Sentenza 24 dicembre 2021
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 09/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
RO MA Presidente Paola Briguori Consigliere Marco Fratini Consigliere relatore Carola Corrado Primo Referendario Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 60561 del ruolo generale proposto da NI MO, rappresentato e difeso da avv. Paolo Bonaiuti, elettivamente domiciliato come in atti;
contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dai dott.ri Marzia TT TO, IN PR e ON ON, elettivamente domiciliato come in atti;
avverso e per la riforma della sentenza n. 309/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, depositata in data 24 dicembre 2021.
VISTO
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;
SENTENZA N. /2025 UDITI 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta la relazione del relatore Cons. Fratini con il consenso delle parti presenti, vv. Bonaiuti e la dott.sa PR per il Ministero della difesa.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza appellata n. 309/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria è stato rigettato il ricorso di primo nota provvedimento n. 57 prot. n. 83330 in data 28/06/2017 reiettiva pervenuta in data 7/03/2014 (a distanza di 28 anni dal congedo),
dichiarata inammissibile stante la maturazione del termine tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione di pensione privilegiata tabellare per la lamentata infermità con condanna alle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha evidenziato che la pensione di inabilità è liquidata a domanda, da presentarsi entro 5 anni dalla data di di parkinsonismo).
infermità o lesioni riconosciute dipendenti dal servizio.
due condizioni:
a)
b) che la cessazione dal servizio del dipendente sia stata dovuta alla predetta infermità o lesione.
Queste due condizioni rileva il giudice di primo grado - debbono ricorrere congiuntamente:
DPR 1092/1973 Nel caso di specie, secondo il giudice di prime cure, difetta inequivocabilmente il requisito sub (b) in quanto dal fascicolo amministrativo emerge che il ricorrente non è stato congedato per infermità dipendente dal servizio, ma per fine ferma. E tanto basta a ritenere operante il meccanismo di decadenza quinquennale Il giudice di primo grado ha anche evidenziato che nessun obbligo di ordine alla dipendenza della patologia dal servizio, in quanto ta, le cui ipotesi sono disciplinate dal R.D. n.
1024 del 1928 (ferite, lesioni, infermità dovute a straordinarie cause morbifiche, a prescindere dalla natura infettiva).
In ogni caso, congedato per infermità dipendente dal servizio bensì per fine ferma.
Per cui la domanda proposta dal ricorrente il 7 marzo 2014 è incorsa 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. MO, per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo viene lamentata una violazione di legge 24 legge 958/1986, consequenziale violazione, per mancata colo 64 e seguenti del D.P.R. n. 1092/1973, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La sentenza del giudice unico delle pensioni andrebbe annullata, non avendo il giudice medesimo, in presenza di chiari elementi in tal senso convergenti, assecondato l tempestività della domanda pensionistica in argomento.
motivazione della decisione impugnata è tutta in senso negativo, a fronte, invece, di una prospettazione difensiva tesa a far emergere:
- da un lato, le lacune e le le relative conseguenze in ordine alla tempestività della domanda;
- , gli elementi fattuali, ricoveri con relativi provvedimenti medico legali e precise indicazioni di dati clinici, che se letti in combinato con le norme richiamate vanno nella chiara direzione della constatazione delle infermità anche ai fini della procedura relativa alla dipendenza da causa di servizio.
a propria infermità sarebbe stata constatata e accertata anche mediante il ricovero ospedaliero presso struttura militare subito nel corso del servizio, a seguito del quale vi è stata l'individuazione della malattia e la sua ampia descrizione in termini clinici e patologici, con i conseguenti provvedimenti medico legali.
Sarebbe quindi da escludersi il verificarsi della decadenza ex art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973.
In ogni caso, era periodo, è applicabile e vale la circolare esecutiva del Ministero della Difesa n. 5973 del 12.03.1952, in virtù della quale, nel caso concreto in cui vi sia constatazione, le domande possono essere presentate anche oltre i 5 anni.
del regio decreto n. 1024 del 1928, in base al infermità, ferite o lesioni, da eventuali cause di servizio) quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od 2.2. Con il secondo motivo di appello si prospetta un vizio di violazione Sulla condanna alle spese in primo grado a favore del Ministero della Difesa, tale statuizione appare del tutto ingiustificata.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
4. concluso come in atti.
DIRITTO
infondato e va respinto.
1. La domanda amministrativa diretta al conseguimento del trattamento privilegiato di pensione militare è sottoposta al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 9 del D. L. Lgt. n. 497/1916, norma riprodotta dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 277/1974 ha chiarito la portata interpretativa ed applicativa del citato art. 9 del D. Lgt. n. 497/1916, durante il periodo bellico nelle zone di operazioni, che non permetteva di distrarre gli organi sanitari militari dagli obblighi essenziali che la situazione bellica imponeva per attendere a pratiche di natura burocratica non sempre di facile e sollecita definizione, è giustificata ed evidente la presunzione che le ferite o infermità per cui sia stato, in tempo di guerra, ricoverato in ospedale È necessario, al fine di impedire il compiersi della decadenza, non il semplice accertamento diagnostico dell'infermità invalidante ai fini terapeutici o di carriera, bensì una verificazione amministrativa dell'infermità stessa, completa di esplicito giudizio medico-legale (sia pure negativo), espresso al termine di un subprocedimento di accertamento, durante il quale siano stati acquisiti tutti gli elementi causata dal servizio prestato.
Nella fattispecie in esame, la sentenza di prime cure, con motivazione esente da vizi, ha correttamente evidenziato la circostanza che il ricovero ospedaliero presso il CMML di Piacenza dal 24/02/1986 al 27/03/1986 non comprese alcun giudizio in ordine al requisito della dipendenza causale, ancorché con esito negativo, pur avendo nza di servizio, in nessuno dei stato degli atti risultava o meno dipendente da causa di servizio.
Contrariamente a quanto sostenuto da , infatti, il Biglietto 27/03/1986 risulta sfornito di giudizio medico-legale qualificato nei servizio militare prestato.
Il giudice di primo grado ha affermato, con motivazione priva di vizi, che la documentazione versata in atti non fosse sufficiente ad integrare eventuale causa di servizio.
richiamare le licenze fruite ed i ricoveri patiti in servizio, i quali non dimostrerebbero alcunché in ordine alla dipendenza da causa di servizio.
Nella fattispecie in esame, non si rinviene, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, la sussistenza dei requisiti richiamati dalla sentenza n. 8/2001/QM delle Sezioni Riunite di questa quinquennale di cui al ripetuto art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973.
Con la citata sentenza 8/QM/2001 si è affermato che la decadenza dal D.P.R. n.1092/1973, in caso di proposizione della domanda oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio militare, non trova applicazione ogni qualvolta vi sia stata, durante il servizio medesimo, una constatazione operata da organi pubblici medico legali ,
con una esplicita pronuncia circa la dipendenza o meno della stessa dal servizio.
Tale specifico accertamento medico-legale è stato ritenuto dalla granitica giurisprudenza di questa Corte dei conti necessario T.U. n. 1092/1973.
Nel caso di specie, è stato ricoverato presso strutture ospedaliere militari, ma dagli atti del ricovero risulta solo la patologia rilevata, giudizio che in alcun modo involge la valutazione, ancorché negativa, circa la sussistenza del nesso eziologico tra le infermità lamentate ed il servizio di leva svolto, né tale valutazione emerge dalla restante documentazione agli atti.
Sotto tale profilo la stessa giurisprudenza contabile ha escluso che in presenza di degenze ospedaliere presso strutture sanitarie avvenute in costanza di servizio, la constatazione debba ritenersi compiuta per il solo fatto del ricovero ovvero che, sul mero presupposto della degenza, ufficio.
E non si verte neppure 3, comma 2, del Regio Decreto n. 1024/1928, infermità/lesioni siano insorte per certa o presunta ragione di servizio.
Un tale obbligo non può discendere dal solo fatto del ricovero ovvero strutture sanitarie militari durante il periodo di servizio.
In sintesi, come si evince dal Foglio Matricolare versato in atti, non ricorrendo nel caso di specie una ipotesi di cessazione per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, sarebbe risultata necessaria la presentazione di apposita domanda ex art. 167, comma 2, D.P.R. n. 1092/1973.
Il primo motivo di appello, pertanto, risulta infondato.
Non può essere accolto neppure il secondo di appello.
Il Collegio consolidato di questa Corte che, in caso di soccombenza della controparte, prevede la liquidazione rappresentata in giudizio dai propri funzionari. Per cui anche le spese legali del presente grado sono a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, come in motivazione
RIGETTA
CONFERMA
la sentenza n. 309/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, depositata in data 24 dicembre 2021.
Condanna al pagamento delle spese a favore del Ministero della Difesa liquidate . Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente dr. Marco Fratini dr. RO MA f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente
RO MA
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Dirigente f.to digitalmente Roma,