a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto di autore.
(( 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle. )) 4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 , le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.