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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Oreste Manzi, resistente;
oggetto; altre controversie in materia di assistenza obbligatoria fatto e diritto Con atto depositato in data 28.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver vanamente presentato domanda di pensione di anzianità/anticipata; dolendosi in particolare del fatto che “… l' , applicando Controparte_2 erroneamente il coefficiente di trasformazione di 2,60 previsto per gli uomini, ha calcolato per il periodo dal 1972 al 1983 un numero di settimane utili al diritto pari a n. 354, anziché un numero di settimane utili al diritto pari a 511, derivante dalla corretta applicazione del coefficiente di 3,86 previsto per le donne”, nonché rilevando che “tal errore di calcolo della rivalutazione determina delle ripercussioni sotto il profilo del calcolo dell'intero montante contributivo utile all'accesso al beneficio della pensione di anzianità richiesta dalla Sig.ra . In particolare, conteggia un numero di Pt_1 CP_1 settimane contributive utili al diritto pari a n. 1726, anziché le n. 1883 derivanti dal corretto calcolo ed applicazione della rivalutazione per il coefficiente previsto per le donne. Il riconoscimento delle n. 1883 settimane utili al diritto determina il superamento delle n. 1820 settimane utili per l'accesso al beneficio richiesto e la conseguente liquidazione della prestazione pensionistica di anzianità/anticipata n. 2212947800031 del 13.12.2022 in favore della ricorrente”; asserendo in conclusione di essere
“pienamente in possesso dei requisiti contributivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente in materia”, ha chiesto al giudice del lavoro di: “c) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di pensione anticipata lavoratori precoci n. 2212947800031, emesso in data 13.12.2022 e della delibera di reiezione del comitato provinciale di Lecce del 12.10.2023 (mai notificata), in quanto la Sig.ra gode del requisito contributivo e soggettivo necessario per Parte_1
l'accesso al beneficio richiesto di pensionamento di anzianità vecchiaia, per tutte le causali di cui al presente atto. d) Condannare l' Controparte_3
a provvedere all'immediato utilizzo del coefficiente di rivalutazione della contribuzione agricola nel periodo antecedente al 01.01.1984, applicando il valore di 3,86 previsto per le donne, con contestuale accredito complessivo di n. 1883 settimane per il diritto e di n. 2730 per la misura, il tutto ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 7 commi da 9 a 12 bis di cui alla D.l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, ovvero per tutte le causali di cui al presente atto. e) Condannare l' Controparte_3
a provvedere all'immediata liquidazione della prestazione
[...] pensionistica di anzianità/vecchiaia legittimamente spettante, richiesta con domanda amministrativa del 13.12.2022 n. 2212947800031 per i motivi ed i conteggi analitici di cui in narrativa ovvero per tutte le causali di cui al presente atto. … g) Condannare alla corresponsione alla ricorrente della prestazione richiesta e di tutti i ratei CP_1 mensili maturati e maturandi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino alla data di effettiva liquidazione, con interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo …”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In assenza di ulteriori argomentazioni promananti dalle parti e dovendosi, per il resto, ritenere assorbenti le considerazioni già espresse nell'ambito della fase cautelare, non può qui che ribadirsi quanto già evidenziato con l'ordinanza depositata in data 9.4.2024, laddove si è segnatamente precisato:
… Ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 463/1983, co. 9 e ss.: 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in:
5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria;
4.050 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi. 12- bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno …”. In ragione delle disposizioni dappresso virgolettate, l'istituto previdenziale convenuto è, dunque, tenuto a rivalutare i contributi versati o accreditati, relativamente al lavoro agricolo prestato dalla anteriormente al 1984, per il succitato Pt_1 coefficiente di 3,86, valevole per le donne e i ragazzi. Tanto premesso, dall'estratto conto in atti, rilasciato alla in data 26.9.2023, Pt_1 specificatamente risulta come l abbia considerato utili al diritto, in relazione CP_1 all'arco temporale anteriore al 1984, n. 354 settimane di contribuzione. Come precipuamente evidenziato nei conteggi acclusi al ricorso introduttivo, tuttavia, traspare come l'istituto previdenziale convenuto sia giunto ad individuare detta complessiva contribuzione sulla base di un errato calcolo, laddove il numero delle settimane di contribuzione annua sembrerebbe ottenuto, moltiplicando il numero delle giornate agricole lavorate nell'anno per il coefficiente di 2,60 (valevole per gli uomini) e di seguito per il coefficiente di trasformazione di 0,19259. Ad esempio, per l'anno 1976, per il quale risultano accreditate 52 giornate di lavoro agricolo, l' computa n. 26 settimane, pervenendo evidentemente a tale CP_1 risultato sulla base del seguente calcolo: ((n. 52 gg X 2,60) X 0,19259 = 26,03) -> settimane n. 26. In relazione a quanto dappresso riepilogato, il calcolo della contribuzione utile operato dall' risulta, dunque, viziato per difetto in rapporto all'impiego del CP_1 succitato coefficiente di 2,60. Al contempo, inserendo nelle formule di calcolo che vengono in rilievo il diverso e corretto coefficiente di 3,86 (come detto, valevole per le donne) si perviene ad un differente e più favorevole computo delle settimane di contribuzione nei termini analiticamente riepilogati nei prospetti di cui a pag. 8 e ss. del ricorso introduttivo. Non essendovi, in conclusione, ragione per disattendere i dati sulla contribuzione e i metodi di calcolo a fondamento della domanda giudiziale (che, appunta, valorizza, per la contribuzione da lavoro agricolo anteriore al 1984, il succitato coefficiente di 3,86) e in difetto, sul punto, di indicazioni di diverso tenore (di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere) promananti dall' significativamente sin qui non CP_1 costituitosi, è, dunque, da ritenere - nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare - che la potesse far valere, alla data di Pt_1 presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità (13.12.2022), almeno 1.820 settimane utili al diritto. Dovendosi, in conclusione, ritenere, in ragione di quanto sopra riepilogato, che la abbia validamente fornito dimostrazione di essere in possesso dei requisiti per Pt_1 accedere al trattamento pensionistico dedotto in lite, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta dalla medesima con istanza amministrativa del 13.12.2022, Pt_1 nella misura e con la decorrenza di legge. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28.2.2024, nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarato il diritto della a Pt_1 percepire la prestazione pensionistica di anzianità richiesta in via amministrativa in data 13.12.2022 sulla base della maturazione di almeno 1.820 contributi settimanali utili al diritto alla data di presentazione della domanda, condanna l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei (al netto di quanto già corrisposto), nella misura e con la decorrenza di legge, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, CP_1 dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancosimo Zecca, Parte_1 ricorrente;
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Oreste Manzi, resistente;
oggetto; altre controversie in materia di assistenza obbligatoria fatto e diritto Con atto depositato in data 28.2.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver vanamente presentato domanda di pensione di anzianità/anticipata; dolendosi in particolare del fatto che “… l' , applicando Controparte_2 erroneamente il coefficiente di trasformazione di 2,60 previsto per gli uomini, ha calcolato per il periodo dal 1972 al 1983 un numero di settimane utili al diritto pari a n. 354, anziché un numero di settimane utili al diritto pari a 511, derivante dalla corretta applicazione del coefficiente di 3,86 previsto per le donne”, nonché rilevando che “tal errore di calcolo della rivalutazione determina delle ripercussioni sotto il profilo del calcolo dell'intero montante contributivo utile all'accesso al beneficio della pensione di anzianità richiesta dalla Sig.ra . In particolare, conteggia un numero di Pt_1 CP_1 settimane contributive utili al diritto pari a n. 1726, anziché le n. 1883 derivanti dal corretto calcolo ed applicazione della rivalutazione per il coefficiente previsto per le donne. Il riconoscimento delle n. 1883 settimane utili al diritto determina il superamento delle n. 1820 settimane utili per l'accesso al beneficio richiesto e la conseguente liquidazione della prestazione pensionistica di anzianità/anticipata n. 2212947800031 del 13.12.2022 in favore della ricorrente”; asserendo in conclusione di essere
“pienamente in possesso dei requisiti contributivi e soggettivi richiesti dalla normativa vigente in materia”, ha chiesto al giudice del lavoro di: “c) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di reiezione della domanda di pensione anticipata lavoratori precoci n. 2212947800031, emesso in data 13.12.2022 e della delibera di reiezione del comitato provinciale di Lecce del 12.10.2023 (mai notificata), in quanto la Sig.ra gode del requisito contributivo e soggettivo necessario per Parte_1
l'accesso al beneficio richiesto di pensionamento di anzianità vecchiaia, per tutte le causali di cui al presente atto. d) Condannare l' Controparte_3
a provvedere all'immediato utilizzo del coefficiente di rivalutazione della contribuzione agricola nel periodo antecedente al 01.01.1984, applicando il valore di 3,86 previsto per le donne, con contestuale accredito complessivo di n. 1883 settimane per il diritto e di n. 2730 per la misura, il tutto ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 7 commi da 9 a 12 bis di cui alla D.l. n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, ovvero per tutte le causali di cui al presente atto. e) Condannare l' Controparte_3
a provvedere all'immediata liquidazione della prestazione
[...] pensionistica di anzianità/vecchiaia legittimamente spettante, richiesta con domanda amministrativa del 13.12.2022 n. 2212947800031 per i motivi ed i conteggi analitici di cui in narrativa ovvero per tutte le causali di cui al presente atto. … g) Condannare alla corresponsione alla ricorrente della prestazione richiesta e di tutti i ratei CP_1 mensili maturati e maturandi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino alla data di effettiva liquidazione, con interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo …”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie e ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In assenza di ulteriori argomentazioni promananti dalle parti e dovendosi, per il resto, ritenere assorbenti le considerazioni già espresse nell'ambito della fase cautelare, non può qui che ribadirsi quanto già evidenziato con l'ordinanza depositata in data 9.4.2024, laddove si è segnatamente precisato:
… Ai sensi dell'art. 7, D.L. n. 463/1983, co. 9 e ss.: 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in:
5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria;
4.050 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi. 12- bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno …”. In ragione delle disposizioni dappresso virgolettate, l'istituto previdenziale convenuto è, dunque, tenuto a rivalutare i contributi versati o accreditati, relativamente al lavoro agricolo prestato dalla anteriormente al 1984, per il succitato Pt_1 coefficiente di 3,86, valevole per le donne e i ragazzi. Tanto premesso, dall'estratto conto in atti, rilasciato alla in data 26.9.2023, Pt_1 specificatamente risulta come l abbia considerato utili al diritto, in relazione CP_1 all'arco temporale anteriore al 1984, n. 354 settimane di contribuzione. Come precipuamente evidenziato nei conteggi acclusi al ricorso introduttivo, tuttavia, traspare come l'istituto previdenziale convenuto sia giunto ad individuare detta complessiva contribuzione sulla base di un errato calcolo, laddove il numero delle settimane di contribuzione annua sembrerebbe ottenuto, moltiplicando il numero delle giornate agricole lavorate nell'anno per il coefficiente di 2,60 (valevole per gli uomini) e di seguito per il coefficiente di trasformazione di 0,19259. Ad esempio, per l'anno 1976, per il quale risultano accreditate 52 giornate di lavoro agricolo, l' computa n. 26 settimane, pervenendo evidentemente a tale CP_1 risultato sulla base del seguente calcolo: ((n. 52 gg X 2,60) X 0,19259 = 26,03) -> settimane n. 26. In relazione a quanto dappresso riepilogato, il calcolo della contribuzione utile operato dall' risulta, dunque, viziato per difetto in rapporto all'impiego del CP_1 succitato coefficiente di 2,60. Al contempo, inserendo nelle formule di calcolo che vengono in rilievo il diverso e corretto coefficiente di 3,86 (come detto, valevole per le donne) si perviene ad un differente e più favorevole computo delle settimane di contribuzione nei termini analiticamente riepilogati nei prospetti di cui a pag. 8 e ss. del ricorso introduttivo. Non essendovi, in conclusione, ragione per disattendere i dati sulla contribuzione e i metodi di calcolo a fondamento della domanda giudiziale (che, appunta, valorizza, per la contribuzione da lavoro agricolo anteriore al 1984, il succitato coefficiente di 3,86) e in difetto, sul punto, di indicazioni di diverso tenore (di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere) promananti dall' significativamente sin qui non CP_1 costituitosi, è, dunque, da ritenere - nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare - che la potesse far valere, alla data di Pt_1 presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità (13.12.2022), almeno 1.820 settimane utili al diritto. Dovendosi, in conclusione, ritenere, in ragione di quanto sopra riepilogato, che la abbia validamente fornito dimostrazione di essere in possesso dei requisiti per Pt_1 accedere al trattamento pensionistico dedotto in lite, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta dalla medesima con istanza amministrativa del 13.12.2022, Pt_1 nella misura e con la decorrenza di legge. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 28.2.2024, nei confronti dell così Parte_1 CP_1 provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarato il diritto della a Pt_1 percepire la prestazione pensionistica di anzianità richiesta in via amministrativa in data 13.12.2022 sulla base della maturazione di almeno 1.820 contributi settimanali utili al diritto alla data di presentazione della domanda, condanna l' al pagamento dei CP_1 relativi ratei (al netto di quanto già corrisposto), nella misura e con la decorrenza di legge, con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. 412/91; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, CP_1 dichiaratosi anticipatario, che liquida in complessivi euro 2.700,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma