Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente ed al Protocollo d'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso firmati a Parigi il 5 agosto 1955 a decorrere dalla loro entrata in vigore.