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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1309/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR AN, TO
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 662/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90131 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2155/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 28/06/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031968126000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031968126000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12847 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12848 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29620180031968126000 per TARSU anni d'imposta 2011 e 2012.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituito il Comune di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del procedimento il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma
197, della l. n. 197 del 2022 con pagamento della prima rata.
Consegue da ciò che può dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere fra le parti e compensa le spese del giudizio.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
TR AN, TO
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 662/2022 depositato il 07/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90131 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2155/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 28/06/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031968126000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180031968126000 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12847 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12848 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 29620180031968126000 per TARSU anni d'imposta 2011 e 2012.
Ha proposto appello il contribuente e si è costituito il Comune di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del procedimento il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma
197, della l. n. 197 del 2022 con pagamento della prima rata.
Consegue da ciò che può dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere fra le parti e compensa le spese del giudizio.
Palermo 19.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Montalto