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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1117/2023 avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da:
OT. GIUSEPPE (C.F. ), Notaio, elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Torino, Corso Vinzaglio n.2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Bella che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 Controparte_3
elettivamente domiciliato in Gambolò (PV), Via Cotta n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Roberta R.
Ferrari e Maria Madeo che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 21.11.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: pagina 1 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
Contrariis reiectis
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IV
Civile, in data 7 luglio 2023, pubblicata il 10 luglio successivo, portante il n. 2948/2023, notificata in data 18 luglio 2023, resa nel giudizio rubricato al R.G. 20389/2019, respingere tutte le domande formulate dal nei confronti del notaio Controparte_2
perché infondate in fatto ed in diritto, mandandolo, dunque, assolto. Persona_1
Condannare il alla restituzione di tutte le Controparte_2
somme pagate dal dott. in esecuzione della sentenza qui appellata. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
In via principale
A) respingere l'appello promosso dal Notaio Dott. e comunque tutte le pretese Persona_1 avanzate, anche in via riconvenzionale, confermandone l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte e la responsabilità professionale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata;
B) condannare l'appellante a corrispondere in favore del Controparte_2
la complessiva somma di € 23.975,00 o quella ritenuta di giustizia, quale risarcimento
[...]
dei danni tutti patiti e patiendi dallo Studio Associato stesso per le causali di cui ai propri scritti difensivi;
C) respingere anche la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante per il pagamento delle parcelle in atti a titolo di compensi per l'attività svolta e dichiarare che nulla è dovuto da parte del in favore del Notaio Dott. Controparte_2 Per_1
con conseguente attribuzione totale delle spese di lite a carico di quest'ultimo.
[...]
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del Notaio Dott. alle obbligazioni Persona_1
contrattuali assunte nonché la violazione e/o omissione, da parte del medesimo, ai doveri di consiglio, informazione e assistenza su di lui incombenti e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Notaio
Dott. al pagamento in favore di Persona_1 Controparte_2
della somma di € 12.087,50 pari al 50% della complessiva imposta di registro che, a fronte di
[...]
pagina 2 di 19 corrette e compiute informazioni da parte del Notaio, come notoriamente avviene, sarebbe stata sostenuta solo per metà, senza operare alcuna compensazione.
In ogni caso
Con piena vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il ha Parte_1
evocato in giudizio il Notaio dott. allegando che: parte attrice si era rivolta al Notaio Persona_1 volendo procedere al rogito dell'atto di recesso dall'associazione professionale del Per_1 Pt_1 dott. il Notaio preventivava verbalmente un'imposta di registro di € 200,00, come poi CP_4
confermato dal preventivo scritto n. 711 del 10.11.2016; in data 27.10.2016 gli associati dott.
(in persona del procuratore) e dott. erano comparsi davanti al Notaio per il rogito CP_3 CP_4
della scrittura di recesso e con la medesima avevano anche regolato i rapporti economici tra loro intercorrenti a seguito di accordi transattivi;
il , stante l'esiguità dell'imposta di registro come Pt_1
quantificata dal Notaio, aveva deciso di assumere detto importo a proprio esclusivo carico;
nel dicembre 2016 il Notaio, avendo ricevuto notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un avviso di liquidazione dell'importo di € 23.975,00, ad integrazione dell'imposta di registro precedentemente quantificata in € 200,00, aveva convocato parte attrice comunicando la maggiore liquidazione dell'imposta di registro, che affermava essere imputabile all'intervento di un nuovo “tassatore” che aveva applicato un diverso criterio di calcolo rispetto a quello seguito di prassi dal Notaio stesso;
il dott. aveva espresso l'esigenza di ricevere subito la somma richiesta ad integrazione Per_1 dell'imposta, impegnandosi a ricercare a proprie cure e spese una soluzione a tutela dell'assistito, ribadendo che al fine di evitare sanzioni occorreva procedere al pagamento entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'avviso; a seguito del pagamento dell'imposta come liquidata dall'Agenzia delle
Entrate, il Notaio aveva conferito espresso incarico ad un esperto contabile di sua fiducia, dott.
, che aveva formulato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e, stante il mancato Per_2 riscontro nei successivi 90 giorni, aveva depositato ricorso per l'impugnazione del silenzio-rifiuto Cont dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
tuttavia la con sentenza n. 1214/2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione e il pagamento senza riserve della maggiore imposta aveva reso definitivo l'avviso stesso e, conseguentemente, inammissibile il ricorso;
il Notaio aveva errato nel quantificare i costi per Per_1
la scrittura di recesso, così alterando gli accordi economici raggiunti nel corso delle trattative pagina 3 di 19 prodromiche alla stipula dell'atto, con grave danno per il COSG;
l'atto in questione, difatti, non era un mero atto di recesso, contenendo in sé altri differenti negozi giuridici, rilevati dall'Agenzia delle
Entrate, ossia la restituzione di somme ricevute dall'associato uscente a titolo di finanziamento all'atto della costituzione dell'associazione professionale, il conferimento in favore del dott. di una CP_4 somma a titolo di utili quantificata all'esito di una transazione intercorsa tra le parti, una quietanza di pagamento rilasciata dal dott. con riguardo alle somme del citato finanziamento;
il Notaio CP_4
aveva omesso di rappresentare alle parti che per i contenuti della scrittura in oggetto vi era la possibilità che l'imposta di registro venisse liquidata non nella misura fissa di € 200,00 bensì secondo differenti criteri di calcolo, con un conseguente maggiore esborso rispetto a quanto preventivato;
in considerazione dei doveri di consulenza, assistenza, informazione e consiglio gravanti sul Notaio, lo stesso avrebbe dovuto, se non quantificare in maniera esatta l'imposta, quanto meno avvisare i clienti dell'evenienza di una imposizione fiscale maggiore di quella preventivata;
se la consulenza e le informazioni fornite dal Notaio fossero state complete e fosse stata prospettata l'eventualità della maggiore imposizione fiscale, lo studio avrebbe deciso di regolare diversamente i rapporti con Pt_1
l'associato uscente e avrebbe potuto limitare le dichiarazioni di cui all'atto rogitato al mero recesso del dott. scegliendo di regolare privatamente la questione relativa alla restituzione del CP_4
finanziamento, alla quietanza delle somme già corrisposte e alla transazione sugli utili, e non si sarebbe comunque assunto integralmente gli oneri della scrittura, bensì gli stessi sarebbero stati posti a carico di entrambe le parti nella misura della metà. Chiedeva dunque al Tribunale di condannare il convenuto a corrispondere in favore del la complessiva somma di € 23.975,00 o, in subordine, la somma di € Pt_1
12.087,50 pari al 50% della complessiva imposta di registro che, a fronte di corrette e compiute informazioni da parte del convenuto, sarebbero state ripartite tra le parti della scrittura nella misura della metà ciascuno.
Il Notaio costituendosi, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea rilevando Persona_1
che: il Notaio rogante non poteva offrire alle parti alcuna garanzia in ordine alla sottrazione degli atti rogati al possibile procedimento di riqualificazione, trattandosi di rischio non riconducibile alla condotta notarile;
l'incarico professionale che gli era stato conferito dallo studio non era quello Pt_1 di redigere la scrittura di recesso dell'associato, ovvero di perfezionare sotto la sua direzione e responsabilità l'accordo preliminare già raggiunto con il recedente, quanto invece quello di autenticare le firme in calce alla scrittura privata di recesso, interamente concordata, predisposta e formata dai professionisti che avevano assistito le parti nelle trattative;
non era stata richiesta alcuna specifica attività di suggerimento e/o di consulenza sull'adeguatezza dello strumento giuridico già predisposto, né di svolgere una specifica consulenza fiscale finalizzata ad evitare il rischio di riqualificazione pagina 4 di 19 negoziale da parte dell'ufficio impositore;
il Notaio non poteva fornire alcun consiglio elusivo, nel senso di suggerire al cliente ricostruzioni negoziali tese a disattendere obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario;
comunque l'Agenzia delle Entrate non aveva comminato alcuna sanzione alle parti contraenti che, dunque, non avevano subito alcun danno;
inoltre, nell'assoggettare la scrittura privata autenticata all'imposta di registro prevista dall'art. 4 lett. d) n. 2 e lett. a) n. 5 della Tariffa Parte
Prima del TUR D.P.R. n. 131/1986, il Notaio si era attenuto ai criteri interpretativi consolidati e prevalenti da sempre adottati dall'Agenzia delle Entrate in tema di recesso di un socio da una società di persone, quale è uno studio professionale associato, e la diversa risoluzione dell'Ufficio era frutto di una prassi interpretativa recente ed evolutiva, assolutamente non prevedibile rispetto alle precedenti, e non condivisibile. Ha chiesto di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di limitare il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; in via riconvenzionale ha domandato di condannare il al pagamento della somma di € 1.666,24 a titolo di corrispettivo per le Pt_1 prestazioni svolte e di € 4.809,60 a titolo di rimborso delle somme anticipate, per conto del , per Pt_1
l'attività professionale svolta dal dott. . Per_2
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2948/2023 pubblicata il 10.7.2023, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda attorea rilevando che: è pacifico e documentale che per il rogito della scrittura privata il , e per esso si è avvalso della prestazione professionale del Notaio Pt_1 Controparte_3
al quale in data 13.12.2016 l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di Persona_1 liquidazione dell'importo di € 23.975,00, ad integrazione dell'imposta di registro già quantificata in €
200,00; pur essendo provato che l'atto era stato predisposto dalle parti con l'assistenza di altri professionisti e che l'incarico conferito al Notaio era limitato all'autenticazione della scrittura privata, il convenuto non era esonerato dagli obblighi informativi di natura fiscale;
anche nell'attività di autenticazione, il Notaio non si può limitare a recepire e registrare le dichiarazioni delle parti, sussistendo un obbligo di informativa al cliente del regime fiscale applicabile all'atto autenticato, di cui il Notaio non può non conoscere ed esaminare il contenuto, come si desume dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, dall'art. 42 dei Principi di deontologia professionale, dall'art. 57 TUR;
non può configurarsi alcuna responsabilità del dott. per non aver consigliato alle parti di escludere Per_1 dall'atto di recesso le dichiarazioni relative alla restituzione di somme versate a titolo di finanziamento, al rilascio di quietanza e alla transazione intercorsa tra le parti, attenendo tali questioni al contenuto sostanziale dell'atto e allo scopo che le parti intendevano realizzare, rispetto al quale il Notaio non ha assunto alcuna specifica obbligazione non essendo stato incaricato della relativa preparazione;
sussiste invece la responsabilità da inesatto adempimento contrattuale rispetto all'omessa informazione dell'eventualità di applicazione di una diversa e maggiore imposta di registro, correlata alla possibile pagina 5 di 19 riqualificazione dell'atto da parte dell'ente impositore;
il convenuto non ha provato e neanche allegato di aver informato parte attrice della possibilità di una maggiore e diversa tassazione, avendo censurato l'interpretazione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e ricondotto la maggiore tassazione ad una modifica improvvisa, evolutiva e imprevedibile della prassi precedentemente applicata;
non è stata fornita alcuna prova del fatto che atti della medesima tipologia di quello in esame, prima dei fatti di causa, fossero sempre tassati con applicazione della sola imposta fissa di registro pari a € 200,00; e comunque il Notaio avrebbe dovuto esaminare il contenuto dell'atto e verificare, sulla base non solo delle eventuali prassi applicative in essere, ma anche della normativa fiscale vigente, le possibili modalità di tassazione e l'eventualità di una diversa tassazione derivante dalle “enunciazioni” ivi contenute su finanziamenti, transazioni e quietanze;
a prescindere dal merito della correttezza della maggiore tassazione applicata dall'ente impositore, il contenuto della scrittura privata era sufficientemente chiaro sulle dichiarazioni delle parti relative al rimborso da parte del COSG in favore dell'associato uscente delle somme dal medesimo versate a titolo di “finanziamento”, del rilascio di quietanza e della natura transattiva dell'accordo già raggiunto e trasfuso nell'atto, risultando pertanto esigibile dal Notaio il rilievo di ulteriori negozi giuridici “enunciati” e la conseguente prospettazione alle parti di una diversa tassazione dell'atto, non più solo come atto di recesso ma come scrittura contenente i riportati ulteriori negozi giuridici;
non rileva poi la correttezza o meno della diversa imposizione fiscale, atteso che ogni contestazione attinente al merito della riqualificazione dell'atto da parte dell'agente accertatore è stata definitivamente preclusa dal pagamento dell'imposta entro il termine di 15 giorni, come richiesto dal dott. che ha reso definitiva la liquidazione e Per_1
determinato la pronuncia di inammissibilità del ricorso;
in ordine al danno subito da parte attrice, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'intera somma di € 23.975,00, in quanto da un lato il Notaio non era tenuto a fornire una consulenza sul contenuto dell'atto e sulla eventuale espunzione delle dichiarazioni relative agli altri negozi giuridici indicati, dall'altro non era stato dimostrato che le parti, ove informate della diversa tassazione, avrebbero certamente o con elevata probabilità, “regolato privatamente la questione relativa alla restituzione del finanziamento e alla quietanza circa le somme già corrisposte”, né che, in tal caso, non vi sarebbero stati altri oneri aggiuntivi di carattere fiscale;
era invece fondata la domanda di condanna al risarcimento della minor somma di € 11.987,50, pari alla metà della maggiore imposta applicata, essendo plausibile che, a fronte del rilevante ammontare degli oneri fiscali derivanti dalla conclusione della scrittura in oggetto e in considerazione dell'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti giuridici indicati, le spese sarebbero state suddivise a metà.
pagina 6 di 19 Il Tribunale ha altresì ritenuto parzialmente fondata la domanda riconvenzionale del convenuto, accogliendo la richiesta di pagamento delle somme di cui alle parcelle prodotte in atti, a titolo di compenso per l'attività svolta, per l'importo di € 1.482,84 al netto della ritenuta d'acconto, evidenziando che l'incarico conferito è stato comunque espletato e parte attrice ha beneficiato della prestazione eseguita dal Notaio quanto agli effetti dell'autenticazione della scrittura in oggetto;
ha invece respinto la domanda di restituzione della somma di € 4.809,60, corrisposta al commercialista dott. per l'attività professionale svolta nell'interesse del per l'istanza di rimborso Per_2 Pt_1 dell'imposta di registro pagata e il successivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, considerato che risulta provato che il Notaio aveva espressamente assunto a suo carico i costi necessari per tentare di ottenere il rimborso della maggiore imposta liquidata, indicando il proprio professionista di fiducia, ed essendo l'attività del dott. resasi necessaria per la carenza informativa e quindi imputabile Per_2
al convenuto.
Pertanto, attuata la compensazione, ha condannato il dott. al pagamento in favore del Per_1 Pt_1 della somma di € 10.504,66, compensando le spese di lite nella misura del 30% e ponendo a carico del convenuto il residuo 70%.
Con atto di appello ritualmente notificato il Notaio ha impugnato la sentenza del Persona_1
Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di gravame di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il , costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e ha proposto appello Pt_1
incidentale per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello proposto dal Notaio è articolato in tre motivi. Per_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato positivamente sull'an debeatur accertando la responsabilità contrattuale del Notaio;
allega che: la sentenza è contraddittoria perché da un lato il Giudice ha respinto la richiesta risarcitoria per l'intera imposta pagata, ritenendo che il Notaio non fosse tenuto a fornire una consulenza sul contenuto dell'atto e sulla eventuale espunzione delle dichiarazioni relative agli altri negozi giuridici indicati, e dall'altro ha statuito che il Notaio, pur non avendo predisposto l'atto, era tenuto a controllarne il contenuto quanto meno al fine di individuare la normativa fiscale applicabile;
appare irragionevole estendere all'autenticazione di scrittura privata, soprattutto se interamente redatta da altri professionisti, gli stessi obblighi di consulenza e informazione fiscale che incombono sul Notaio nell'atto pubblico;
la
Commissione Protocolli del Notariato, enunciando nella regola 3 i doveri del notaio nell'ipotesi in cui gli venga presentata una scrittura privata redatta in modo definitivo delle parti con l'ausilio e pagina 7 di 19 l'assistenza di altri professionisti qualificati, precisa che il contenuto del mandato, la complessità della prestazione e la diligenza che il Notaio deve prestare possono ritenersi inversamente proporzionali al grado di completezza della scrittura presentata al Notaio per l'apposizione della formula di autentica, potendo dunque verificarsi che il Notaio si debba limitare solo al controllo di legalità dell'atto;
l'appellante non può essere chiamato a rispondere delle scelte compiute da altri professionisti, che hanno predisposto la scrittura privata a seguito di valutazioni e ponderazioni in relazione alle quali il dott. è rimasto del tutto estraneo, senza che gli si possa addebitare null'altro se non il controllo Per_1
di legalità; in ogni caso era onere probatorio del dimostrare di aver richiesto al Notaio una CP_6 specifica consulenza fiscale, ovvero di perfezionare sotto la sua direzione e responsabilità l'accordo preliminare già raggiunto con l'associato recedente, onere che è non stato assolto;
contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'appellante non ha omesso l'informazione circa l'imposta di registro da applicare alla scrittura, avendo invece comunicato quale fosse l'imposta da lui ritenuta applicabile, ovvero l'imposta fissa di registro prevista per le assegnazioni di denaro ai soci/associati ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte I del TUR;
il Giudice doveva accertare se la valutazione del Notaio era corretta, invece di presupporre l'esattezza della maggior tassazione, facendo da essa conseguire la responsabilità dell'appellante; la tassazione e riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate era infatti con tutta evidenza ampiamente contestabile, se non palesemente errata, come si poteva evincere dall'esame dell'istanza di rimborso alla Commissione Tributaria, con conseguente esonero da ogni responsabilità del Notaio, la cui diligenza non può coprire ipotesi che sconfinano nel campo dell'opinabile o dell'assolutamente eventuale;
il Tribunale ha in ogni caso errato non distinguendo adeguatamente l'attività svolta dal Notaio nell'atto pubblico rispetto a quella di autenticazione di una scrittura privata, che è invece significatamene diversa, in quanto nel primo caso è diretta alla redazione dell'intero atto previa valutazione e adeguamento della volontà delle parti, nel secondo caso è strettamente limitata al controllo di legalità; l'intervento dei professionisti ha poi comportato il venir meno di ogni ulteriore onere informativo del Notaio;
la riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate non può essere, sotto un profilo causale, ricondotta alla condotta non diligente del Notaio, non potendo questi essere chiamato a rispondere per il caso di successiva riqualificazione dell'atto da parte dell'ente impositore, né a rispondere in proprio nei confronti delle parti, non essendo nel caso di specie neppure state applicate sanzioni.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al risarcimento della somma di € 11.987,50, pari alla metà della maggiore imposta applicata;
allega che: il non ha fornito alcuna prova dell'ammontare del danno subito, Pt_1
limitandosi ad enunciare che, come notoriamente avviene, gli oneri fiscali sarebbero stati ripartiti tra le pagina 8 di 19 parti nella misura della metà ciascuno;
non costituisce fatto notorio, da intendersi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, che gli oneri fiscali nelle trattative vengano ripartiti tra le parti nella misura della metà ciascuno;
e la parte attrice in primo grado, su cui incombeva l'onere di fornire rigorosa prova del danno subito, non ha fornito alcuna prova;
il Tribunale ha invece scaricato sul professionista il pagamento, seppur parziale, dell'imposta, facendo conseguire all'asserito danneggiato un lucro;
la valutazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né può sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, ma interviene solo una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione;
il termine “plausibile” posto dal Tribunale a fondamento della propria decisione e motivazione, esula dal concetto di valutazione equitativa del danno.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il
, se fosse stato adeguatamente informato in relazione alla consistenza dell'imposta di registro, si Pt_1 sarebbe determinato in modo diverso circa l'accollo della medesima;
allega che: anche ipotizzando che il Notaio fosse venuto meno al suo obbligo di informazione circa la consistenza dell'imposta, si deve escludere che da tale inadempimento sia derivato alla sfera giuridica del cliente un danno, in quanto le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate non erano maggiori rispetto a quelle che il cliente avrebbe pagato ove il Notaio avesse conteggiato correttamente l'imposta dovuta;
né il ha provato che, se Pt_1
debitamente informato, avrebbe adottato nelle trattative altre soluzioni più vantaggiose;
avendo il
Tribunale rilevato che non era possibile effettuare un giudizio prognostico sul possibile esito di una trattativa delle parti sul punto, doveva escludersi che dall'inadempimento fosse derivato un danno al cliente, per la mancanza di prova in ordine ad un'effettiva turbativa della libertà negoziale dello stesso.
Il rileva l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando le argomentazioni svolte in sentenza Pt_1
in accoglimento delle proprie tesi, e propone appello incidentale articolando tre motivi.
Con il primo motivo – “errore sulla natura dell'incarico conferito da al Notaio – il Pt_1 Per_1
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, quanto al contenuto del mandato Pt_1
professionale, che non fosse contestato e debba intendersi provato che l'incarico conferito al Notaio fosse limitato all'autenticazione della scrittura privata;
allega che: tale assunto è errato e frutto di inesatta valutazione delle prove;
ha dedotto e dimostrato che, nonostante la bozza dell'atto da Pt_1
sottoporre a rogito fosse stata oggetto di trattativa tra le parti, a fronte del consolidato e pregresso rapporto di fiducia e di collaborazione l'incarico conferito al Notaio era comunque pieno (con dovere di controllo e di consiglio) senza alcuna esclusione e certamente non ridotto alla mera autenticazione di pagina 9 di 19 firme;
la circostanza emerge non solo dagli atti predisposti nell'interesse di e dal contenuto delle Pt_1
testimonianze rese (cfr. verbali 9.3.2021 e 5.10.2021), ma anche dai documenti prodotti;
in particolare dal doc. 7, e-mail datata 26.10.2016 con cui l'avvocato di il giorno prima del rogito segnalava Pt_1 al dott. la cancellazione di “un inciso di concerto con controparte”, precisando pure che lo Per_1 avrebbe trovato “evidenziato in rosso nel corpo del testo”, ciò dimostrando l'effettiva partecipazione del rogante alla stesura dell'elaborato nelle fasi precedenti, lasciando presupporre che quella trasmessa non fosse certamente la prima versione mostrata al professionista rogante;
nonché dal doc. 1 di controparte, proforma n. 711 del 10.11.2016 recante alla voce “Natura dei servizi formanti l'oggetto della prestazione” la seguente dicitura: “Autentica di procura speciale – Scrittura privata di recesso da associazione professionale”, che smentisce la tesi secondo cui l'attività era limitata alla mera autenticazione;
non vi è alcun elemento da cui desumere che l'incarico conferito al Notaio Per_1 fosse limitato all'autenticazione di una scrittura privata già completa e perfezionata, mancando un espresso esonero delle parti;
in ogni caso il Notaio è sempre chiamato ad influire sui contenuti dell'atto da autenticare;
nel caso specifico il Notaio era professionista di fiducia con cui era in corso già da anni un rapporto di collaborazione e di stima, e la prestazione professionale di cui era stato incaricato comprendeva anche il dovere di consigliare alle parti di escludere dall'atto di recesso le dichiarazioni relative alla restituzione di somme versate a titolo di finanziamento, al rilascio di quietanza e alla transazione intercorsa tra le parti;
il Notaio deve pertanto ritenersi responsabile per tale omissione, da aggiungersi a quella già riconosciuta dal Tribunale, relativa alla violazione dell'obbligo informativo circa l'applicazione di una diversa e maggiore imposta di registro.
Con il secondo motivo - “errore sull'onere della prova circa il danno subito da e sulla Pt_1 determinazione del quantum”- il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha Pt_1 accolto la domanda di risarcimento del danno per l'intera somma richiesta;
allega che: è ovvio che se il
Notaio avesse correttamente informato e consigliato il proprio cliente, indicandogli di separare l'atto di recesso dell'associato dagli altri differenti negozi, o quantomeno avesse prospettato l'eventuale maggiore imposizione da parte del tassatore, il non si sarebbe assunto integralmente gli oneri Pt_1 dell'atto e gli stessi sarebbero stati oggetto di apposita trattativa con il dott. secondo le regole CP_4 in materia di ripartizione dell'onere della prova, di fronte all'inadempimento allegato dal cliente deve essere il professionista a dare la prova del fatto estintivo impeditivo o modificativo dell'obbligazione, non occorrendo, una volta raggiunta la prova dell'inadempimento e del danno, che il soggetto danneggiato dimostri anche che, qualora correttamente consigliato dal notaio, si sarebbe comportato in modo differente;
inoltre il , pur non essendovi tenuto, ha allegato e pienamente dimostrato che Pt_1 avrebbe certamente evitato di sostenere l'esborso cui si è trovato a dover far fronte a causa dell'errore pagina 10 di 19 del Notaio essendo emerso in fase istruttoria che il dott. all'esito delle trattative Per_1 CP_3 intercorse con l'ex associato dott. non si sarebbe mai accollato integralmente il costo del CP_4
rogito, se questo non fosse stato previamente ed erroneamente quantificato;
il nocumento arrecato al
è pertanto da quantificarsi nell'importo di € 23.975,00. Pt_1
Con il terzo motivo – “errore sull'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei compensi del Notaio - il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Per_1 Pt_1
accolto la domanda riconvenzionale del Notaio avente ad oggetto il pagamento del compenso Per_1 di € 1.482,84; allega che: l'inadempimento professionale legittima l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. svolta da , se la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, se le omissioni o le Pt_1
condotte siano state tali da impedire il conseguimento di un risultato;
e nel caso di specie l'attività svolta dal Notaio non solo è stata inutile, ma anche dannosa, risultando la prestazione eseguita improduttiva di effetti in favore del cliente, che ha dovuto sborsare € 23.975,00 nel giro di 15 giorni;
non è quindi dovuto alcun compenso;
d'altronde secondo l'art. 42 del Codice di Deontologia dei Notai le attività compiute dal Notaio per la rettifica di errori, inesattezze e omissioni nei propri atti, frutto di responsabilità professionale, devono essere gratuite per il cliente;
il Tribunale ha inoltre errato nel non accogliere la proposta eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c., ritenendola tardiva;
il procuratore di parte attrice in primo grado aveva svolto l'eccezione per la prima volta già in sede di udienza di prima comparizione (cfr. verbale del 10.12.2019); e la controparte non ha replicato all'eccezione, né ha svolto eccezione di interruzione;
la richiesta di pagamento, formulata dal Notaio per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta, deve pertanto essere dichiarata Per_1
prescritta e rigettata.
III. L'appello principale è infondato.
In ordine al primo motivo, sull'an della responsabilità, si rileva che sono provate le seguenti circostanze:
-il Notaio in data 27.10.2016 ha autenticato le sottoscrizioni della scrittura privata di recesso Per_1 del dott. dall'associazione professionale COSG, di cui facevano parte il dott. Controparte_7
e il dott. (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appellato); Controparte_3 CP_4
-il Notaio ha indicato l'imposta di registro da pagare per l'atto in quella fissa di € 200,00 ai sensi dell'art. 4 lett. d) n.2 e lett. a) n.5 della Tariffa Parte Prima del TUR D.P.R. 131/1986 (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appellato e doc. 1 dell'appellante);
-nella scrittura le parti hanno pattuito che l'imposta di registro (così come gli altri oneri della scrittura) fosse a carico del , che ha quindi pagato la somma di € 200,00; Pt_1
pagina 11 di 19 -nel dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha inviato al Notaio un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro di € 23.975,00 ad integrazione della somma già pagata di € 200,00, in quanto dall'analisi testuale dell'atto ha individuato la presenza di negozi giuridici per i quali non è stata versata l'imposta di registro, ovvero corresponsione di € 120.000,00 a titolo transattivo al sig. CP_4 finanziamento non estinto di € 645.000,00 effettuato dal sig. al COSG, quietanza rilasciata dal CP_4 sig. sulla somma di € 205.000,00 ricevuta dal COSG a titolo di restituzione parziale del CP_4 finanziamento iniziale di € 850.000,00 (doc. 4 fasc. primo grado dell'appellato);
-la scrittura privata, redatta dalle parti con l'assistenza di altri professionisti di fiducia e inviata al
Notaio il giorno prima dell'atto (doc. 7 dell'appellante e dichiarazioni della teste , Testimone_1 prevedeva non solo il recesso dell'associato e la liquidazione della quota di partecipazione all'associazione professionale di € 1.000,00 in suo favore, ma anche la regolamentazione di ulteriori questioni patrimoniali, con riferimento al rimborso di un precedente finanziamento per € 850.000,00 concesso dal dott. al , alla quietanza del dott. per il pagamento della somma di CP_4 Pt_1 CP_4
€ 205.000,00 quale rata di restituzione del finanziamento, al pagamento al dott. di € CP_4
120.000,00 “a titolo di saldo forfettario, convenzionalmente pattuito, degli utili al medesimo spettanti per l'intero periodo di partecipazione all'associazione” sino al 31.12.2015, nulla riconoscendosi per il
2016; e le parti davano atto che “è insorta controversia tra i soci” e che intendevano regolare “ogni questione patrimoniale o controversia presente o futura tra i soci medesimi o tra questi e l'associazione”;
-ricevuto l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, il Notaio ha consigliato al di Pt_1
pagare immediatamente il maggiore importo, domandandone successivamente il rimborso (a spese dello stesso Notaio tramite suo professionista di fiducia, come accertato definitivamente nella sentenza di primo grado), in quanto ritenuto non dovuto a fronte di una diversa prassi dei tassatori che applicava l'imposta fissa di registro, considerando l'aspetto prevalente dell'operazione l'assegnazione di somme di denaro a fronte di un recesso (doc. 6 fasc. primo grado dell'appellato e dichiarazioni dei testi e;
il ha pagato il maggiore importo e il ricorso alla Testimone_2 Testimone_3 Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di Torino (avverso il silenzio-rifiuto di rimborso), proposto tramite il professionista di fiducia del Notaio, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n.1214/2018 perché l'imposta era stata pagata, con definizione del rapporto tributario, senza impugnazione dell'avviso di liquidazione (doc. 8 fasc. primo grado dell'appellato).
Sussiste l'inadempimento contrattuale del dott. Per_1
Il Notaio, anche quando non redige l'atto pubblico, ma autentica le sottoscrizioni della scrittura privata predisposta dalle parti con l'assistenza di altri professionisti di fiducia, ha il dovere di svolgere il pagina 12 di 19 controllo di legalità dell'atto e di fornire alle parti l'informazione e il consiglio fiscale in ordine all'imposta di registro da pagare e alla possibilità di riqualificazione dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate in considerazione del suo contenuto.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.309/2003, la funzione del Notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale;
ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art.1176 comma 2 c.c. il Notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa ed una successiva consulenza al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.
D'altronde l'art. 28 della legge notarile dispone che il Notaio non può (non solo ricevere, ma neppure) autenticare atti, se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
e che il Notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto.
E l'art. 57 TUR (D.P.R. 131/1986) prevede una responsabilità del Notaio nei confronti dell'Erario, in solido con le parti dell'atto che ha (non solo redatto ma anche semplicemente) autenticato, per il pagamento dell'imposta di registro;
come rilevato da Cass. S.U. 14432/2023, tale responsabilità solidale del Notaio deriva dalla sua qualifica di “responsabile di imposta”, assumendo la posizione di chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, secondo la concettualizzazione normativa generale di cui al
DPR 600/1973 art. 64 comma 3; e tale situazione giuridica soggettiva passiva “trova fondamento nel profilo di garanzia ordinamentale della funzione pubblica notarile, che, tra l'altro, si concretizza nel presidio diretto dell'esazione dei crediti fiscali originati dall'esercizio della medesima”.
Inoltre l'art. 42 dei Principi di deontologia professionale dei notai (testo approvato dal Consiglio
Nazionale del Notariato con deliberazione n.2/56 del 5.4.2008) dispone che il Notaio è tenuto a svolgere, “anche nell'autenticazione delle firme nelle scritture private”, in modo adeguato e fattivo, le seguenti attività: a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte;
d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale;
e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti, con assunzione delle spese a proprio carico qualora quanto sopra sia riconducibile a sua responsabilità.
pagina 13 di 19 La stessa regola 3 della Commissione Protocolli del Notariato, invocata dall'appellante e prodotta dal in appello come doc.1, nell'individuare i doveri del Notaio in relazione all'autenticazione delle Pt_1 scritture private, prevede che “Il notaio, nell'esecuzione della prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione delle scritture private ha l'obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità della scrittura stessa, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile ed inoltre è tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano dagli usi negoziali, ai sensi dell'art. 1340 c.c. e che siano accessorie all'espletamento dell'incarico secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175 e 1176 c.c.” e che “Qualora le parti intendano conferire al notaio un incarico limitato alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata redatta da terzi o dalle parti stesse, rinunziando all'attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento, ciò dovrà risultare in modo espresso dalla scrittura o da un suo allegato, sotto forma di dichiarazione di parte”.
Nel caso in esame il dott. non ha adempiuto all'obbligo di fornire alle parti della scrittura Per_1 privata l'informazione in ordine all'imposta di registro da pagare, che doveva essere individuata nella misura come determinata dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di liquidazione e divenuta definitiva a seguito del pagamento immediato senza impugnazione dell'avviso (avendo il seguito il Pt_1 consiglio dell'appellante), o quantomeno prospettando la possibilità che, a fronte del pagamento dell'imposta in misura fissa (per un unico negozio giuridico), l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto riqualificare l'atto in considerazione del suo contenuto e ravvisare ulteriori negozi giuridici enunciati rispetto al recesso dell'associato; il Notaio si è infatti limitato a indicare alle parti l'imposta di registro in quella fissa di € 200,00.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non necessario accertare se l'imposta di registro dovesse essere quantificata nella misura fissa o nella misura rideterminata nell'avviso di liquidazione, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità contrattuale oggetto di causa, rilevare che la scrittura privata enunciava diversi negozi giuridici oltre al recesso dell'associato e alla liquidazione della quota di partecipazione all'associazione, che era quindi possibile prevedere una riqualificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ed era esigibile da parte del Notaio la condotta di informazione risultata omessa (che non sconfinava nel campo dell'opinabile o dell'assolutamente eventuale); a fronte del rischio di riqualificazione, configurabile al momento dell'atto tenuto conto del suo variegato contenuto, che avrebbe comportato il pagamento di un importo considerevolmente superiore a quello indicato di
€ 200,00, era doveroso da parte del dott. fornire la relativa informazione. Per_1
E questo, a maggior ragione, tenuto conto che nella scrittura le parti pattuivano che l'imposta di registro fosse interamente a carico del e che, quindi, una rideterminazione da parte dell'Agenzia Pt_1
pagina 14 di 19 delle Entrate non sarebbe ricaduta su entrambe le parti, ma esclusivamente sul in virtù della Pt_1
espressa clausola (come poi avvenuto).
D'altra parte la misura dell'imposta di registro determinata dall'Agenzia delle Entrate è divenuta definitiva per il poiché quest'ultimo, seguendo il consiglio del Notaio, ha provveduto a pagare Pt_1 immediatamente il maggiore importo richiesto senza impugnare l'avviso di liquidazione. Pertanto, se anche l'importo determinato con l'avviso di liquidazione fosse erroneo, come allegato dall'appellante, la definitività della determinazione sarebbe comunque dovuta ad erroneo consiglio del dott. Per_1 configurante inadempimento contrattuale ai danni dell'appellato.
Sono quindi infondate le allegazioni svolte nel primo motivo di appello.
Il danno cagionato dall'inadempimento contrattuale del Notaio è di € 11.987,50, pari alla metà della maggiore imposta pagata dal COSG, risultando infondati il secondo e il terzo motivo di appello principale.
Come provato dalle dichiarazioni del teste il ha accettato di farsi carico Testimone_3 Pt_1 integralmente del pagamento dell'imposta di registro e di inserire l'espressa clausola in tal senso nella scrittura oggetto di autentica notarile, in quanto il Notaio dott. contattato su tale tema nel Per_1 corso delle trattative, ne aveva indicato l'esiguo importo nella misura fissa.
Tale importo è stato confermato dal Notaio il giorno dell'atto (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appellato); sicché la questione non è più stata discussa tra le parti avanti al Notaio, essendo già stata risolta durante le trattative (dichiarazioni del teste ), e non avendo il dott. prospettato Tes_3 Per_1 il rischio di dover pagare l'importo ben maggiore, poi oggetto di avviso di liquidazione.
Svolgendo un giudizio controfattuale in ordine a quanto sarebbe avvenuto se il Notaio avesse adempiuto al suo obbligo informativo e di consiglio fiscale al momento dell'atto, sulla base degli elementi a disposizione e delle norme in materia, si deve ritenere provato in via presuntiva che il Pt_1 avrebbe sopportato solo la metà del maggiore importo dovuto per l'imposta di registro e l'altra metà sarebbe stata posta a carico del dott. CP_4
A tal fine vengono valorizzati i seguenti elementi:
-l'importo diveniva molto superiore a quello di cui il aveva accettato di farsi carico in via Pt_1 esclusiva, proprio perché esiguo, passando da € 200,00 a ulteriori € 23.975,00; sicché il non Pt_1 avrebbe accettato di non suddividere l'onere con il dott. CP_4
-entrambe le parti della scrittura avevano interesse a regolare i rapporti giuridici che erano contemplati nell'atto, che poneva fine a controversie presenti e future e a seguito del quale il dott. riceveva CP_4 somme assai rilevanti a titolo di rimborso di precedente finanziamento per € 850.000,00, di cui pagina 15 di 19 € 205.000,00 al momento dell'atto e il residuo mediante rate successive, e a titolo di saldo utili forfettariamente determinato per € 120.000,00;
-ai sensi dell'art. 57 TUR (D.P.R. 131/1986) l'imposta di registro deve essere pagata da entrambe le parti dell'atto, obbligate in solido verso l'Erario; e nel rapporto interno tra i coobbligati in solido,
l'obbligazione si suddivide per legge, salvo diverso accordo, al 50% a carico di ciascuno.
Si può quindi ritenere provato presuntivamente che l'importo sarebbe stato suddiviso a metà con il dott. a fronte dell'interesse di entrambi i contraenti a definire i loro rapporti e della normativa CP_4
in tema di imposta di registro.
L'appello principale viene quindi rigettato.
IV. L'appello incidentale è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo, il Notaio non è stato incaricato della redazione della scrittura privata di cui ha autenticato le sottoscrizioni e non ha partecipato alle trattative in ordine al suo contenuto (avendo in tale fase esclusivamente indicato, su richiesta, l'imposta di registro).
I documenti indicati nel motivo in esame non forniscono prova del contrario, ma anzi confermano quanto sopra.
Il doc. 7 dell'appellante è la e-mail datata 26.10.2016 con cui l'avvocato di , il Per_1 Pt_1
pomeriggio del giorno prima del rogito, invia la scrittura privata che sarà oggetto di autentica, scrivendo “in vista dell'appuntamento di domani mattina per le ore 9,00 trasmetto il testo dell'atto di recesso, da cui è stato cancellato un inciso di concerto con controparte. Lo trova evidenziato in rosso nel corpo del testo”; tale comunicazione non prova alcuna partecipazione del Notaio alla formazione della scrittura, potendosi al più desumere che prima le parti avessero predisposto e trasmesso una scrittura comprensiva dell'inciso e poi le stesse avessero deciso di cancellarlo;
non viene invece chiesto alcun parere al Notaio in ordine alla cancellazione dell'inciso e più in generale al contenuto dell'atto; al contrario, la comunicazione dimostra che il testo della scrittura è stato deciso e redatto esclusivamente dalle parti con altri professionisti di fiducia e che il Notaio è stato informato del testo della scrittura che sarebbe stata oggetto dell'autentica il giorno successivo.
Il doc. 1 dell'appellante è la proforma n. 711 del 10.11.2016 redatta dal Notaio, ove viene Per_1 indicata, come natura dei servizi formanti l'oggetto della prestazione, “Autentica di procura speciale – scrittura privata recesso da associazione professionale”; tale dicitura non è affatto incompatibile con l'incarico di autentica della scrittura privata, dovendo essere intesa come autentica sia della procura speciale che della scrittura privata.
pagina 16 di 19 Dalle dichiarazioni dei testi è poi stato confermato che la scrittura privata è stata redatta dalle parti con l'assistenza di altri professionisti e che la stessa è stata trasmessa al Notaio solo all'esito delle trattative nella sua versione finale;
così la teste ha riferito che la scrittura era stata trasmessa Testimone_1
tramite mail dai legali;
il teste ha dichiarato che durante le trattative le parti erano Testimone_3
assistite dai rispettivi legali e che il legale del dott. e del si era informato presso il CP_3 Pt_1
Notaio dell'importo dell'imposta di registro, in quanto da lì a breve gli avrebbe trasmesso la scrittura privata di recesso oggetto di rogito;
non ha invece riferito di alcun coinvolgimento del dott. Per_1
nella redazione della scrittura e nel contenuto della medesima.
Come si è già sopra esposto, il Notaio aveva l'obbligo di fornire informazione e consiglio fiscale alle parti in ordine all'imposta di registro da pagare e al rischio che l'Agenzia delle Entrate ravvisasse ulteriori negozi giuridici enunciati nella scrittura oltre al recesso dell'associato, con considerevole aumento dell'imposta applicata.
Il allega (nel primo e nel secondo motivo di appello incidentale) che il Notaio aveva l'obbligo di Pt_1 consigliare alle parti di escludere e separare dall'atto di recesso le dichiarazioni relative alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento, al rilascio di quietanza e alla transazione, e che se lo avesse fatto, e anche se avesse solo fornito la corretta informazione in ordine all'imposta di registro, le parti avrebbero certamente o con elevata probabilità “regolato privatamente” le altre questioni;
cosicché il danno da risarcire sarebbe pari all'intero importo pagato per l'imposta di registro a seguito dell'avviso di liquidazione (€ 23.975,00).
L'allegazione è generica, in quanto non viene specificato:
-quale consiglio avrebbe dovuto fornire il Notaio con riferimento ai negozi giuridici enunciati nella scrittura privata, diversi dal recesso dell'associato, da “escludere” e “separare” da quest'ultimo;
-quali diverse modalità avrebbero scelto le parti per regolare “privatamente” tali ulteriori negozi giuridici.
Sussisteva un evidente interesse delle parti a stipulare un accordo anche sulle ulteriori, rilevanti, questioni oggetto dei negozi enunciati, come riconosciuto dallo stesso (che infatti afferma che le Pt_1
stesse sarebbero state regolate diversamente dalle parti); tuttavia il riferimento al fatto che le parti avrebbero “regolato privatamente” tali questioni, è del tutto generico, non chiarendo con quale tipo di atti il dott. avrebbe accettato, e le parti avrebbero concordato, di stipulare gli accordi e con CP_4
quali costi anche fiscali.
Premesso che incombe sul cliente che si assume danneggiato dall'inadempimento contrattuale del professionista, allegare e provare il danno patito e il nesso causale tra l'inadempimento e detto danno, nel caso di specie si ravvisa un difetto di allegazione, prima ancora che di prova, da parte del . Pt_1
pagina 17 di 19 Si condivide pertanto la decisione del Tribunale di non riconoscere, quale danno conseguente all'inadempimento contrattuale del Notaio, l'intero importo pagato dal a seguito dell'avviso di Pt_1 liquidazione, che pacificamente comprendeva solo l'imposta di registro e non sanzioni.
Anche il terzo motivo di appello incidentale è infondato.
La domanda riconvenzionale del dott. è stata correttamente accolta con riferimento ai Per_1 compensi per l'attività professionale svolta dal Notaio;
l'attività professionale è stata svolta dal dott. ed è risultata utile al cliente con riferimento all'autentica delle sottoscrizioni, quantomeno con Per_1 riferimento all'atto di recesso;
l'inadempimento contrattuale concerne gli obblighi accessori, di informazione fiscale, e non esclude l'utilità della prestazione di cui il cliente si è avvalso.
Contrariamente a quanto affermato nel motivo in esame, la prescrizione presuntiva non è stata tempestivamente eccepita dal nel giudizio di primo grado alla prima udienza. Dal verbale della Pt_1 prima udienza si desume quanto segue: “Per Controparte_2
l'avv. Lavorato , oggi sostituiti dall'avv. Stefania Ibba la quale, letta la
[...] Parte_2 Parte_3 comparsa avversaria, ne contesta in toto le argomentazioni per le motivazioni di cui all'atto di citazione che richiama. Con riguardo alla domanda riconvenzionale ne chiede l'integrale rigetto in quanto infondata e pretestuosa per i motivi e i fatti esposti in atto introduttivo che si riserva di meglio specificare con le memorie. Anticipa sin da ora come la domanda riconvenzionale riguarda oltre che il pagamento dell'attività del notaio, anche il pagamento del compenso del dr. , professionista Per_2 incaricato dallo stesso per risolvere le problematiche insorte a danno dell'attore e rimediare Per_1
alle omissioni precedentemente commesse che il convenuto si offriva di risolvere a proprie spese e che solo ora sostiene trattarsi di anticipazioni di cui pretende la restituzione”.
L'appellante incidentale non ha quindi proposto l'eccezione tempestivamente in prima udienza (né peraltro nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.). L'eccezione successiva è inammissibile in quanto tardiva.
L'appello incidentale viene conseguentemente rigettato.
V. Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono integralmente compensate tra le parti, sussistendo una reciproca soccombenza a fronte del rigetto dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
pagina 18 di 19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal dott. e l'appello incidentale proposto dal Persona_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2948/2023 del Tribunale Controparte_2 di Torino pubblicata il 10.7.2023, che per l'effetto conferma.
Compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio d'appello.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico sia di parte appellante principale sia di parte appellante incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.12.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Bonfilio Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1117/2023 avente ad oggetto: responsabilità professionale promossa da:
OT. GIUSEPPE (C.F. ), Notaio, elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Torino, Corso Vinzaglio n.2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Bella che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
Contro
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 Controparte_3
elettivamente domiciliato in Gambolò (PV), Via Cotta n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Roberta R.
Ferrari e Maria Madeo che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Udienza di rimessione della causa a decisione del 21.11.2024.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: pagina 1 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
Contrariis reiectis
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IV
Civile, in data 7 luglio 2023, pubblicata il 10 luglio successivo, portante il n. 2948/2023, notificata in data 18 luglio 2023, resa nel giudizio rubricato al R.G. 20389/2019, respingere tutte le domande formulate dal nei confronti del notaio Controparte_2
perché infondate in fatto ed in diritto, mandandolo, dunque, assolto. Persona_1
Condannare il alla restituzione di tutte le Controparte_2
somme pagate dal dott. in esecuzione della sentenza qui appellata. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PER L'APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
In via principale
A) respingere l'appello promosso dal Notaio Dott. e comunque tutte le pretese Persona_1 avanzate, anche in via riconvenzionale, confermandone l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte e la responsabilità professionale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata;
B) condannare l'appellante a corrispondere in favore del Controparte_2
la complessiva somma di € 23.975,00 o quella ritenuta di giustizia, quale risarcimento
[...]
dei danni tutti patiti e patiendi dallo Studio Associato stesso per le causali di cui ai propri scritti difensivi;
C) respingere anche la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante per il pagamento delle parcelle in atti a titolo di compensi per l'attività svolta e dichiarare che nulla è dovuto da parte del in favore del Notaio Dott. Controparte_2 Per_1
con conseguente attribuzione totale delle spese di lite a carico di quest'ultimo.
[...]
In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del Notaio Dott. alle obbligazioni Persona_1
contrattuali assunte nonché la violazione e/o omissione, da parte del medesimo, ai doveri di consiglio, informazione e assistenza su di lui incombenti e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il Notaio
Dott. al pagamento in favore di Persona_1 Controparte_2
della somma di € 12.087,50 pari al 50% della complessiva imposta di registro che, a fronte di
[...]
pagina 2 di 19 corrette e compiute informazioni da parte del Notaio, come notoriamente avviene, sarebbe stata sostenuta solo per metà, senza operare alcuna compensazione.
In ogni caso
Con piena vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il ha Parte_1
evocato in giudizio il Notaio dott. allegando che: parte attrice si era rivolta al Notaio Persona_1 volendo procedere al rogito dell'atto di recesso dall'associazione professionale del Per_1 Pt_1 dott. il Notaio preventivava verbalmente un'imposta di registro di € 200,00, come poi CP_4
confermato dal preventivo scritto n. 711 del 10.11.2016; in data 27.10.2016 gli associati dott.
(in persona del procuratore) e dott. erano comparsi davanti al Notaio per il rogito CP_3 CP_4
della scrittura di recesso e con la medesima avevano anche regolato i rapporti economici tra loro intercorrenti a seguito di accordi transattivi;
il , stante l'esiguità dell'imposta di registro come Pt_1
quantificata dal Notaio, aveva deciso di assumere detto importo a proprio esclusivo carico;
nel dicembre 2016 il Notaio, avendo ricevuto notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di un avviso di liquidazione dell'importo di € 23.975,00, ad integrazione dell'imposta di registro precedentemente quantificata in € 200,00, aveva convocato parte attrice comunicando la maggiore liquidazione dell'imposta di registro, che affermava essere imputabile all'intervento di un nuovo “tassatore” che aveva applicato un diverso criterio di calcolo rispetto a quello seguito di prassi dal Notaio stesso;
il dott. aveva espresso l'esigenza di ricevere subito la somma richiesta ad integrazione Per_1 dell'imposta, impegnandosi a ricercare a proprie cure e spese una soluzione a tutela dell'assistito, ribadendo che al fine di evitare sanzioni occorreva procedere al pagamento entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'avviso; a seguito del pagamento dell'imposta come liquidata dall'Agenzia delle
Entrate, il Notaio aveva conferito espresso incarico ad un esperto contabile di sua fiducia, dott.
, che aveva formulato istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate e, stante il mancato Per_2 riscontro nei successivi 90 giorni, aveva depositato ricorso per l'impugnazione del silenzio-rifiuto Cont dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
tuttavia la con sentenza n. 1214/2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso rilevando che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione e il pagamento senza riserve della maggiore imposta aveva reso definitivo l'avviso stesso e, conseguentemente, inammissibile il ricorso;
il Notaio aveva errato nel quantificare i costi per Per_1
la scrittura di recesso, così alterando gli accordi economici raggiunti nel corso delle trattative pagina 3 di 19 prodromiche alla stipula dell'atto, con grave danno per il COSG;
l'atto in questione, difatti, non era un mero atto di recesso, contenendo in sé altri differenti negozi giuridici, rilevati dall'Agenzia delle
Entrate, ossia la restituzione di somme ricevute dall'associato uscente a titolo di finanziamento all'atto della costituzione dell'associazione professionale, il conferimento in favore del dott. di una CP_4 somma a titolo di utili quantificata all'esito di una transazione intercorsa tra le parti, una quietanza di pagamento rilasciata dal dott. con riguardo alle somme del citato finanziamento;
il Notaio CP_4
aveva omesso di rappresentare alle parti che per i contenuti della scrittura in oggetto vi era la possibilità che l'imposta di registro venisse liquidata non nella misura fissa di € 200,00 bensì secondo differenti criteri di calcolo, con un conseguente maggiore esborso rispetto a quanto preventivato;
in considerazione dei doveri di consulenza, assistenza, informazione e consiglio gravanti sul Notaio, lo stesso avrebbe dovuto, se non quantificare in maniera esatta l'imposta, quanto meno avvisare i clienti dell'evenienza di una imposizione fiscale maggiore di quella preventivata;
se la consulenza e le informazioni fornite dal Notaio fossero state complete e fosse stata prospettata l'eventualità della maggiore imposizione fiscale, lo studio avrebbe deciso di regolare diversamente i rapporti con Pt_1
l'associato uscente e avrebbe potuto limitare le dichiarazioni di cui all'atto rogitato al mero recesso del dott. scegliendo di regolare privatamente la questione relativa alla restituzione del CP_4
finanziamento, alla quietanza delle somme già corrisposte e alla transazione sugli utili, e non si sarebbe comunque assunto integralmente gli oneri della scrittura, bensì gli stessi sarebbero stati posti a carico di entrambe le parti nella misura della metà. Chiedeva dunque al Tribunale di condannare il convenuto a corrispondere in favore del la complessiva somma di € 23.975,00 o, in subordine, la somma di € Pt_1
12.087,50 pari al 50% della complessiva imposta di registro che, a fronte di corrette e compiute informazioni da parte del convenuto, sarebbero state ripartite tra le parti della scrittura nella misura della metà ciascuno.
Il Notaio costituendosi, ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea rilevando Persona_1
che: il Notaio rogante non poteva offrire alle parti alcuna garanzia in ordine alla sottrazione degli atti rogati al possibile procedimento di riqualificazione, trattandosi di rischio non riconducibile alla condotta notarile;
l'incarico professionale che gli era stato conferito dallo studio non era quello Pt_1 di redigere la scrittura di recesso dell'associato, ovvero di perfezionare sotto la sua direzione e responsabilità l'accordo preliminare già raggiunto con il recedente, quanto invece quello di autenticare le firme in calce alla scrittura privata di recesso, interamente concordata, predisposta e formata dai professionisti che avevano assistito le parti nelle trattative;
non era stata richiesta alcuna specifica attività di suggerimento e/o di consulenza sull'adeguatezza dello strumento giuridico già predisposto, né di svolgere una specifica consulenza fiscale finalizzata ad evitare il rischio di riqualificazione pagina 4 di 19 negoziale da parte dell'ufficio impositore;
il Notaio non poteva fornire alcun consiglio elusivo, nel senso di suggerire al cliente ricostruzioni negoziali tese a disattendere obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario;
comunque l'Agenzia delle Entrate non aveva comminato alcuna sanzione alle parti contraenti che, dunque, non avevano subito alcun danno;
inoltre, nell'assoggettare la scrittura privata autenticata all'imposta di registro prevista dall'art. 4 lett. d) n. 2 e lett. a) n. 5 della Tariffa Parte
Prima del TUR D.P.R. n. 131/1986, il Notaio si era attenuto ai criteri interpretativi consolidati e prevalenti da sempre adottati dall'Agenzia delle Entrate in tema di recesso di un socio da una società di persone, quale è uno studio professionale associato, e la diversa risoluzione dell'Ufficio era frutto di una prassi interpretativa recente ed evolutiva, assolutamente non prevedibile rispetto alle precedenti, e non condivisibile. Ha chiesto di rigettare la domanda attorea e, in via subordinata, di limitare il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; in via riconvenzionale ha domandato di condannare il al pagamento della somma di € 1.666,24 a titolo di corrispettivo per le Pt_1 prestazioni svolte e di € 4.809,60 a titolo di rimborso delle somme anticipate, per conto del , per Pt_1
l'attività professionale svolta dal dott. . Per_2
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2948/2023 pubblicata il 10.7.2023, ha ritenuto parzialmente fondata la domanda attorea rilevando che: è pacifico e documentale che per il rogito della scrittura privata il , e per esso si è avvalso della prestazione professionale del Notaio Pt_1 Controparte_3
al quale in data 13.12.2016 l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di Persona_1 liquidazione dell'importo di € 23.975,00, ad integrazione dell'imposta di registro già quantificata in €
200,00; pur essendo provato che l'atto era stato predisposto dalle parti con l'assistenza di altri professionisti e che l'incarico conferito al Notaio era limitato all'autenticazione della scrittura privata, il convenuto non era esonerato dagli obblighi informativi di natura fiscale;
anche nell'attività di autenticazione, il Notaio non si può limitare a recepire e registrare le dichiarazioni delle parti, sussistendo un obbligo di informativa al cliente del regime fiscale applicabile all'atto autenticato, di cui il Notaio non può non conoscere ed esaminare il contenuto, come si desume dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, dall'art. 42 dei Principi di deontologia professionale, dall'art. 57 TUR;
non può configurarsi alcuna responsabilità del dott. per non aver consigliato alle parti di escludere Per_1 dall'atto di recesso le dichiarazioni relative alla restituzione di somme versate a titolo di finanziamento, al rilascio di quietanza e alla transazione intercorsa tra le parti, attenendo tali questioni al contenuto sostanziale dell'atto e allo scopo che le parti intendevano realizzare, rispetto al quale il Notaio non ha assunto alcuna specifica obbligazione non essendo stato incaricato della relativa preparazione;
sussiste invece la responsabilità da inesatto adempimento contrattuale rispetto all'omessa informazione dell'eventualità di applicazione di una diversa e maggiore imposta di registro, correlata alla possibile pagina 5 di 19 riqualificazione dell'atto da parte dell'ente impositore;
il convenuto non ha provato e neanche allegato di aver informato parte attrice della possibilità di una maggiore e diversa tassazione, avendo censurato l'interpretazione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e ricondotto la maggiore tassazione ad una modifica improvvisa, evolutiva e imprevedibile della prassi precedentemente applicata;
non è stata fornita alcuna prova del fatto che atti della medesima tipologia di quello in esame, prima dei fatti di causa, fossero sempre tassati con applicazione della sola imposta fissa di registro pari a € 200,00; e comunque il Notaio avrebbe dovuto esaminare il contenuto dell'atto e verificare, sulla base non solo delle eventuali prassi applicative in essere, ma anche della normativa fiscale vigente, le possibili modalità di tassazione e l'eventualità di una diversa tassazione derivante dalle “enunciazioni” ivi contenute su finanziamenti, transazioni e quietanze;
a prescindere dal merito della correttezza della maggiore tassazione applicata dall'ente impositore, il contenuto della scrittura privata era sufficientemente chiaro sulle dichiarazioni delle parti relative al rimborso da parte del COSG in favore dell'associato uscente delle somme dal medesimo versate a titolo di “finanziamento”, del rilascio di quietanza e della natura transattiva dell'accordo già raggiunto e trasfuso nell'atto, risultando pertanto esigibile dal Notaio il rilievo di ulteriori negozi giuridici “enunciati” e la conseguente prospettazione alle parti di una diversa tassazione dell'atto, non più solo come atto di recesso ma come scrittura contenente i riportati ulteriori negozi giuridici;
non rileva poi la correttezza o meno della diversa imposizione fiscale, atteso che ogni contestazione attinente al merito della riqualificazione dell'atto da parte dell'agente accertatore è stata definitivamente preclusa dal pagamento dell'imposta entro il termine di 15 giorni, come richiesto dal dott. che ha reso definitiva la liquidazione e Per_1
determinato la pronuncia di inammissibilità del ricorso;
in ordine al danno subito da parte attrice, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'intera somma di € 23.975,00, in quanto da un lato il Notaio non era tenuto a fornire una consulenza sul contenuto dell'atto e sulla eventuale espunzione delle dichiarazioni relative agli altri negozi giuridici indicati, dall'altro non era stato dimostrato che le parti, ove informate della diversa tassazione, avrebbero certamente o con elevata probabilità, “regolato privatamente la questione relativa alla restituzione del finanziamento e alla quietanza circa le somme già corrisposte”, né che, in tal caso, non vi sarebbero stati altri oneri aggiuntivi di carattere fiscale;
era invece fondata la domanda di condanna al risarcimento della minor somma di € 11.987,50, pari alla metà della maggiore imposta applicata, essendo plausibile che, a fronte del rilevante ammontare degli oneri fiscali derivanti dalla conclusione della scrittura in oggetto e in considerazione dell'interesse di entrambe le parti alla regolamentazione dei rapporti giuridici indicati, le spese sarebbero state suddivise a metà.
pagina 6 di 19 Il Tribunale ha altresì ritenuto parzialmente fondata la domanda riconvenzionale del convenuto, accogliendo la richiesta di pagamento delle somme di cui alle parcelle prodotte in atti, a titolo di compenso per l'attività svolta, per l'importo di € 1.482,84 al netto della ritenuta d'acconto, evidenziando che l'incarico conferito è stato comunque espletato e parte attrice ha beneficiato della prestazione eseguita dal Notaio quanto agli effetti dell'autenticazione della scrittura in oggetto;
ha invece respinto la domanda di restituzione della somma di € 4.809,60, corrisposta al commercialista dott. per l'attività professionale svolta nell'interesse del per l'istanza di rimborso Per_2 Pt_1 dell'imposta di registro pagata e il successivo ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, considerato che risulta provato che il Notaio aveva espressamente assunto a suo carico i costi necessari per tentare di ottenere il rimborso della maggiore imposta liquidata, indicando il proprio professionista di fiducia, ed essendo l'attività del dott. resasi necessaria per la carenza informativa e quindi imputabile Per_2
al convenuto.
Pertanto, attuata la compensazione, ha condannato il dott. al pagamento in favore del Per_1 Pt_1 della somma di € 10.504,66, compensando le spese di lite nella misura del 30% e ponendo a carico del convenuto il residuo 70%.
Con atto di appello ritualmente notificato il Notaio ha impugnato la sentenza del Persona_1
Tribunale, di cui ha chiesto la riforma per i motivi di gravame di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Il , costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e ha proposto appello Pt_1
incidentale per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
II. L'appello proposto dal Notaio è articolato in tre motivi. Per_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale si è pronunciato positivamente sull'an debeatur accertando la responsabilità contrattuale del Notaio;
allega che: la sentenza è contraddittoria perché da un lato il Giudice ha respinto la richiesta risarcitoria per l'intera imposta pagata, ritenendo che il Notaio non fosse tenuto a fornire una consulenza sul contenuto dell'atto e sulla eventuale espunzione delle dichiarazioni relative agli altri negozi giuridici indicati, e dall'altro ha statuito che il Notaio, pur non avendo predisposto l'atto, era tenuto a controllarne il contenuto quanto meno al fine di individuare la normativa fiscale applicabile;
appare irragionevole estendere all'autenticazione di scrittura privata, soprattutto se interamente redatta da altri professionisti, gli stessi obblighi di consulenza e informazione fiscale che incombono sul Notaio nell'atto pubblico;
la
Commissione Protocolli del Notariato, enunciando nella regola 3 i doveri del notaio nell'ipotesi in cui gli venga presentata una scrittura privata redatta in modo definitivo delle parti con l'ausilio e pagina 7 di 19 l'assistenza di altri professionisti qualificati, precisa che il contenuto del mandato, la complessità della prestazione e la diligenza che il Notaio deve prestare possono ritenersi inversamente proporzionali al grado di completezza della scrittura presentata al Notaio per l'apposizione della formula di autentica, potendo dunque verificarsi che il Notaio si debba limitare solo al controllo di legalità dell'atto;
l'appellante non può essere chiamato a rispondere delle scelte compiute da altri professionisti, che hanno predisposto la scrittura privata a seguito di valutazioni e ponderazioni in relazione alle quali il dott. è rimasto del tutto estraneo, senza che gli si possa addebitare null'altro se non il controllo Per_1
di legalità; in ogni caso era onere probatorio del dimostrare di aver richiesto al Notaio una CP_6 specifica consulenza fiscale, ovvero di perfezionare sotto la sua direzione e responsabilità l'accordo preliminare già raggiunto con l'associato recedente, onere che è non stato assolto;
contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'appellante non ha omesso l'informazione circa l'imposta di registro da applicare alla scrittura, avendo invece comunicato quale fosse l'imposta da lui ritenuta applicabile, ovvero l'imposta fissa di registro prevista per le assegnazioni di denaro ai soci/associati ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte I del TUR;
il Giudice doveva accertare se la valutazione del Notaio era corretta, invece di presupporre l'esattezza della maggior tassazione, facendo da essa conseguire la responsabilità dell'appellante; la tassazione e riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate era infatti con tutta evidenza ampiamente contestabile, se non palesemente errata, come si poteva evincere dall'esame dell'istanza di rimborso alla Commissione Tributaria, con conseguente esonero da ogni responsabilità del Notaio, la cui diligenza non può coprire ipotesi che sconfinano nel campo dell'opinabile o dell'assolutamente eventuale;
il Tribunale ha in ogni caso errato non distinguendo adeguatamente l'attività svolta dal Notaio nell'atto pubblico rispetto a quella di autenticazione di una scrittura privata, che è invece significatamene diversa, in quanto nel primo caso è diretta alla redazione dell'intero atto previa valutazione e adeguamento della volontà delle parti, nel secondo caso è strettamente limitata al controllo di legalità; l'intervento dei professionisti ha poi comportato il venir meno di ogni ulteriore onere informativo del Notaio;
la riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate non può essere, sotto un profilo causale, ricondotta alla condotta non diligente del Notaio, non potendo questi essere chiamato a rispondere per il caso di successiva riqualificazione dell'atto da parte dell'ente impositore, né a rispondere in proprio nei confronti delle parti, non essendo nel caso di specie neppure state applicate sanzioni.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al risarcimento della somma di € 11.987,50, pari alla metà della maggiore imposta applicata;
allega che: il non ha fornito alcuna prova dell'ammontare del danno subito, Pt_1
limitandosi ad enunciare che, come notoriamente avviene, gli oneri fiscali sarebbero stati ripartiti tra le pagina 8 di 19 parti nella misura della metà ciascuno;
non costituisce fatto notorio, da intendersi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, che gli oneri fiscali nelle trattative vengano ripartiti tra le parti nella misura della metà ciascuno;
e la parte attrice in primo grado, su cui incombeva l'onere di fornire rigorosa prova del danno subito, non ha fornito alcuna prova;
il Tribunale ha invece scaricato sul professionista il pagamento, seppur parziale, dell'imposta, facendo conseguire all'asserito danneggiato un lucro;
la valutazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né può sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, ma interviene solo una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione;
il termine “plausibile” posto dal Tribunale a fondamento della propria decisione e motivazione, esula dal concetto di valutazione equitativa del danno.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il
, se fosse stato adeguatamente informato in relazione alla consistenza dell'imposta di registro, si Pt_1 sarebbe determinato in modo diverso circa l'accollo della medesima;
allega che: anche ipotizzando che il Notaio fosse venuto meno al suo obbligo di informazione circa la consistenza dell'imposta, si deve escludere che da tale inadempimento sia derivato alla sfera giuridica del cliente un danno, in quanto le somme richieste dall'Agenzia delle Entrate non erano maggiori rispetto a quelle che il cliente avrebbe pagato ove il Notaio avesse conteggiato correttamente l'imposta dovuta;
né il ha provato che, se Pt_1
debitamente informato, avrebbe adottato nelle trattative altre soluzioni più vantaggiose;
avendo il
Tribunale rilevato che non era possibile effettuare un giudizio prognostico sul possibile esito di una trattativa delle parti sul punto, doveva escludersi che dall'inadempimento fosse derivato un danno al cliente, per la mancanza di prova in ordine ad un'effettiva turbativa della libertà negoziale dello stesso.
Il rileva l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando le argomentazioni svolte in sentenza Pt_1
in accoglimento delle proprie tesi, e propone appello incidentale articolando tre motivi.
Con il primo motivo – “errore sulla natura dell'incarico conferito da al Notaio – il Pt_1 Per_1
censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto, quanto al contenuto del mandato Pt_1
professionale, che non fosse contestato e debba intendersi provato che l'incarico conferito al Notaio fosse limitato all'autenticazione della scrittura privata;
allega che: tale assunto è errato e frutto di inesatta valutazione delle prove;
ha dedotto e dimostrato che, nonostante la bozza dell'atto da Pt_1
sottoporre a rogito fosse stata oggetto di trattativa tra le parti, a fronte del consolidato e pregresso rapporto di fiducia e di collaborazione l'incarico conferito al Notaio era comunque pieno (con dovere di controllo e di consiglio) senza alcuna esclusione e certamente non ridotto alla mera autenticazione di pagina 9 di 19 firme;
la circostanza emerge non solo dagli atti predisposti nell'interesse di e dal contenuto delle Pt_1
testimonianze rese (cfr. verbali 9.3.2021 e 5.10.2021), ma anche dai documenti prodotti;
in particolare dal doc. 7, e-mail datata 26.10.2016 con cui l'avvocato di il giorno prima del rogito segnalava Pt_1 al dott. la cancellazione di “un inciso di concerto con controparte”, precisando pure che lo Per_1 avrebbe trovato “evidenziato in rosso nel corpo del testo”, ciò dimostrando l'effettiva partecipazione del rogante alla stesura dell'elaborato nelle fasi precedenti, lasciando presupporre che quella trasmessa non fosse certamente la prima versione mostrata al professionista rogante;
nonché dal doc. 1 di controparte, proforma n. 711 del 10.11.2016 recante alla voce “Natura dei servizi formanti l'oggetto della prestazione” la seguente dicitura: “Autentica di procura speciale – Scrittura privata di recesso da associazione professionale”, che smentisce la tesi secondo cui l'attività era limitata alla mera autenticazione;
non vi è alcun elemento da cui desumere che l'incarico conferito al Notaio Per_1 fosse limitato all'autenticazione di una scrittura privata già completa e perfezionata, mancando un espresso esonero delle parti;
in ogni caso il Notaio è sempre chiamato ad influire sui contenuti dell'atto da autenticare;
nel caso specifico il Notaio era professionista di fiducia con cui era in corso già da anni un rapporto di collaborazione e di stima, e la prestazione professionale di cui era stato incaricato comprendeva anche il dovere di consigliare alle parti di escludere dall'atto di recesso le dichiarazioni relative alla restituzione di somme versate a titolo di finanziamento, al rilascio di quietanza e alla transazione intercorsa tra le parti;
il Notaio deve pertanto ritenersi responsabile per tale omissione, da aggiungersi a quella già riconosciuta dal Tribunale, relativa alla violazione dell'obbligo informativo circa l'applicazione di una diversa e maggiore imposta di registro.
Con il secondo motivo - “errore sull'onere della prova circa il danno subito da e sulla Pt_1 determinazione del quantum”- il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha Pt_1 accolto la domanda di risarcimento del danno per l'intera somma richiesta;
allega che: è ovvio che se il
Notaio avesse correttamente informato e consigliato il proprio cliente, indicandogli di separare l'atto di recesso dell'associato dagli altri differenti negozi, o quantomeno avesse prospettato l'eventuale maggiore imposizione da parte del tassatore, il non si sarebbe assunto integralmente gli oneri Pt_1 dell'atto e gli stessi sarebbero stati oggetto di apposita trattativa con il dott. secondo le regole CP_4 in materia di ripartizione dell'onere della prova, di fronte all'inadempimento allegato dal cliente deve essere il professionista a dare la prova del fatto estintivo impeditivo o modificativo dell'obbligazione, non occorrendo, una volta raggiunta la prova dell'inadempimento e del danno, che il soggetto danneggiato dimostri anche che, qualora correttamente consigliato dal notaio, si sarebbe comportato in modo differente;
inoltre il , pur non essendovi tenuto, ha allegato e pienamente dimostrato che Pt_1 avrebbe certamente evitato di sostenere l'esborso cui si è trovato a dover far fronte a causa dell'errore pagina 10 di 19 del Notaio essendo emerso in fase istruttoria che il dott. all'esito delle trattative Per_1 CP_3 intercorse con l'ex associato dott. non si sarebbe mai accollato integralmente il costo del CP_4
rogito, se questo non fosse stato previamente ed erroneamente quantificato;
il nocumento arrecato al
è pertanto da quantificarsi nell'importo di € 23.975,00. Pt_1
Con il terzo motivo – “errore sull'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei compensi del Notaio - il censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Per_1 Pt_1
accolto la domanda riconvenzionale del Notaio avente ad oggetto il pagamento del compenso Per_1 di € 1.482,84; allega che: l'inadempimento professionale legittima l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. svolta da , se la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, se le omissioni o le Pt_1
condotte siano state tali da impedire il conseguimento di un risultato;
e nel caso di specie l'attività svolta dal Notaio non solo è stata inutile, ma anche dannosa, risultando la prestazione eseguita improduttiva di effetti in favore del cliente, che ha dovuto sborsare € 23.975,00 nel giro di 15 giorni;
non è quindi dovuto alcun compenso;
d'altronde secondo l'art. 42 del Codice di Deontologia dei Notai le attività compiute dal Notaio per la rettifica di errori, inesattezze e omissioni nei propri atti, frutto di responsabilità professionale, devono essere gratuite per il cliente;
il Tribunale ha inoltre errato nel non accogliere la proposta eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c., ritenendola tardiva;
il procuratore di parte attrice in primo grado aveva svolto l'eccezione per la prima volta già in sede di udienza di prima comparizione (cfr. verbale del 10.12.2019); e la controparte non ha replicato all'eccezione, né ha svolto eccezione di interruzione;
la richiesta di pagamento, formulata dal Notaio per la prima volta con la comparsa di costituzione e risposta, deve pertanto essere dichiarata Per_1
prescritta e rigettata.
III. L'appello principale è infondato.
In ordine al primo motivo, sull'an della responsabilità, si rileva che sono provate le seguenti circostanze:
-il Notaio in data 27.10.2016 ha autenticato le sottoscrizioni della scrittura privata di recesso Per_1 del dott. dall'associazione professionale COSG, di cui facevano parte il dott. Controparte_7
e il dott. (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appellato); Controparte_3 CP_4
-il Notaio ha indicato l'imposta di registro da pagare per l'atto in quella fissa di € 200,00 ai sensi dell'art. 4 lett. d) n.2 e lett. a) n.5 della Tariffa Parte Prima del TUR D.P.R. 131/1986 (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appellato e doc. 1 dell'appellante);
-nella scrittura le parti hanno pattuito che l'imposta di registro (così come gli altri oneri della scrittura) fosse a carico del , che ha quindi pagato la somma di € 200,00; Pt_1
pagina 11 di 19 -nel dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha inviato al Notaio un avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro di € 23.975,00 ad integrazione della somma già pagata di € 200,00, in quanto dall'analisi testuale dell'atto ha individuato la presenza di negozi giuridici per i quali non è stata versata l'imposta di registro, ovvero corresponsione di € 120.000,00 a titolo transattivo al sig. CP_4 finanziamento non estinto di € 645.000,00 effettuato dal sig. al COSG, quietanza rilasciata dal CP_4 sig. sulla somma di € 205.000,00 ricevuta dal COSG a titolo di restituzione parziale del CP_4 finanziamento iniziale di € 850.000,00 (doc. 4 fasc. primo grado dell'appellato);
-la scrittura privata, redatta dalle parti con l'assistenza di altri professionisti di fiducia e inviata al
Notaio il giorno prima dell'atto (doc. 7 dell'appellante e dichiarazioni della teste , Testimone_1 prevedeva non solo il recesso dell'associato e la liquidazione della quota di partecipazione all'associazione professionale di € 1.000,00 in suo favore, ma anche la regolamentazione di ulteriori questioni patrimoniali, con riferimento al rimborso di un precedente finanziamento per € 850.000,00 concesso dal dott. al , alla quietanza del dott. per il pagamento della somma di CP_4 Pt_1 CP_4
€ 205.000,00 quale rata di restituzione del finanziamento, al pagamento al dott. di € CP_4
120.000,00 “a titolo di saldo forfettario, convenzionalmente pattuito, degli utili al medesimo spettanti per l'intero periodo di partecipazione all'associazione” sino al 31.12.2015, nulla riconoscendosi per il
2016; e le parti davano atto che “è insorta controversia tra i soci” e che intendevano regolare “ogni questione patrimoniale o controversia presente o futura tra i soci medesimi o tra questi e l'associazione”;
-ricevuto l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, il Notaio ha consigliato al di Pt_1
pagare immediatamente il maggiore importo, domandandone successivamente il rimborso (a spese dello stesso Notaio tramite suo professionista di fiducia, come accertato definitivamente nella sentenza di primo grado), in quanto ritenuto non dovuto a fronte di una diversa prassi dei tassatori che applicava l'imposta fissa di registro, considerando l'aspetto prevalente dell'operazione l'assegnazione di somme di denaro a fronte di un recesso (doc. 6 fasc. primo grado dell'appellato e dichiarazioni dei testi e;
il ha pagato il maggiore importo e il ricorso alla Testimone_2 Testimone_3 Pt_1
Commissione Tributaria Provinciale di Torino (avverso il silenzio-rifiuto di rimborso), proposto tramite il professionista di fiducia del Notaio, è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n.1214/2018 perché l'imposta era stata pagata, con definizione del rapporto tributario, senza impugnazione dell'avviso di liquidazione (doc. 8 fasc. primo grado dell'appellato).
Sussiste l'inadempimento contrattuale del dott. Per_1
Il Notaio, anche quando non redige l'atto pubblico, ma autentica le sottoscrizioni della scrittura privata predisposta dalle parti con l'assistenza di altri professionisti di fiducia, ha il dovere di svolgere il pagina 12 di 19 controllo di legalità dell'atto e di fornire alle parti l'informazione e il consiglio fiscale in ordine all'imposta di registro da pagare e alla possibilità di riqualificazione dell'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate in considerazione del suo contenuto.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.309/2003, la funzione del Notaio non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale;
ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art.1176 comma 2 c.c. il Notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa ed una successiva consulenza al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.
D'altronde l'art. 28 della legge notarile dispone che il Notaio non può (non solo ricevere, ma neppure) autenticare atti, se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
e che il Notaio può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto.
E l'art. 57 TUR (D.P.R. 131/1986) prevede una responsabilità del Notaio nei confronti dell'Erario, in solido con le parti dell'atto che ha (non solo redatto ma anche semplicemente) autenticato, per il pagamento dell'imposta di registro;
come rilevato da Cass. S.U. 14432/2023, tale responsabilità solidale del Notaio deriva dalla sua qualifica di “responsabile di imposta”, assumendo la posizione di chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, secondo la concettualizzazione normativa generale di cui al
DPR 600/1973 art. 64 comma 3; e tale situazione giuridica soggettiva passiva “trova fondamento nel profilo di garanzia ordinamentale della funzione pubblica notarile, che, tra l'altro, si concretizza nel presidio diretto dell'esazione dei crediti fiscali originati dall'esercizio della medesima”.
Inoltre l'art. 42 dei Principi di deontologia professionale dei notai (testo approvato dal Consiglio
Nazionale del Notariato con deliberazione n.2/56 del 5.4.2008) dispone che il Notaio è tenuto a svolgere, “anche nell'autenticazione delle firme nelle scritture private”, in modo adeguato e fattivo, le seguenti attività: a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte;
d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale;
e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti, con assunzione delle spese a proprio carico qualora quanto sopra sia riconducibile a sua responsabilità.
pagina 13 di 19 La stessa regola 3 della Commissione Protocolli del Notariato, invocata dall'appellante e prodotta dal in appello come doc.1, nell'individuare i doveri del Notaio in relazione all'autenticazione delle Pt_1 scritture private, prevede che “Il notaio, nell'esecuzione della prestazione relativa all'autenticazione della sottoscrizione delle scritture private ha l'obbligo inderogabile di controllo di legalità e liceità della scrittura stessa, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile ed inoltre è tenuto a compiere anche quelle attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento che derivano dagli usi negoziali, ai sensi dell'art. 1340 c.c. e che siano accessorie all'espletamento dell'incarico secondo i canoni della correttezza e diligenza prescritti dagli articoli 1175 e 1176 c.c.” e che “Qualora le parti intendano conferire al notaio un incarico limitato alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di una scrittura privata redatta da terzi o dalle parti stesse, rinunziando all'attività di ispezione, accertamento, informazione e chiarimento, ciò dovrà risultare in modo espresso dalla scrittura o da un suo allegato, sotto forma di dichiarazione di parte”.
Nel caso in esame il dott. non ha adempiuto all'obbligo di fornire alle parti della scrittura Per_1 privata l'informazione in ordine all'imposta di registro da pagare, che doveva essere individuata nella misura come determinata dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di liquidazione e divenuta definitiva a seguito del pagamento immediato senza impugnazione dell'avviso (avendo il seguito il Pt_1 consiglio dell'appellante), o quantomeno prospettando la possibilità che, a fronte del pagamento dell'imposta in misura fissa (per un unico negozio giuridico), l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto riqualificare l'atto in considerazione del suo contenuto e ravvisare ulteriori negozi giuridici enunciati rispetto al recesso dell'associato; il Notaio si è infatti limitato a indicare alle parti l'imposta di registro in quella fissa di € 200,00.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non necessario accertare se l'imposta di registro dovesse essere quantificata nella misura fissa o nella misura rideterminata nell'avviso di liquidazione, essendo sufficiente, ai fini della responsabilità contrattuale oggetto di causa, rilevare che la scrittura privata enunciava diversi negozi giuridici oltre al recesso dell'associato e alla liquidazione della quota di partecipazione all'associazione, che era quindi possibile prevedere una riqualificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ed era esigibile da parte del Notaio la condotta di informazione risultata omessa (che non sconfinava nel campo dell'opinabile o dell'assolutamente eventuale); a fronte del rischio di riqualificazione, configurabile al momento dell'atto tenuto conto del suo variegato contenuto, che avrebbe comportato il pagamento di un importo considerevolmente superiore a quello indicato di
€ 200,00, era doveroso da parte del dott. fornire la relativa informazione. Per_1
E questo, a maggior ragione, tenuto conto che nella scrittura le parti pattuivano che l'imposta di registro fosse interamente a carico del e che, quindi, una rideterminazione da parte dell'Agenzia Pt_1
pagina 14 di 19 delle Entrate non sarebbe ricaduta su entrambe le parti, ma esclusivamente sul in virtù della Pt_1
espressa clausola (come poi avvenuto).
D'altra parte la misura dell'imposta di registro determinata dall'Agenzia delle Entrate è divenuta definitiva per il poiché quest'ultimo, seguendo il consiglio del Notaio, ha provveduto a pagare Pt_1 immediatamente il maggiore importo richiesto senza impugnare l'avviso di liquidazione. Pertanto, se anche l'importo determinato con l'avviso di liquidazione fosse erroneo, come allegato dall'appellante, la definitività della determinazione sarebbe comunque dovuta ad erroneo consiglio del dott. Per_1 configurante inadempimento contrattuale ai danni dell'appellato.
Sono quindi infondate le allegazioni svolte nel primo motivo di appello.
Il danno cagionato dall'inadempimento contrattuale del Notaio è di € 11.987,50, pari alla metà della maggiore imposta pagata dal COSG, risultando infondati il secondo e il terzo motivo di appello principale.
Come provato dalle dichiarazioni del teste il ha accettato di farsi carico Testimone_3 Pt_1 integralmente del pagamento dell'imposta di registro e di inserire l'espressa clausola in tal senso nella scrittura oggetto di autentica notarile, in quanto il Notaio dott. contattato su tale tema nel Per_1 corso delle trattative, ne aveva indicato l'esiguo importo nella misura fissa.
Tale importo è stato confermato dal Notaio il giorno dell'atto (doc. 3 fascicolo di primo grado dell'appellato); sicché la questione non è più stata discussa tra le parti avanti al Notaio, essendo già stata risolta durante le trattative (dichiarazioni del teste ), e non avendo il dott. prospettato Tes_3 Per_1 il rischio di dover pagare l'importo ben maggiore, poi oggetto di avviso di liquidazione.
Svolgendo un giudizio controfattuale in ordine a quanto sarebbe avvenuto se il Notaio avesse adempiuto al suo obbligo informativo e di consiglio fiscale al momento dell'atto, sulla base degli elementi a disposizione e delle norme in materia, si deve ritenere provato in via presuntiva che il Pt_1 avrebbe sopportato solo la metà del maggiore importo dovuto per l'imposta di registro e l'altra metà sarebbe stata posta a carico del dott. CP_4
A tal fine vengono valorizzati i seguenti elementi:
-l'importo diveniva molto superiore a quello di cui il aveva accettato di farsi carico in via Pt_1 esclusiva, proprio perché esiguo, passando da € 200,00 a ulteriori € 23.975,00; sicché il non Pt_1 avrebbe accettato di non suddividere l'onere con il dott. CP_4
-entrambe le parti della scrittura avevano interesse a regolare i rapporti giuridici che erano contemplati nell'atto, che poneva fine a controversie presenti e future e a seguito del quale il dott. riceveva CP_4 somme assai rilevanti a titolo di rimborso di precedente finanziamento per € 850.000,00, di cui pagina 15 di 19 € 205.000,00 al momento dell'atto e il residuo mediante rate successive, e a titolo di saldo utili forfettariamente determinato per € 120.000,00;
-ai sensi dell'art. 57 TUR (D.P.R. 131/1986) l'imposta di registro deve essere pagata da entrambe le parti dell'atto, obbligate in solido verso l'Erario; e nel rapporto interno tra i coobbligati in solido,
l'obbligazione si suddivide per legge, salvo diverso accordo, al 50% a carico di ciascuno.
Si può quindi ritenere provato presuntivamente che l'importo sarebbe stato suddiviso a metà con il dott. a fronte dell'interesse di entrambi i contraenti a definire i loro rapporti e della normativa CP_4
in tema di imposta di registro.
L'appello principale viene quindi rigettato.
IV. L'appello incidentale è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nel primo motivo, il Notaio non è stato incaricato della redazione della scrittura privata di cui ha autenticato le sottoscrizioni e non ha partecipato alle trattative in ordine al suo contenuto (avendo in tale fase esclusivamente indicato, su richiesta, l'imposta di registro).
I documenti indicati nel motivo in esame non forniscono prova del contrario, ma anzi confermano quanto sopra.
Il doc. 7 dell'appellante è la e-mail datata 26.10.2016 con cui l'avvocato di , il Per_1 Pt_1
pomeriggio del giorno prima del rogito, invia la scrittura privata che sarà oggetto di autentica, scrivendo “in vista dell'appuntamento di domani mattina per le ore 9,00 trasmetto il testo dell'atto di recesso, da cui è stato cancellato un inciso di concerto con controparte. Lo trova evidenziato in rosso nel corpo del testo”; tale comunicazione non prova alcuna partecipazione del Notaio alla formazione della scrittura, potendosi al più desumere che prima le parti avessero predisposto e trasmesso una scrittura comprensiva dell'inciso e poi le stesse avessero deciso di cancellarlo;
non viene invece chiesto alcun parere al Notaio in ordine alla cancellazione dell'inciso e più in generale al contenuto dell'atto; al contrario, la comunicazione dimostra che il testo della scrittura è stato deciso e redatto esclusivamente dalle parti con altri professionisti di fiducia e che il Notaio è stato informato del testo della scrittura che sarebbe stata oggetto dell'autentica il giorno successivo.
Il doc. 1 dell'appellante è la proforma n. 711 del 10.11.2016 redatta dal Notaio, ove viene Per_1 indicata, come natura dei servizi formanti l'oggetto della prestazione, “Autentica di procura speciale – scrittura privata recesso da associazione professionale”; tale dicitura non è affatto incompatibile con l'incarico di autentica della scrittura privata, dovendo essere intesa come autentica sia della procura speciale che della scrittura privata.
pagina 16 di 19 Dalle dichiarazioni dei testi è poi stato confermato che la scrittura privata è stata redatta dalle parti con l'assistenza di altri professionisti e che la stessa è stata trasmessa al Notaio solo all'esito delle trattative nella sua versione finale;
così la teste ha riferito che la scrittura era stata trasmessa Testimone_1
tramite mail dai legali;
il teste ha dichiarato che durante le trattative le parti erano Testimone_3
assistite dai rispettivi legali e che il legale del dott. e del si era informato presso il CP_3 Pt_1
Notaio dell'importo dell'imposta di registro, in quanto da lì a breve gli avrebbe trasmesso la scrittura privata di recesso oggetto di rogito;
non ha invece riferito di alcun coinvolgimento del dott. Per_1
nella redazione della scrittura e nel contenuto della medesima.
Come si è già sopra esposto, il Notaio aveva l'obbligo di fornire informazione e consiglio fiscale alle parti in ordine all'imposta di registro da pagare e al rischio che l'Agenzia delle Entrate ravvisasse ulteriori negozi giuridici enunciati nella scrittura oltre al recesso dell'associato, con considerevole aumento dell'imposta applicata.
Il allega (nel primo e nel secondo motivo di appello incidentale) che il Notaio aveva l'obbligo di Pt_1 consigliare alle parti di escludere e separare dall'atto di recesso le dichiarazioni relative alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento, al rilascio di quietanza e alla transazione, e che se lo avesse fatto, e anche se avesse solo fornito la corretta informazione in ordine all'imposta di registro, le parti avrebbero certamente o con elevata probabilità “regolato privatamente” le altre questioni;
cosicché il danno da risarcire sarebbe pari all'intero importo pagato per l'imposta di registro a seguito dell'avviso di liquidazione (€ 23.975,00).
L'allegazione è generica, in quanto non viene specificato:
-quale consiglio avrebbe dovuto fornire il Notaio con riferimento ai negozi giuridici enunciati nella scrittura privata, diversi dal recesso dell'associato, da “escludere” e “separare” da quest'ultimo;
-quali diverse modalità avrebbero scelto le parti per regolare “privatamente” tali ulteriori negozi giuridici.
Sussisteva un evidente interesse delle parti a stipulare un accordo anche sulle ulteriori, rilevanti, questioni oggetto dei negozi enunciati, come riconosciuto dallo stesso (che infatti afferma che le Pt_1
stesse sarebbero state regolate diversamente dalle parti); tuttavia il riferimento al fatto che le parti avrebbero “regolato privatamente” tali questioni, è del tutto generico, non chiarendo con quale tipo di atti il dott. avrebbe accettato, e le parti avrebbero concordato, di stipulare gli accordi e con CP_4
quali costi anche fiscali.
Premesso che incombe sul cliente che si assume danneggiato dall'inadempimento contrattuale del professionista, allegare e provare il danno patito e il nesso causale tra l'inadempimento e detto danno, nel caso di specie si ravvisa un difetto di allegazione, prima ancora che di prova, da parte del . Pt_1
pagina 17 di 19 Si condivide pertanto la decisione del Tribunale di non riconoscere, quale danno conseguente all'inadempimento contrattuale del Notaio, l'intero importo pagato dal a seguito dell'avviso di Pt_1 liquidazione, che pacificamente comprendeva solo l'imposta di registro e non sanzioni.
Anche il terzo motivo di appello incidentale è infondato.
La domanda riconvenzionale del dott. è stata correttamente accolta con riferimento ai Per_1 compensi per l'attività professionale svolta dal Notaio;
l'attività professionale è stata svolta dal dott. ed è risultata utile al cliente con riferimento all'autentica delle sottoscrizioni, quantomeno con Per_1 riferimento all'atto di recesso;
l'inadempimento contrattuale concerne gli obblighi accessori, di informazione fiscale, e non esclude l'utilità della prestazione di cui il cliente si è avvalso.
Contrariamente a quanto affermato nel motivo in esame, la prescrizione presuntiva non è stata tempestivamente eccepita dal nel giudizio di primo grado alla prima udienza. Dal verbale della Pt_1 prima udienza si desume quanto segue: “Per Controparte_2
l'avv. Lavorato , oggi sostituiti dall'avv. Stefania Ibba la quale, letta la
[...] Parte_2 Parte_3 comparsa avversaria, ne contesta in toto le argomentazioni per le motivazioni di cui all'atto di citazione che richiama. Con riguardo alla domanda riconvenzionale ne chiede l'integrale rigetto in quanto infondata e pretestuosa per i motivi e i fatti esposti in atto introduttivo che si riserva di meglio specificare con le memorie. Anticipa sin da ora come la domanda riconvenzionale riguarda oltre che il pagamento dell'attività del notaio, anche il pagamento del compenso del dr. , professionista Per_2 incaricato dallo stesso per risolvere le problematiche insorte a danno dell'attore e rimediare Per_1
alle omissioni precedentemente commesse che il convenuto si offriva di risolvere a proprie spese e che solo ora sostiene trattarsi di anticipazioni di cui pretende la restituzione”.
L'appellante incidentale non ha quindi proposto l'eccezione tempestivamente in prima udienza (né peraltro nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.). L'eccezione successiva è inammissibile in quanto tardiva.
L'appello incidentale viene conseguentemente rigettato.
V. Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono integralmente compensate tra le parti, sussistendo una reciproca soccombenza a fronte del rigetto dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal dott. e l'appello incidentale proposto dal Persona_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2948/2023 del Tribunale Controparte_2 di Torino pubblicata il 10.7.2023, che per l'effetto conferma.
Compensa tra le parti le spese processuali del presente giudizio d'appello.
Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico sia di parte appellante principale sia di parte appellante incidentale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.12.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Anna Bonfilio
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