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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11/2022 R.G., promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, via Honor Frost, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luisa Calamia (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_1 ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato, via F. Aprile, n. 52, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tranchida (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2 resistente con l'intervento di
Avv. Lucilla Vaccari curatore speciale dei minori
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso introduttivo depositato in data 4 gennaio 2022, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con , in Marsala il 23 agosto 2003, dal quale CP_1 sono nati i figli (nato a [...] in data [...]), (nata a Persona_1 Persona_2
1 Marsala in data 11 dicembre 2005), (nata a [...] in data [...]) e Persona_3
(nato a [...] in data [...]) e ha esposto che: Persona_4
- con decreto n. 4778/2020 depositato il 4 giugno 2020, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- il figlio è diventato maggiorenne in data anteriore all'introduzione del presente Persona_1 giudizio;
- ha assunto un atteggiamento distaccato nei confronti dei figli, non contribuisce al CP_1 loro mantenimento e ha subìto una condanna penale per maltrattamenti in famiglia. A causa di tale atteggiamento, la figlia si è trasferita presso l'abitazione materna;
Per_2
- dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
b) l'assegnazione della casa coniugale al resistente;
c) l'obbligo a carico di di versarle un assegno mensile pari a € 600 (€ 200 CP_1 per ciascun figlio minore) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 26 febbraio 2022, si è costituito che ha CP_1 aderito alla domanda di divorzio e a quella di assegnazione della casa coniugale in suo favore, opponendosi alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori e chiedendo in via riconvenzionale: a) l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_2 Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocamento delle figlie presso il padre e del figlio presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
b) porre a suo carico l'obbligo di versare a un assegno mensile pari a € 200 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
c) porre a carico Persona_4 di l'obbligo di versare al resistente un assegno mensile pari a € 600 (€ 200 per ciascun Parte_1 figlio) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne (in quanto non Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con il padre) e delle figlie e , oltre Per_2 Persona_3 al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
d) con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 12 aprile 2022, in sede presidenziale sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stato nominato il Giudice istruttore. Quest'ultimo, con ordinanza del 26 novembre
2023, ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale e ha confermato la nomina del curatore speciale dei minori medio tempore disposta dal Tribunale per i minorenni di Palermo.
Con comparsa di risposta depositata in data 20 dicembre 2023, si è costituita l'Avv. Lucilla Vaccari, nella qualità di curatore speciale.
2 Nel corso del giudizio è stata disposta l'apertura di n. 4 sub-procedimenti (n. 11-1/2022 R.G.; n. 11-
2/2022 R.G.; n. 11-3/2022 R.G. e n. 11-4/2022 R.G.), all'esito dei quali sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti per consentire alla figlia minore di riprendere Persona_3 gradualmente gli incontri con i genitori al di fuori della Comunità in cui era stata collocata dal
Tribunale per i Minorenni, inizialmente con divieto di prelevamento da parte dei genitori.
Espletata la fase istruttoria, anche a mezzo di CTU psicologica, all'udienza del 19 giugno 2025, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione rimettendola per competenza al Collegio sulle conclusioni di parte ricorrente, di parte resistente e dell'Avv. Vaccari, formulate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 e di seguito sono riportate:
- conclusioni di parte ricorrente: «dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e;
2) mantenere Per_3 Per_4 il collocamento della minore presso la comunità con facoltà di rientrare in casa ogni 15 giorni Per_3
e per un periodo continuativo stabilito dal Tribunale durante le principali festività e nel periodo estivo;
domicilio prevalente del minore presso la casa materna con autorizzazione della Per_4 madre a richiedere il cambio di residenza autonomamente. Invero, il diritto all'iscrizione anagrafica dipende dalla effettiva dimora abituale, del minore che dal 6 febbraio 2025 è presso la casa materna. diritto di visita del padre con il figlio due volte a settimana, martedì e CP_1 Per_4 giovedì,( orari da stabilire d'intesa fra le parti e secondo gli impegni lavorativi del padre e scolastici del minore)con facoltà di poter trascorrere, ogni quindici giorni, un fine settimana, sabato e domenica, con il figlio presso il proprio domicilio;
festività principali alternate;
3) Per_4 attribuzione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, da parte di CP_1 pari ad euro 250,00 ciascuno;
4) attribuzione in favore della del 100% dell'assegno Parte_1 unico. […]. 5) suddivisione delle spese straordinarie dei figli tra i genitori al 50%»;
- conclusioni di parte resistente: «In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria e disporre tutte le indagini necessaria ad accertare la presunta ludopatia della sig.ra e l'impiego Parte_1 delle somme, erogate dallo Stato in favore della stessa;
Nel merito disporre: Affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori;
Collocamento della minore presso la Comunità ove attualmente Persona_3 trovasi, sino a nuove determinazioni, che saranno assunte dal Tribunale all'esito dell'instaurando procedimento di vigilanza;
Collocamento del minore secondo la migliore Persona_4 soluzione indicata dal Tribunale;
Diritto di visita del genitore non collocatario, da esercitarsi, con riferimento al minore a week end alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica Persona_4 sera e due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi,
3 dalle 16:00 alle 21:00 (22:00 in estate); Quanto alla minore , la stessa trascorrerà i Persona_3 week end alternati con ciascun genitore, dalle 16:00 del venerdì alle 19:00 della domenica.
Per ciò che concerne le festività, le parti convengono di adottare il seguente calendario: Anni pari
(madre): dal 24 dicembre al 30 dicembre;
06 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 2 giugno e 15 agosto, 1 novembre;
Anni dispari (padre): dal 31 dicembre al 5 gennaio, Pasquetta, 1 maggio, 14 agosto e 8 dicembre, 2 novembre;
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi;
f) Quanto alle statuizioni di carattere economico, si chiede: Mantenimento : Persona_3 stante la permanenza della minore in comunità, nessuna statuizione di carattere economico va posta
a carico dei genitori, salvo il diritto a percepire l'Assegno Unico al 50% necessario a provvedere alle esigenze della minore durante la permanenza presso i genitori medesimi;
Mantenimento
in caso di collocamento del minore presso la madre si chiede che tutte le somme Persona_4 erogate dall'INPS e da qualsiasi altro ente in favore del minore, percepite dalla sola , Pt_1 dovranno essere impiegate solo ed esclusivamente per le esigenze ordinarie e straordinarie del figlio, con obbligo di rendicontazione delle spese da inviarsi al sig. entro il giorno 5 del mese CP_1 successivo, nonché obbligo di accantonamento dell'eccedenza su libretto cointestato con firma congiunta per tutte le operazioni. A tal fine si precisa che, allo stato attuale, le somme erogate sono:
Assegno Unico e Assegno di Frequenza;
Stante quanto sopra alcun obbligo di carattere economico deve essere posto a carico del Maggio;
g) Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.; h) Si chiede aprirsi procedimento di vigilanza all'esito del presente giudizio;
i) Si chiede liquidarsi onorari, compensi e spese di lite stante l'ammissione della parte al PSS, facendo riserva di deposito istanza »; Pt_2
- conclusioni del curatore speciale dei minori: «Disporre un continuo monitoraggio ed una valutazione del minore al fine di garantire il benessere del minore;
Disporre un Persona_4 continuo monitoraggio ed una valutazione dello stato psicologico di all'interno della comunità Per_3 al fine di ristabilire le relazioni della minore con i genitori;
Decidere in merito al giudizio pendente non avendo i coniugi raggiunto un accordo sul piano economico. Emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento diretto e consequenziale, nell'esclusivo interesse dei minori».
2. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con decreto di omologa, depositato in data 04 giugno 2020 (cfr. allegati al ricorso).
4 3. Per quanto concerne l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli, occorre distinguere le domande relative ai figli maggiorenni e da quelle relative ai figli Per_1 Per_2 minori e . Persona_4 Persona_3
4. Quanto a e non va adottato alcuna statuizione sull'affidamento Persona_1 Persona_2
e sul collocamento essendo entrambi ormai maggiorenni.
4.1. Riguardo al contributo per il loro mantenimento, va osservato che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17183 del 2020), l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età. Da quel momento subentra la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto (conforme Cass. civ., n. 27904/2021).
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
In conseguenza di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, la Corte ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, quest'ultimo ha l'onere di provare non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma che il figlio abbia curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., n.
17108/2016; Cass. civ., n. 486/2016; Cass. civ., n. 13533/2001).
Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e delle sue aspirazioni e di cercare un'occupazione appropriata, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate (così Cass. civ., n.
23318/2021).
5 In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo poiché, con tale passaggio, il figlio deve realisticamente rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali non sono adeguate rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass. civ., n. 5088/2018).
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ., n. 27904/2021 e Cass. civ., n. 17183/2020).
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire ma non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Ciò in quanto l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si dovrà accertare, con riferimento al periodo temporale intercorso dall'allontanamento dalla casa familiare di fino all'attualità, la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del padre,
“tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate o meno (Cass. civ., n. 17947/2023).
La domanda di contributo al mantenimento del figlio, quindi, richiede la prova della sussistenza dei seguenti requisiti: a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento); b) non autosufficienza economica del figlio.
6 Venendo al caso in esame, occorre distinguere la situazione dei due figli maggiorenni e Per_1
Per_2
Riguardo al figlio il padre resistente non ha riproposto la domanda di contributo al Per_1 mantenimento in sede di precisazione delle conclusioni, purtuttavia non ricorre alcuna presunzione di rinuncia da parte dello stesso poiché, da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, non può valutarsi, in modo inequivocabile, il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass. civ., n. 4487/2021; Cass. civ., n. 10767/2022).
Ciò premesso, sussiste il requisito della legittimazione attiva, poiché emerge dagli atti che il figlio risiede da tempo con il padre presso la casa coniugale sita in Marsala, contrada Amabilina, Per_1
n. 532 (cfr. certificato di residenza allegato alla comparsa di risposta e verbale d'udienza del 15 marzo
2022).
Ciononostante, la domanda del resistente è infondata, non avendo assolto all'onere di provare la non autosufficienza economica del figlio limitandosi a generiche allegazioni, in violazione dei Per_1 principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Quanto alla figlia occorre premettere che la stessa ha raggiunto la maggiore età in Persona_2 corso di causa.
Ebbene, nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 01 luglio 2022, il resistente aveva chiesto il collocamento della figlia (all'epoca ancora Per_2 minorenne) presso di sé e un contributo per il suo mantenimento a carico della madre. Tuttavia, a fronte del fatto sopravvenuto dell'intervenuta maggiore età di il padre resistente non ha Per_2 avanzato la domanda di contributo per il mantenimento entro il termine delle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 20 maggio 2025.
Risulta comunque assorbente che, essendo ormai maggiorenne, il padre non ha legittimazione Per_2 attiva a richiedere un contributo per il suo mantenimento poiché la figlia non convive con lui.
Né tale contributo può essere disposto a carico del padre ed in favore della madre non avendo la stessa formulato alcuna domanda in tal senso, domanda necessaria vertendosi in materia di diritti disponibili.
In conclusione, non va adottata alcuna statuizione sul contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1 Persona_2
5. Venendo ai provvedimenti di affidamento e di collocamento dei figli minori Persona_4
e deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice
[...] Persona_3 di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c., rubricato «Provvedimenti riguardo ai figli» (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013), prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo
7 residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337- quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano entrambi a realizzarla.
Deve essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affidamento condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Infine, va ribadito che tutti gli interventi che incidono sulla responsabilità genitoriale devono rispondere – fatte salve le situazioni di indifferibilità ed urgenza – ai principi di gradualità e di stretta necessità dell'ingerenza dello Stato nella vita familiare riconosciuti dalle stesse Convenzioni internazionali e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. CEDU, 24 gennaio 2017, DI e
c. Italia [CG], ric. N. 25358/12). Per_5
5.1. Quanto al minore nella specie, deve disporsi un affidamento condiviso Persona_4 ad entrambi i genitori, confermando quanto già disposto con ordinanza presidenziale del 12 aprile
2022 e con successiva ordinanza del 26 novembre 2023.
Sebbene i Servizi sociali del Comune di Marsala abbiano da ultimo evidenziato una situazione di
«alto conflitto genitoriale» auspicando il collocamento del minore in comunità perché «apparso
8 molto irrequieto, ribelle e non incline alle regole. Non frequenta in maniera regolare la scuola» (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in data 27 settembre 2025), tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti e di quello di stretta necessità dell'ingerenza dello Stato nella vita familiare, tenuto conto dell'età del minore (dodici anni), si ritiene più confacente al suo interesse il collocamento prevalente presso la madre, ove di fatto risiede stabilmente dal 6 febbraio 2025.
Va escluso il collocamento prevalente presso il padre, poiché: i) è spesso assente da casa anche per diversi giorni per motivi di lavoro;
ii) ha dimostrato scarsa attenzione per gli impegni scolastici del figlio minore che, nel periodo in cui ha abitato con lui, non ha frequentato regolarmente la scuola. A tal riguardo, con riferimento a all'udienza del 6 febbraio 2025, quando il minore Persona_4 abitava con il padre, il curatore speciale del minore ha dichiarato che «da quello che viene rappresentato, fa molte assenze a scuola (ad oggi circa 42 dall'inizio dell'anno scolastico), quindi sarebbe opportuno che le parti prevedessero un collocamento prevalente del minore presso la madre che riesce meglio a gestire il minore» (cfr. verbale udienza del 6 febbraio 2025). Il numero elevato di assenze del figlio durante la convivenza con il padre non è stato specificamente contestato da quest'ultimo.
Il collocamento prevalente del minore presso la madre che, dall'istruttoria, è apparsa più attenta ai bisogni scolastici del figlio, dovrebbe pertanto escludere una delle ragioni («Non frequenta in maniera regolare la scuola») che hanno indotto i Servizi sociali a suggerire il collocamento del minore in comunità. Né tale collocamento, si ribadisce, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità e delle regole internazionali di gradualità e di stretta necessità dell'ingerenza dello Stato nella vita familiare sopra richiamati, può essere disposto poiché, come allegato dai Servizi Sociali, il bambino è «apparso molto irrequieto, ribelle e non incline alle regole».
Si aggiunga che va tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal minore che, in sede di audizione, ha manifestato la volontà di vivere con la madre: «Se potessi scegliere, vorrei andare a vivere a casa della mamma. Con i miei fratelli ho un buon rapporto e anche con le mie sorelle. Ho passato il Natale
a casa della mamma, c'era anche il nonno . Con papà mi trovo bene» (verbale d'udienza Per_4 dell'8 gennaio 2025) e delle allegazioni del curatore speciale, secondo cui, durante la permanenza in casa della madre, il minore ha conseguito «un netto miglioramento sia dal punto di vista scolastico
(adesso riesce ad accettare in maniera propositiva le regole) che relazionale all'interno della famiglia» (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 21 maggio 2025) ed è apparso «molto sereno ed ha un atteggiamento favorevole verso la madre attuale collocataria, frequenta regolarmente il padre ed ha concluso il percorso scolastico con buoni risultati evidenziando la sua passione per il pianoforte» (cfr. comparsa conclusionale del curatore depositata in data 29 luglio 2025).
9 Il Tribunale ritiene inoltre che il collocamento prevalente presso la madre risulti la soluzione preferibile nell'interesse del minore, nonostante le allegazioni di a) sull'episodio CP_1 dell'11 settembre 2025, quando la ricorrente, a fronte del rifiuto del minore di recarsi a scuola, avrebbe aggredito fisicamente il figlio;
b) sulla condizione di ludopatia della madre.
Quanto al fatto di cui alla precedente lettera a), va evidenziato che il referto medico depositato in data
16 settembre 2025 (quindi in fase decisoria) dal Commissariato di P.S. di Marsala, al pari della denuncia-querela del padre, non sono di per sé sufficienti a provare il fatto in esso indicato (peraltro isolato), il danno e il nesso di causa della condotta della madre rispetto ad un serio pregiudizio per il minore. Peraltro, proprio la condotta del padre, poco attento ai doveri scolastici del minore ha reso più complicati, sotto questo profilo, il rapporto dei genitori con il figlio e la sua gestione, e ha favorito un fenomeno di dispersione scolastica che il collocamento prevalente presso la madre dovrebbe evitare.
Infine, non può ritenersi raggiunta nemmeno la prova della ludopatia della madre, poiché: a) le allegazioni del resistente sono generiche;
b) il resistente non ha proposto specifici mezzi istruttori;
c) la prova non può ricavarsi dalle sole dichiarazioni rese da (cfr. verbale d'udienza del Parte_1
19 giugno 2025), che assumono valore di semplici argomenti di prova, né tantomeno dall'audizione del minore stante il suo valore processuale. Persona_4
5.1.1. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va disposto che CP_1 possa incontrare e tenere con sé il figlio a) un pomeriggio a settimana Persona_4 stabilito d'intesa tra i genitori e, in mancanza d'intesa, il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30; b) due fine settimana al mese, d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica successiva;
c) cinque giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, sempre d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 28 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo e, per quest'anno, dal 30 dicembre con il padre;
d) 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, ancora d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni, dall'1 luglio al 20 luglio o dall'1 agosto al 20 agosto, e per il prossimo anno dall'1 luglio con il padre;
e) per le festività pasquali, il minore trascorrerà con il genitore non domiciliatario la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per il prossimo anno la Pasquetta;
f) il compleanno del minore sarà festeggiato d'intesa tra i genitori e, in mancanza d'intesa, ad anni alterni con ciascuno dei genitori e per il prossimo anno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
Va ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori.
10 5.2. Venendo all'affidamento e al collocamento della figlia va premesso che Persona_3 la minore attualmente è collocata presso la Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa
Margherita di Belice.
Va inoltre evidenziato che entrambi i genitori ed il curatore speciale dei minori hanno chiesto il collocamento in comunità di . Persona_3
Ciò posto, la disciplina del collocamento va integrata con quella dell'affidamento per evitare sovrapposizioni e confusioni nell'adozione delle decisioni nell'interesse della minore.
A tal riguardo, infatti, la regolamentazione del solo collocamento in comunità non è sufficiente poiché
i genitori hanno mostrato una capacità genitoriale inadeguata rispetto ad alcune decisioni di maggiore interesse per la figlia che - rispetto all'altro figlio minore ancora Persona_3 Persona_4 dodicenne - è risultata non soltanto una «ragazza molto fragile e vulnerabile» che «non riesce a gestire le emozioni forti» ma che «Di fronte al dolore emotivo si chiude in sé stessa, sfugge dalla socialità» e addirittura «commette comportamenti autolesivi» (cfr. pag. 1 della relazione della comunità depositata in data 19 giugno 2025).
A ciò si aggiunga che il rapporto conflittuale fra i genitori rende ancora più arduo l'esercizio di tutti i compiti connessi alla responsabilità genitoriale ed è capace di riverberarsi ai danni della figlia e comprometterne lo sviluppo psico-emotivo. Come evidenziato dalla relazione di CTU, per Per_3
è opportuno «un percorso psicoterapeutico», inoltre la minore necessita «di proseguire il suo
[...] percorso presso la comunità, con rientri in famiglia periodici ed alternati dal padre e dalla madre»
(cfr. pag. 12 della relazione CTU depositata in data 26 giugno 2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene di dover adottare, quali provvedimenti convenienti ai sensi dell'art. 333 c.c., anche un affidamento della minore ai Servizi
Sociali sebbene limitatamente alle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza della minore, decisioni che l'ente affidatario potrà adottare tenendo conto delle indicazioni dei genitori (art. 5 legge n. 184 del 1983, vigente ratione temporis).
La durata dell'affidamento ai servizi e del collocamento in comunità va fissata nel termine di 24 mesi dalla comunicazione della presente sentenza (art. 4, comma 4, legge n. 184 del 1983).
Va disposta inoltre l'apertura, per la durata di ventiquattro mesi, di un fascicolo di vigilanza (art. 327
c.c.) in ordine all'affidamento di presso l'Ufficio del Giudice Tutelare di questo Persona_3
Tribunale territorialmente competente in base al domicilio legale della minore (combinato disposto artt. 51 disp. att. c.c. e 45 c.c.).
I Servizi sociali affidatari e la Comunità alloggio minori “Margherita” dovranno trasmettere al
Giudice tutelare: i) il nominativo del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
ii) per tutta la durata dell'affidamento ai servizi, relazioni
11 periodiche semestrali sulle condizioni di vita della minore, sullo stato dell'affidamento, sui rapporti tra la minore e i genitori, nonché sui percorsi di sostegno predisposti in favore del nucleo familiare.
Oltre alla titolarità della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia i Persona_3 genitori ne manterranno l'esercizio con riguardo alle decisioni diverse da quelle relative alla salute, all'istruzione e alla residenza della minore.
Va previsto che, spirato tale termine, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in forma integrale.
I servizi affidatari dovranno segnalare al Pubblico Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del suindicato termine, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che osti Persona_3 all'integrale affidamento ai genitori (art. 4, comma 3, legge n. 184/1983).
5.2.1. Vanno inoltre dettate le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con la minore (art. 4, comma 3, legge n. 184 del 1983). Per favorire il graduale reinserimento della minore in famiglia, tenuto conto dell'istruttoria Persona_3 ed in linea di continuità con il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti, come da ultimo modificati, va disposto che la minore possa trascorrere: a) due fine settimana al mese, il primo con la madre ed il terzo con il padre, dalle ore 16:00 del venerdì alle 19:00 della domenica successiva;
b) nel periodo delle festività natalizie, anche in deroga all'ordinario regime di visita, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 08 dicembre e dal 22 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 7 gennaio dell'anno successivo con l'altro, e per quest'anno dal 30 dicembre con il padre;
c) per le festività pasquali, la minore trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per il prossimo anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
d) nel periodo estivo la minore trascorrerà 31 giorni con un genitore e 31 con l'altro, ad anni alterni e per il prossimo anno dall'1 luglio al 31 luglio con il padre e dall'1 agosto al 31 agosto con la madre;
e) il compleanno della minore sarà festeggiato ad anni alterni con ciascuno dei genitori, e per il prossimo anno con il padre a pranzo e con la madre a cena.
Va precisato che tale calendario potrà essere modificato su decisione dei Servizi sociali del Comune di Marsala, tenendo conto delle indicazioni di entrambi i genitori e informato il responsabile della
Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa Margherita di Belice.
6. Venendo alle domande economiche, la ricorrente ha chiesto: a) un contributo al mantenimento per i figli minori e a carico del resistente, pari a € Persona_3 Persona_4
250 al mese per ciascun figlio;
b) l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale riferito ai figli minori.
Il resistente non ha chiesto contributo al mantenimento della figlia minore né Persona_3 del figlio minore ma soltanto: per la prima, di percepire il 50% Persona_4
12 dell'assegno unico universale riferito alla stessa;
per il secondo, porre a carico della ricorrente l'obbligo di rendicontazione mensile dell'assegno unico universale e dell'assegno di frequenza dalla stessa percepiti.
Riguardo al contributo al mantenimento in favore di un figlio minore, giova ricordare che, dopo la separazione personale tra i coniugi, continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. secondo cui i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e devono far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non è mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
13 Acquisiti tali dati di valutazione, quindi, dovrà essere considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Tanto premesso, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, occorre evidenziare che la ricorrente non ha formulato specifiche allegazioni né fornito specifica prova sulla situazione reddituale del resistente, limitandosi a dichiarare, in sede presidenziale, «Io sono casalinga. Io non lavoro. Non ho reddito. Ogni tanto lavoro in nero. Faccio pulizie. In una settimana posso lavorare
15-20 ore a settimana. Per ogni ora percepisco 6-7 euro. Il mio compagno vive con me da due anni ed è lui che ci mantiene. È marinaio» (cfr. verbale d'udienza del 15 marzo 2022).
La circostanza che la ricorrente abbia intrapreso, da tempo, una nuova e stabile convivenza con il nuovo compagno è stata confermata sin da subito dalle figlie e Persona_2 Persona_3 in sede presidenziale (cfr. verbale d'udienza del 15 marzo 2022).
Il che fa presumere che al mantenimento di tutta la famiglia, in cui fa parte anche il minore
[...]
stante il disposto collocamento prevalente presso la madre, contribuisca il reddito Persona_4 prodotto dal compagno della ricorrente, ma al contempo ciò non esclude l'obbligo in capo al genitore non collocatario ( ) di contribuire al mantenimento del minore. CP_1
Quanto alla situazione economica del resistente, all'udienza presidenziale, quest'ultimo ha dichiarato di svolgere il mestiere di marinaio e di guadagnare € 600 al mese (cfr. verbale d'udienza del 15 maggio 2022).
Dalla documentazione in atti emerge soltanto che il resistente ha prodotto, nell'anno 2020, redditi da lavoro dipendente pari a € 5.730,70 e redditi esenti pari a € 2.624,44 (v. modello CUD 2021, allegato alla comparsa di risposta).
Infine, sul tenore di vita goduto dal figlio minore in costanza di matrimonio (art. 337-ter, comma 4,
n. 2, c.c.) le parti non hanno formulato specifiche allegazioni né fornito prova.
Pertanto, tenuto conto delle scarne allegazioni delle parti sui criteri previsti dall'art. 337-ter, comma
4, nn. 1 e 2, c.c., delle condizioni reddituali sopra evidenziate, del collocamento prevalente del minore
14 presso il domicilio materno e della percentuale di accudimento da parte della Persona_4 madre, si ritiene equo fissare l'importo mensile dell'assegno dovuto da in favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore in € 150 mensili, da versare Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
Inoltre, deve disporsi a carico del resistente l'ulteriore obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore.
Con riferimento alla figlia minore stante il suo collocamento in comunità va Persona_3 posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% ciascuno a tutte le spese non coperte dalla struttura che accoglie la minore.
Per il resto, nei periodi in cui sono previsti gli incontri della minore con i genitori, ciascuno di essi provvederà al relativo mantenimento.
7. Va rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione della stessa a richiedere autonomamente il cambio di residenza del minore essendo stato Persona_4 disposto un regime di affidamento condiviso che prevede l'attribuzione ad entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse relative residenza abituale del minore (art. 337-quater, comma 3, c.c. e art. 337-ter, comma 3, c.c.).
8. Ciascuna delle parti ha domandato l'assegnazione della casa coniugale (sita in Marsala, contrada Amabilina, n. 532) in favore di e, sebbene le stesse non l'abbiano reiterato CP_1 con le note di precisazione delle conclusioni, la domanda non può ritenersi rinunciata tenuto conto della condotta processuale complessivamente serbata dalle parti (Cass. civ., n. 4487/2021; Cass. civ.,
n. 10767/2022).
Come è noto, l'accoglimento della domanda è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio è da individuare nell'esigenza di tutelare l'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda non merita accoglimento in assenza dei relativi presupposti, infatti: a) è stato disposto il collocamento della figlia minore in comunità e del figlio Persona_3 minore presso la madre, che abita ormai da tempo presso altra abitazione insieme Persona_4 al nuovo compagno (cfr. verbale d'udienza del 15 marzo 2022); b) il resistente non ha dimostrato l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne con lui convivente, per le ragioni sopra Per_1 esposte;
c) la figlia divenuta maggiorenne in corso di causa abita con la madre. Persona_2
L'uso della casa coniugale sarà pertanto disciplinato dalle regole civilistiche in materia di proprietà.
9. Quanto alla domanda della ricorrente avente ad oggetto l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale riferito ai figli minori, va premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 230 del 2021, l'assegno unico universale «spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la
15 responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5». A sensi dell'art. 6, comma 4, citato d.lgs. «L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario».
Inoltre, la circolare INPS n. 22/2023 e, in particolare, il successivo messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022 ha chiarito che «Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno
l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori».
In base alle norme sopra richiamate, dunque, in caso di affidamento condiviso e in assenza di espresso accordo tra le parti, l'assegno unico universale deve, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, salvo che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso.
Nel caso di specie, considerato che il figlio minore è stato collocato Persona_4 prevalentemente presso la madre, deve disporsi l'attribuzione a della quota Parte_1 dell'assegno unico universale riferita al figlio minore Persona_4
A tal riguardo, non essendo previsto a carico del genitore collocatario alcun obbligo di rendicontazione dell'assegno unico percepito, va rigettata la relativa domanda del resistente.
Quanto alla figlia minore stante il suo collocamento in comunità e visto il Persona_3 calendario degli incontri con ciascun genitore, deve disporsi l'attribuzione ad entrambi i genitori della quota di assegno unico universale riferita alla minore nella misura del 50% ciascuno.
10. In considerazione del complessivo esito del giudizio (concorde richiesta delle parti in ordine all'affidamento condiviso) e della soccombenza parziale reciproca con riguardo al rigetto delle domande proposte da (contributo al mantenimento in favore dei figli minori e del CP_1 figlio maggiorenne attribuzione dell'assegno unico universale riferito al minore Per_1 Per_4 con obbligo di rendicontazione), all'accoglimento parziale (in ordine quantum) della
[...] domanda di di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_4
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la
[...] quota di 1/2.
16 La liquidazione delle spese del giudizio viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata (fra cui le scarne allegazioni e la limitata rilevanza ed ammissibilità delle richieste istruttorie), il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro sufficiente difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), effettivamente svolte, pari a €
3.809 oltre ad una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge.
Stante l'ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato, il resistente deve Parte_1 essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia senza procedere, in questa sede, all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme Cass civ., n. 11590/2019).
Quanto alle spese di CTU, liquidate con decreto depositato il 24 gennaio 2025, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente (e, dunque, a carico dell'RA, stante la loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato) nella misura di 1/2 ciascuno.
10.1. Entrambi i genitori, e sono tenuti in solido a rifondere le Parte_1 CP_1 spese processuali in favore del curatore speciale dei minori (non ammesso al patrocinio a spese dello
Stato), avendo dato causa, con la loro conflittualità, alla sua nomina.
Ai sensi dell'art. 4, comma 10-septies, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022), la liquidazione del compenso in favore del curatore speciale viene effettuata in base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.
Deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma
5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e
17 la loro difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), effettivamente svolte, pari a € 3.809 oltre ad una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge.
10.2. Devono essere integralmente compensate le spese processuali dei quattro sub-procedimenti in corso di causa (n. 11-1/2022 R.G.; n. 11-2/2022 R.G.; n. 11-3/2022 R.G.; n. 11-4/2022 R.G.), trattandosi di ricorsi - nella sostanza congiunti - per la parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
11. A tutela dei diritti e della dignità degli interessati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle loro generalità e degli altri dati identificativi.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsala, in data 23 agosto 2003 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del medesimo
Comune, nell'anno 2003, n. 271, parte II, serie A - da (nato a [...] il 28 settembre CP_1
1976) e (nata a [...] il [...]). Parte_1
2) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_4 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé il figlio secondo il calendario indicato al paragrafo 5.1.1. della motivazione.
3) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma di € 150 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Persona_4
da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie documentate e sostenute in favore del minore.
4) Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con riferimento Persona_3
a tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione diverse da quelle relative all'istruzione, alla salute e alla residenza della minore.
Affida la minore ai Servizi sociali del Comune di Marsala limitatamente alle Persona_3 decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza della minore e dispone che tali decisioni siano assunte dai Servizi Sociali affidatari tenendo conto dell'indicazione di entrambi i genitori.
Colloca la minore nella Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa Persona_3
Margherita di Belice, con facoltà per i genitori di prelevarla, secondo il calendario indicato al
18 paragrafo 5.2.1. della motivazione.
Fissa in ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, la durata delle suindicate modalità di affidamento e di collocamento della minore.
Spirato tale termine, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in forma integrale.
Dispone che i servizi affidatari segnalino al Pubblico Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del suindicato termine di ventiquattro mesi, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'integrale affidamento ai genitori.
5) Dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia minore
[...]
per il periodo di permanenza presso di sé, con obbligo paritario di contribuire a tutte le Persona_3 spese non coperte dalla comunità in cui è collocata la minore.
6) Dispone l'apertura, per la durata di ventiquattro mesi, presso l'Ufficio del Giudice Tutelare di questo Tribunale, di un fascicolo di vigilanza in ordine all'affidamento di Persona_3 ordinando ai Servizi sociali del Comune di Marsala e alla Comunità alloggio minori “Margherita” di
Santa Margherita di Belice di trasmettere al Giudice tutelare: a) il nominativo del responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) una sintetica relazione, con cadenza semestrale e per tutta la durata dell'affidamento ai servizi, sulle condizioni di vita della minore, sullo stato dell'affidamento, sui rapporti tra la minore e i genitori, nonché sui percorsi di sostegno predisposti in favore del nucleo familiare.
7) Rigetta la domanda della ricorrente di essere autorizzata al cambio di residenza del minore
Persona_4
8) Rigetta la domanda delle parti di assegnazione della casa coniugale.
9) Dispone l'attribuzione a della intera quota di assegno unico universale riferita Parte_1 al figlio minore Persona_4
10) Dispone l'attribuzione ad entrambi i genitori della quota di assegno unico universale riferita alla minore nella misura del 50% ciascuno. Persona_3
11) Condanna alla rifusione, in favore dell'RA, della quota di 1/2 delle spese CP_1 processuali, quota che si liquida in € 1.904,50 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
12) Dispone la compensazione delle spese processuali fra le parti per la restante quota di 1/2.
13) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
e di - e per entrambi a carico dell'RA - in misura uguale nei rapporti interni.
[...] CP_1
14) Condanna e , in solido tra loro, a rifondere al curatore speciale Parte_1 CP_1 dei minori, Avv. Lucilla Vaccari, le spese processuali liquidate in € 3.809per compensi, oltre ad una
19 somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
15) Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali dei quattro sub- procedimenti in corso di causa (n. 11-1/2022 R.G.; n. 11-2/2022 R.G.; n. 11-3/2022 R.G.; n. 11-
4/2022 R.G.).
16) Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
17) Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti, al PM in sede, al curatore speciale dei minori, ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, alla Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa
Margherita di Belice e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
27 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11/2022 R.G., promossa da nata a [...] il [...], codice fiscale ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata, via Honor Frost, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Luisa Calamia (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_1 ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato, via F. Aprile, n. 52, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tranchida (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2 resistente con l'intervento di
Avv. Lucilla Vaccari curatore speciale dei minori
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso introduttivo depositato in data 4 gennaio 2022, ha premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con , in Marsala il 23 agosto 2003, dal quale CP_1 sono nati i figli (nato a [...] in data [...]), (nata a Persona_1 Persona_2
1 Marsala in data 11 dicembre 2005), (nata a [...] in data [...]) e Persona_3
(nato a [...] in data [...]) e ha esposto che: Persona_4
- con decreto n. 4778/2020 depositato il 4 giugno 2020, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
- il figlio è diventato maggiorenne in data anteriore all'introduzione del presente Persona_1 giudizio;
- ha assunto un atteggiamento distaccato nei confronti dei figli, non contribuisce al CP_1 loro mantenimento e ha subìto una condanna penale per maltrattamenti in famiglia. A causa di tale atteggiamento, la figlia si è trasferita presso l'abitazione materna;
Per_2
- dall'intervenuta separazione la convivenza non è stata più ripresa ed è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
b) l'assegnazione della casa coniugale al resistente;
c) l'obbligo a carico di di versarle un assegno mensile pari a € 600 (€ 200 CP_1 per ciascun figlio minore) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 26 febbraio 2022, si è costituito che ha CP_1 aderito alla domanda di divorzio e a quella di assegnazione della casa coniugale in suo favore, opponendosi alla domanda di affidamento esclusivo dei figli minori e chiedendo in via riconvenzionale: a) l'affidamento condiviso dei figli e ad Per_2 Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con collocamento delle figlie presso il padre e del figlio presso la madre, nonché la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
b) porre a suo carico l'obbligo di versare a un assegno mensile pari a € 200 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 del figlio oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
c) porre a carico Persona_4 di l'obbligo di versare al resistente un assegno mensile pari a € 600 (€ 200 per ciascun Parte_1 figlio) a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne (in quanto non Per_1 economicamente autosufficiente e convivente con il padre) e delle figlie e , oltre Per_2 Persona_3 al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
d) con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 12 aprile 2022, in sede presidenziale sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti ed è stato nominato il Giudice istruttore. Quest'ultimo, con ordinanza del 26 novembre
2023, ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale e ha confermato la nomina del curatore speciale dei minori medio tempore disposta dal Tribunale per i minorenni di Palermo.
Con comparsa di risposta depositata in data 20 dicembre 2023, si è costituita l'Avv. Lucilla Vaccari, nella qualità di curatore speciale.
2 Nel corso del giudizio è stata disposta l'apertura di n. 4 sub-procedimenti (n. 11-1/2022 R.G.; n. 11-
2/2022 R.G.; n. 11-3/2022 R.G. e n. 11-4/2022 R.G.), all'esito dei quali sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti per consentire alla figlia minore di riprendere Persona_3 gradualmente gli incontri con i genitori al di fuori della Comunità in cui era stata collocata dal
Tribunale per i Minorenni, inizialmente con divieto di prelevamento da parte dei genitori.
Espletata la fase istruttoria, anche a mezzo di CTU psicologica, all'udienza del 19 giugno 2025, previa assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione rimettendola per competenza al Collegio sulle conclusioni di parte ricorrente, di parte resistente e dell'Avv. Vaccari, formulate nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025 e di seguito sono riportate:
- conclusioni di parte ricorrente: «dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido condiviso dei figli minori e;
2) mantenere Per_3 Per_4 il collocamento della minore presso la comunità con facoltà di rientrare in casa ogni 15 giorni Per_3
e per un periodo continuativo stabilito dal Tribunale durante le principali festività e nel periodo estivo;
domicilio prevalente del minore presso la casa materna con autorizzazione della Per_4 madre a richiedere il cambio di residenza autonomamente. Invero, il diritto all'iscrizione anagrafica dipende dalla effettiva dimora abituale, del minore che dal 6 febbraio 2025 è presso la casa materna. diritto di visita del padre con il figlio due volte a settimana, martedì e CP_1 Per_4 giovedì,( orari da stabilire d'intesa fra le parti e secondo gli impegni lavorativi del padre e scolastici del minore)con facoltà di poter trascorrere, ogni quindici giorni, un fine settimana, sabato e domenica, con il figlio presso il proprio domicilio;
festività principali alternate;
3) Per_4 attribuzione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, da parte di CP_1 pari ad euro 250,00 ciascuno;
4) attribuzione in favore della del 100% dell'assegno Parte_1 unico. […]. 5) suddivisione delle spese straordinarie dei figli tra i genitori al 50%»;
- conclusioni di parte resistente: «In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria e disporre tutte le indagini necessaria ad accertare la presunta ludopatia della sig.ra e l'impiego Parte_1 delle somme, erogate dallo Stato in favore della stessa;
Nel merito disporre: Affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori;
Collocamento della minore presso la Comunità ove attualmente Persona_3 trovasi, sino a nuove determinazioni, che saranno assunte dal Tribunale all'esito dell'instaurando procedimento di vigilanza;
Collocamento del minore secondo la migliore Persona_4 soluzione indicata dal Tribunale;
Diritto di visita del genitore non collocatario, da esercitarsi, con riferimento al minore a week end alterni, dal venerdì pomeriggio alla domenica Persona_4 sera e due pomeriggi a settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi e personali di entrambi,
3 dalle 16:00 alle 21:00 (22:00 in estate); Quanto alla minore , la stessa trascorrerà i Persona_3 week end alternati con ciascun genitore, dalle 16:00 del venerdì alle 19:00 della domenica.
Per ciò che concerne le festività, le parti convengono di adottare il seguente calendario: Anni pari
(madre): dal 24 dicembre al 30 dicembre;
06 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 2 giugno e 15 agosto, 1 novembre;
Anni dispari (padre): dal 31 dicembre al 5 gennaio, Pasquetta, 1 maggio, 14 agosto e 8 dicembre, 2 novembre;
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni consecutivi;
f) Quanto alle statuizioni di carattere economico, si chiede: Mantenimento : Persona_3 stante la permanenza della minore in comunità, nessuna statuizione di carattere economico va posta
a carico dei genitori, salvo il diritto a percepire l'Assegno Unico al 50% necessario a provvedere alle esigenze della minore durante la permanenza presso i genitori medesimi;
Mantenimento
in caso di collocamento del minore presso la madre si chiede che tutte le somme Persona_4 erogate dall'INPS e da qualsiasi altro ente in favore del minore, percepite dalla sola , Pt_1 dovranno essere impiegate solo ed esclusivamente per le esigenze ordinarie e straordinarie del figlio, con obbligo di rendicontazione delle spese da inviarsi al sig. entro il giorno 5 del mese CP_1 successivo, nonché obbligo di accantonamento dell'eccedenza su libretto cointestato con firma congiunta per tutte le operazioni. A tal fine si precisa che, allo stato attuale, le somme erogate sono:
Assegno Unico e Assegno di Frequenza;
Stante quanto sopra alcun obbligo di carattere economico deve essere posto a carico del Maggio;
g) Si chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c.; h) Si chiede aprirsi procedimento di vigilanza all'esito del presente giudizio;
i) Si chiede liquidarsi onorari, compensi e spese di lite stante l'ammissione della parte al PSS, facendo riserva di deposito istanza »; Pt_2
- conclusioni del curatore speciale dei minori: «Disporre un continuo monitoraggio ed una valutazione del minore al fine di garantire il benessere del minore;
Disporre un Persona_4 continuo monitoraggio ed una valutazione dello stato psicologico di all'interno della comunità Per_3 al fine di ristabilire le relazioni della minore con i genitori;
Decidere in merito al giudizio pendente non avendo i coniugi raggiunto un accordo sul piano economico. Emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento diretto e consequenziale, nell'esclusivo interesse dei minori».
2. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, poiché sono trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi. Risulta, inoltre, provato in via documentale che i coniugi si sono separati con decreto di omologa, depositato in data 04 giugno 2020 (cfr. allegati al ricorso).
4 3. Per quanto concerne l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei figli, occorre distinguere le domande relative ai figli maggiorenni e da quelle relative ai figli Per_1 Per_2 minori e . Persona_4 Persona_3
4. Quanto a e non va adottato alcuna statuizione sull'affidamento Persona_1 Persona_2
e sul collocamento essendo entrambi ormai maggiorenni.
4.1. Riguardo al contributo per il loro mantenimento, va osservato che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17183 del 2020), l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età. Da quel momento subentra la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto (conforme Cass. civ., n. 27904/2021).
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
In conseguenza di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, la Corte ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, quest'ultimo ha l'onere di provare non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma che il figlio abbia curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., n.
17108/2016; Cass. civ., n. 486/2016; Cass. civ., n. 13533/2001).
Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e delle sue aspirazioni e di cercare un'occupazione appropriata, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate (così Cass. civ., n.
23318/2021).
5 In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo poiché, con tale passaggio, il figlio deve realisticamente rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali non sono adeguate rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass. civ., n. 5088/2018).
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ., n. 27904/2021 e Cass. civ., n. 17183/2020).
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire ma non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Ciò in quanto l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si dovrà accertare, con riferimento al periodo temporale intercorso dall'allontanamento dalla casa familiare di fino all'attualità, la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del padre,
“tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate o meno (Cass. civ., n. 17947/2023).
La domanda di contributo al mantenimento del figlio, quindi, richiede la prova della sussistenza dei seguenti requisiti: a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento); b) non autosufficienza economica del figlio.
6 Venendo al caso in esame, occorre distinguere la situazione dei due figli maggiorenni e Per_1
Per_2
Riguardo al figlio il padre resistente non ha riproposto la domanda di contributo al Per_1 mantenimento in sede di precisazione delle conclusioni, purtuttavia non ricorre alcuna presunzione di rinuncia da parte dello stesso poiché, da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, non può valutarsi, in modo inequivocabile, il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass. civ., n. 4487/2021; Cass. civ., n. 10767/2022).
Ciò premesso, sussiste il requisito della legittimazione attiva, poiché emerge dagli atti che il figlio risiede da tempo con il padre presso la casa coniugale sita in Marsala, contrada Amabilina, Per_1
n. 532 (cfr. certificato di residenza allegato alla comparsa di risposta e verbale d'udienza del 15 marzo
2022).
Ciononostante, la domanda del resistente è infondata, non avendo assolto all'onere di provare la non autosufficienza economica del figlio limitandosi a generiche allegazioni, in violazione dei Per_1 principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Quanto alla figlia occorre premettere che la stessa ha raggiunto la maggiore età in Persona_2 corso di causa.
Ebbene, nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 01 luglio 2022, il resistente aveva chiesto il collocamento della figlia (all'epoca ancora Per_2 minorenne) presso di sé e un contributo per il suo mantenimento a carico della madre. Tuttavia, a fronte del fatto sopravvenuto dell'intervenuta maggiore età di il padre resistente non ha Per_2 avanzato la domanda di contributo per il mantenimento entro il termine delle note di precisazione delle conclusioni depositate in data 20 maggio 2025.
Risulta comunque assorbente che, essendo ormai maggiorenne, il padre non ha legittimazione Per_2 attiva a richiedere un contributo per il suo mantenimento poiché la figlia non convive con lui.
Né tale contributo può essere disposto a carico del padre ed in favore della madre non avendo la stessa formulato alcuna domanda in tal senso, domanda necessaria vertendosi in materia di diritti disponibili.
In conclusione, non va adottata alcuna statuizione sul contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1 Persona_2
5. Venendo ai provvedimenti di affidamento e di collocamento dei figli minori Persona_4
e deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo impone al giudice
[...] Persona_3 di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337-ter c.c., rubricato «Provvedimenti riguardo ai figli» (introdotto dal D.Lgs. n. 154/2013), prevede che «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori», confermando il ruolo
7 residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337- quater c.c., «qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore».
Al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio «diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta, invece, nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano entrambi a realizzarla.
Deve essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affidamento condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione della relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Infine, va ribadito che tutti gli interventi che incidono sulla responsabilità genitoriale devono rispondere – fatte salve le situazioni di indifferibilità ed urgenza – ai principi di gradualità e di stretta necessità dell'ingerenza dello Stato nella vita familiare riconosciuti dalle stesse Convenzioni internazionali e dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. CEDU, 24 gennaio 2017, DI e
c. Italia [CG], ric. N. 25358/12). Per_5
5.1. Quanto al minore nella specie, deve disporsi un affidamento condiviso Persona_4 ad entrambi i genitori, confermando quanto già disposto con ordinanza presidenziale del 12 aprile
2022 e con successiva ordinanza del 26 novembre 2023.
Sebbene i Servizi sociali del Comune di Marsala abbiano da ultimo evidenziato una situazione di
«alto conflitto genitoriale» auspicando il collocamento del minore in comunità perché «apparso
8 molto irrequieto, ribelle e non incline alle regole. Non frequenta in maniera regolare la scuola» (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in data 27 settembre 2025), tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti e di quello di stretta necessità dell'ingerenza dello Stato nella vita familiare, tenuto conto dell'età del minore (dodici anni), si ritiene più confacente al suo interesse il collocamento prevalente presso la madre, ove di fatto risiede stabilmente dal 6 febbraio 2025.
Va escluso il collocamento prevalente presso il padre, poiché: i) è spesso assente da casa anche per diversi giorni per motivi di lavoro;
ii) ha dimostrato scarsa attenzione per gli impegni scolastici del figlio minore che, nel periodo in cui ha abitato con lui, non ha frequentato regolarmente la scuola. A tal riguardo, con riferimento a all'udienza del 6 febbraio 2025, quando il minore Persona_4 abitava con il padre, il curatore speciale del minore ha dichiarato che «da quello che viene rappresentato, fa molte assenze a scuola (ad oggi circa 42 dall'inizio dell'anno scolastico), quindi sarebbe opportuno che le parti prevedessero un collocamento prevalente del minore presso la madre che riesce meglio a gestire il minore» (cfr. verbale udienza del 6 febbraio 2025). Il numero elevato di assenze del figlio durante la convivenza con il padre non è stato specificamente contestato da quest'ultimo.
Il collocamento prevalente del minore presso la madre che, dall'istruttoria, è apparsa più attenta ai bisogni scolastici del figlio, dovrebbe pertanto escludere una delle ragioni («Non frequenta in maniera regolare la scuola») che hanno indotto i Servizi sociali a suggerire il collocamento del minore in comunità. Né tale collocamento, si ribadisce, alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità e delle regole internazionali di gradualità e di stretta necessità dell'ingerenza dello Stato nella vita familiare sopra richiamati, può essere disposto poiché, come allegato dai Servizi Sociali, il bambino è «apparso molto irrequieto, ribelle e non incline alle regole».
Si aggiunga che va tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal minore che, in sede di audizione, ha manifestato la volontà di vivere con la madre: «Se potessi scegliere, vorrei andare a vivere a casa della mamma. Con i miei fratelli ho un buon rapporto e anche con le mie sorelle. Ho passato il Natale
a casa della mamma, c'era anche il nonno . Con papà mi trovo bene» (verbale d'udienza Per_4 dell'8 gennaio 2025) e delle allegazioni del curatore speciale, secondo cui, durante la permanenza in casa della madre, il minore ha conseguito «un netto miglioramento sia dal punto di vista scolastico
(adesso riesce ad accettare in maniera propositiva le regole) che relazionale all'interno della famiglia» (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 21 maggio 2025) ed è apparso «molto sereno ed ha un atteggiamento favorevole verso la madre attuale collocataria, frequenta regolarmente il padre ed ha concluso il percorso scolastico con buoni risultati evidenziando la sua passione per il pianoforte» (cfr. comparsa conclusionale del curatore depositata in data 29 luglio 2025).
9 Il Tribunale ritiene inoltre che il collocamento prevalente presso la madre risulti la soluzione preferibile nell'interesse del minore, nonostante le allegazioni di a) sull'episodio CP_1 dell'11 settembre 2025, quando la ricorrente, a fronte del rifiuto del minore di recarsi a scuola, avrebbe aggredito fisicamente il figlio;
b) sulla condizione di ludopatia della madre.
Quanto al fatto di cui alla precedente lettera a), va evidenziato che il referto medico depositato in data
16 settembre 2025 (quindi in fase decisoria) dal Commissariato di P.S. di Marsala, al pari della denuncia-querela del padre, non sono di per sé sufficienti a provare il fatto in esso indicato (peraltro isolato), il danno e il nesso di causa della condotta della madre rispetto ad un serio pregiudizio per il minore. Peraltro, proprio la condotta del padre, poco attento ai doveri scolastici del minore ha reso più complicati, sotto questo profilo, il rapporto dei genitori con il figlio e la sua gestione, e ha favorito un fenomeno di dispersione scolastica che il collocamento prevalente presso la madre dovrebbe evitare.
Infine, non può ritenersi raggiunta nemmeno la prova della ludopatia della madre, poiché: a) le allegazioni del resistente sono generiche;
b) il resistente non ha proposto specifici mezzi istruttori;
c) la prova non può ricavarsi dalle sole dichiarazioni rese da (cfr. verbale d'udienza del Parte_1
19 giugno 2025), che assumono valore di semplici argomenti di prova, né tantomeno dall'audizione del minore stante il suo valore processuale. Persona_4
5.1.1. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre, va disposto che CP_1 possa incontrare e tenere con sé il figlio a) un pomeriggio a settimana Persona_4 stabilito d'intesa tra i genitori e, in mancanza d'intesa, il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30; b) due fine settimana al mese, d'intesa fra i genitori e, in mancanza di intesa, il primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica successiva;
c) cinque giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, sempre d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni, dal 24 dicembre al 28 dicembre o dal 30 dicembre al 3 gennaio dell'anno successivo e, per quest'anno, dal 30 dicembre con il padre;
d) 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, ancora d'intesa tra i genitori e, in mancanza di intesa, ad anni alterni, dall'1 luglio al 20 luglio o dall'1 agosto al 20 agosto, e per il prossimo anno dall'1 luglio con il padre;
e) per le festività pasquali, il minore trascorrerà con il genitore non domiciliatario la Pasqua o la Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per il prossimo anno la Pasquetta;
f) il compleanno del minore sarà festeggiato d'intesa tra i genitori e, in mancanza d'intesa, ad anni alterni con ciascuno dei genitori e per il prossimo anno a pranzo con il padre e a cena con la madre.
Va ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non collocatario, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e lavorativi dei genitori.
10 5.2. Venendo all'affidamento e al collocamento della figlia va premesso che Persona_3 la minore attualmente è collocata presso la Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa
Margherita di Belice.
Va inoltre evidenziato che entrambi i genitori ed il curatore speciale dei minori hanno chiesto il collocamento in comunità di . Persona_3
Ciò posto, la disciplina del collocamento va integrata con quella dell'affidamento per evitare sovrapposizioni e confusioni nell'adozione delle decisioni nell'interesse della minore.
A tal riguardo, infatti, la regolamentazione del solo collocamento in comunità non è sufficiente poiché
i genitori hanno mostrato una capacità genitoriale inadeguata rispetto ad alcune decisioni di maggiore interesse per la figlia che - rispetto all'altro figlio minore ancora Persona_3 Persona_4 dodicenne - è risultata non soltanto una «ragazza molto fragile e vulnerabile» che «non riesce a gestire le emozioni forti» ma che «Di fronte al dolore emotivo si chiude in sé stessa, sfugge dalla socialità» e addirittura «commette comportamenti autolesivi» (cfr. pag. 1 della relazione della comunità depositata in data 19 giugno 2025).
A ciò si aggiunga che il rapporto conflittuale fra i genitori rende ancora più arduo l'esercizio di tutti i compiti connessi alla responsabilità genitoriale ed è capace di riverberarsi ai danni della figlia e comprometterne lo sviluppo psico-emotivo. Come evidenziato dalla relazione di CTU, per Per_3
è opportuno «un percorso psicoterapeutico», inoltre la minore necessita «di proseguire il suo
[...] percorso presso la comunità, con rientri in famiglia periodici ed alternati dal padre e dalla madre»
(cfr. pag. 12 della relazione CTU depositata in data 26 giugno 2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene di dover adottare, quali provvedimenti convenienti ai sensi dell'art. 333 c.c., anche un affidamento della minore ai Servizi
Sociali sebbene limitatamente alle decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza della minore, decisioni che l'ente affidatario potrà adottare tenendo conto delle indicazioni dei genitori (art. 5 legge n. 184 del 1983, vigente ratione temporis).
La durata dell'affidamento ai servizi e del collocamento in comunità va fissata nel termine di 24 mesi dalla comunicazione della presente sentenza (art. 4, comma 4, legge n. 184 del 1983).
Va disposta inoltre l'apertura, per la durata di ventiquattro mesi, di un fascicolo di vigilanza (art. 327
c.c.) in ordine all'affidamento di presso l'Ufficio del Giudice Tutelare di questo Persona_3
Tribunale territorialmente competente in base al domicilio legale della minore (combinato disposto artt. 51 disp. att. c.c. e 45 c.c.).
I Servizi sociali affidatari e la Comunità alloggio minori “Margherita” dovranno trasmettere al
Giudice tutelare: i) il nominativo del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
ii) per tutta la durata dell'affidamento ai servizi, relazioni
11 periodiche semestrali sulle condizioni di vita della minore, sullo stato dell'affidamento, sui rapporti tra la minore e i genitori, nonché sui percorsi di sostegno predisposti in favore del nucleo familiare.
Oltre alla titolarità della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia i Persona_3 genitori ne manterranno l'esercizio con riguardo alle decisioni diverse da quelle relative alla salute, all'istruzione e alla residenza della minore.
Va previsto che, spirato tale termine, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in forma integrale.
I servizi affidatari dovranno segnalare al Pubblico Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del suindicato termine, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che osti Persona_3 all'integrale affidamento ai genitori (art. 4, comma 3, legge n. 184/1983).
5.2.1. Vanno inoltre dettate le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con la minore (art. 4, comma 3, legge n. 184 del 1983). Per favorire il graduale reinserimento della minore in famiglia, tenuto conto dell'istruttoria Persona_3 ed in linea di continuità con il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti, come da ultimo modificati, va disposto che la minore possa trascorrere: a) due fine settimana al mese, il primo con la madre ed il terzo con il padre, dalle ore 16:00 del venerdì alle 19:00 della domenica successiva;
b) nel periodo delle festività natalizie, anche in deroga all'ordinario regime di visita, la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno 08 dicembre e dal 22 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 7 gennaio dell'anno successivo con l'altro, e per quest'anno dal 30 dicembre con il padre;
c) per le festività pasquali, la minore trascorrerà con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta, sempre ad anni alterni, e per il prossimo anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre;
d) nel periodo estivo la minore trascorrerà 31 giorni con un genitore e 31 con l'altro, ad anni alterni e per il prossimo anno dall'1 luglio al 31 luglio con il padre e dall'1 agosto al 31 agosto con la madre;
e) il compleanno della minore sarà festeggiato ad anni alterni con ciascuno dei genitori, e per il prossimo anno con il padre a pranzo e con la madre a cena.
Va precisato che tale calendario potrà essere modificato su decisione dei Servizi sociali del Comune di Marsala, tenendo conto delle indicazioni di entrambi i genitori e informato il responsabile della
Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa Margherita di Belice.
6. Venendo alle domande economiche, la ricorrente ha chiesto: a) un contributo al mantenimento per i figli minori e a carico del resistente, pari a € Persona_3 Persona_4
250 al mese per ciascun figlio;
b) l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale riferito ai figli minori.
Il resistente non ha chiesto contributo al mantenimento della figlia minore né Persona_3 del figlio minore ma soltanto: per la prima, di percepire il 50% Persona_4
12 dell'assegno unico universale riferito alla stessa;
per il secondo, porre a carico della ricorrente l'obbligo di rendicontazione mensile dell'assegno unico universale e dell'assegno di frequenza dalla stessa percepiti.
Riguardo al contributo al mantenimento in favore di un figlio minore, giova ricordare che, dopo la separazione personale tra i coniugi, continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c. secondo cui i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e devono far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. civ., n. 3974/2002).
Tale quadro normativo non è mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento, si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
13 Acquisiti tali dati di valutazione, quindi, dovrà essere considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Tanto premesso, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, occorre evidenziare che la ricorrente non ha formulato specifiche allegazioni né fornito specifica prova sulla situazione reddituale del resistente, limitandosi a dichiarare, in sede presidenziale, «Io sono casalinga. Io non lavoro. Non ho reddito. Ogni tanto lavoro in nero. Faccio pulizie. In una settimana posso lavorare
15-20 ore a settimana. Per ogni ora percepisco 6-7 euro. Il mio compagno vive con me da due anni ed è lui che ci mantiene. È marinaio» (cfr. verbale d'udienza del 15 marzo 2022).
La circostanza che la ricorrente abbia intrapreso, da tempo, una nuova e stabile convivenza con il nuovo compagno è stata confermata sin da subito dalle figlie e Persona_2 Persona_3 in sede presidenziale (cfr. verbale d'udienza del 15 marzo 2022).
Il che fa presumere che al mantenimento di tutta la famiglia, in cui fa parte anche il minore
[...]
stante il disposto collocamento prevalente presso la madre, contribuisca il reddito Persona_4 prodotto dal compagno della ricorrente, ma al contempo ciò non esclude l'obbligo in capo al genitore non collocatario ( ) di contribuire al mantenimento del minore. CP_1
Quanto alla situazione economica del resistente, all'udienza presidenziale, quest'ultimo ha dichiarato di svolgere il mestiere di marinaio e di guadagnare € 600 al mese (cfr. verbale d'udienza del 15 maggio 2022).
Dalla documentazione in atti emerge soltanto che il resistente ha prodotto, nell'anno 2020, redditi da lavoro dipendente pari a € 5.730,70 e redditi esenti pari a € 2.624,44 (v. modello CUD 2021, allegato alla comparsa di risposta).
Infine, sul tenore di vita goduto dal figlio minore in costanza di matrimonio (art. 337-ter, comma 4,
n. 2, c.c.) le parti non hanno formulato specifiche allegazioni né fornito prova.
Pertanto, tenuto conto delle scarne allegazioni delle parti sui criteri previsti dall'art. 337-ter, comma
4, nn. 1 e 2, c.c., delle condizioni reddituali sopra evidenziate, del collocamento prevalente del minore
14 presso il domicilio materno e della percentuale di accudimento da parte della Persona_4 madre, si ritiene equo fissare l'importo mensile dell'assegno dovuto da in favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore in € 150 mensili, da versare Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I.
Inoltre, deve disporsi a carico del resistente l'ulteriore obbligo di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore.
Con riferimento alla figlia minore stante il suo collocamento in comunità va Persona_3 posto a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% ciascuno a tutte le spese non coperte dalla struttura che accoglie la minore.
Per il resto, nei periodi in cui sono previsti gli incontri della minore con i genitori, ciascuno di essi provvederà al relativo mantenimento.
7. Va rigettata la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione della stessa a richiedere autonomamente il cambio di residenza del minore essendo stato Persona_4 disposto un regime di affidamento condiviso che prevede l'attribuzione ad entrambi i genitori dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse relative residenza abituale del minore (art. 337-quater, comma 3, c.c. e art. 337-ter, comma 3, c.c.).
8. Ciascuna delle parti ha domandato l'assegnazione della casa coniugale (sita in Marsala, contrada Amabilina, n. 532) in favore di e, sebbene le stesse non l'abbiano reiterato CP_1 con le note di precisazione delle conclusioni, la domanda non può ritenersi rinunciata tenuto conto della condotta processuale complessivamente serbata dalle parti (Cass. civ., n. 4487/2021; Cass. civ.,
n. 10767/2022).
Come è noto, l'accoglimento della domanda è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori. La ratio è da individuare nell'esigenza di tutelare l'interesse dei minori a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda non merita accoglimento in assenza dei relativi presupposti, infatti: a) è stato disposto il collocamento della figlia minore in comunità e del figlio Persona_3 minore presso la madre, che abita ormai da tempo presso altra abitazione insieme Persona_4 al nuovo compagno (cfr. verbale d'udienza del 15 marzo 2022); b) il resistente non ha dimostrato l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne con lui convivente, per le ragioni sopra Per_1 esposte;
c) la figlia divenuta maggiorenne in corso di causa abita con la madre. Persona_2
L'uso della casa coniugale sarà pertanto disciplinato dalle regole civilistiche in materia di proprietà.
9. Quanto alla domanda della ricorrente avente ad oggetto l'attribuzione per intero dell'assegno unico universale riferito ai figli minori, va premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 230 del 2021, l'assegno unico universale «spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la
15 responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5». A sensi dell'art. 6, comma 4, citato d.lgs. «L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario».
Inoltre, la circolare INPS n. 22/2023 e, in particolare, il successivo messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022 ha chiarito che «Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno
l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l'accordo tra le parti. Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori».
In base alle norme sopra richiamate, dunque, in caso di affidamento condiviso e in assenza di espresso accordo tra le parti, l'assegno unico universale deve, di regola, essere goduto al 50% da ciascun genitore affidatario, salvo che il giudice non disponga motivatamente in senso diverso.
Nel caso di specie, considerato che il figlio minore è stato collocato Persona_4 prevalentemente presso la madre, deve disporsi l'attribuzione a della quota Parte_1 dell'assegno unico universale riferita al figlio minore Persona_4
A tal riguardo, non essendo previsto a carico del genitore collocatario alcun obbligo di rendicontazione dell'assegno unico percepito, va rigettata la relativa domanda del resistente.
Quanto alla figlia minore stante il suo collocamento in comunità e visto il Persona_3 calendario degli incontri con ciascun genitore, deve disporsi l'attribuzione ad entrambi i genitori della quota di assegno unico universale riferita alla minore nella misura del 50% ciascuno.
10. In considerazione del complessivo esito del giudizio (concorde richiesta delle parti in ordine all'affidamento condiviso) e della soccombenza parziale reciproca con riguardo al rigetto delle domande proposte da (contributo al mantenimento in favore dei figli minori e del CP_1 figlio maggiorenne attribuzione dell'assegno unico universale riferito al minore Per_1 Per_4 con obbligo di rendicontazione), all'accoglimento parziale (in ordine quantum) della
[...] domanda di di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1 Persona_4
ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali devono essere compensate per la
[...] quota di 1/2.
16 La liquidazione delle spese del giudizio viene effettuata, limitatamente alla quota di 1/2 non oggetto di compensazione, nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citati - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata (fra cui le scarne allegazioni e la limitata rilevanza ed ammissibilità delle richieste istruttorie), il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro sufficiente difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), effettivamente svolte, pari a €
3.809 oltre ad una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge.
Stante l'ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato, il resistente deve Parte_1 essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133
d.P.R. n. 115 del 2002, tuttavia senza procedere, in questa sede, all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme Cass civ., n. 11590/2019).
Quanto alle spese di CTU, liquidate con decreto depositato il 24 gennaio 2025, nei rapporti interni, vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente e di parte resistente (e, dunque, a carico dell'RA, stante la loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato) nella misura di 1/2 ciascuno.
10.1. Entrambi i genitori, e sono tenuti in solido a rifondere le Parte_1 CP_1 spese processuali in favore del curatore speciale dei minori (non ammesso al patrocinio a spese dello
Stato), avendo dato causa, con la loro conflittualità, alla sua nomina.
Ai sensi dell'art. 4, comma 10-septies, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147 del 2022), la liquidazione del compenso in favore del curatore speciale viene effettuata in base ai parametri previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.
Deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma
5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutati le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e
17 la loro difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi per tutte le fasi di giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), effettivamente svolte, pari a € 3.809 oltre ad una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come per legge.
10.2. Devono essere integralmente compensate le spese processuali dei quattro sub-procedimenti in corso di causa (n. 11-1/2022 R.G.; n. 11-2/2022 R.G.; n. 11-3/2022 R.G.; n. 11-4/2022 R.G.), trattandosi di ricorsi - nella sostanza congiunti - per la parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
11. A tutela dei diritti e della dignità degli interessati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle loro generalità e degli altri dati identificativi.
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Marsala, in data 23 agosto 2003 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del medesimo
Comune, nell'anno 2003, n. 271, parte II, serie A - da (nato a [...] il 28 settembre CP_1
1976) e (nata a [...] il [...]). Parte_1
2) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_4 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di incontrare e tenere con sé il figlio secondo il calendario indicato al paragrafo 5.1.1. della motivazione.
3) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma di € 150 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Persona_4
da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Istat F.O.I., oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie documentate e sostenute in favore del minore.
4) Affida la minore congiuntamente ad entrambi i genitori con riferimento Persona_3
a tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione diverse da quelle relative all'istruzione, alla salute e alla residenza della minore.
Affida la minore ai Servizi sociali del Comune di Marsala limitatamente alle Persona_3 decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza della minore e dispone che tali decisioni siano assunte dai Servizi Sociali affidatari tenendo conto dell'indicazione di entrambi i genitori.
Colloca la minore nella Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa Persona_3
Margherita di Belice, con facoltà per i genitori di prelevarla, secondo il calendario indicato al
18 paragrafo 5.2.1. della motivazione.
Fissa in ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, la durata delle suindicate modalità di affidamento e di collocamento della minore.
Spirato tale termine, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore in forma integrale.
Dispone che i servizi affidatari segnalino al Pubblico Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del suindicato termine di ventiquattro mesi, eventuali situazioni di pregiudizio per la minore che ostino all'integrale affidamento ai genitori.
5) Dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia minore
[...]
per il periodo di permanenza presso di sé, con obbligo paritario di contribuire a tutte le Persona_3 spese non coperte dalla comunità in cui è collocata la minore.
6) Dispone l'apertura, per la durata di ventiquattro mesi, presso l'Ufficio del Giudice Tutelare di questo Tribunale, di un fascicolo di vigilanza in ordine all'affidamento di Persona_3 ordinando ai Servizi sociali del Comune di Marsala e alla Comunità alloggio minori “Margherita” di
Santa Margherita di Belice di trasmettere al Giudice tutelare: a) il nominativo del responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
b) una sintetica relazione, con cadenza semestrale e per tutta la durata dell'affidamento ai servizi, sulle condizioni di vita della minore, sullo stato dell'affidamento, sui rapporti tra la minore e i genitori, nonché sui percorsi di sostegno predisposti in favore del nucleo familiare.
7) Rigetta la domanda della ricorrente di essere autorizzata al cambio di residenza del minore
Persona_4
8) Rigetta la domanda delle parti di assegnazione della casa coniugale.
9) Dispone l'attribuzione a della intera quota di assegno unico universale riferita Parte_1 al figlio minore Persona_4
10) Dispone l'attribuzione ad entrambi i genitori della quota di assegno unico universale riferita alla minore nella misura del 50% ciascuno. Persona_3
11) Condanna alla rifusione, in favore dell'RA, della quota di 1/2 delle spese CP_1 processuali, quota che si liquida in € 1.904,50 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
12) Dispone la compensazione delle spese processuali fra le parti per la restante quota di 1/2.
13) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
e di - e per entrambi a carico dell'RA - in misura uguale nei rapporti interni.
[...] CP_1
14) Condanna e , in solido tra loro, a rifondere al curatore speciale Parte_1 CP_1 dei minori, Avv. Lucilla Vaccari, le spese processuali liquidate in € 3.809per compensi, oltre ad una
19 somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
15) Dispone la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali dei quattro sub- procedimenti in corso di causa (n. 11-1/2022 R.G.; n. 11-2/2022 R.G.; n. 11-3/2022 R.G.; n. 11-
4/2022 R.G.).
16) Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
17) Dispone che la presente sentenza, al momento del suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 369.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti, al PM in sede, al curatore speciale dei minori, ai Servizi Sociali del Comune di Marsala, alla Comunità alloggio minori “Margherita” di Santa
Margherita di Belice e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
27 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice relatore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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