Decreto cautelare 15 ottobre 2022
Sentenza breve 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 15/10/2022, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/10/2022
N. 01134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2022, proposto da
IE RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
MM TR, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
nonché per l’adozione delle misure cautelari urgenti inaudita altera parte,
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 139 del 12/8/2022 di indizione dell’avviso pubblico regionale per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa dell’Area Gestione Tecnica della ASL Lecce pubblicato sul BURP n. 93 del 25/8/2022;
- della nota prot. n. 149140 del 10/8/2022 del Direttore dell’Area Gestione del Personale, di contenuto allo stato sconosciuto, nonché dell’annotazione apposta su tale nota, pure di contenuto sconosciuto, a firma del Commissario Straordinario nel caso in cui la stessa abbia valore provvedimentale;
- ove occorra dell’Avviso pubblico e di tutti gli atti successivi eventualmente adottati nella procedura selettiva esterna, di estremi e contenuto allo stato sconosciuti;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che - in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame ma anche del tempo trascorso dalla data di pubblicazione della deliberazione gravata (circostanza quest’ultima, peraltro, aggravata dall’indeterminatezza delle informazioni fornite in ordine allo stato della procedura indetta) - non siano riscontrabili valide ragioni per concedere la richiesta tutela cautelare monocratica;
Ravvisata, peraltro, l’opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all’art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell’Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di copia della nota del Direttore dell’Area Gestione del Personale 10/08/22 prot. n. 149140 e di ogni altro atto e/o documento, ritenuto utile e/o necessario ai fini del decidere;
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare monocratica.
Dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 novembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 15 ottobre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO