CASS
Sentenza 23 luglio 2024
Sentenza 23 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/07/2024, n. 30072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30072 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DI SI FF, nato a [...] il [...] Avverso la sentenza emessa in data 16/05/2023 dalla Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Antonio Rocco, che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/05/2023, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di DI DI FF, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il DI SI, a mezzo del difensore avv. Martino HI (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima Penale Sent. Sez. 3 Num. 30072 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 14/06/2024 dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto a seguito di remissione di querela e successiva accettazione. 4. Con memoria depositata il 13/05/2023, il difensore deduce violazione di legge per la tardività della produzione della querela, ritenuta inutilizzabile, violazione dell'art. 659 cod. pen. il rigetto del ricorso, segnalando altresì la mancanza delle altre querele e l'intervenuta accettazione di quella presentata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve convenirsi con la requisitoria del Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente, che assume rispetto ad ogni altra questione prospettata, l'intervenuta remissione di querela da parte di NT NI, e la successiva accettazione da parte dell'odierno ricorrenre. A seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Cartabia all'art. 659 cod. pen., anche quanto al regime di procedibilità, il reato ascritto al DI SI è estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. Da ciò consegue la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ascritto al DI SI, il quale deve essere condannato - in mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti - al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giugno 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Antonio Rocco, che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/05/2023, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 12/10/2021, nei confronti di DI DI FF, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il DI SI, a mezzo del difensore avv. Martino HI (che ha rinunciato al mandato prima dell'udienza), deducendo violazione di legge con riferimento alla mancata acquisizione della querela prima Penale Sent. Sez. 3 Num. 30072 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 14/06/2024 dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (peraltro rimessa dalla querelante, come da documentazione prodotta, in data 13/09/2023), nonché all'utilizzo a fini di prova della querela medesima. Si lamenta altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità, nonché vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto a seguito di remissione di querela e successiva accettazione. 4. Con memoria depositata il 13/05/2023, il difensore deduce violazione di legge per la tardività della produzione della querela, ritenuta inutilizzabile, violazione dell'art. 659 cod. pen. il rigetto del ricorso, segnalando altresì la mancanza delle altre querele e l'intervenuta accettazione di quella presentata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve convenirsi con la requisitoria del Procuratore Generale in ordine al rilievo assorbente, che assume rispetto ad ogni altra questione prospettata, l'intervenuta remissione di querela da parte di NT NI, e la successiva accettazione da parte dell'odierno ricorrenre. A seguito delle modifiche apportate dalla cd. riforma Cartabia all'art. 659 cod. pen., anche quanto al regime di procedibilità, il reato ascritto al DI SI è estinto per intervenuta remissione di querela ritualmente accettata. Da ciò consegue la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ascritto al DI SI, il quale deve essere condannato - in mancanza di allegazioni comprovanti un diverso accordo tra le parti - al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giugno 2024