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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1043/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1043/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAVAROTTI FABRIZIO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TOCCI ANGELITA e dell'avv. OLIVA FRANCO ( ) C.F._3
VIA CASTIGLIONE N. 47 40124 BOLOGNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza Parte_1 gravata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado e che qui di seguito si riportano per comodità del Collegio: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande spiegate dal Dott. , così giudicare: Parte_1
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, che la Sig.ra
ha posto in essere in danno del Dott. una condotta sleale, Controparte_1 Parte_1 inadempiente e, in ogni caso, illecita, sia in vista della cessione di quote sociali della Controparte_2 al medesimo Dott. sia all'atto della stipula della cessione stessa, sia
[...] Parte_1 successivamente, così incorrendo in responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e cagionando al
Dott. danni patrimoniali e non patrimoniali pari alla complessiva somma di € 167.752,00; Pt_1 per l'effetto 2) condannare la convenuta Sig.ra al pagamento in favore del Dott. Controparte_1
pagina 1 di 9 della suddetta somma di € 167.752,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino Parte_1 all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi come dovuta, in corso di giudizio ovvero che l'Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere, pure con valutazione equitativa;
3) condannare, altresì, la convenuta Sig.ra al pagamento Controparte_1 in favore del Dott. del risarcimento del danno morale, esistenziale e all'immagine Parte_1 cagionato al medesimo Dott. con le condotte di cui sopra, nella misura di € 50.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi come dovuta, in corso di giudizio ovvero che
l'Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere, pure con valutazione equitativa. 4) In ogni caso, con vittoria di competenze, spese e onorari di lite>>. Oltre alle conclusioni che precedono, questa difesa chiede, altresì, per i motivi tutti esposti nelle note di trattazione scritta del 30.11.2022, depositate in vista dell'udienza del 6.12.2021, l'integrale rigetto delle domande svolte dalla difesa dell'appellata Sig.ra
e il rigetto, inoltre, dell'appello incidentale così come formulato dalla stessa difesa CP_1 dell'appellata, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte nelle predette note di trattazione scritta della scrivente difesa, cui ci si riporta interamente.
Quanto, poi, alle istanze istruttorie articolate dall'esponente Dott. , si ritrascrivono, Parte_1 altresì, qui di seguito, le istanze istruttorie così come formulate nell'atto di appello del 30.5.2022;
Per : “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie ed il rigetto di ogni istanza anche istruttoria ex adverso formulata : 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando limitatamente ai punti censurati dall'appello principale la sentenza di primo grado;
2) In accoglimento del proposto appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di appello oltre accessori di legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio chiedendone la condanna, a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al pagamento della somma di
€ 167.752,00, oltre al risarcimento del danno morale, esistenziale e all'immagine nella misura di €
50.000,00.
L'attore esponeva di aver acquistato dalla il 50% del capitale sociale di CP_1 Controparte_2 divenendone socio unico (detenendo già il restante 50% del capitale sociale), con atto notarile del
30.01.2013, per il prezzo di € 25.000, oltre a € 20.000 corrisposti in contanti. pagina 2 di 9 Solo successivamente era venuto a conoscenza del fatto che era mera intestataria fiduciaria della CP_1 quota venduta, essendo l'effettivo titolare Persona_1 sporgeva quindi denuncia-querela verso e successivamente anche verso , Persona_1 CP_1 Pt_1 introducendo un procedimento penale nel quale veniva disposto il sequestro penale della quota e che conduceva alla citazione a giudizio di entrambi per il reato di truffa perché, secondo l'imputazione, in concorso tra loro (agendo come istigatore), all'insaputa di avevano proceduto Pt_1 Persona_1 alla cessione della quota per un prezzo esiguo rispetto al suo reale valore, procurandosi un ingiusto profitto, a danno di Persona_1
A seguito di un'operazione di ripianamento delle perdite superiori al terzo del capitale sociale, Lo
AN sottoscriveva l'aumento di capitale della società in questione per € 29.035 e otteneva la revoca del sequestro, nonchè la rimessione della querela nei confronti suoi e di sottoscrivendo in data CP_1
4.5.2016 una scrittura privata con con la quale si obbligava a corrispondergli una somma Persona_1 pari a 10.000 euro a titolo di indennizzo e di rimborso delle spese legali, oltre all'accollo del costo triennale di una lavoratrice di Eurolift Servizi Ascensori s.r.l. (società riconducibile a , Persona_1 che veniva solo formalmente distaccata in con costo mensile di 3.132 euro. Controparte_2
Tanto premesso, l'attore assumeva che doveva considerarsi responsabile, contrattualmente o CP_1 extracontrattualmente, per aver falsamente garantito di essere piena ed esclusiva proprietaria della quota ceduta, e per avere di conseguenza provocando i predetti esborsi (45.000 euro quale prezzo pagato per la cessione della quota, 10.000 euro quale esborso in sede transattiva e 112.752 euro quale costo complessivo del distacco aziendale), conseguendone un ingiusto vantaggio (la rimessione della querela anche a favore della . CP_1
2. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto, Controparte_1 essendo la notifica dell'atto di citazione intervenuta a distanza di oltre 5 anni dalla cessione della quota e, nel merito, contestando la pretesa risarcitoria dell'attore per avere lo stesso acquistato in malafede - prospettando falsamente alla che l'acquisto rispondesse alla volontà del fiduciante – e CP_1 deducendo, in ogni caso, l'assenza di nesso causale tra l'inadempimento/l'illecito e le voci di danno prospettate nella domanda attorea.
3. Rigettate le istanze di prova richieste dalle parti, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2901/2021, rigettava l'eccezione preliminare di parte convenuta, rigettava la domanda attorea e compensava le spese tra le parti.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva non applicabile il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2949 c.c. relativo ai diritti che derivano dai rapporti sociali, bensì quello ordinario decennale,
pagina 3 di 9 non vertendo la controversia su diritti in dipendenza diretta con il contratto di società o con situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Nel merito, il giudice rilevava la indeterminatezza della prospettazione dell'attore, per non avere questi focalizzato né il thema decidendum, né il thema probandum all'interno di una controversia dai contorni vaghi, essendo stata proposta domanda risarcitoria ex contractu e, in aggiunta o in alternativa, domanda risarcitoria per responsabilità extra-contrattuale.
Osservava comunque il tribunale che, sebbene il comportamento di ben avrebbe potuto CP_1 integrare inadempimento contrattuale o illecito, fonte di responsabilità risarcitoria, la buona fede di
[...]
- presunta ex art. 1147 c.c. e in merito alla quale la convenuta non aveva offerto alcuna prova sul Pt_1 fatto contrario – aveva comportato in ogni caso un acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. andato a buon fine, per cui non avrebbe potuto pretendere la restituzione del prezzo della quota a titolo Pt_1 di risarcimento, avendo lo stesso trattenuto la quota nel proprio patrimonio.
Né apparivano accoglibili le ulteriori pretese risarcitorie, non costituendo esse conseguenza diretta dell'inadempimento o illecito della cedente, ma derivando dalla transazione a cui si era Pt_1 liberamente determinato, non essendo in alcun modo obbligato verso il Persona_1
La compensazione delle spese veniva giustificata in base alle particolari circostanze del caso e alla non contestazione da parte della convenuta della buona fede dell'attore.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
si è costituita chiedendo il rigetto del Pt_1 CP_1 gravame e proponendo appello incidentale.
5. All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisone, con assegnazioni alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “vaghe” le prospettazioni attoree, sostenendo la piena legittimità della proposizione cumulativa di domande dirette a far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale. La condotta di integrerebbe CP_1 infatti violazione sia delle regole di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., sia del generale dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c.; spetta poi al giudice determinare la qualificazione della pretesa.
7. Con il secondo motivo eccepisce l'omesso esame dei fatti di causa da parte del primo giudice e, nello specifico, delle circostanze relative al sequestro penale delle quote, al coinvolgimento di nel Pt_1 procedimento penale, al ripianamento delle perdite con esborso da parte di e ai fatti che hanno Pt_1 determinato la transazione. Circostanze che, se fossero state esaminate dal tribunale, avrebbero pagina 4 di 9 determinato l'accoglimento della domanda attorea, sulla base della considerazione che la concatenazione di tali fatti è conseguenza del comportamento inadempiente/illecito di CP_1
8. Con il terzo motivo si contesta l'erronea esclusione del nesso causale tra i lamentati danni e l'inadempimento/illecito della cedente.
9. A sua volta, con un unico motivo, l'appellante incidentale impugna il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, lamentando l'erronea valutazione del giudice laddove afferma che la convenuta non abbia contestato la buona fede o provato in alcun modo il fatto contrario.
Al riguardo deduce di avere, al contrario, fornito documentalmente la prova della conoscenza del patto fiduciario da parte di , allegando: la denuncia querela e le memorie difensive nel procedimento Pt_1 penale, in cui dava atto della conoscenza dell'intestazione fiduciaria da parte di , Persona_1 Pt_1 supportata da ulteriore prova documentale;
la sentenza resa nel procedimento penale, in cui Pt_1 risultava imputato quale istigatore;
una mail con cui , in data antecedente alla cessione oggetto Pt_1 di causa, inviava il bilancio della società a - nonché di aver formulato sul punto istanza di Persona_1 prova per testi, che il giudice istruttore aveva rigettato ritenendo che “le prove testi richieste dalla convenuta sono superflue ai fini del decidere, poiché comunque volte a dimostrare un fatto contrario
(la conoscenza da parte del della intestazione fiduciaria delle quote) rispetto all'onere Pt_1 probatorio gravante sull'attore”. Ne consegue che la compensazione delle spese di lite, che il giudice fonda sull'asserita non contestazione della buona fede da parte di risulta ingiustificata e va, CP_1 pertanto, applicato il generale principio della soccombenza.
10. I motivi dell'appello di , da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, Pt_1 sono infondati.
Corretto è il rilievo di parte appellante in merito alla legittimità della proposizione cumulativa di domande di risarcimento per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
tuttavia, la vaghezza cui si fa riferimento in sentenza non sembra da ricondursi unicamente alla duplice qualificazione della domanda, bensì alla circostanza che abbia allegato una serie di fatti senza evidenziarne Pt_1 chiaramente la loro rilevanza ai fini della decisione.
A ben vedere, in ogni caso, il primo giudice ha fondato il mancato accoglimento in sentenza della domanda attorea anche su altre considerazioni, osservando come, prendendo in esame tutti gli elementi del fatto come prospettato da parte attrice, deve giungersi in ogni caso al rigetto di detta domanda, sia che si ritenga che fosse in mala fede, sia lo consideri in buona fede. Pt_1
Il Tribunale ha osservato invero che: “Orbene, se il comportamento della al momento della CP_1 cessione – laddove si è dichiarata nella piena titolarità del bene oggetto di cessione – ben potrebbe integrare grave inadempimento, così da giustificare in astratto la domanda risarcitoria benché in pagina 5 di 9 assenza di domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.) nella fattispecie delle due l'una: o era
Pt_1 consapevole di acquistare a non domino, nel qual caso non spetta alcun risarcimento venendo meno, evidentemente, il presupposto dell'inadempimento e/o della illiceità del fatto;
o era in
Pt_1 buona fede, perché non a conoscenza del difetto di titolarità in capo alla , nel qual caso CP_1 valgono i principi dell'acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. Ma anche a concedere a la
Pt_1 non conoscenza del difetto di titolarità in capo alla – in effetti la buona fede si presume ex CP_1 art. 1147 c.c. e la convenuta non offre alcuna prova sul fatto contrario – la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Da un lato avendo acquistato a non domino egli ha comunque
Pt_1 acquistato "bene" ex art. 1153 c.c., con la conseguenza che il prezzo pagato è stato effettivamente corrisposto per un bene che egli ha acquistato e trattenuto nel suo patrimonio, sicché nulla può pretendere a titolo di risarcimento per il pagamento del corrispettivo di un bene di cui è divenuto effettivamente titolare e che non ha reso all'effettivo proprietario;
”.
Il rigetto della domanda attorea non è quindi legato al non aver individuato l'attore il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), ma al fatto che correttamente il giudice di prime cure, nell'ipotesi di mala fede, ha escluso l'inadempimento della cedente, essendo in quel caso il cessionario ben a conoscenza della reale titolarità della quota, e, nell'ipotesi di buona fede, ha escluso in ogni caso il diritto al rimborso del prezzo delle quote, essendosi l'acquisto perfezionato in capo all'acquirente in buona fede, al quale il patto fiduciario non è opponibile e che risulta, quindi, al riparo da pretese civilistiche del fiduciante.
Semmai sarebbe stato e non , a poter pretendere dalla la restituzione del Persona_1 Pt_1 CP_1 prezzo a causa della violazione del patto fiduciario.
11. È infondata l'eccezione dell'appellante in merito all'omesso esame da parte del giudice di alcuni fatti (il sequestro penale delle quote, il coinvolgimento nel procedimento penale, il ripianamento delle perdite con esborso da parte di e le circostanze che hanno determinato la transazione), Pt_1 essendo invece essi menzionati in sentenza sia nell'esposizione del fatto (“sporgeva denuncia querela così introducendo procedimento penale nel quale veniva disposto sequestro penale della quota e veniva indagato anche l'attore; che a seguito di operazione di ripianamento delle perdite superiori al terzo del capitale sociale al 31.12.2014 l'attore sottoscriveva l'aumento di capitale per € 29.035,00 e otteneva la revoca del sequestro;
che dopo serrata trattativa otteneva dal con scrittura Persona_1 privata del 4.5.2016 la rimessione della querela e la rinuncia ad ogni pretesa derivante dall'atto di cessione”), sia nella parte motiva, laddove si afferma che “le ulteriori pretese dell'attore, a ben guardare, non consistono in conseguenza diretta dell'inadempimento della cedente né della sua condotta illecita, quanto piuttosto in esborsi che ha sostenuto per propria scelta al fine di Pt_1
pagina 6 di 9 tacitare il che contro di lui e la aveva sporto querela dalla quale era scaturito il Persona_1 CP_1 sequestro penale delle quote;
”.
Tali fatti sono quindi stati oggetto di esame da parte del giudice, il quale, tuttavia, ne ha desunto conseguenze differenti rispetto a quelle prospettate da , che le riconduceva causalmente Pt_1 all'illecito/inadempimento di CP_1
12. Sul punto si ritiene che correttamente il tribunale abbia escluso il nesso causale riferito ai danni lamentati da . Infatti, sebbene sia principio consolidato in giurisprudenza che sono risarcibili Pt_1 anche i danni indiretti, che si pongano come conseguenza mediata dell'inadempimento o dell'illecito, gli stessi devono rientrare necessariamente nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza
(vedi Cass. n. 2009/1997).
Il nesso causale rappresenta, in sede civile, la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e fatto dannoso;
esso consente di individuare i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida formulato in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che "normalmente" discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (cd. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens) (vedi Cass. 21619/2007).
Ciò posto, si osserva che le ulteriori voci di danno allegate da sono tutte conseguenza del Pt_1 procedimento penale e della transazione, che, seppur occasionati dalla vicenda della cessione della quota, non sono riconducibili all'inadempimento/illecito della secondo un principio di regolarità CP_1 causale.
Il procedimento penale è stato infatti originato dalla scelta personale di di presentare Persona_1 denuncia querela anche nei confronti di (soggetto asseritamente estraneo al patto fiduciario), Pt_1 mentre, per altro verso, la transazione è legata alla scelta di e di di pervenire ad Pt_1 Persona_1 un accordo (nel quale non è stata coinvolta). I danni derivanti dall'adempimento degli (ingenti) CP_1 obblighi assunti con la transazione da non possono quindi ricondursi a conseguenze normali Pt_1 dell'inadempimento di (la quale non ha partecipato in alcun modo alla definizione dell'accordo CP_1 transattivo).
In conclusione, sia l'instaurazione del procedimento penale verso , che la transazione, Pt_1 rientrano nell'ipotesi di un novus actus interveniens, non riconducibile a in termini di CP_1 rispondenza delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 7 di 9 Si aggiunga che non risulta accoglibile il gravame di anche in considerazione del fatto che Pt_1 sussistono elementi per ritenere che fosse in mala fede, come di seguito si dirà. Pt_1
13. L'appello incidentale presentato da è infatti fondato e va accolto, apparendo Controparte_1 censurabile la sentenza di primo grado laddove afferma che “anche a concedere a la non Pt_1 conoscenza del difetto di titolarità in capo alla – in effetti la buona fede si presume ex art. CP_1
1147 c.c. e la convenuta non offre alcuna prova sul fatto contrario”, nonché nel capo relativo alle spese, laddove prevede che: “Le descritte circostanze, in particolare la non contestazione da parte della convenuta della buona fede dell'attore, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.”.
In proposito si osserva che, sin dall'atto di costituzione in primo grado, ha contestato Controparte_1 specificatamente la buona fede di , fornendo una ricostruzione differente da quella prospettata Pt_1 dall'attore, in particolare affermando che sarebbe stato lo stesso a contattarla per organizzare Pt_1 la cessione delle quote (vedi mail del 5 e del 7/12/2012) e a convincerla della volontà di in Persona_1 merito all'operazione.
La stessa ha altresì allegato un documento volto a corroborare la tesi della mala fede di , ossia Pt_1 la mail datata 03.09.2012, con cui quest'ultimo, dopo aver ricevuto dal commercialista il bilancio di per il suo deposito, oltre ai documenti per la formalizzazione dell'assemblea dei Controparte_2 soci, lo inviava a essa costituisce indizio grave del fatto che considerasse Persona_1 Pt_1 come socio della società, e, come tale, fosse quindi a conoscenza dell'effettiva titolarità Persona_1 delle quote.
Né sul punto, e sulla diversa ricostruzione fornita da ha prospettato eventuali CP_1 Pt_1 ricostruzioni alternative, limitandosi ad affermare che la mail non sia in grado di provare la conoscenza in capo a , al momento della cessione delle quote, dell'effettivo ruolo di Pt_1 Persona_1
14. Alla valenza indiziaria di tale mail, si affiancano ulteriori indizi concordanti a riprova della conoscenza dell'intestazione fiduciaria: non è contestato che e intrattenessero Persona_1 Pt_1 stretti rapporti lavorativi tra loro;
Lo AN era l'unico ulteriore socio oltre alla della società CP_1 ed è quindi inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza dell'effettiva Controparte_2 titolarità delle quote del restante 50 % della società; la notevole rilevanza economica della transazione
(anche valutata in rapporto all'esiguo prezzo corrisposto per la cessione della quota) raggiunta con per ottenere la rimessione della querela fa presumere che non fosse in buona Persona_1 Pt_1 fede, non comprendendosi altrimenti perché si sarebbe determinato a tali ingenti esborsi per evitare un procedimento in cui la verità dei fatti sarebbe risultata a suo completo favore.
pagina 8 di 9 Deve quindi escludersi che possa affermarsi che non abbia contestato la buona fede e non sia CP_1 stata in grado di provare il fatto contrario;
ne consegue che risulta non giustificata la statuizione sulla compensazione delle spese, che dovranno pertanto, in accoglimento del gravame incidentale, essere poste a carico di , soccombente. Pt_1
15. Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
16. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto
[...] Controparte_1 da nei confronti di e in conseguente parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Pt_1
2901/2021 del Tribunale di Bologna, condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a le sese di lite del presente grado, che liquida in € 12.154,00 Pt_1 CP_1 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1043/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PAVAROTTI FABRIZIO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TOCCI ANGELITA e dell'avv. OLIVA FRANCO ( ) C.F._3
VIA CASTIGLIONE N. 47 40124 BOLOGNA APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza Parte_1 gravata, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accogliere tutte le conclusioni formulate in primo grado e che qui di seguito si riportano per comodità del Collegio: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle domande spiegate dal Dott. , così giudicare: Parte_1
1) accertare e dichiarare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, che la Sig.ra
ha posto in essere in danno del Dott. una condotta sleale, Controparte_1 Parte_1 inadempiente e, in ogni caso, illecita, sia in vista della cessione di quote sociali della Controparte_2 al medesimo Dott. sia all'atto della stipula della cessione stessa, sia
[...] Parte_1 successivamente, così incorrendo in responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e cagionando al
Dott. danni patrimoniali e non patrimoniali pari alla complessiva somma di € 167.752,00; Pt_1 per l'effetto 2) condannare la convenuta Sig.ra al pagamento in favore del Dott. Controparte_1
pagina 1 di 9 della suddetta somma di € 167.752,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino Parte_1 all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi come dovuta, in corso di giudizio ovvero che l'Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere, pure con valutazione equitativa;
3) condannare, altresì, la convenuta Sig.ra al pagamento Controparte_1 in favore del Dott. del risarcimento del danno morale, esistenziale e all'immagine Parte_1 cagionato al medesimo Dott. con le condotte di cui sopra, nella misura di € 50.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi come dovuta, in corso di giudizio ovvero che
l'Ill.mo Tribunale dovesse riconoscere, pure con valutazione equitativa. 4) In ogni caso, con vittoria di competenze, spese e onorari di lite>>. Oltre alle conclusioni che precedono, questa difesa chiede, altresì, per i motivi tutti esposti nelle note di trattazione scritta del 30.11.2022, depositate in vista dell'udienza del 6.12.2021, l'integrale rigetto delle domande svolte dalla difesa dell'appellata Sig.ra
e il rigetto, inoltre, dell'appello incidentale così come formulato dalla stessa difesa CP_1 dell'appellata, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte nelle predette note di trattazione scritta della scrivente difesa, cui ci si riporta interamente.
Quanto, poi, alle istanze istruttorie articolate dall'esponente Dott. , si ritrascrivono, Parte_1 altresì, qui di seguito, le istanze istruttorie così come formulate nell'atto di appello del 30.5.2022;
Per : “Voglia L'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie ed il rigetto di ogni istanza anche istruttoria ex adverso formulata : 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando limitatamente ai punti censurati dall'appello principale la sentenza di primo grado;
2) In accoglimento del proposto appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
3) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del grado di appello oltre accessori di legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio chiedendone la condanna, a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al pagamento della somma di
€ 167.752,00, oltre al risarcimento del danno morale, esistenziale e all'immagine nella misura di €
50.000,00.
L'attore esponeva di aver acquistato dalla il 50% del capitale sociale di CP_1 Controparte_2 divenendone socio unico (detenendo già il restante 50% del capitale sociale), con atto notarile del
30.01.2013, per il prezzo di € 25.000, oltre a € 20.000 corrisposti in contanti. pagina 2 di 9 Solo successivamente era venuto a conoscenza del fatto che era mera intestataria fiduciaria della CP_1 quota venduta, essendo l'effettivo titolare Persona_1 sporgeva quindi denuncia-querela verso e successivamente anche verso , Persona_1 CP_1 Pt_1 introducendo un procedimento penale nel quale veniva disposto il sequestro penale della quota e che conduceva alla citazione a giudizio di entrambi per il reato di truffa perché, secondo l'imputazione, in concorso tra loro (agendo come istigatore), all'insaputa di avevano proceduto Pt_1 Persona_1 alla cessione della quota per un prezzo esiguo rispetto al suo reale valore, procurandosi un ingiusto profitto, a danno di Persona_1
A seguito di un'operazione di ripianamento delle perdite superiori al terzo del capitale sociale, Lo
AN sottoscriveva l'aumento di capitale della società in questione per € 29.035 e otteneva la revoca del sequestro, nonchè la rimessione della querela nei confronti suoi e di sottoscrivendo in data CP_1
4.5.2016 una scrittura privata con con la quale si obbligava a corrispondergli una somma Persona_1 pari a 10.000 euro a titolo di indennizzo e di rimborso delle spese legali, oltre all'accollo del costo triennale di una lavoratrice di Eurolift Servizi Ascensori s.r.l. (società riconducibile a , Persona_1 che veniva solo formalmente distaccata in con costo mensile di 3.132 euro. Controparte_2
Tanto premesso, l'attore assumeva che doveva considerarsi responsabile, contrattualmente o CP_1 extracontrattualmente, per aver falsamente garantito di essere piena ed esclusiva proprietaria della quota ceduta, e per avere di conseguenza provocando i predetti esborsi (45.000 euro quale prezzo pagato per la cessione della quota, 10.000 euro quale esborso in sede transattiva e 112.752 euro quale costo complessivo del distacco aziendale), conseguendone un ingiusto vantaggio (la rimessione della querela anche a favore della . CP_1
2. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto, Controparte_1 essendo la notifica dell'atto di citazione intervenuta a distanza di oltre 5 anni dalla cessione della quota e, nel merito, contestando la pretesa risarcitoria dell'attore per avere lo stesso acquistato in malafede - prospettando falsamente alla che l'acquisto rispondesse alla volontà del fiduciante – e CP_1 deducendo, in ogni caso, l'assenza di nesso causale tra l'inadempimento/l'illecito e le voci di danno prospettate nella domanda attorea.
3. Rigettate le istanze di prova richieste dalle parti, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2901/2021, rigettava l'eccezione preliminare di parte convenuta, rigettava la domanda attorea e compensava le spese tra le parti.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva non applicabile il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2949 c.c. relativo ai diritti che derivano dai rapporti sociali, bensì quello ordinario decennale,
pagina 3 di 9 non vertendo la controversia su diritti in dipendenza diretta con il contratto di società o con situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Nel merito, il giudice rilevava la indeterminatezza della prospettazione dell'attore, per non avere questi focalizzato né il thema decidendum, né il thema probandum all'interno di una controversia dai contorni vaghi, essendo stata proposta domanda risarcitoria ex contractu e, in aggiunta o in alternativa, domanda risarcitoria per responsabilità extra-contrattuale.
Osservava comunque il tribunale che, sebbene il comportamento di ben avrebbe potuto CP_1 integrare inadempimento contrattuale o illecito, fonte di responsabilità risarcitoria, la buona fede di
[...]
- presunta ex art. 1147 c.c. e in merito alla quale la convenuta non aveva offerto alcuna prova sul Pt_1 fatto contrario – aveva comportato in ogni caso un acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. andato a buon fine, per cui non avrebbe potuto pretendere la restituzione del prezzo della quota a titolo Pt_1 di risarcimento, avendo lo stesso trattenuto la quota nel proprio patrimonio.
Né apparivano accoglibili le ulteriori pretese risarcitorie, non costituendo esse conseguenza diretta dell'inadempimento o illecito della cedente, ma derivando dalla transazione a cui si era Pt_1 liberamente determinato, non essendo in alcun modo obbligato verso il Persona_1
La compensazione delle spese veniva giustificata in base alle particolari circostanze del caso e alla non contestazione da parte della convenuta della buona fede dell'attore.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello;
si è costituita chiedendo il rigetto del Pt_1 CP_1 gravame e proponendo appello incidentale.
5. All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisone, con assegnazioni alle parti dei termini di legge per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante principale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “vaghe” le prospettazioni attoree, sostenendo la piena legittimità della proposizione cumulativa di domande dirette a far valere la responsabilità contrattuale o extracontrattuale. La condotta di integrerebbe CP_1 infatti violazione sia delle regole di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., sia del generale dovere di neminem laedere ex art. 2043 c.c.; spetta poi al giudice determinare la qualificazione della pretesa.
7. Con il secondo motivo eccepisce l'omesso esame dei fatti di causa da parte del primo giudice e, nello specifico, delle circostanze relative al sequestro penale delle quote, al coinvolgimento di nel Pt_1 procedimento penale, al ripianamento delle perdite con esborso da parte di e ai fatti che hanno Pt_1 determinato la transazione. Circostanze che, se fossero state esaminate dal tribunale, avrebbero pagina 4 di 9 determinato l'accoglimento della domanda attorea, sulla base della considerazione che la concatenazione di tali fatti è conseguenza del comportamento inadempiente/illecito di CP_1
8. Con il terzo motivo si contesta l'erronea esclusione del nesso causale tra i lamentati danni e l'inadempimento/illecito della cedente.
9. A sua volta, con un unico motivo, l'appellante incidentale impugna il capo relativo alla compensazione delle spese di lite, lamentando l'erronea valutazione del giudice laddove afferma che la convenuta non abbia contestato la buona fede o provato in alcun modo il fatto contrario.
Al riguardo deduce di avere, al contrario, fornito documentalmente la prova della conoscenza del patto fiduciario da parte di , allegando: la denuncia querela e le memorie difensive nel procedimento Pt_1 penale, in cui dava atto della conoscenza dell'intestazione fiduciaria da parte di , Persona_1 Pt_1 supportata da ulteriore prova documentale;
la sentenza resa nel procedimento penale, in cui Pt_1 risultava imputato quale istigatore;
una mail con cui , in data antecedente alla cessione oggetto Pt_1 di causa, inviava il bilancio della società a - nonché di aver formulato sul punto istanza di Persona_1 prova per testi, che il giudice istruttore aveva rigettato ritenendo che “le prove testi richieste dalla convenuta sono superflue ai fini del decidere, poiché comunque volte a dimostrare un fatto contrario
(la conoscenza da parte del della intestazione fiduciaria delle quote) rispetto all'onere Pt_1 probatorio gravante sull'attore”. Ne consegue che la compensazione delle spese di lite, che il giudice fonda sull'asserita non contestazione della buona fede da parte di risulta ingiustificata e va, CP_1 pertanto, applicato il generale principio della soccombenza.
10. I motivi dell'appello di , da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, Pt_1 sono infondati.
Corretto è il rilievo di parte appellante in merito alla legittimità della proposizione cumulativa di domande di risarcimento per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
tuttavia, la vaghezza cui si fa riferimento in sentenza non sembra da ricondursi unicamente alla duplice qualificazione della domanda, bensì alla circostanza che abbia allegato una serie di fatti senza evidenziarne Pt_1 chiaramente la loro rilevanza ai fini della decisione.
A ben vedere, in ogni caso, il primo giudice ha fondato il mancato accoglimento in sentenza della domanda attorea anche su altre considerazioni, osservando come, prendendo in esame tutti gli elementi del fatto come prospettato da parte attrice, deve giungersi in ogni caso al rigetto di detta domanda, sia che si ritenga che fosse in mala fede, sia lo consideri in buona fede. Pt_1
Il Tribunale ha osservato invero che: “Orbene, se il comportamento della al momento della CP_1 cessione – laddove si è dichiarata nella piena titolarità del bene oggetto di cessione – ben potrebbe integrare grave inadempimento, così da giustificare in astratto la domanda risarcitoria benché in pagina 5 di 9 assenza di domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.) nella fattispecie delle due l'una: o era
Pt_1 consapevole di acquistare a non domino, nel qual caso non spetta alcun risarcimento venendo meno, evidentemente, il presupposto dell'inadempimento e/o della illiceità del fatto;
o era in
Pt_1 buona fede, perché non a conoscenza del difetto di titolarità in capo alla , nel qual caso CP_1 valgono i principi dell'acquisto a non domino ex art. 1153 c.c. Ma anche a concedere a la
Pt_1 non conoscenza del difetto di titolarità in capo alla – in effetti la buona fede si presume ex CP_1 art. 1147 c.c. e la convenuta non offre alcuna prova sul fatto contrario – la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Da un lato avendo acquistato a non domino egli ha comunque
Pt_1 acquistato "bene" ex art. 1153 c.c., con la conseguenza che il prezzo pagato è stato effettivamente corrisposto per un bene che egli ha acquistato e trattenuto nel suo patrimonio, sicché nulla può pretendere a titolo di risarcimento per il pagamento del corrispettivo di un bene di cui è divenuto effettivamente titolare e che non ha reso all'effettivo proprietario;
”.
Il rigetto della domanda attorea non è quindi legato al non aver individuato l'attore il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), ma al fatto che correttamente il giudice di prime cure, nell'ipotesi di mala fede, ha escluso l'inadempimento della cedente, essendo in quel caso il cessionario ben a conoscenza della reale titolarità della quota, e, nell'ipotesi di buona fede, ha escluso in ogni caso il diritto al rimborso del prezzo delle quote, essendosi l'acquisto perfezionato in capo all'acquirente in buona fede, al quale il patto fiduciario non è opponibile e che risulta, quindi, al riparo da pretese civilistiche del fiduciante.
Semmai sarebbe stato e non , a poter pretendere dalla la restituzione del Persona_1 Pt_1 CP_1 prezzo a causa della violazione del patto fiduciario.
11. È infondata l'eccezione dell'appellante in merito all'omesso esame da parte del giudice di alcuni fatti (il sequestro penale delle quote, il coinvolgimento nel procedimento penale, il ripianamento delle perdite con esborso da parte di e le circostanze che hanno determinato la transazione), Pt_1 essendo invece essi menzionati in sentenza sia nell'esposizione del fatto (“sporgeva denuncia querela così introducendo procedimento penale nel quale veniva disposto sequestro penale della quota e veniva indagato anche l'attore; che a seguito di operazione di ripianamento delle perdite superiori al terzo del capitale sociale al 31.12.2014 l'attore sottoscriveva l'aumento di capitale per € 29.035,00 e otteneva la revoca del sequestro;
che dopo serrata trattativa otteneva dal con scrittura Persona_1 privata del 4.5.2016 la rimessione della querela e la rinuncia ad ogni pretesa derivante dall'atto di cessione”), sia nella parte motiva, laddove si afferma che “le ulteriori pretese dell'attore, a ben guardare, non consistono in conseguenza diretta dell'inadempimento della cedente né della sua condotta illecita, quanto piuttosto in esborsi che ha sostenuto per propria scelta al fine di Pt_1
pagina 6 di 9 tacitare il che contro di lui e la aveva sporto querela dalla quale era scaturito il Persona_1 CP_1 sequestro penale delle quote;
”.
Tali fatti sono quindi stati oggetto di esame da parte del giudice, il quale, tuttavia, ne ha desunto conseguenze differenti rispetto a quelle prospettate da , che le riconduceva causalmente Pt_1 all'illecito/inadempimento di CP_1
12. Sul punto si ritiene che correttamente il tribunale abbia escluso il nesso causale riferito ai danni lamentati da . Infatti, sebbene sia principio consolidato in giurisprudenza che sono risarcibili Pt_1 anche i danni indiretti, che si pongano come conseguenza mediata dell'inadempimento o dell'illecito, gli stessi devono rientrare necessariamente nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza
(vedi Cass. n. 2009/1997).
Il nesso causale rappresenta, in sede civile, la misura della relazione probabilistica concreta, svincolata da ogni riferimento soggettivo, tra comportamento e fatto dannoso;
esso consente di individuare i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida formulato in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che "normalmente" discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (cd. teoria della regolarità causale e del novus actus interveniens) (vedi Cass. 21619/2007).
Ciò posto, si osserva che le ulteriori voci di danno allegate da sono tutte conseguenza del Pt_1 procedimento penale e della transazione, che, seppur occasionati dalla vicenda della cessione della quota, non sono riconducibili all'inadempimento/illecito della secondo un principio di regolarità CP_1 causale.
Il procedimento penale è stato infatti originato dalla scelta personale di di presentare Persona_1 denuncia querela anche nei confronti di (soggetto asseritamente estraneo al patto fiduciario), Pt_1 mentre, per altro verso, la transazione è legata alla scelta di e di di pervenire ad Pt_1 Persona_1 un accordo (nel quale non è stata coinvolta). I danni derivanti dall'adempimento degli (ingenti) CP_1 obblighi assunti con la transazione da non possono quindi ricondursi a conseguenze normali Pt_1 dell'inadempimento di (la quale non ha partecipato in alcun modo alla definizione dell'accordo CP_1 transattivo).
In conclusione, sia l'instaurazione del procedimento penale verso , che la transazione, Pt_1 rientrano nell'ipotesi di un novus actus interveniens, non riconducibile a in termini di CP_1 rispondenza delle conseguenze che ne sono derivate.
pagina 7 di 9 Si aggiunga che non risulta accoglibile il gravame di anche in considerazione del fatto che Pt_1 sussistono elementi per ritenere che fosse in mala fede, come di seguito si dirà. Pt_1
13. L'appello incidentale presentato da è infatti fondato e va accolto, apparendo Controparte_1 censurabile la sentenza di primo grado laddove afferma che “anche a concedere a la non Pt_1 conoscenza del difetto di titolarità in capo alla – in effetti la buona fede si presume ex art. CP_1
1147 c.c. e la convenuta non offre alcuna prova sul fatto contrario”, nonché nel capo relativo alle spese, laddove prevede che: “Le descritte circostanze, in particolare la non contestazione da parte della convenuta della buona fede dell'attore, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.”.
In proposito si osserva che, sin dall'atto di costituzione in primo grado, ha contestato Controparte_1 specificatamente la buona fede di , fornendo una ricostruzione differente da quella prospettata Pt_1 dall'attore, in particolare affermando che sarebbe stato lo stesso a contattarla per organizzare Pt_1 la cessione delle quote (vedi mail del 5 e del 7/12/2012) e a convincerla della volontà di in Persona_1 merito all'operazione.
La stessa ha altresì allegato un documento volto a corroborare la tesi della mala fede di , ossia Pt_1 la mail datata 03.09.2012, con cui quest'ultimo, dopo aver ricevuto dal commercialista il bilancio di per il suo deposito, oltre ai documenti per la formalizzazione dell'assemblea dei Controparte_2 soci, lo inviava a essa costituisce indizio grave del fatto che considerasse Persona_1 Pt_1 come socio della società, e, come tale, fosse quindi a conoscenza dell'effettiva titolarità Persona_1 delle quote.
Né sul punto, e sulla diversa ricostruzione fornita da ha prospettato eventuali CP_1 Pt_1 ricostruzioni alternative, limitandosi ad affermare che la mail non sia in grado di provare la conoscenza in capo a , al momento della cessione delle quote, dell'effettivo ruolo di Pt_1 Persona_1
14. Alla valenza indiziaria di tale mail, si affiancano ulteriori indizi concordanti a riprova della conoscenza dell'intestazione fiduciaria: non è contestato che e intrattenessero Persona_1 Pt_1 stretti rapporti lavorativi tra loro;
Lo AN era l'unico ulteriore socio oltre alla della società CP_1 ed è quindi inverosimile che lo stesso non fosse a conoscenza dell'effettiva Controparte_2 titolarità delle quote del restante 50 % della società; la notevole rilevanza economica della transazione
(anche valutata in rapporto all'esiguo prezzo corrisposto per la cessione della quota) raggiunta con per ottenere la rimessione della querela fa presumere che non fosse in buona Persona_1 Pt_1 fede, non comprendendosi altrimenti perché si sarebbe determinato a tali ingenti esborsi per evitare un procedimento in cui la verità dei fatti sarebbe risultata a suo completo favore.
pagina 8 di 9 Deve quindi escludersi che possa affermarsi che non abbia contestato la buona fede e non sia CP_1 stata in grado di provare il fatto contrario;
ne consegue che risulta non giustificata la statuizione sulla compensazione delle spese, che dovranno pertanto, in accoglimento del gravame incidentale, essere poste a carico di , soccombente. Pt_1
15. Anche le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
16. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti di . Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto
[...] Controparte_1 da nei confronti di e in conseguente parziale riforma della sentenza n. Controparte_1 Pt_1
2901/2021 del Tribunale di Bologna, condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere a le sese di lite del presente grado, che liquida in € 12.154,00 Pt_1 CP_1 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante . Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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