Ordinanza cautelare 10 luglio 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 28/04/2025, n. 8249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8249 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08249/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06680/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6680 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana De Pasquale, Riccardo Virga, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Virga in Palermo, via della Libertà, n. 39;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto del 25 marzo 2024, prot. n. -OMISSIS-, del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato negato il riconoscimento della qualifica di odontoiatra, conseguita da parte ricorrente in Finlandia;
- ove occorrer possa, della nota del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, n. Prot. -OMISSIS- del 04.12.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990, come modificato dall’art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 – fascicolo 2023/300;
- ove occorrer possa, della nota del Ministero della Salute– Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, n. Prot. -OMISSIS- del 07.07.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha conseguito in Finlandia in data 18 giugno 1993 il titolo di "Hammaslääkäritutkinto", corrispondente in Italia al titolo di odontoiatra presso la Valvira, ovvero l’Autorità nazionale di Vigilanza per l’Assistenza e la salute. Al fine di esercitare la professione di odontoiatra in Italia, in data 27 aprile 2023 l’odierna ricorrente ha presentato apposita istanza di riconoscimento del relativo titolo presso il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. n. 206/2007.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del 07.07.2023, l’Amministrazione resistente ha formulato richiesta di integrazione documentale, chiedendo alla parte ricorrente di produrre il certificato denominato “Sosiaali – ja terveysalan lupa – ja valvontaviraston päätös käytännon palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds – och tillsynsverket för social – och hälsovården om godkånnande av prakisk tjänstgöring”, ovvero la Licenza rilasciata dal competente organismo di vigilanza sull'approvazione del servizio di pratica, già prodotta dalla sig.ra -OMISSIS-.
In mancanza di riscontro, in data 04.12.2023 il Ministero della Salute ha notificato all’istante il preavviso di rigetto della domanda de qua ex art. 10 bis della legge 241/1990, ed in data 25 marzo 2024 ha adottato il decreto di diniego in ragione della omessa comunicazione del certificato in questione.
Con ricorso notificato in data 24 maggio 2024, la dott.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, del diniego in esame.
Con l’unico motivo di ricorso ha sostenuto che, in realtà, in sede di istanza, “aveva effettivamente prodotto il certificato in questione proveniente dal <<National Supervisory Authority for Welfare and Health (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)>>”.
Si tratterebbe del certificato relativo al possesso del titolo e dell’abilitazione professionale di cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento, che conterrebbe altresì la conformità alla vigente normativa comunitaria emessa dall’autorità nazionale ritenuta competente dalla Commissione europea nel database dalla stessa tenuto.
Con ordinanza n. 3095 del 10 luglio 2024 - non appellata - è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari, “anche in considerazione del fatto che l’istante non ha ritenuto di riscontrare nei tempi di legge né la nota del 07.07.2023 con cui l’Amministrazione resistente aveva formulato richiesta di integrazione documentale, né il preavviso di diniego”. E’ stato altresì ordinato al Ministero di produrre in atti “dettagliata relazione in ordine al procedimento svolto, corredata da evidenze documentali”.
La difesa dell’Amministrazione ha depositato in data 18 luglio 2024 una nota con cui il Dipartimento competente ha ribadito che l’istante non ha allegato alla domanda per il riconoscimento del titolo il documento “Sosiaali – ja terveysalan lupa – ja valvontaviraston päätös käytännon palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds – och tillsynsverket för social – och hälsovården om godkånnande av prakisk tjänstgöring”.
All’udienza del 18 aprile 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che la normativa di cui al d.lgs. n. 206 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”) disciplina “il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro” (art. 1, comma 1).
Le disposizioni contenute nel richiamato d.lgs. n. 206 del 2007 distinguono tra un regime di riconoscimento c.d. generale (art.18 e ss) per il quale è prevista la possibilità di subordinare il riconoscimento a misure compensative (art. 22) e un regime automatico di riconoscimento (art. 31 e ss) riferito solo ad alcune professioni, purchè sussistano determinate condizioni di formazione (c.d. quadro di formazione comune).
Per la professione di odontoiatra gli articoli 41, 42 e 43 del d.lgs. 206 del 2007, nel prevedere il regime automatico di riconoscimento dettano, altresì, le condizioni di formazione perché possa darsi luogo a tale tipologia di riconoscimento.
Con riferimento al regime del riconoscimento automatico la Giurisprudenza, tra cui Consiglio di Stato, sez. III, 22 marzo 2022 n. 2084, richiamata in sede di appello cautelare, ha chiarito che “…il riconoscimento reciproco fra Stati membri rappresenti uno dei pilastri del Trattato UE, di cui anche la Direttiva 36/2005 è applicazione, e che pertanto ogni Stato membro è tenuto a riconoscere in via automatica il titolo rilasciato in altro Stato membro….Il consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, trae argomento anche dalla sentenza della Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pubblicata in data 7 dicembre 2018, richiamata dalla sentenza n. 4118/19 di questa Sezione, che ha espresso i seguenti principi:
- se uno Stato membro attesta che i titoli sono rilasciati in conformità alle condizioni minime di formazione di cui agli artt. 24 e 34 DIR 2005/36, ogni altro Stato membro è obbligato al riconoscimento automatico e incondizionato, nel senso che l’equipollenza dei titoli di formazione non può essere subordinata ad alcuna condizione ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva;
- allo Stato membro ospitante non residua alcun margine di discrezionalità, giacché i principi alla cui stregua il riconoscimento del titolo professionale deve avvenire sono direttamente fissati dalle Direttive;
- un sistema di riconoscimento automatico e incondizionato dei titoli di formazione quale quello previsto dall’art. 21 della direttiva 2005/36 sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione il contenuto della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare suddetto titolo;
- qualora un corso di studi soddisfi i requisiti di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36, ciò che può verificare l’autorità dello Stato membro che rilascia il titolo di formazione, le autorità dello Stato membro ospitante non possono negare il riconoscimento di tale titolo.”
4. Nel caso di specie la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del titolo in esame conseguito in Finlandia.
In buona sostanza, assume che la documentazione presentata sarebbe stata completa e che il Ministero non avrebbe tenuto in considerazione il certificato proveniente dal “National Supervisory Authority for Welfare and Health (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)”.
La censura appare infondata alla luce dell’istruttoria condotta dal Ministero e delle motivazioni poste a fondamento del diniego.
Invero la ricorrente ha allegato alla propria domanda un certificato denominato “certificate of current professional status”, e non anche il certificato denominato “Sosiaali – ja terveysalan lupa – ja valvontaviraston päätös käytännon palvelun hyväksymisestä/Beslut av Tillstånds – och tillsynsverket för social – och hälsovården om godkånnande av prakisk tjänstgöring” richiesto dal Ministero.
Ancora, risulta documentalmente provato che l’istante non fornito alcun riscontro né alla nota del 07.07.2023, con cui l’Amministrazione resistente aveva formulato richiesta di integrazione documentale, né al preavviso di diniego.
Né la documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso del precedente giudizio proveniente dalle autorità finlandesi è stata tradotta in lingua italiana.
Peraltro, la certificazione richiesta dall’Amministrazione - che avrebbe dovuto essere depositata contestualmente alla domanda e che non è mai stata trasmessa dalla sig.ra -OMISSIS- - è quella testualmente richiesta nell’allegato V.3 della Direttiva vigente.
Non sussistono pertanto i vizi di legittimità lamentati da parte ricorrente.
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente, che liquida forfetariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento\00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.