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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7054/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7054/2022 R.G., proposta da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMBRA MARINA, C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PUCCI CARMELA, C.F._2 giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 20/05/2022 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Aci Catena (CT) il 27/09/2005 e che CP_1 dalla loro unione sono nati i figli (n. il 01/01/2013) e (n. il Per_1 Per_2
05/04/2017), ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, del diritto di visita del padre come da accordo di separazione, e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrende ed assegno unico da riscuotersi interamente dalla ricorrente.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quelle di affidamento condiviso e collocamento dei minori e regolamentazione del diritto di visita del padre, ma si è opposto alla chiesta somma per il mantenimento dei minori, chiedendo fissarsi l'importo di €400,00 mensili comprensivi di assegno unico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio è stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status n.
4402/2023 pubblicata in data 27/10/2023. Indi, rimessa la causa sul ruolo, le parti sono addivenute ad un accordo sottoscritto in data 08/07/2025 e versato in atti.
Con note in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la definizione del giudizio, con rinuncia dei termini di legge, precisando congiuntamente le conclusioni conformemente al raggiunto accordo, di cui si riportano di seguito le condizioni:
“1) Confermare il regime di affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di Per_2 vederli e tenerli seco ogni volta che vorrà, previo congruo preavviso e compatibilmente con i propri turni di lavoro e con gli impegni dei bambini e, comunque, in mancanza di accordo, per almeno due fine settimana alterni al mese, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica salvo diverso accordo tra le parti che preveda, sempre in base agli orari di lavoro del (ed in CP_1 aderenza a quanto già accaduto), la possibilità di prelevarli il venerdì sera alle ore
2 20:00 ed accompagnamento il lunedì mattina a scuola o a casa presso la madre, a seconda del periodo scolastico o meno;
7 giorni durante le festività Natalizie ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 7.01; 3 giorni durante le festività Pasquali da coincidere ad anni alterni un giorno con la
Domenica di Pasqua e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni durante le vacanze estive, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, rispettando le esigenze lavorative e i periodi di ferie delle parti. Analogo periodo deve essere concesso alla madre e, in coincidenza dei 15 giorni spettanti alla madre, il diritto di visita del sig. CP_1 rimarrà sospeso. I coniugi hanno la facoltà di modificare i giorni di visita, previo congruo preavviso;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Acicatena via A. Moro n. 19, di proprietà di entrambi, alla NO , in quanto genitore collocatario di prole Parte_1 minorenne;
3) Porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma CP_1 mensile di euro 275,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie agli stessi occorrende, previamente concordate e documentate, come da Linee guida del Tribunale civile di Catania del luglio 2018.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico verrà richiesto dalle parti separatamente e percepito al 50% da ciascuno dei genitori.
4) Le parti, al fine di risolvere la crisi coniugale in atto, convengono di regolare i loro rapporti patrimoniali nel seguente modo:
- Il signor e la NO convengono di compensare le somme CP_1 Parte_1 reciprocamente dovute per arretrati Istat, assegni familiari e spese straordinarie dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro al di fuori delle somme dovute a titolo di arretrati di mutuo di cui infra.
- La NO si obbliga a trasferire al signor il proprio diritto di Parte_1 CP_1 proprietà, nella quota del 50%, sul terreno con casa rurale sito in BI, via
Piano Mirio pianto T. Le unità immobiliari, salvi errori e/o omissioni, che saranno oggetto di trasferimento sono così identificate: al Catasto Fabbricati la casa rurale
3 Categoria C/2c), Classe 3, Consistenza 63 m2, al Catasto Terreni foglio 10, particella 238, qualità pometo, classe 2, superficie 6.915 mq e particella 240, qualità pometo, classe 2, superficie 2.873 mq. Il trasferimento verrà formalizzato entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio dinanzi ad un Notaio scelto dal che provvederà al pagamento delle spese notarili. CP_1
- Il signor stante il credito nei confronti del coniuge ammontante, ad oggi, CP_1
8 luglio 2025, ad euro 4.667,00 allo stesso dovuti a titolo di arretrati delle rate di mutuo - contratto per l'acquisto delle superiori unità immobiliari site in
BI (terreno con casa rurale) - pagate dal medesimo nell'interesse della NO , dichiara di rinunciare ad una parte del proprio credito. La Parte_1 NO , dal canto suo, si obbliga a corrispondere al coniuge, a saldo e Parte_1 stralcio di tutto quanto dovuto al la complessiva somma di euro 2.500,00 CP_1
(duemilacinquecento/00) che verranno pagati contestualmente al trasferimento dinanzi al Notaio di cui al punto precedente, in un'unica soluzione.
- La NO , inoltre, si obbliga a rimettere la querela sporta in danno Parte_1 del coniuge ed a revocare la costituzione di parte civile nel procedimento penale
N° 2520/2021 RGNR e 5410/2022 RG TRIB pendente a carico di AG SI dinanzi alla II sezione penale del Tribunale di Catania, in composizione collegiale, con deposito di apposita dichiarazione, a mezzo del di lei difensore penalista, Avv.
Stefania Barone del foro di Catania, che farà pervenire in cancelleria la citata remissione della querela e la revoca della costituzione di parte civile, prima della prossima udienza penale prevista per il 28/01/2026, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio penale.
5) Le parti dichiarano di avere saldato ogni rapporto di debito/credito e di non avere nulla a pretendere, l'uno dall'altra, al di fuori delle obbligazioni assunte col presente atto.
6) Le parti dichiarano di provvedere ciascuno al pagamento dei compensi del proprio difensore penalista e civilista.
7) I rispettivi difensori, Avv. Pucci ed Avv. D'Ambra sottoscrivono il presente accordo per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
4 Quindi, la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti appaiono corrispondenti all'interesse della prole e, pertanto, sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la precisazione congiunta del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
7054/2022 R.G., così statuisce:
-Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre cui assegna la casa familiare, e regolamenta la presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 275,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- Spese di lite compensate;
Così deciso in Catania il 24.07.25 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Venera Condorelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7054/2022 R.G., proposta da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMBRA MARINA, C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nato ad [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PUCCI CARMELA, C.F._2 giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato il 20/05/2022 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Aci Catena (CT) il 27/09/2005 e che CP_1 dalla loro unione sono nati i figli (n. il 01/01/2013) e (n. il Per_1 Per_2
05/04/2017), ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e loro collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, del diritto di visita del padre come da accordo di separazione, e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrende ed assegno unico da riscuotersi interamente dalla ricorrente.
Si è costituito in giudizio il quale ha aderito alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e a quelle di affidamento condiviso e collocamento dei minori e regolamentazione del diritto di visita del padre, ma si è opposto alla chiesta somma per il mantenimento dei minori, chiedendo fissarsi l'importo di €400,00 mensili comprensivi di assegno unico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso del giudizio è stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status n.
4402/2023 pubblicata in data 27/10/2023. Indi, rimessa la causa sul ruolo, le parti sono addivenute ad un accordo sottoscritto in data 08/07/2025 e versato in atti.
Con note in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la definizione del giudizio, con rinuncia dei termini di legge, precisando congiuntamente le conclusioni conformemente al raggiunto accordo, di cui si riportano di seguito le condizioni:
“1) Confermare il regime di affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di Per_2 vederli e tenerli seco ogni volta che vorrà, previo congruo preavviso e compatibilmente con i propri turni di lavoro e con gli impegni dei bambini e, comunque, in mancanza di accordo, per almeno due fine settimana alterni al mese, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica salvo diverso accordo tra le parti che preveda, sempre in base agli orari di lavoro del (ed in CP_1 aderenza a quanto già accaduto), la possibilità di prelevarli il venerdì sera alle ore
2 20:00 ed accompagnamento il lunedì mattina a scuola o a casa presso la madre, a seconda del periodo scolastico o meno;
7 giorni durante le festività Natalizie ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 7.01; 3 giorni durante le festività Pasquali da coincidere ad anni alterni un giorno con la
Domenica di Pasqua e l'anno successivo con il Lunedì dell'Angelo; 15 giorni durante le vacanze estive, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, rispettando le esigenze lavorative e i periodi di ferie delle parti. Analogo periodo deve essere concesso alla madre e, in coincidenza dei 15 giorni spettanti alla madre, il diritto di visita del sig. CP_1 rimarrà sospeso. I coniugi hanno la facoltà di modificare i giorni di visita, previo congruo preavviso;
2) Assegnare la casa coniugale sita in Acicatena via A. Moro n. 19, di proprietà di entrambi, alla NO , in quanto genitore collocatario di prole Parte_1 minorenne;
3) Porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma CP_1 mensile di euro 275,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie agli stessi occorrende, previamente concordate e documentate, come da Linee guida del Tribunale civile di Catania del luglio 2018.
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico verrà richiesto dalle parti separatamente e percepito al 50% da ciascuno dei genitori.
4) Le parti, al fine di risolvere la crisi coniugale in atto, convengono di regolare i loro rapporti patrimoniali nel seguente modo:
- Il signor e la NO convengono di compensare le somme CP_1 Parte_1 reciprocamente dovute per arretrati Istat, assegni familiari e spese straordinarie dichiarando di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro al di fuori delle somme dovute a titolo di arretrati di mutuo di cui infra.
- La NO si obbliga a trasferire al signor il proprio diritto di Parte_1 CP_1 proprietà, nella quota del 50%, sul terreno con casa rurale sito in BI, via
Piano Mirio pianto T. Le unità immobiliari, salvi errori e/o omissioni, che saranno oggetto di trasferimento sono così identificate: al Catasto Fabbricati la casa rurale
3 Categoria C/2c), Classe 3, Consistenza 63 m2, al Catasto Terreni foglio 10, particella 238, qualità pometo, classe 2, superficie 6.915 mq e particella 240, qualità pometo, classe 2, superficie 2.873 mq. Il trasferimento verrà formalizzato entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio dinanzi ad un Notaio scelto dal che provvederà al pagamento delle spese notarili. CP_1
- Il signor stante il credito nei confronti del coniuge ammontante, ad oggi, CP_1
8 luglio 2025, ad euro 4.667,00 allo stesso dovuti a titolo di arretrati delle rate di mutuo - contratto per l'acquisto delle superiori unità immobiliari site in
BI (terreno con casa rurale) - pagate dal medesimo nell'interesse della NO , dichiara di rinunciare ad una parte del proprio credito. La Parte_1 NO , dal canto suo, si obbliga a corrispondere al coniuge, a saldo e Parte_1 stralcio di tutto quanto dovuto al la complessiva somma di euro 2.500,00 CP_1
(duemilacinquecento/00) che verranno pagati contestualmente al trasferimento dinanzi al Notaio di cui al punto precedente, in un'unica soluzione.
- La NO , inoltre, si obbliga a rimettere la querela sporta in danno Parte_1 del coniuge ed a revocare la costituzione di parte civile nel procedimento penale
N° 2520/2021 RGNR e 5410/2022 RG TRIB pendente a carico di AG SI dinanzi alla II sezione penale del Tribunale di Catania, in composizione collegiale, con deposito di apposita dichiarazione, a mezzo del di lei difensore penalista, Avv.
Stefania Barone del foro di Catania, che farà pervenire in cancelleria la citata remissione della querela e la revoca della costituzione di parte civile, prima della prossima udienza penale prevista per il 28/01/2026, non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio penale.
5) Le parti dichiarano di avere saldato ogni rapporto di debito/credito e di non avere nulla a pretendere, l'uno dall'altra, al di fuori delle obbligazioni assunte col presente atto.
6) Le parti dichiarano di provvedere ciascuno al pagamento dei compensi del proprio difensore penalista e civilista.
7) I rispettivi difensori, Avv. Pucci ed Avv. D'Ambra sottoscrivono il presente accordo per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale”.
4 Quindi, la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio, previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla definizione del giudizio alle condizioni concordate tra le parti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti appaiono corrispondenti all'interesse della prole e, pertanto, sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la precisazione congiunta del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
7054/2022 R.G., così statuisce:
-Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre cui assegna la casa familiare, e regolamenta la presenza con il padre secondo quanto indicato in parte motiva;
- Pone a carico di l'obbligo di versare a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 275,00 per ciascuno, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie;
- Spese di lite compensate;
Così deciso in Catania il 24.07.25 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Venera Condorelli
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