CASS
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 23483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23483 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IC NI, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Patarnello, che ha chiesto l'annullan.ento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione emetteva, inaudita altera parte, un decreto di correzione di errore materiale relativo al decreto di confisca in precedenza emesso nei confronti di IC NI. In particolare, la correzione concerneva l'indicazione di un immobile oggetto di confisca che, nel provvedimento originario, VA indicato come insistente al Penale Sent. Sez. 6 Num. 23483 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 11/04/2025 solo piano terra, mentre all'esito della correzione si specificava che la misura reale aveva ad oggetto anche il primo e secondo piano. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale censura la nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, eccependo che la stessa era stata adottata inaudita altera parte, nonostante fosse evidente l'interesse del ricorrente a partecipare, posto che con il provvedimento impugnato l'oggetto della confisca era stato modificato, ricomprendendosi anche due piani dell'immobile sito in Liveri, Via S.Maria 14/16 che in precedenza non erano stati attinti dalla misura ablativa. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN IhIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente lamenta la violazione della procedura camerale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'uTore materiale, non avendo ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il motivo è fondato, dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cfod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez.4, n. 8612 dell'8/2/2022, Rv. 282933; Sez.3, n. 36350 del 23/3/2015, Rv. 265638). La necessità dell'avviso all'interessato non è neppure esclusa dal fatto che la correzione riguarda un bene già definitivamente confiscato, posto che l'oggetto dell'ordinanza era proprio l'esatta individuazione Idei bene, sussistendo l'interesse del ricorrente a interloquire in ordine al se la procedura abbia natura di mera correzione di errore materiale o comporti una modifica dell'oggetto del provvedimento di confisca. Tale questione, pur avendo un'obiettiva rilevanza, richiedeva necessariamente il contraddittorio con la parte interessata, dovendosi verificare se sulla base del provvedimento di confisca fosse o meno possibile desumere che la misura avesse ad oggetto l'intero bene immobile sito in Liveri, Via S.Maria, n. 14/16, ovvero il solo piano terra dello stabile. Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, dovendosi nuovamente provvedere previa instaurazione del 2 Il Consigliere estensore contraddittorio con la parte interessata.
PQM
I Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 11 aprile 2025
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Patarnello, che ha chiesto l'annullan.ento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli - Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione emetteva, inaudita altera parte, un decreto di correzione di errore materiale relativo al decreto di confisca in precedenza emesso nei confronti di IC NI. In particolare, la correzione concerneva l'indicazione di un immobile oggetto di confisca che, nel provvedimento originario, VA indicato come insistente al Penale Sent. Sez. 6 Num. 23483 Anno 2025 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 11/04/2025 solo piano terra, mentre all'esito della correzione si specificava che la misura reale aveva ad oggetto anche il primo e secondo piano. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale censura la nullità dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, eccependo che la stessa era stata adottata inaudita altera parte, nonostante fosse evidente l'interesse del ricorrente a partecipare, posto che con il provvedimento impugnato l'oggetto della confisca era stato modificato, ricomprendendosi anche due piani dell'immobile sito in Liveri, Via S.Maria 14/16 che in precedenza non erano stati attinti dalla misura ablativa. 3. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN IhIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente lamenta la violazione della procedura camerale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. per la correzione dell'uTore materiale, non avendo ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Il motivo è fondato, dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cfod. proc. pen., il provvedimento di correzione di errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti (Sez.4, n. 8612 dell'8/2/2022, Rv. 282933; Sez.3, n. 36350 del 23/3/2015, Rv. 265638). La necessità dell'avviso all'interessato non è neppure esclusa dal fatto che la correzione riguarda un bene già definitivamente confiscato, posto che l'oggetto dell'ordinanza era proprio l'esatta individuazione Idei bene, sussistendo l'interesse del ricorrente a interloquire in ordine al se la procedura abbia natura di mera correzione di errore materiale o comporti una modifica dell'oggetto del provvedimento di confisca. Tale questione, pur avendo un'obiettiva rilevanza, richiedeva necessariamente il contraddittorio con la parte interessata, dovendosi verificare se sulla base del provvedimento di confisca fosse o meno possibile desumere che la misura avesse ad oggetto l'intero bene immobile sito in Liveri, Via S.Maria, n. 14/16, ovvero il solo piano terra dello stabile. Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, dovendosi nuovamente provvedere previa instaurazione del 2 Il Consigliere estensore contraddittorio con la parte interessata.
PQM
I Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso il 11 aprile 2025