantaggio degli odierni appellati.
Nell'esposizione della vicenda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viene fatta menzione di un primo cedimento in data 28 settembre 2007, accertato dai V.V. F.F. in data 4 ottobre 2007, che ha portato alla demolizione del fabbricato pericolante tramite dei lavori iniziati il 22 novembre 2009 e portati a termine il 26 febbraio 2010. Al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni prodotti in conseguenza del primo crollo allegato, e Controparte_1
hanno agito nei confronti degli attuali appellanti in data 10 settembre CP_2
2020.
All'esito del giudizio, avente n° R.G. 75729, incardinato presso il tribunale di
Napoli, gli attori hanno visto accogliere la propria domanda con sentenza numero
9757 del 2016; i danni prospettati in quella sede erano relativi a lesioni fessurative sul muro di tufo in comune e al confine con la proprietà convenuta e all'interno dell'immobile sulla parete del locale adibito a cucina, derivanti dal cedimento verificatosi in data 4 ottobre 2007, menzionato in precedenza, come accertato dalla consulenza disposta in quella sede.
I lavori di demolizione del fabbricato da cui sono derivati i danni, finalizzati ad eliminare la causa del primo cedimento descritto, sono iniziati il 22 novembre 2009
e sono terminati il 26 febbraio 2010.
Tuttavia, come accertato a pag. 62 della CTU disposta in primo grado, affidata alle cure dell'ing. vi è stato un secondo cedimento in data 24 giugno Persona_1
2010, per il quale è stata emessa una nuova ordinanza da parte del comune di
Afragola, la n. 75 del 2010, rimasta inadempiuta fino al 05 agosto 2010, giorno in cui veniva emessa una diffida nei confronti dei convenuti.
Successivamente, a causa delle piogge torrenziali verificatesi il 1 novembre 2010 e l'8 novembre 2010, si è verificato un ulteriore allargamento della predetta voragine, che ha reso necessario lo svolgimento di ulteriori lavori di manutenzione da parte dei , odierni appellanti. Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, risulta incensurabile la sentenza di primo grado che, recependo gli esiti dell'espletata consulenza tecnica, ha ritenuto che la stessa
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda offrisse pieno confronto alle deduzioni svolte dagli attori, avendo anche il nominato c.t.u. acclarato il verificarsi della “voragine” descritta in citazione, accertandone le cause, produttive dei danni denunciati, sulla scorta delle sue cognizioni tecniche.
Sulla scorta dell'espletata c.t.u., in particolare, risulta in primo luogo accertata la diversità dell'evento lesivo allegato in primo grado, rispetto a quello oggetto del precedente giudizio avente n° 75279/2010 R.G. deciso con sentenza n° 9757/2016.
La diversità tra le cause generatrici del danno si evince anche dal fatto che il 26 febbraio 2010 il comune di Afragola ebbe ad acquisire il C.E.P. (certificato di eliminato pericolo) per la demolizione totale del fabbricato di proprietà dei convenuti e per il riempimento della cavità ove presentava le fratture della calotta e della caduta del solaio.
Pertanto, la seconda voragine è caratterizzata da un autonomo ciclo causale, che non dipende più dall'esistenza del fabbricato presente nella proprietà dei convenuti, essendosi formata proprio a seguito dei lavori di demolizione dello stesso.
La C.T.U. espletata in primo grado è stata ineccepibile sul punto, chiarendo che la causa dei danni lamentata in giudizio dai ricorrenti fosse imputabile univocamente alle vibrazioni/azioni di disturbo prodotte durante le attività di demolizioni dello stabile in via Santa Maria n. 63 da parte della ditta Controparte_4
Non vi è dunque un rischio di duplicazione risarcitoria, atteso che il consulente nominato in primo grado, di intesa anche con i CTP, ha escluso la quantificazione dei danni già presi in considerazione nel precedente giudizio.
A pagina 23 della relazione peritale, infatti, si legge che “per l'ambiente 4 cucina/salone non si sono considerate in questa consulenza la parete prospiciente via Dante Alighieri e la parete comune con lo stabile di proprietà dei convenuti in quanto esse sono state oggetto di un precedente giudizio n. r.g. 729/2010”, considerazione ribadita anche a pagina 52.
Né può dirsi, come preteso dagli impugnanti, che la consulenza in esame abbia individuato un nuovo evento causativo dei danni, differente rispetto a quello menzionato nell'atto di citazione, andando a colmare le lacune probatorie in ordine alla verificazione dei danni.
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Gli attori, infatti, hanno dedotto di aver subito dei danni in conseguenza della voragine apertasi nella proprietà dei convenuti ed hanno agito in giudizio proprio al fine di vedere accertata l'effettiva causa generatrice del danno.
A tal proposito, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; conf. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 6155 del
13/03/2009).
Applicando i principi di cui sopra al caso in esame, è indubbio che gli odierni appellati abbiano specificato quale fosse l'evento generatore del danno, denunciando l'apertura della voragine evidentemente sintomatica di un dissesto statico e rimettendo al giudice ed alla consulenza la valutazione in merito alla causa, compiutamente individuata, solo all'esito delle indagini tecniche compiute dall'ausiliario giudiziale, nelle vibrazioni prodotte durante i lavori di demolizione.
Del resto, nel confutare la prospettazione degli appellanti, corre mente osservare che nella memoria ex art. 183, comma 6, 1° termine, c.p.c. depositata in data 28 gennaio
2013, gli attori ebbero a ribadire, nel precisare le proprie domande, che “ i danni che occupano questo giudizio non sono quelli derivanti dall'evento del 4/10/2007 e di cui appunto vi è già giudizio pendente, ed allo stato è stata depositata CTU, bensì afferiscono ai danni successivi causati dagli attori il giorno 5/8/2010 per i lavori che essi finalmente decisero di effettuare e solo dietro ordinanza del Comune di
Afragola” testualmente chiedendo di disporre c.t.u. per la determinazione dei danni subiti dall'immobile alla data del 05/08/2010 e che “hanno connessione con le
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attività poste in essere dai convenuti al fine di adempiere finalmente alle ordinanze del comune di Afragola”.
Sulla scorta di tali evidenze, è senz'altro da escludere che il CTU abbia introdotto arbitrariamente un nuovo thema decidendum con una sostanziale mutatio libelli inammissibile, ma si ritiene che lo stesso abbia soltanto reso evidente il nesso causale sussistente tra lo svolgimento dei lavori nel fondo di proprietà e Parte_1 la voragine apertasi nel fondo degli appellati, sintomatica di un dissesto statico che trova il proprio antecedente causale proprio nelle predette opere.
Rilevata l'insussistenza di un mutamento della domanda in corso di causa, risulta infondata la doglianza sollevata dagli appellanti al terzo motivo di gravame, secondo cui gli stessi, a causa del contegno difensivo degli antagonisti, avrebbero visto pregiudicata la possibilità di chiamare in causa la ditta appaltatrice.
Essi, infatti, ben essendo a conoscenza delle complesse vicende che avevano interessato, dal punto di vista statico, la loro proprietà - tanto da indurre l'autorità amministrativa ad intervenire, per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di garantirne la messa in sicurezza- ben avrebbero potuto ipotizzare che il crollo fosse ascrivibile ai recenti lavori di demolizione del manufatto, commissionati all'impresa edile;
del resto, come pure osservato dal primo Giudice, in considerazione della tardività della costituzione in primo grado, in violazione del termine di cui all'art. 269 c.p.c., non sarebbe stata comunque possibile la chiamata in causa, impregiudicata la facoltà degli appellanti di proporre un autonomo giudizio al fine di accertare le eventuali responsabilità dell'appaltatore.
Giova inoltre osservare che, con ripetute pronunce, la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, ricorre normalmente, in eventuale concorso con quella dell'appaltatore, una responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del committente che, come nel caso di specie, in cui l'area era già stata oggetto di lavori di manutenzione, abbia la custodia della res.
(cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 7553 del 17/03/2021; Cass. sez. 3, 28 settembre 2018
n. 23442).
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In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n.7553/2021, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., che trova limite esclusivamente nel caso fortuito, rappresentato da una condotta imprevedibile ed eccentrica dell'appaltatore, che nel caso di specie non risulta né allegata né, tanto meno, provata.
9. Del pari merita di essere disatteso l'ultimo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti, in via subordinata, censurano la sentenza gravata per non aver compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della discrepanza tra l'importo di oltre € 50.000,00 (€51.000,00 a cui aggiungere €6.000,00 a titolo di danno esistenziale) richiesto in citazione e quello di € 13.572,58 effettivamente liquidato. La suddetta difformità, integrante nell'assunto degli appellanti un'ipotesi di soccombenza reciproca, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pronunciare una compensazione delle spese.
La censura non coglie nel segno.
In argomento vale in primo luogo richiamare il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del
15/07/2005; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11329 del 26/04/2019).
Inoltre, come ormai chiarito dalla Corte nomofilattica, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, come invece sostenuto erroneamente degli appellanti, reciproca soccombenza che appare invece configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022)
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La condanna degli appellanti alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite del primo grado - liquidate considerando lo scaglione relativo all'importo effettivamente riconosciuto –integra dunque piana applicazione della regola della soccombenza, che si ispira al principio di causalità, di cui all'art. 91 del codice di procedura civile. Pertanto, non risultando neppure prospettati gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., come risultante dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014 nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione, parziale od integrale, per altre gravi ed eccezionali ragioni- l'impugnazione proposta non può che essere integralmente rigettata.
10. Per effetto della soccombenza, gli appellanti , e Parte_1 Parte_3
devono essere condannati alla refusione delle spese di lite relative Parte_2 al presente grado in favore degli appellati e spese Controparte_1 CP_2 che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ed applicata la misura minima dei compensi, in considerazione della costituzione degli appellati solo in data 15 maggio 2025- si liquidano come da dispositivo che segue.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n.8966/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al rimborso in favore degli appellati e delle spese di lite relative al Controparte_1 CP_2
presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr. Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5464/2019, riservata in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
(c.f.: , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (c.f. ) rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Katia De Rosa, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati presso di lei in Casoria alla via O. De Colaci n. 9
APPELLANTI
RGn°5464/2019-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._4 CP_2
), entrambi residenti in [...], C.F._5 ed elettivamente domiciliati in Napoli, al Vic.tto 1° S. Maria a Cancello, 20, presso lo studio dell'Avv. FA ZA, che li rappresenta e difende come da procura allegata in atti
APPELLATI nonché
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE nonché
Parte_4
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 8966/2019, dell'ottava sezione del tribunale di Napoli, emessa in data 26/09/2019, è stata accolta la domanda proposta da e Controparte_1
volta ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni cagionati CP_2 all'interno della loro proprietà, in conseguenza della voragine verificatasi in data
05/08/2010, nei confronti dei convenuti in primo grado, , Parte_1
, e . Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_3
Segnatamente, il giudice di prime cure ha così deciso: “Condanna Parte_1
, , e ,
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4 Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori della somma di € 13.572,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 05/08/2010 all'effettivo soddisfo;
pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di convenuti in solido tra loro come per legge;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di lite in favore degli attori che liquida in complessivi € 5.535,00, di cui € 700,00 per
RGn°5464/2019-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
spese vive, oltre spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA con attribuzione in favore dell'Avv. FA ZA dichiaratosi anticipatario”.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3
, affidando le proprie doglianze a sette motivi.
[...] Parte_2
3. e sono rimasti contumaci in appello Parte_4 Controparte_3
4. e non risultavano inizialmente costituiti, atteso che Controparte_1 CP_2
in data 17 e 18 marzo 2020 il loro difensore ZA FA depositava due istanze
– una di visibilità del fascicolo ed una avente ad oggetto un'integrazione documentale -cui tuttavia non faceva seguito la costituzione in giudizio.
Ed infatti, con l'ordinanza del 20 ottobre 2020, con cui questa Corte, in diversa composizione, esaminava anche l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, veniva dichiarata la contumacia di tali appellati.
Questi ultimi risultano costituiti soltanto alla data 15 maggio 2025 allorquando il difensore ZA FA ha provveduto alla costituzione telematica, allegando anche una comparsa di risposta datata 13 marzo 2020, che prima di allora tuttavia non risultava acquisita agli atti.
In tale atto difensivo gli appellati contestano la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, ritenendo la stessa corretta in fatto ed in diritto anche per la parte relativa alle spese processuali. Non hanno chiesto di espletare alcuna attività istruttoria e si sono opposti ad un'eventuale nomina di un nuovo CTU in appello.
5. Preliminarmente deve essere rilevata, all'esito di verifica ex officio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7 dicembre 2019, da , e nel Parte_1 Parte_3 Parte_2
rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata risalente all'11 ottobre 2019, nonché la sua procedibilità in virtù della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, in data 16 dicembre
2019, nel rispetto del termine di dieci giorni, di cui agli artt. 347 e 165 c.p.c., dalla notifica della citazione in appello.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
6. Non è stata effettuata alcuna attività istruttoria e, all'esito di un mutamento della sezione assegnataria del procedimento, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 21 maggio 2025.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata.
8. I primi sei motivi di impugnazione, che per evidenti ragioni di connessione si reputa opportuno trattare congiuntamente, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
Con i primi tre motivi, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata perché la stessa avrebbe accolto la domanda di risarcimento di danni riconducibili ad un evento diverso da quello indicato in citazione.
Secondo quanto dedotto dagli impugnanti, nella descrizione della vicenda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, gli attori avevano indicato quale evento lesivo una voragine apertasi nella proprietà dei convenuti nella serata del 5 agosto 2010.
Inoltre, la domanda formulata risultava assolutamente generica, non essendo individuabile la precisa ubicazione della voragine da cui sarebbero scaturiti i danni, né la descrizione del pregiudizio patito e dei luoghi compromessi da tali danni, non potendo ritenersi idoneo a sanare tale vuoto descrittivo il preventivo versato in atti, che aveva quantificato i danni per l'importo di €59.000,00, pari ai costi di una ristrutturazione dell'immobile attoreo.
Col secondo e il terzo motivo, in particolare, è stata denunciata l'illogicità e contraddittorietà dell'iter logico - giuridico seguito dal Giudice di prime cure che, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta in quel grado - la quale aveva indicato, quale evento generatore del danno, le vibrazioni prodotte durante le attività di demolizione dello stabile di proprietà dei convenuti – aveva nondimeno affermato che le circostanze affermate dagli attori erano confermate dalle prove orali e dalla consulenza tecnica.
Gli appellanti hanno al riguardo sostenuto che l'evento lesivo individuato dal CTU, rappresentato dalle vibrazioni generate nel corso dei lavori di manutenzione realizzati dalla ditta incaricata dai , non fosse il medesimo, ovvero la Parte_1
voragine, individuato nell'atto di citazione.
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Tra l'altro, gli odierni appellanti non avevano mai negato che l'evento dedotto in citazione, e cioè la “voragine”, si fosse effettivamente verificato, ma avevano contestato che i danni prospettati dagli attori fossero riconducibili al crollo in questione;
la decisione doveva pertanto ritenersi emessa in violazione del principio del contraddittorio, dal momento che i convenuti non avevano potuto difendersi dalle nuove deduzioni, emerse per la prima volta con la c.t.u.
Con gli ulteriori tre motivi di appello, involgenti anch'essi il merito della decisione, gli appellanti hanno ancora protestato che la consulenza disposta dal giudice – che, anche in ipotesi di “consulenza percipiente”, non è un mezzo di prova e non esonera le parti dall'onere di cui all'art. 2967 c.c.- avrebbe nel caso di specie sopperito alle lacune probatorie degli attori, che si erano limitati a dichiarare di avere subito danni in conseguenza della voragine.
Ne sarebbe conseguita, dunque, la violazione dei principi cardine del processo civile quali la chiarezza espositiva della citazione, l'assolvimento dell'onere probatorio e più di tutti il principio del contraddittorio, inteso come possibilità di replicare e difendersi dalle contrarie istanze e domande;
se, infatti, si fosse prospettato in citazione che i lavori della ditta che demolì il fabbricato nel 2009 erano la causa generatrice dei danni, senz'altro si sarebbe azionata nei termini di legge la chiamata in garanzia.
Secondo la ricostruzione degli appellanti, per effetto degli esiti della consulenza tecnica, si sarebbe quindi realizzata una inammissibile mutatio libelli, con stravolgimento della causa petendi rispetto a quella indicata nell'originario atto di citazione.
Orbene, a dispetto delle censurate incongruenze da cui sarebbe inficiata la sentenza gravata, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, all'accoglimento delle domande risarcitorie proposte da e Controparte_1 CP_2
Al fine di comprendere l'effettiva portata delle doglianze degli appellanti, risulta di fondamentale importanza ricostruire il quadro fattuale oggetto di causa, poiché gli stessi lamentano la genericità ed indeterminatezza della citazione in primo grado,
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che avrebbe portato altresì ad una duplicazione risarcitoria a vantaggio degli odierni appellati.
Nell'esposizione della vicenda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, viene fatta menzione di un primo cedimento in data 28 settembre 2007, accertato dai V.V. F.F. in data 4 ottobre 2007, che ha portato alla demolizione del fabbricato pericolante tramite dei lavori iniziati il 22 novembre 2009 e portati a termine il 26 febbraio 2010. Al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni prodotti in conseguenza del primo crollo allegato, e Controparte_1
hanno agito nei confronti degli attuali appellanti in data 10 settembre CP_2
2020.
All'esito del giudizio, avente n° R.G. 75729, incardinato presso il tribunale di
Napoli, gli attori hanno visto accogliere la propria domanda con sentenza numero
9757 del 2016; i danni prospettati in quella sede erano relativi a lesioni fessurative sul muro di tufo in comune e al confine con la proprietà convenuta e all'interno dell'immobile sulla parete del locale adibito a cucina, derivanti dal cedimento verificatosi in data 4 ottobre 2007, menzionato in precedenza, come accertato dalla consulenza disposta in quella sede.
I lavori di demolizione del fabbricato da cui sono derivati i danni, finalizzati ad eliminare la causa del primo cedimento descritto, sono iniziati il 22 novembre 2009
e sono terminati il 26 febbraio 2010.
Tuttavia, come accertato a pag. 62 della CTU disposta in primo grado, affidata alle cure dell'ing. vi è stato un secondo cedimento in data 24 giugno Persona_1
2010, per il quale è stata emessa una nuova ordinanza da parte del comune di
Afragola, la n. 75 del 2010, rimasta inadempiuta fino al 05 agosto 2010, giorno in cui veniva emessa una diffida nei confronti dei convenuti.
Successivamente, a causa delle piogge torrenziali verificatesi il 1 novembre 2010 e l'8 novembre 2010, si è verificato un ulteriore allargamento della predetta voragine, che ha reso necessario lo svolgimento di ulteriori lavori di manutenzione da parte dei , odierni appellanti. Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, risulta incensurabile la sentenza di primo grado che, recependo gli esiti dell'espletata consulenza tecnica, ha ritenuto che la stessa
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda offrisse pieno confronto alle deduzioni svolte dagli attori, avendo anche il nominato c.t.u. acclarato il verificarsi della “voragine” descritta in citazione, accertandone le cause, produttive dei danni denunciati, sulla scorta delle sue cognizioni tecniche.
Sulla scorta dell'espletata c.t.u., in particolare, risulta in primo luogo accertata la diversità dell'evento lesivo allegato in primo grado, rispetto a quello oggetto del precedente giudizio avente n° 75279/2010 R.G. deciso con sentenza n° 9757/2016.
La diversità tra le cause generatrici del danno si evince anche dal fatto che il 26 febbraio 2010 il comune di Afragola ebbe ad acquisire il C.E.P. (certificato di eliminato pericolo) per la demolizione totale del fabbricato di proprietà dei convenuti e per il riempimento della cavità ove presentava le fratture della calotta e della caduta del solaio.
Pertanto, la seconda voragine è caratterizzata da un autonomo ciclo causale, che non dipende più dall'esistenza del fabbricato presente nella proprietà dei convenuti, essendosi formata proprio a seguito dei lavori di demolizione dello stesso.
La C.T.U. espletata in primo grado è stata ineccepibile sul punto, chiarendo che la causa dei danni lamentata in giudizio dai ricorrenti fosse imputabile univocamente alle vibrazioni/azioni di disturbo prodotte durante le attività di demolizioni dello stabile in via Santa Maria n. 63 da parte della ditta Controparte_4
Non vi è dunque un rischio di duplicazione risarcitoria, atteso che il consulente nominato in primo grado, di intesa anche con i CTP, ha escluso la quantificazione dei danni già presi in considerazione nel precedente giudizio.
A pagina 23 della relazione peritale, infatti, si legge che “per l'ambiente 4 cucina/salone non si sono considerate in questa consulenza la parete prospiciente via Dante Alighieri e la parete comune con lo stabile di proprietà dei convenuti in quanto esse sono state oggetto di un precedente giudizio n. r.g. 729/2010”, considerazione ribadita anche a pagina 52.
Né può dirsi, come preteso dagli impugnanti, che la consulenza in esame abbia individuato un nuovo evento causativo dei danni, differente rispetto a quello menzionato nell'atto di citazione, andando a colmare le lacune probatorie in ordine alla verificazione dei danni.
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Gli attori, infatti, hanno dedotto di aver subito dei danni in conseguenza della voragine apertasi nella proprietà dei convenuti ed hanno agito in giudizio proprio al fine di vedere accertata l'effettiva causa generatrice del danno.
A tal proposito, secondo orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. Civ. sez. 3, ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; conf. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 6155 del
13/03/2009).
Applicando i principi di cui sopra al caso in esame, è indubbio che gli odierni appellati abbiano specificato quale fosse l'evento generatore del danno, denunciando l'apertura della voragine evidentemente sintomatica di un dissesto statico e rimettendo al giudice ed alla consulenza la valutazione in merito alla causa, compiutamente individuata, solo all'esito delle indagini tecniche compiute dall'ausiliario giudiziale, nelle vibrazioni prodotte durante i lavori di demolizione.
Del resto, nel confutare la prospettazione degli appellanti, corre mente osservare che nella memoria ex art. 183, comma 6, 1° termine, c.p.c. depositata in data 28 gennaio
2013, gli attori ebbero a ribadire, nel precisare le proprie domande, che “ i danni che occupano questo giudizio non sono quelli derivanti dall'evento del 4/10/2007 e di cui appunto vi è già giudizio pendente, ed allo stato è stata depositata CTU, bensì afferiscono ai danni successivi causati dagli attori il giorno 5/8/2010 per i lavori che essi finalmente decisero di effettuare e solo dietro ordinanza del Comune di
Afragola” testualmente chiedendo di disporre c.t.u. per la determinazione dei danni subiti dall'immobile alla data del 05/08/2010 e che “hanno connessione con le
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attività poste in essere dai convenuti al fine di adempiere finalmente alle ordinanze del comune di Afragola”.
Sulla scorta di tali evidenze, è senz'altro da escludere che il CTU abbia introdotto arbitrariamente un nuovo thema decidendum con una sostanziale mutatio libelli inammissibile, ma si ritiene che lo stesso abbia soltanto reso evidente il nesso causale sussistente tra lo svolgimento dei lavori nel fondo di proprietà e Parte_1 la voragine apertasi nel fondo degli appellati, sintomatica di un dissesto statico che trova il proprio antecedente causale proprio nelle predette opere.
Rilevata l'insussistenza di un mutamento della domanda in corso di causa, risulta infondata la doglianza sollevata dagli appellanti al terzo motivo di gravame, secondo cui gli stessi, a causa del contegno difensivo degli antagonisti, avrebbero visto pregiudicata la possibilità di chiamare in causa la ditta appaltatrice.
Essi, infatti, ben essendo a conoscenza delle complesse vicende che avevano interessato, dal punto di vista statico, la loro proprietà - tanto da indurre l'autorità amministrativa ad intervenire, per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, al fine di garantirne la messa in sicurezza- ben avrebbero potuto ipotizzare che il crollo fosse ascrivibile ai recenti lavori di demolizione del manufatto, commissionati all'impresa edile;
del resto, come pure osservato dal primo Giudice, in considerazione della tardività della costituzione in primo grado, in violazione del termine di cui all'art. 269 c.p.c., non sarebbe stata comunque possibile la chiamata in causa, impregiudicata la facoltà degli appellanti di proporre un autonomo giudizio al fine di accertare le eventuali responsabilità dell'appaltatore.
Giova inoltre osservare che, con ripetute pronunce, la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, ricorre normalmente, in eventuale concorso con quella dell'appaltatore, una responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del committente che, come nel caso di specie, in cui l'area era già stata oggetto di lavori di manutenzione, abbia la custodia della res.
(cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 7553 del 17/03/2021; Cass. sez. 3, 28 settembre 2018
n. 23442).
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In particolare, secondo quanto affermato da Cass. n.7553/2021, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., che trova limite esclusivamente nel caso fortuito, rappresentato da una condotta imprevedibile ed eccentrica dell'appaltatore, che nel caso di specie non risulta né allegata né, tanto meno, provata.
9. Del pari merita di essere disatteso l'ultimo motivo di impugnazione, con cui gli appellanti, in via subordinata, censurano la sentenza gravata per non aver compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della discrepanza tra l'importo di oltre € 50.000,00 (€51.000,00 a cui aggiungere €6.000,00 a titolo di danno esistenziale) richiesto in citazione e quello di € 13.572,58 effettivamente liquidato. La suddetta difformità, integrante nell'assunto degli appellanti un'ipotesi di soccombenza reciproca, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a pronunciare una compensazione delle spese.
La censura non coglie nel segno.
In argomento vale in primo luogo richiamare il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del
15/07/2005; Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 11329 del 26/04/2019).
Inoltre, come ormai chiarito dalla Corte nomofilattica, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza, come invece sostenuto erroneamente degli appellanti, reciproca soccombenza che appare invece configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022)
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La condanna degli appellanti alla refusione, in favore della controparte, delle spese di lite del primo grado - liquidate considerando lo scaglione relativo all'importo effettivamente riconosciuto –integra dunque piana applicazione della regola della soccombenza, che si ispira al principio di causalità, di cui all'art. 91 del codice di procedura civile. Pertanto, non risultando neppure prospettati gli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., come risultante dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77 del 2018 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014 nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione, parziale od integrale, per altre gravi ed eccezionali ragioni- l'impugnazione proposta non può che essere integralmente rigettata.
10. Per effetto della soccombenza, gli appellanti , e Parte_1 Parte_3
devono essere condannati alla refusione delle spese di lite relative Parte_2 al presente grado in favore degli appellati e spese Controparte_1 CP_2 che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta ed applicata la misura minima dei compensi, in considerazione della costituzione degli appellati solo in data 15 maggio 2025- si liquidano come da dispositivo che segue.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n.8966/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al rimborso in favore degli appellati e delle spese di lite relative al Controparte_1 CP_2
presente grado che liquida in complessivi € 1.984,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR
30 maggio 2002, n. 115 ( comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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