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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2022 promossa da:
MU PO (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRABETTI FABIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
CP_2
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 29.9.2022, LE OM ha convenuto in giudizio l' e l'
[...]
proponendo opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
08976202200000527000 notificatagli il 20.7.2022 da e relativi al Controparte_1
CP_ mancato pagamento, per quanto qui d'interesse, di crediti previdenziali vantati da oggetto di quattordici avvisi di addebito, ed in particolare, nn.: 38920180000497835000;
38920180000776128000; 38920180001081614000; 38920180001562075000;
38920180002374617000; 38920190000918843000; 38920190000959780000;
38920190001325114000; 38920190001386267000; 38920190002005125000;
38920190002114301000; 38920190002214472000; 38920210000779107000;
38920210000899191000.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze: i) mancata notifica, nullità e illegittimità degli avvisi di addebito presupposti;
ii) decadenza dal potere di riscossione con riferimento all'ava 38920180000776128000 in quanto, avendo ad oggetto contributi per il 2013, essi avrebbero dovuto essere iscritti al 31.12.2014, quando invece il ruolo era stato reso esecutivo solo nel 2018; iii) inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché l'indirizzo del notificante ( ) non proviene dai Pubblici Controparte_3
Elenchi; iv) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
v) violazione della legge 228/2012 in relazione all'istanza di sospensione della riscossione del 16.9.2022.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, fosse dichiarata la decadenza dell'avviso di addebito 38920180000776128000, nonché la nullità e/o l'illegittimità e/o inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, e degli avvisi di addebito presupposti. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi tempestivamente, l' resistente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva rispetto alla censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata notifica dei CP_ titoli presupposti del provvedimento impugnato, evidenziando la legittimazione in parte qua dell' in quanto ente creditore che ha formato e notificato gli avvisi di addebito presupposti, non potendo dunque pretendersi da la prova della corretta notifica di tali atti;
ha, poi, dedotto l'infondatezza CP_4
del ricorso, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ovvero, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con spese compensate tra le parti).
CP_ Alla prima udienza di discussione non si è costituito. Stante la nullità della notificazione in quanto non eseguita alla struttura territoriale dell'ente previdenziale, ne è stata ordinata la rinnovazione con ordinanza del 1 febbraio 2023. Nonostante la regolarità della notifica, l'ente convenuto non si è costituito in giudizio: ne deve dunque essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Preliminarmente, si osserva che, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendone l'illegittimità per omessa notifica dei titoli, oltreché facendo valere vizi formali inerenti specificamente all'atto notificatogli dal concessionario della riscossione. Ebbene, di contro a quanto asserito nell'atto introduttivo, ove si afferma che l'opposizione in esame avrebbe natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il ricorso:
a) ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, laddove è stata dedotta la mancata notifica degli avvisi di addebito;
b) è qualificabile quale opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quanto attiene ai vizi formali e di notifica fatti valere contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Nessuna natura di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. può invece essere riconosciuta al ricorso, posto che simile veste viene assunta dall'opposizione allorché il contribuente alleghi un fatto estintivo del credito (prescrizione quinquennale) comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo: nel caso che ci occupa, invece, nessuno dei motivi di opposizione formulati in ricorso prospetta una simile doglianza.
Deve, difatti, richiamarsi quanto affermato in plurime occasioni dalla Suprema Corte: “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
Questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”
(Cass. civ., sez. VI-L, 2 settembre 2020, n. 18256, in motivazione).
In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato integralmente inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate, facendosi applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: “In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; in termini,
Cass. civ., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. civ., sez.
VI-L, 28 maggio 2014, n. 12002).
Sull'opposizione nella sua funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art. 24 d.lgs.
46/1999
Per la parte relativa alle doglianze attinenti alla inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione, che – come detto – assume esclusivamente funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs 46/1999 asseritamente non potuta esercitare, dal momento che il CP_ ricorrente non ha fatto valere alcuna censura concernente l'estinzione delle pretese creditorie dell' avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sub iudice.
Il ricorso è stato depositato il 29 settembre 2022 ed il provvedimento opposto è stato notificato al
OM in data 20 luglio 2022 (come risulta dai doc. 2 e 2B prodotti da e per stessa ammissione CP_4 di parte ricorrente a pag. 1 dell'atto introduttivo). Essendo, pertanto, intercorsi 71 giorni tra la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed il deposito della relativa opposizione, tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso in parte qua, essendo inutilmente spirato il termine perentorio di 40 giorni per la sua proposizione.
Sull'opposizione nella sua veste di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Alle medesime esiziali conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle doglianze meramente formali sollevate da parte opponente rispetto al provvedimento censurato, stante la perentorierà del termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi sancito dal primo comma dell'art. 617 c.p.c.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore solo di , in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € CP_4
260.000), con esclusivo riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la natura documentale della presente controversia, e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ Di contro, in considerazione della mancata costituzione di quantunque parte convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da LE OM avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08976202200000527000;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
, liquidate in complessivi € 8.401,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge se dovuti.
CP_ 3) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente ed
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, con deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2022 promossa da:
MU PO (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRABETTI FABIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
CP_2
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 29.9.2022, LE OM ha convenuto in giudizio l' e l'
[...]
proponendo opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. Controparte_3
08976202200000527000 notificatagli il 20.7.2022 da e relativi al Controparte_1
CP_ mancato pagamento, per quanto qui d'interesse, di crediti previdenziali vantati da oggetto di quattordici avvisi di addebito, ed in particolare, nn.: 38920180000497835000;
38920180000776128000; 38920180001081614000; 38920180001562075000;
38920180002374617000; 38920190000918843000; 38920190000959780000;
38920190001325114000; 38920190001386267000; 38920190002005125000;
38920190002114301000; 38920190002214472000; 38920210000779107000;
38920210000899191000.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze: i) mancata notifica, nullità e illegittimità degli avvisi di addebito presupposti;
ii) decadenza dal potere di riscossione con riferimento all'ava 38920180000776128000 in quanto, avendo ad oggetto contributi per il 2013, essi avrebbero dovuto essere iscritti al 31.12.2014, quando invece il ruolo era stato reso esecutivo solo nel 2018; iii) inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché l'indirizzo del notificante ( ) non proviene dai Pubblici Controparte_3
Elenchi; iv) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
v) violazione della legge 228/2012 in relazione all'istanza di sospensione della riscossione del 16.9.2022.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, fosse dichiarata la decadenza dell'avviso di addebito 38920180000776128000, nonché la nullità e/o l'illegittimità e/o inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, e degli avvisi di addebito presupposti. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi tempestivamente, l' resistente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva rispetto alla censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata notifica dei CP_ titoli presupposti del provvedimento impugnato, evidenziando la legittimazione in parte qua dell' in quanto ente creditore che ha formato e notificato gli avvisi di addebito presupposti, non potendo dunque pretendersi da la prova della corretta notifica di tali atti;
ha, poi, dedotto l'infondatezza CP_4
del ricorso, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ovvero, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con spese compensate tra le parti).
CP_ Alla prima udienza di discussione non si è costituito. Stante la nullità della notificazione in quanto non eseguita alla struttura territoriale dell'ente previdenziale, ne è stata ordinata la rinnovazione con ordinanza del 1 febbraio 2023. Nonostante la regolarità della notifica, l'ente convenuto non si è costituito in giudizio: ne deve dunque essere dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Preliminarmente, si osserva che, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendone l'illegittimità per omessa notifica dei titoli, oltreché facendo valere vizi formali inerenti specificamente all'atto notificatogli dal concessionario della riscossione. Ebbene, di contro a quanto asserito nell'atto introduttivo, ove si afferma che l'opposizione in esame avrebbe natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il ricorso:
a) ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, laddove è stata dedotta la mancata notifica degli avvisi di addebito;
b) è qualificabile quale opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quanto attiene ai vizi formali e di notifica fatti valere contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Nessuna natura di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. può invece essere riconosciuta al ricorso, posto che simile veste viene assunta dall'opposizione allorché il contribuente alleghi un fatto estintivo del credito (prescrizione quinquennale) comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo: nel caso che ci occupa, invece, nessuno dei motivi di opposizione formulati in ricorso prospetta una simile doglianza.
Deve, difatti, richiamarsi quanto affermato in plurime occasioni dalla Suprema Corte: “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
Questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”
(Cass. civ., sez. VI-L, 2 settembre 2020, n. 18256, in motivazione).
In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, il ricorso deve essere dichiarato integralmente inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate, facendosi applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093: “In applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale
e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”; in termini,
Cass. civ., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass. civ., sez.
VI-L, 28 maggio 2014, n. 12002).
Sull'opposizione nella sua funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art. 24 d.lgs.
46/1999
Per la parte relativa alle doglianze attinenti alla inesistenza/nullità della notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione, che – come detto – assume esclusivamente funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs 46/1999 asseritamente non potuta esercitare, dal momento che il CP_ ricorrente non ha fatto valere alcuna censura concernente l'estinzione delle pretese creditorie dell' avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sub iudice.
Il ricorso è stato depositato il 29 settembre 2022 ed il provvedimento opposto è stato notificato al
OM in data 20 luglio 2022 (come risulta dai doc. 2 e 2B prodotti da e per stessa ammissione CP_4 di parte ricorrente a pag. 1 dell'atto introduttivo). Essendo, pertanto, intercorsi 71 giorni tra la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed il deposito della relativa opposizione, tanto basta per dichiarare inammissibile il ricorso in parte qua, essendo inutilmente spirato il termine perentorio di 40 giorni per la sua proposizione.
Sull'opposizione nella sua veste di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Alle medesime esiziali conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle doglianze meramente formali sollevate da parte opponente rispetto al provvedimento censurato, stante la perentorierà del termine di 20 giorni per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi sancito dal primo comma dell'art. 617 c.p.c.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore solo di , in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 ad € CP_4
260.000), con esclusivo riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la natura documentale della presente controversia, e sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
CP_ Di contro, in considerazione della mancata costituzione di quantunque parte convenuta vittoriosa, in forza di univoca giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, Cass. civ., sez. VI-3, 19 giugno 2018, n. 16174; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361), le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da LE OM avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 08976202200000527000;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
, liquidate in complessivi € 8.401,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge se dovuti.
CP_ 3) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente ed
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, con deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.