Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4678 /2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti POLIZZI PAOLOALBERTO e MANOLA RINALDI ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi sito in Milano, Via Gustavo Modena n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mezzanino, in data 12/09/2010, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mezzanino alla Parte II, Serie
A, n. 2, dell'anno 2010; separati consensualmente con verbale in data 04.02.2016 e relativo decreto di omologa del 23 febbraio 2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Le parti continueranno a vivere separate con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto e con spirito di collaborazione nell'esclusivo interesse dei figli;
2. la casa coniugale sita in Mezzanino Via Palazzo 32 di proprietà dei coniugi nella misura del
50%, rimarrà assegnata alla che continuerà ad abitarla con il figlio minore Parte_1
Per_1
3. le decisioni più importanti per il figlio relative all'istruzione, all'educazione alla salute e alle attività ricreative e/o sportive continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
4. il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre fermo il diritto di visita del padre da esercitarsi salvo più ampi e condivisi accordi tra i genitori con le seguenti modalità:
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, andandolo a prendere il venerdì sera, indicativamente alle h. 19.00 a casa della madre ed ivi raccompagnandolo la domenica sera alle h. 21.00
6. il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana
(indicativamente il mercoledì e il venerdì), andandolo a prendere a casa della madre alle h. 18.00 ed ivi riaccompagnandolo alle ore 21.00 comunque ogni volta lo desideri previo accordo con la madre compatibilmente con gli impegni dei genitori e del figlio
7. il sig. continuerà a vedere e tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per un Pt_2 periodo minimo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la Sig.ra entro il Pt_1
1maggio di ogni anno;
8. il figlio trascorrerà con il genitore 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno con l'uno o con l'altro genitore il giorno della vigilia e il giorno di Natale, il giorno di capodanno e San Silvestro;
3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con l'uno e l'altro genitore il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; il figlio, continuerà a trascorrere ponti e restanti festività per uguale periodo con l'uno e l'altro genitore;
9. il Sig. verserà alla sig. quale contribuito al mantenimento del figlio la somma Pt_2 Pt_1 mensile di €300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche così come delineate dai protocolli in uso, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
la corresponsione della suddetta somma avrà inizio come indicato nel punto 11.
10. L'assegno unico rimane a beneficio esclusivo della madre.
11. La casa coniugale di Mezzanino;
via Palazzo 32, acquistata in regime di comunione legale dei beni, e sulla quale grava mutuo fondiario con Ubi Banca, verrà assegnata alla sig. Pt_1
che inizierà ad abitarla con il figlio e ivi trasferirà la propria residenza, il sig.
[...] Per_1 continuerà a corrispondere alla banca l'integrale somma relativa alla rata di mutuo, Pt_2 manlevando la sig. nei confronti della banca. Pt_1
12. A fronte del versamento da parte del sig. della totale somma della rata di Mutuo il sig. Pt_2 inizierà a corrispondere alla sig. il contributo al mantenimento del figlio in ipotesi Pt_2 Pt_1 concordata di vendita a terzi della casa coniugale prima del raggiungimento della maggiore età del figlio il ricavato della vendita verrà utilizzato per l'immediata estinzione del mutuo Per_1
pag. 2 di 4 e la somma residua sarà assegnata al sig. le somme relative alla tasse della casa coniugale Pt_2 saranno pagate nella misura del 50% da ciascun genitore;
13. All'esclusivo scopo di addivenire alla divisione del patrimonio immobiliare comune nonché all'appianamento di ogni divergenza, criticità relativa alle questioni economiche tra le parti, con risoluzione di ogni questione tra essi insorta ed insorgenda, la nuda proprietà della casa coniugale acquistata dagli stessi con Atto del 15/06/2010 Pubblico ufficiale
[...]
Sede GAMBOLO' (PV) Repertorio n. 1358 Unico n. 3680.1/2010 Reparto PI di Tes_1
VOGHERA- ubicata nel Comune di Mezzanino sarà trasferita senza corrispettivo al figlio Per_1 al raggiungimento della maggiore età dello stesso con usufrutto a vita ai genitori. Il trasferimento verrà fatto ed accettato a corpo con tutti i diritti, ragioni, azioni, inerenti a quanto costituito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e così come è stato posseduto dal dante causa e dall'avente causa. I relativi oneri notarili e fiscali saranno a carico dei sig.ri e nella Pt_2 Pt_1 misura del 50% ciascuno.
14. I signori e si danno reciprocamente atto della propria Parte_2 Parte_1 indipendenza economica, essendo entrambi lavoratori a tempo pieno e indeterminato, rinunziando quindi a qualsivoglia obbligazione alimentare e/o di mantenimento l'una nei confronti dell'altro.
15. Dichiarano inoltre, dandosene reciprocamente atto, di aver già regolato e definito ogni ulteriore questione di carattere patrimoniale ed economico, per cui con la sottoscrizione del presente atto se ne rilasciano reciproca ed ampia quietanza.
16. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate pag. 3 di 4 (decreto del Tribunale di Pavia del 23.02.2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 4 febbraio
2016. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Mezzanino il giorno 12/09/2010 (atto n. 2, parte
[...] Parte_2
II, serie A, anno 2010);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Così deciso in data 13/1/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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