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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 659/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 659/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. BELLASSAI GIANFRANCO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/R,
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. LA ROCCA GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa, via Adda n. 33, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , hanno proposto la Parte_1 Parte_2
presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/2021 del 6.12.2021 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 4890/2021 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di euro 10.000,00, oltre Controparte_1
interessi, spese e compensi, dovuta in virtù dell'attività di mediazione di vendita immobiliare prestata dal in favore degli opponenti. CP_1
Gli opponenti con le loro doglianze hanno rilevato la inesistenza del credito ingiunto, deducendo l'avvenuto adempimento dei pagamenti del dovuto per l'attività di mediazione prestata dal e la CP_1
loro carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, hanno contestato, infine, l'importo del credito azionato in quanto l'importo originariamente richiesto era stato indicato in euro 10.000,00 compresa Iva.
Si è costituita in giudizio la che ha istato per il rigetto delle Controparte_1
pagina 2 di 5 avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come da verbale di udienza del 12 ottobre 2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati, altresì, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., infine,
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni,
a mezzo di note scritte, all'udienza del 4.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato da di complessivi euro 10.000,00 a CP_1
fronte dell'attività di mediazione di vendita immobiliare prestata in favore degli odierni opponenti e relativamente al quale e hanno rilevato la infondatezza della pretesa Parte_1 Parte_2
creditoria vantata da controparte stante l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte.
È da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sent. Sez. Un. n. 13533 del 2001; Cass. Sent. n. 826 del 2015).
Ciò premesso, parte opposta ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio e il proprio credito, allegando l'atto di compravendita degli immobili di proprietà dei Pt_1
pagina 3 di 5 dal quale si evince che i contraenti si sono avvalsi dell'opera di mediazione dell'agenzia e che si erano impegnati al pagamento del corrispettivo per l'attività di mediazione di cui avevano beneficiato,
circostanza tra l'altro, non contestata dagli odierni opponenti, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Gli opponenti hanno eccepito, invece, l'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di mediazione di controparte, asserenando che l'accordo prevedeva un importo pari a euro10.000,00
comprensivo di Iva e non come da decreto opposto di euro 10.000,00 Iva esclusa.
In primo luogo, deve ritenersi corretto quanto rilevato dagli opponenti circa l'ammontare degli importi dovuti, basti richiamare quanto previsto a riguardo nell'atto di compravendita ossia “che la spesa sostenuta per la mediazione, comprensiva di Iva, è stata pagata dalla parte venditrice per euro
10.000,00”, risultando così fugato ogni dubbio circa l'ammontare del credito dovuto da ritenersi comprensivo di Iva.
Ciò detto, gli opponenti hanno eccepito l'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto, producendo a sostegno delle proprie difese n. 2 ricevute di pagamento (datate 2 e 17 luglio 2019) in favore di parte opposta, per una somma complessiva di euro 5.000,00, con identica causale che così recita: “Per
commissioni vendita immobiliare Via Vittorio Veneto 14 Siracusa rogito del 28.06.2019.
A fronte di tali allegazioni documentali parte opposta ha dedotto di aver prestato diverse attività di mediazione per gli opponenti, e i bonifici prodotti dai sarebbero riconducibili, pertanto, ad altre Pt_1
e diverse attività di mediazione prestate in loro favore.
La contestazione sollevata dall'opposta non può essere accolta in quanto sprovvista di supporto probatorio, posta in oltre la plausibilità della descrizione inserita nelle operazioni bancarie eseguite, le pagina 4 di 5 quali trovano perfettamente riscontro con quanto sostenuto dai nei propri scritti difensivi e, Pt_1
soprattutto, in quanto emerge dall'atto di compravendita allegato in atti, dovendosi ritenere non dovuti gli importi oggetto di tali pagamenti.
Per quanto concerne il residuo dovuto pari a 5,000,00, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuto pagamento in favore dell'agenzia di mediazione immobiliare, i difatti, hanno sostenuto di aver Pt_1
effettuato il pagamento in contanti, circostanza che a fronte della contestazione di controparte non è
risultata corroborata da alcun supporto probatorio.
Per tali motivi, deve ritenersi dovuta la minor somma di euro 5.000,00 e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2052/2021 del 6.12.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa.
Le spese di lite vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2052/2021 del 6.12.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna e , in solido, al pagamento di euro 5.000,00 in Parte_1 Parte_2
favore di , oltre interessi legali dalla data della domanda. Controparte_1
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 29 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 659/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. BELLASSAI GIANFRANCO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa Panagia n. 136/R,
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro pagina 1 di 5 (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3
difesa dall'avv. LA ROCCA GIUSEPPE, presso il cui studio, in Siracusa, via Adda n. 33, è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 dicembre 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e , hanno proposto la Parte_1 Parte_2
presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2052/2021 del 6.12.2021 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 4890/2021 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di euro 10.000,00, oltre Controparte_1
interessi, spese e compensi, dovuta in virtù dell'attività di mediazione di vendita immobiliare prestata dal in favore degli opponenti. CP_1
Gli opponenti con le loro doglianze hanno rilevato la inesistenza del credito ingiunto, deducendo l'avvenuto adempimento dei pagamenti del dovuto per l'attività di mediazione prestata dal e la CP_1
loro carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, hanno contestato, infine, l'importo del credito azionato in quanto l'importo originariamente richiesto era stato indicato in euro 10.000,00 compresa Iva.
Si è costituita in giudizio la che ha istato per il rigetto delle Controparte_1
pagina 2 di 5 avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Come da verbale di udienza del 12 ottobre 2022 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati, altresì, i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., infine,
ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni,
a mezzo di note scritte, all'udienza del 4.12.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato da di complessivi euro 10.000,00 a CP_1
fronte dell'attività di mediazione di vendita immobiliare prestata in favore degli odierni opponenti e relativamente al quale e hanno rilevato la infondatezza della pretesa Parte_1 Parte_2
creditoria vantata da controparte stante l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte.
È da premettersi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne
consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sent. Sez. Un. n. 13533 del 2001; Cass. Sent. n. 826 del 2015).
Ciò premesso, parte opposta ha provato la propria titolarità attiva nel rapporto di credito dedotto in giudizio e il proprio credito, allegando l'atto di compravendita degli immobili di proprietà dei Pt_1
pagina 3 di 5 dal quale si evince che i contraenti si sono avvalsi dell'opera di mediazione dell'agenzia e che si erano impegnati al pagamento del corrispettivo per l'attività di mediazione di cui avevano beneficiato,
circostanza tra l'altro, non contestata dagli odierni opponenti, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Gli opponenti hanno eccepito, invece, l'intervenuto pagamento del corrispettivo dovuto per l'attività di mediazione di controparte, asserenando che l'accordo prevedeva un importo pari a euro10.000,00
comprensivo di Iva e non come da decreto opposto di euro 10.000,00 Iva esclusa.
In primo luogo, deve ritenersi corretto quanto rilevato dagli opponenti circa l'ammontare degli importi dovuti, basti richiamare quanto previsto a riguardo nell'atto di compravendita ossia “che la spesa sostenuta per la mediazione, comprensiva di Iva, è stata pagata dalla parte venditrice per euro
10.000,00”, risultando così fugato ogni dubbio circa l'ammontare del credito dovuto da ritenersi comprensivo di Iva.
Ciò detto, gli opponenti hanno eccepito l'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto, producendo a sostegno delle proprie difese n. 2 ricevute di pagamento (datate 2 e 17 luglio 2019) in favore di parte opposta, per una somma complessiva di euro 5.000,00, con identica causale che così recita: “Per
commissioni vendita immobiliare Via Vittorio Veneto 14 Siracusa rogito del 28.06.2019.
A fronte di tali allegazioni documentali parte opposta ha dedotto di aver prestato diverse attività di mediazione per gli opponenti, e i bonifici prodotti dai sarebbero riconducibili, pertanto, ad altre Pt_1
e diverse attività di mediazione prestate in loro favore.
La contestazione sollevata dall'opposta non può essere accolta in quanto sprovvista di supporto probatorio, posta in oltre la plausibilità della descrizione inserita nelle operazioni bancarie eseguite, le pagina 4 di 5 quali trovano perfettamente riscontro con quanto sostenuto dai nei propri scritti difensivi e, Pt_1
soprattutto, in quanto emerge dall'atto di compravendita allegato in atti, dovendosi ritenere non dovuti gli importi oggetto di tali pagamenti.
Per quanto concerne il residuo dovuto pari a 5,000,00, non è stata fornita alcuna prova dell'avvenuto pagamento in favore dell'agenzia di mediazione immobiliare, i difatti, hanno sostenuto di aver Pt_1
effettuato il pagamento in contanti, circostanza che a fronte della contestazione di controparte non è
risultata corroborata da alcun supporto probatorio.
Per tali motivi, deve ritenersi dovuta la minor somma di euro 5.000,00 e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2052/2021 del 6.12.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa.
Le spese di lite vanno compensate stante la parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2052/2021 del 6.12.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna e , in solido, al pagamento di euro 5.000,00 in Parte_1 Parte_2
favore di , oltre interessi legali dalla data della domanda. Controparte_1
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 29 maggio 2025
Il GIUDICE dott. Domenico Stilo
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