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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 366/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 366/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.02.2025, congiuntamente da:
, nata in [...] il [...], cod. fiscale: Parte_1
, C.F._1
e nato in [...] il [...], cod. fiscale: Parte_2
, entrambi residenti in [...]C.F._2
(PT) alla Via Redolone n.1, rappresentati e difesi dall'Avv. Aurora
Vizzarri del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Quarrata (PT), Via Montalbano n.
203/B, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio il giorno 10.06.2012 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 11.07.2013) e (il Per_1 Per_2
08.05.2016).
Le parti evidenziavano peraltro che nel tempo si manifestavano difficoltà e disaccordi fra i coniugi sulla conduzione della vita coniugale tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di autodeterminare la propria vita e residenza nel reciproco rispetto, previa comunicazione all'altro coniuge dell'indirizzo scelto nell'interesse dei minori.
Altresì, i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro, nonchè a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altra in presenza dei figli.
2) La casa coniugale posta in Serravalle Pistoiese (PT) alla Via
Redolone n.1, di comproprietà dei ricorrenti, resterà nella esclusiva disponibilità della SI.ra , senza riconoscimento di Parte_1 alcun corrispettivo a titolo di indennità di occupazione a favore dell'altro coniuge comproprietario. La SI.ra Parte_1 continuerà a vivere nella casa familiare assieme ai figli minori e ed alla nonna materna, con tutti gli Persona_3 Per_2 arredi, corredi e suppellettili che la compongono, fino a quando i
2 minori non saranno divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) Il SI. si impegna a trovare altra sistemazione Parte_2 stabile ove trasferire la propria residenza anagrafica e i propri effetti personali entro e non oltre il 30/06/2025, comunicando alla SI.ra l'indirizzo della propria abitazione, ed ogni Parte_1 eventuale variazione.
In tal senso, il SI. precisa che, non appena avrà trovato Parte_2 idoneo spazio dove trasferirsi, provvederà a ritirare i suoi effetti personali, attualmente ubicati presso la casa coniugale, e dalla SI.ra già conosciuti. Il SI. si Parte_1 Parte_2 impegna a rilasciare alla SI.ra ampia quietanza al Parte_1 momento del loro ritiro.
I coniugi convengono altresì che il SI. possa continuare Parte_2 ad utilizzare a titolo gratuito l'autorimessa posta nel resede dell'immobile per parcheggiare il proprio motociclo fino a quando non avrà trovato idoneo spazio ove trasferirlo.
4) La SI.ra si impegna a provvedere a volturare a Parte_1 proprio esclusivo nome tutte le utenze dell'abitazione familiare
(acqua, luce, gas, linea telefonica fissa e mobile e internet) e la
Le spese relative alle bollette delle utenze domestiche Per_4
(acqua, luce, gas, internet e telefonia), alla e alla Per_4 manutenzione ordinaria dell'immobile resteranno a carico del genitore assegnatario della casa familiare, che dovrà provvedere in via esclusiva al loro pagamento, mentre le spese per la manutenzione straordinaria della casa familiare resteranno a carico di entrambi i coniugi, che vi dovranno contribuire nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno, con espresso diritto per il soggetto anticipatario di richiedere all'altro il rimborso pro-quota.
Nel frattempo e solo fino a quando il SI. non avrà Parte_2 trovato altra sistemazione abitativa, al precipuo ed esclusivo fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo, le spese relative alle bollette delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, internet e telefonia) verranno dai coniugi suddivise al 50%.
3 5) Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro.
6) I figli minori della coppia, (di anni 11) e (di anni Per_1 Per_2
8) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, dove manterranno la loro residenza anagrafica.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi.
In ogni caso, le parti si impegnano a prestare ogni collaborazione per la formazione dei documenti dei figli minori, compresi quelli validi per l'espatrio, cooperando diligentemente per le sottoscrizioni, le formalità e le prestazioni di consenso.
7) Stante il carattere congiunto dell'affidamento dei figli, i genitori concorderanno tra loro le modalità e i termini di permanenza con gli stessi, senza limitazioni di sorta e con esclusivo riguardo alle eSIenze di quest'ultimi. Tuttavia, a titolo di regola generale ed in caso di mancato accordo tra i genitori, quest'ultimi staranno con i figli, compatibilmente con le eSIenze scolastiche, sportive e di svago dei minori, secondo le seguenti modalità:
a) infrasettimanalmente: sino a che il Sig. non avrà Parte_2 trovato una sistemazione stabile e consona ad ospitare i figli, nelle settimane dispari con weekend di spettanza della madre, i bambini trascorreranno con il padre il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 17,30 fino alle ore 22,30, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre. In ogni caso, nell'esclusivo
4 interesse dei figli e sino a che il Sig. non avrà trovato una Parte_2 sistemazione stabile e consona ad ospitare i figli, la Sig.ra Pt_1 acconsente che il padre veda e/o tenga con sé i bambini (nei giorni sopra indicati) anche presso la casa familiare. Resta inteso, in tal caso, che il SI. dovrà terminare la permanenza presso la Parte_2 casa coniugale entro le 22.30.
Nel momento in cui il Sig. avrà reperito una sistemazione Parte_2 stabile idonea al pernottamento dei figli, i ragazzi trascorreranno con il padre, nelle settimane dispari, tre giorni infrasettimanali
(martedì, giovedì e venerdì), mentre nelle settimane pari, due giorni infrasettimanali (lunedì, martedì). Nei giorni di visita sopra indicati, il padre potrà tenere con sé i figli dalle ore 17,30 sino alla mattina successiva, momento nel quale verranno accompagnati direttamente a scuola, ovvero, in periodo di sospensione scolastica, presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00.
In ogni caso, infrasettimanalmente, il Sig. si rende Parte_2 disponibile a coordinarsi con la Sig.ra nel trasporto dei Pt_1 ragazzi da/a scuola e/o presso le attività (sportive e non) prescelte, adattandosi ciascun coniuge alle eSIenze lavorative dell'altro.
c) Nel fine settimana: i minori trascorreranno con i genitori i weekend alternandosi tra i due, e più precisamente, i weekend dispari del calendario con la madre e i weekend pari del calendario con il padre.
Sino a che il Sig. non avrà trovato una idonea Parte_2 sistemazione per far dormire i figli con sé, nel fine settimana di sua spettanza, starà con i bambini dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica sera, avendo cura di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre entro le ore 22.30. In tale occasione, solo previo consenso della SI.ra , il padre e i ragazzi potranno Pt_1 alternativamente pranzare o cenare nella casa familiare.
Nel momento in cui il Sig. avrà reperito una sistemazione Parte_2 stabile idonea al pernottamento dei figli, nel weekend di sua spettanza, il padre potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola
(ovvero, nel periodo di chiusura delle scuole, dalle ore 10,00) sino
5 al lunedì mattina successivo, momento nel quale verranno accompagnati direttamente a scuola, ovvero, in periodo di sospensione scolastica, presso l'abitazione della madre entro le ore
10.00.
d) Durante le vacanze natalizie e pasquali: i genitori si comunicheranno di volta in volta i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro avendo cura di ispirarsi al principio dell'alternanza ovvero, ad anni alterni, i minori trascorreranno le vacanze natalizie con un genitore dall'uscita dalla scuola il giorno
23 dicembre fino al 30 dicembre con pernotto compreso e, con l'altro genitore, dalla mattina del 31 dicembre fino al 6 gennaio con pernotto incluso, mentre quelle pasquali con un solo genitore alternando gli anni. Anche le altre festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre compresi i ponti che ne dovessero derivare) saranno trascorse dai minori alternativamente con i genitori.
e) Durante il periodo di vacanza estiva: i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive. I genitori si comunicheranno reciprocamente, con congruo preavviso di 15 giorni l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
8) Nell'ottica della collaborazione reciproca e sempre in vista dell'interesse primario dei minori, considerate le eSIenze di carattere lavorativo di entrambi i coniugi, le Parti si impegnano a comunicarsi entro un congruo termine e, comunque, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, eventuali cambiamenti dei periodi di riferimento al fine di subentrare l'uno nei periodi di pertinenza dell'altro genitore. Resta inteso, in ogni caso, che i coniugi si rendono disponibili a coordinarsi tra loro nel trasporto dei ragazzi da/a scuola e/o presso le attività (sportive e non) prescelte, adattandosi alle reciproche eSIenze lavorative.
9) Nei giorni infrasettimanali in cui i bambini non dovessero per una qualsiasi ragione recarsi a scuola la madre, previo avviso telefonico al padre, consentirà a questi di recarsi a prendere i figli presso la propria abitazione negli stessi orari della frequenza
6 scolastica. In tutti i casi in cui, a causa di malattie o altri contrattempi od ostacoli alla frequentazione, il padre non abbia potuto tenere con sé i figli secondo le modalità e gli orari sopra indicati, il padre avrà diritto a recuperare gli incontri con ciascuno dei figli, per tutti i giorni non utilizzati, secondo le seguenti modalità: per quanto riguarda la frequentazione infrasettimanale il recupero avverrà con le medesime modalità previste e non usufruite a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento o comunque dal primo giorno utile, qualora più vantaggioso per il padre, previa comunicazione alla madre;
per quanto attiene ai week-end il recupero investirà il fine settimana immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, previa comunicazione alla madre.
10) Il SI. verserà mensilmente a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di €.500,00
(€.250,00 per ciascuno di essi). L'importo del contributo di mantenimento come sopra determinato verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno Parte_1
20 (venti) di ogni mese, a decorrere dall'omologa del Tribunale di
Pistoia e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
11) Il padre contribuirà nella misura del 70% e la madre nella misura del 30% alle spese straordinarie sostenute e documentate nell'interesse dei figli e identificate in quelle contenute nel
Protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale di Pistoia e il
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
Per quanto riguarda le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra le parti (quali iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici (preferibilmente di seconda mano e in buono stato ove reperibili entro la prima settimana di inizio dell'anno scolastico e corredo di inizio anno scolastico, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista
7 privato, spese protesiche, spese per la l'alimentazione degli animali domestici ove già presenti prima della separazione dei coniugi, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, abbonamenti a mezzo di trasporto pubblico, iscrizioni mensili e/o annuali a sport svolti da sempre dai ragazzi) ciascun genitore rimborserà all'altro, che ha sostenuto direttamente la spesa, la quota parte della somma versata, dietro esibizione della ricevuta di pagamento.
Per quanto riguarda le spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori (quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, ricariche e abbonamenti telefonia mobile;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitter;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, trattamenti estetici;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli), solo ove concordate per iscritto (anche a mezzo sms, email o
WhatsApp), e con la precisazione che il silenzio equivale ad assenso ove protratto per più di 5 (cinque) giorni dalla richiesta, dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate a fronte dell'esibizione di fattura o ricevuta intestata a o o documento equivalente (ad es. scontrino Per_1 Per_2 dettagliato riportante il materiale acquistato).
8 I genitori, in ogni caso, concordano che le spese relative all'acquisto o al passaggio di proprietà di moto e/o auto veicolo (e simili), ivi comprese le spese per bollo e assicurazione, restino a carico del genitore che ha provveduto o acconsentito l'acquisto e/o al passaggio di proprietà in favore del figlio, nulla dovendo l'altro in difetto di accordo.
I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sanitaria dovranno essere intestati al/i figlio/i con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore.
Le fatture e le spese, in generale, intestate ai figli potranno essere dedotte dai genitori nella misura del 50%, salvo diverso accordo tra loro.
12) Gli animali di famiglia resteranno presso la casa familiare, stabilendo a carico dell'altro genitore ovvero il SI. Parte_2
un contributo economico pari al 50% (cinquanta per cento)
[...] delle spese sostenute e documentate per la cura e mantenimento degli animali stessi (ad. esempio alimentazione, toilettatura, spese veterinarie, assicurazione).
13) Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
14) L'assegno unico universale spettante alla famiglia per i figli viene riconosciuto ad entrambi i coniugi nella misura del 50%.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
15) Per quanto riguarda il bene immobile ad essi coniugi cointestato, marito e moglie concordano quanto segue.
I coniugi si impegnano a non trasferire a terzi l'immobile destinato a casa familiare di loro comproprietà fino a quando i figli non saranno divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, salvo diverso accordo tra le parti. Convengono altresì che il residuo mutuo cointestato pari a circa € 94.264,29 (come da allegato 8), al netto di quanto precedentemente versato dai coniugi, resti a carico di entrambe le Parti, che saranno obbligate in solido al pagamento delle rate di mutuo residue fino alla sua naturale scadenza,
9 pertanto, ognuno dei coniugi provvederà al pagamento nella misura del 50% (cinquanta per cento) della rata mensile di mutuo, tramite versamento da effettuarsi mensilmente, prima della scadenza della rata stessa, sul conto corrente bancario n.
5643/2040 acceso presso Bnl S.P.A., in Via E. Fermi Ang. Via S.
Quasimodo Pistoia 51100.
Le Parti si riconoscono sin d'ora il diritto di regresso nei confronti dell'altro condebitore per la quota-parte da quest'ultimo eventualmente non versata e, quindi, anticipata per suo conto.
16) Per quanto riguarda la divisione di tutte le attività bancarie costituenti loro beni comuni, titoli e conti correnti bancari cointestati, i coniugi concordano che le eventuali somme giacenti sul conto corrente bancario n. 2636/1696 acceso presso Banco
BPM, Filiale di Quarrata (PT), Via Montalbano, 113/115, entro 10 giorni dalla data di omologazione del presente accordo, saranno divise a metà tra i coniugi ed il conto corrente bancario stesso sarà estinto. Mentre il conto corrente n. 5643/2040 acceso presso Bnl
S.P.A., in Via E. Fermi Ang. Via S. Quasimodo Pistoia 51100, sul quale continueranno ad essere versati gli importi a copertura delle rate mensili del mutuo, resterà aperto fino all'estinzione del muto con distribuzione ai coniugi, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, del saldo eventualmente residuante sul c/c al momento della sua estinzione.
17) Quanto ai versamenti/acquisti effettuati negli anni, a qualsiasi titolo, da entrambi i coniugi sia per le spese di famiglia che per quelle inerenti ad acquisto di mobilia, così come quelle sostenute relativamente al mutuo fondiario, i coniugi rinunciano ad ogni ulteriore pretesa, a qualsiasi titolo, fatto salvo per quanto riguarda il finanziamento contratto dal SI. e tutt'oggi in Parte_2 essere con Agos Ducato S.p.A. con scadenza l'08/02/2028, al cui pagamento la SI.ra continuerà a contribuire Parte_1 corrispondendo la somma mensile di € 240,00 tramite versamento sul c/c accesso presso Bnl, mentre il SI. con le stesse Parte_2 modalità provvederà al pagamento della quota di € 40,00, il tutto fino ad estinzione del debito residuo.
10 18) Quanto ai beni mobili registrati intestati ai singoli coniugi, le
Parti dichiarano che si tratta di beni personali e, come tali, resteranno in esclusivo godimento al coniuge intestatario del bene, pertanto, ciascun coniuge potrà disporre liberamente del veicolo di sua proprietà provvedendo in via esclusiva alle relative spese di gestione e manutenzione (RCA auto, carburante, manutenzione, bollo etc. etc.).
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
02.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] il [...] e nato Parte_2 in Pistoia (PT) il 23.10.1977, che hanno contratto matrimonio il
11 giorno 10.06.2012 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
36, P. 2, S. A, anno 2012);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 21.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di ConSIlio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 366/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 24.02.2025, congiuntamente da:
, nata in [...] il [...], cod. fiscale: Parte_1
, C.F._1
e nato in [...] il [...], cod. fiscale: Parte_2
, entrambi residenti in [...]C.F._2
(PT) alla Via Redolone n.1, rappresentati e difesi dall'Avv. Aurora
Vizzarri del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso lo studio della medesima sito in Quarrata (PT), Via Montalbano n.
203/B, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 24.02.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio il giorno 10.06.2012 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (il 11.07.2013) e (il Per_1 Per_2
08.05.2016).
Le parti evidenziavano peraltro che nel tempo si manifestavano difficoltà e disaccordi fra i coniugi sulla conduzione della vita coniugale tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati e liberi di autodeterminare la propria vita e residenza nel reciproco rispetto, previa comunicazione all'altro coniuge dell'indirizzo scelto nell'interesse dei minori.
Altresì, i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro, nonchè a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altra in presenza dei figli.
2) La casa coniugale posta in Serravalle Pistoiese (PT) alla Via
Redolone n.1, di comproprietà dei ricorrenti, resterà nella esclusiva disponibilità della SI.ra , senza riconoscimento di Parte_1 alcun corrispettivo a titolo di indennità di occupazione a favore dell'altro coniuge comproprietario. La SI.ra Parte_1 continuerà a vivere nella casa familiare assieme ai figli minori e ed alla nonna materna, con tutti gli Persona_3 Per_2 arredi, corredi e suppellettili che la compongono, fino a quando i
2 minori non saranno divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
3) Il SI. si impegna a trovare altra sistemazione Parte_2 stabile ove trasferire la propria residenza anagrafica e i propri effetti personali entro e non oltre il 30/06/2025, comunicando alla SI.ra l'indirizzo della propria abitazione, ed ogni Parte_1 eventuale variazione.
In tal senso, il SI. precisa che, non appena avrà trovato Parte_2 idoneo spazio dove trasferirsi, provvederà a ritirare i suoi effetti personali, attualmente ubicati presso la casa coniugale, e dalla SI.ra già conosciuti. Il SI. si Parte_1 Parte_2 impegna a rilasciare alla SI.ra ampia quietanza al Parte_1 momento del loro ritiro.
I coniugi convengono altresì che il SI. possa continuare Parte_2 ad utilizzare a titolo gratuito l'autorimessa posta nel resede dell'immobile per parcheggiare il proprio motociclo fino a quando non avrà trovato idoneo spazio ove trasferirlo.
4) La SI.ra si impegna a provvedere a volturare a Parte_1 proprio esclusivo nome tutte le utenze dell'abitazione familiare
(acqua, luce, gas, linea telefonica fissa e mobile e internet) e la
Le spese relative alle bollette delle utenze domestiche Per_4
(acqua, luce, gas, internet e telefonia), alla e alla Per_4 manutenzione ordinaria dell'immobile resteranno a carico del genitore assegnatario della casa familiare, che dovrà provvedere in via esclusiva al loro pagamento, mentre le spese per la manutenzione straordinaria della casa familiare resteranno a carico di entrambi i coniugi, che vi dovranno contribuire nella misura del
50% (cinquanta per cento) ciascuno, con espresso diritto per il soggetto anticipatario di richiedere all'altro il rimborso pro-quota.
Nel frattempo e solo fino a quando il SI. non avrà Parte_2 trovato altra sistemazione abitativa, al precipuo ed esclusivo fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo, le spese relative alle bollette delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, internet e telefonia) verranno dai coniugi suddivise al 50%.
3 5) Quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altro.
6) I figli minori della coppia, (di anni 11) e (di anni Per_1 Per_2
8) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare, dove manterranno la loro residenza anagrafica.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare separatamente la responsabilità sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi.
In ogni caso, le parti si impegnano a prestare ogni collaborazione per la formazione dei documenti dei figli minori, compresi quelli validi per l'espatrio, cooperando diligentemente per le sottoscrizioni, le formalità e le prestazioni di consenso.
7) Stante il carattere congiunto dell'affidamento dei figli, i genitori concorderanno tra loro le modalità e i termini di permanenza con gli stessi, senza limitazioni di sorta e con esclusivo riguardo alle eSIenze di quest'ultimi. Tuttavia, a titolo di regola generale ed in caso di mancato accordo tra i genitori, quest'ultimi staranno con i figli, compatibilmente con le eSIenze scolastiche, sportive e di svago dei minori, secondo le seguenti modalità:
a) infrasettimanalmente: sino a che il Sig. non avrà Parte_2 trovato una sistemazione stabile e consona ad ospitare i figli, nelle settimane dispari con weekend di spettanza della madre, i bambini trascorreranno con il padre il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 17,30 fino alle ore 22,30, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione della madre. In ogni caso, nell'esclusivo
4 interesse dei figli e sino a che il Sig. non avrà trovato una Parte_2 sistemazione stabile e consona ad ospitare i figli, la Sig.ra Pt_1 acconsente che il padre veda e/o tenga con sé i bambini (nei giorni sopra indicati) anche presso la casa familiare. Resta inteso, in tal caso, che il SI. dovrà terminare la permanenza presso la Parte_2 casa coniugale entro le 22.30.
Nel momento in cui il Sig. avrà reperito una sistemazione Parte_2 stabile idonea al pernottamento dei figli, i ragazzi trascorreranno con il padre, nelle settimane dispari, tre giorni infrasettimanali
(martedì, giovedì e venerdì), mentre nelle settimane pari, due giorni infrasettimanali (lunedì, martedì). Nei giorni di visita sopra indicati, il padre potrà tenere con sé i figli dalle ore 17,30 sino alla mattina successiva, momento nel quale verranno accompagnati direttamente a scuola, ovvero, in periodo di sospensione scolastica, presso l'abitazione della madre entro le ore 10.00.
In ogni caso, infrasettimanalmente, il Sig. si rende Parte_2 disponibile a coordinarsi con la Sig.ra nel trasporto dei Pt_1 ragazzi da/a scuola e/o presso le attività (sportive e non) prescelte, adattandosi ciascun coniuge alle eSIenze lavorative dell'altro.
c) Nel fine settimana: i minori trascorreranno con i genitori i weekend alternandosi tra i due, e più precisamente, i weekend dispari del calendario con la madre e i weekend pari del calendario con il padre.
Sino a che il Sig. non avrà trovato una idonea Parte_2 sistemazione per far dormire i figli con sé, nel fine settimana di sua spettanza, starà con i bambini dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica sera, avendo cura di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre entro le ore 22.30. In tale occasione, solo previo consenso della SI.ra , il padre e i ragazzi potranno Pt_1 alternativamente pranzare o cenare nella casa familiare.
Nel momento in cui il Sig. avrà reperito una sistemazione Parte_2 stabile idonea al pernottamento dei figli, nel weekend di sua spettanza, il padre potrà tenere con sé i figli dall'uscita da scuola
(ovvero, nel periodo di chiusura delle scuole, dalle ore 10,00) sino
5 al lunedì mattina successivo, momento nel quale verranno accompagnati direttamente a scuola, ovvero, in periodo di sospensione scolastica, presso l'abitazione della madre entro le ore
10.00.
d) Durante le vacanze natalizie e pasquali: i genitori si comunicheranno di volta in volta i tempi di permanenza dei minori presso ciascuno di loro avendo cura di ispirarsi al principio dell'alternanza ovvero, ad anni alterni, i minori trascorreranno le vacanze natalizie con un genitore dall'uscita dalla scuola il giorno
23 dicembre fino al 30 dicembre con pernotto compreso e, con l'altro genitore, dalla mattina del 31 dicembre fino al 6 gennaio con pernotto incluso, mentre quelle pasquali con un solo genitore alternando gli anni. Anche le altre festività annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre compresi i ponti che ne dovessero derivare) saranno trascorse dai minori alternativamente con i genitori.
e) Durante il periodo di vacanza estiva: i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori almeno due settimane anche non consecutive. I genitori si comunicheranno reciprocamente, con congruo preavviso di 15 giorni l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
8) Nell'ottica della collaborazione reciproca e sempre in vista dell'interesse primario dei minori, considerate le eSIenze di carattere lavorativo di entrambi i coniugi, le Parti si impegnano a comunicarsi entro un congruo termine e, comunque, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, eventuali cambiamenti dei periodi di riferimento al fine di subentrare l'uno nei periodi di pertinenza dell'altro genitore. Resta inteso, in ogni caso, che i coniugi si rendono disponibili a coordinarsi tra loro nel trasporto dei ragazzi da/a scuola e/o presso le attività (sportive e non) prescelte, adattandosi alle reciproche eSIenze lavorative.
9) Nei giorni infrasettimanali in cui i bambini non dovessero per una qualsiasi ragione recarsi a scuola la madre, previo avviso telefonico al padre, consentirà a questi di recarsi a prendere i figli presso la propria abitazione negli stessi orari della frequenza
6 scolastica. In tutti i casi in cui, a causa di malattie o altri contrattempi od ostacoli alla frequentazione, il padre non abbia potuto tenere con sé i figli secondo le modalità e gli orari sopra indicati, il padre avrà diritto a recuperare gli incontri con ciascuno dei figli, per tutti i giorni non utilizzati, secondo le seguenti modalità: per quanto riguarda la frequentazione infrasettimanale il recupero avverrà con le medesime modalità previste e non usufruite a partire dal giorno immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento o comunque dal primo giorno utile, qualora più vantaggioso per il padre, previa comunicazione alla madre;
per quanto attiene ai week-end il recupero investirà il fine settimana immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento, previa comunicazione alla madre.
10) Il SI. verserà mensilmente a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento dei figli la somma di €.500,00
(€.250,00 per ciascuno di essi). L'importo del contributo di mantenimento come sopra determinato verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , entro e non oltre il giorno Parte_1
20 (venti) di ogni mese, a decorrere dall'omologa del Tribunale di
Pistoia e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT.
11) Il padre contribuirà nella misura del 70% e la madre nella misura del 30% alle spese straordinarie sostenute e documentate nell'interesse dei figli e identificate in quelle contenute nel
Protocollo di intesa sottoscritto tra il Tribunale di Pistoia e il
ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.
Per quanto riguarda le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra le parti (quali iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici (preferibilmente di seconda mano e in buono stato ove reperibili entro la prima settimana di inizio dell'anno scolastico e corredo di inizio anno scolastico, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista
7 privato, spese protesiche, spese per la l'alimentazione degli animali domestici ove già presenti prima della separazione dei coniugi, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, abbonamenti a mezzo di trasporto pubblico, iscrizioni mensili e/o annuali a sport svolti da sempre dai ragazzi) ciascun genitore rimborserà all'altro, che ha sostenuto direttamente la spesa, la quota parte della somma versata, dietro esibizione della ricevuta di pagamento.
Per quanto riguarda le spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori (quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, ricariche e abbonamenti telefonia mobile;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitter;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private, trattamenti estetici;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli), solo ove concordate per iscritto (anche a mezzo sms, email o
WhatsApp), e con la precisazione che il silenzio equivale ad assenso ove protratto per più di 5 (cinque) giorni dalla richiesta, dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate a fronte dell'esibizione di fattura o ricevuta intestata a o o documento equivalente (ad es. scontrino Per_1 Per_2 dettagliato riportante il materiale acquistato).
8 I genitori, in ogni caso, concordano che le spese relative all'acquisto o al passaggio di proprietà di moto e/o auto veicolo (e simili), ivi comprese le spese per bollo e assicurazione, restino a carico del genitore che ha provveduto o acconsentito l'acquisto e/o al passaggio di proprietà in favore del figlio, nulla dovendo l'altro in difetto di accordo.
I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sanitaria dovranno essere intestati al/i figlio/i con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore.
Le fatture e le spese, in generale, intestate ai figli potranno essere dedotte dai genitori nella misura del 50%, salvo diverso accordo tra loro.
12) Gli animali di famiglia resteranno presso la casa familiare, stabilendo a carico dell'altro genitore ovvero il SI. Parte_2
un contributo economico pari al 50% (cinquanta per cento)
[...] delle spese sostenute e documentate per la cura e mantenimento degli animali stessi (ad. esempio alimentazione, toilettatura, spese veterinarie, assicurazione).
13) Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti, per cui rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al mantenimento.
14) L'assegno unico universale spettante alla famiglia per i figli viene riconosciuto ad entrambi i coniugi nella misura del 50%.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
15) Per quanto riguarda il bene immobile ad essi coniugi cointestato, marito e moglie concordano quanto segue.
I coniugi si impegnano a non trasferire a terzi l'immobile destinato a casa familiare di loro comproprietà fino a quando i figli non saranno divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, salvo diverso accordo tra le parti. Convengono altresì che il residuo mutuo cointestato pari a circa € 94.264,29 (come da allegato 8), al netto di quanto precedentemente versato dai coniugi, resti a carico di entrambe le Parti, che saranno obbligate in solido al pagamento delle rate di mutuo residue fino alla sua naturale scadenza,
9 pertanto, ognuno dei coniugi provvederà al pagamento nella misura del 50% (cinquanta per cento) della rata mensile di mutuo, tramite versamento da effettuarsi mensilmente, prima della scadenza della rata stessa, sul conto corrente bancario n.
5643/2040 acceso presso Bnl S.P.A., in Via E. Fermi Ang. Via S.
Quasimodo Pistoia 51100.
Le Parti si riconoscono sin d'ora il diritto di regresso nei confronti dell'altro condebitore per la quota-parte da quest'ultimo eventualmente non versata e, quindi, anticipata per suo conto.
16) Per quanto riguarda la divisione di tutte le attività bancarie costituenti loro beni comuni, titoli e conti correnti bancari cointestati, i coniugi concordano che le eventuali somme giacenti sul conto corrente bancario n. 2636/1696 acceso presso Banco
BPM, Filiale di Quarrata (PT), Via Montalbano, 113/115, entro 10 giorni dalla data di omologazione del presente accordo, saranno divise a metà tra i coniugi ed il conto corrente bancario stesso sarà estinto. Mentre il conto corrente n. 5643/2040 acceso presso Bnl
S.P.A., in Via E. Fermi Ang. Via S. Quasimodo Pistoia 51100, sul quale continueranno ad essere versati gli importi a copertura delle rate mensili del mutuo, resterà aperto fino all'estinzione del muto con distribuzione ai coniugi, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, del saldo eventualmente residuante sul c/c al momento della sua estinzione.
17) Quanto ai versamenti/acquisti effettuati negli anni, a qualsiasi titolo, da entrambi i coniugi sia per le spese di famiglia che per quelle inerenti ad acquisto di mobilia, così come quelle sostenute relativamente al mutuo fondiario, i coniugi rinunciano ad ogni ulteriore pretesa, a qualsiasi titolo, fatto salvo per quanto riguarda il finanziamento contratto dal SI. e tutt'oggi in Parte_2 essere con Agos Ducato S.p.A. con scadenza l'08/02/2028, al cui pagamento la SI.ra continuerà a contribuire Parte_1 corrispondendo la somma mensile di € 240,00 tramite versamento sul c/c accesso presso Bnl, mentre il SI. con le stesse Parte_2 modalità provvederà al pagamento della quota di € 40,00, il tutto fino ad estinzione del debito residuo.
10 18) Quanto ai beni mobili registrati intestati ai singoli coniugi, le
Parti dichiarano che si tratta di beni personali e, come tali, resteranno in esclusivo godimento al coniuge intestatario del bene, pertanto, ciascun coniuge potrà disporre liberamente del veicolo di sua proprietà provvedendo in via esclusiva alle relative spese di gestione e manutenzione (RCA auto, carburante, manutenzione, bollo etc. etc.).
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
02.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata in [...] il [...] e nato Parte_2 in Pistoia (PT) il 23.10.1977, che hanno contratto matrimonio il
11 giorno 10.06.2012 in Pistoia (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
36, P. 2, S. A, anno 2012);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di conSIlio del 21.07.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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