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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1308 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
SS IC (C.F. C.F._2
e nata in [...] ) con Controparte_1 C.F._3
NE CA ( TINI CodiceFiscale_4
RA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/08/2024 con il quale e Parte_1 [...]
anno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale nei confronti del loro figlio , e per le relative questioni economiche, essendo il Per
medesimo maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge:
1) La sig.ra , in ragione della collocazione prevalente del figlio presso l'abitazione Controparte_1
paterna sita in Rimini (RN), via Augusto Daolio n. 30, contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a luglio 2025), verrà versata, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente sul conto corrente di identificato al Per
seguente iban: IT 34L 3608 1051 38222 6675 22685. Tale obbligo, che cesserà all'autosufficienza economica di , avrà comunque durata massima fino al compimento del suo ventottesimo anno di Per
età. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (versione del 09/08/2017 – doc. 12).
Entrambi i genitori, una volta concordata la spesa straordinaria anche direttamente con il figlio, anticiperanno ovvero rimborseranno tale spesa versando la propria quota (50% ciascuno) sul conto corrente del ragazzo.
Tale rimborso dovrà essere comunque preceduto dall'invio delle pezze giustificative da parte del genitore che ne ha la disponibilità come previsto dal protocollo anche ai fini delle detrazioni di legge.
2) Il sig. percepirà per intero l'ammontare dell'assegno unico universale attualmente erogato Pt_1
dall' in favore del figlio . CP_2 Per
3) Il sig. e la sig.ra entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, si Pt_1 CP_1
obbligano a estinguere i seguenti rapporti finanziari cointestati a spese compensate:
- libretto di risparmio postale ordinario n. 19550705;
- libretto di risparmio postale ordinario n. 4933414.
4) Le parti si danno atto di avere determinato il contributo materno al mantenimento di (p.to 1 del Per
presente ricorso) già tenendo in considerazione dei benefici economico/patrimoniali, noti alle parti, che deriveranno alla sig.ra dell'eredità materna di cui alla narrativa che precede. CP_1
pagina 2 di 3 Inoltre, i sigg.ri e si danno atto reciprocamente di aver provveduto fin d'ora al CP_1 Pt_1
mantenimento di entrambi i figli in maniera adeguata, di non avere pretese reciproche a titolo di arretrati sia per il contributo al mantenimento ordinario che straordinario per i figli;
in ogni caso dichiarano espressamente di non avere altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo e di avere risolto ogni questione fra loro pendente.
5) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma VIII, L. 31.12.2012 n. 247.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , si attengano alle condizioni concordi di cui in Per
narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
SS IC (C.F. C.F._2
e nata in [...] ) con Controparte_1 C.F._3
NE CA ( TINI CodiceFiscale_4
RA ( ) CodiceFiscale_5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 01/08/2024 con il quale e Parte_1 [...]
anno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale nei confronti del loro figlio , e per le relative questioni economiche, essendo il Per
medesimo maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge:
1) La sig.ra , in ragione della collocazione prevalente del figlio presso l'abitazione Controparte_1
paterna sita in Rimini (RN), via Augusto Daolio n. 30, contribuirà al mantenimento del figlio mediante la corresponsione della somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Tale somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a luglio 2025), verrà versata, entro il giorno 10 di ogni mese, direttamente sul conto corrente di identificato al Per
seguente iban: IT 34L 3608 1051 38222 6675 22685. Tale obbligo, che cesserà all'autosufficienza economica di , avrà comunque durata massima fino al compimento del suo ventottesimo anno di Per
età. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno e saranno disciplinate secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna (versione del 09/08/2017 – doc. 12).
Entrambi i genitori, una volta concordata la spesa straordinaria anche direttamente con il figlio, anticiperanno ovvero rimborseranno tale spesa versando la propria quota (50% ciascuno) sul conto corrente del ragazzo.
Tale rimborso dovrà essere comunque preceduto dall'invio delle pezze giustificative da parte del genitore che ne ha la disponibilità come previsto dal protocollo anche ai fini delle detrazioni di legge.
2) Il sig. percepirà per intero l'ammontare dell'assegno unico universale attualmente erogato Pt_1
dall' in favore del figlio . CP_2 Per
3) Il sig. e la sig.ra entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, si Pt_1 CP_1
obbligano a estinguere i seguenti rapporti finanziari cointestati a spese compensate:
- libretto di risparmio postale ordinario n. 19550705;
- libretto di risparmio postale ordinario n. 4933414.
4) Le parti si danno atto di avere determinato il contributo materno al mantenimento di (p.to 1 del Per
presente ricorso) già tenendo in considerazione dei benefici economico/patrimoniali, noti alle parti, che deriveranno alla sig.ra dell'eredità materna di cui alla narrativa che precede. CP_1
pagina 2 di 3 Inoltre, i sigg.ri e si danno atto reciprocamente di aver provveduto fin d'ora al CP_1 Pt_1
mantenimento di entrambi i figli in maniera adeguata, di non avere pretese reciproche a titolo di arretrati sia per il contributo al mantenimento ordinario che straordinario per i figli;
in ogni caso dichiarano espressamente di non avere altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione o titolo e di avere risolto ogni questione fra loro pendente.
5) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma VIII, L. 31.12.2012 n. 247.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio , si attengano alle condizioni concordi di cui in Per
narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3