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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1984 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, nata il [...], a [...] – Brasile, CP_1 Parte_1
, nato il [...], a [...] – Brasile, Parte_2
, nato il [...], a [...] – Brasile, Parte_3
, nata il [...], a [...] – Brasile, Parte_4
, nata il [...], a [...] – Brasile Parte_5 con l'avv. ALESSANDRO VERNICE;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“[…] accogliere la domanda dichiarando il possesso dalla nascita, a titolo originario, della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti e per l'effetto ordinare al
[...]
e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere a tutte le iscrizioni, CP_2
pag. 1 di 5 trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza di parti ricorrenti”.
Per la convenuta.
“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti.
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
(qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, per essere discendenti diretti di
[...]
, cittadino italiano, in particolare esponendo che: Persona_1
▪ , nato l'[...] a [...], ha acquisito la cittadinanza Persona_1 italiana in forza del Trattato di Saint Germain, come da dichiarazione rilasciata dallo stesso Comune di CE (doc. 3 ricorso), e successivamente è emigrato in Brasile;
▪ dal matrimonio, in Brasile, tra quest'ultimo e (doc. 4 ricorso) è nato CP_3
, il 03.03.1929 (doc. 5 ricorso); Persona_2
▪ nel 1952 si è naturalizzato brasiliano (doc. 6 ricorso), ossia Persona_1 successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio , Persona_2 il quale ha pertanto conservato la cittadinanza italiana trasmessagli dal padre;
▪ dal matrimonio tra e (doc. 7 ricorso) sono nati, il Persona_2 CP_4
30.05.1961, (doc. 9 ricorso) e, il 23.01.1964, Parte_2 Parte_6
(doc. 8 ricorso), odierni ricorrenti;
[...]
▪ dal matrimonio tra con (doc. 10 Parte_2 Parte_7 ricorso) sono nati, il 08.08.1989, (doc. 13 ricorso), il Parte_3
20.07.1992, (doc. 12 ricorso) e, il 20.04.1997, Parte_4 [...]
(doc. 11 ricorso), odierni ricorrenti. Parte_5
2. La domanda è fondata.
pag. 2 di 5 Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 2 a 13 ricorso).
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dal Comune di CE (doc. 3 ricorso) che l'ascendente italiano, , pur essendo nato e vissuto nei territori Persona_1 dell'attuale Trentino, già appartenuti all'Impero austro-ungarico, ha acquistato la cittadinanza italiana in forza del Trattato di Saint Germain, così trasmettendola, iure sanguinis, al figlio
. Quest'ultimo ha a sua volta tramesso la cittadinanza italiana ai suoi Persona_2 figli e , odierni ricorrenti. In seguito, Parte_2 Parte_6
ha ulteriormente tramesso la cittadinanza italiana ai suoi figli Parte_2 [...]
, e , odierni Parte_3 Parte_4 Parte_3 Pt_5 Parte_3 ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Conviene annotare che , essendo nato il [...], era già maggiore Persona_2
d'età (avendo già compiuto 21 anni) al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte del padre per effetto della sua naturalizzazione, concessa il 12.05.1952 (doc. 6 ricorso), sì che non si fa questione alcuna dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912 (a mente del quale “[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”).
Va altresì annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025, alla l. n. 91 del 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) del medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
[…]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il pag. 3 di 5 24.07.2023.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato CP_2
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova (docc. 14, 15, 16 ricorso) che taluni di loro hanno cercato invano di presentare nel 2023, al Consolato generale d'Italia a San Paolo, tramite il sistema
“Prenot@mi”, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis.
Lo stesso qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e Controparte_5 caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992: da un recente accertamento disposto presso l' e i Consolati dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e CP_6 brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia
“un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al Consolato di San Paolo nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da pag. 4 di 5 equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento del diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti delle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1984 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da:
, nata il [...], a [...] – Brasile, CP_1 Parte_1
, nato il [...], a [...] – Brasile, Parte_2
, nato il [...], a [...] – Brasile, Parte_3
, nata il [...], a [...] – Brasile, Parte_4
, nata il [...], a [...] – Brasile Parte_5 con l'avv. ALESSANDRO VERNICE;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per l'attore.
“[…] accogliere la domanda dichiarando il possesso dalla nascita, a titolo originario, della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti e per l'effetto ordinare al
[...]
e per esso all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere a tutte le iscrizioni, CP_2
pag. 1 di 5 trascrizioni e annotazioni di legge, nel registro degli stati civili e della cittadinanza di parti ricorrenti”.
Per la convenuta.
“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti.
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
(qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, per essere discendenti diretti di
[...]
, cittadino italiano, in particolare esponendo che: Persona_1
▪ , nato l'[...] a [...], ha acquisito la cittadinanza Persona_1 italiana in forza del Trattato di Saint Germain, come da dichiarazione rilasciata dallo stesso Comune di CE (doc. 3 ricorso), e successivamente è emigrato in Brasile;
▪ dal matrimonio, in Brasile, tra quest'ultimo e (doc. 4 ricorso) è nato CP_3
, il 03.03.1929 (doc. 5 ricorso); Persona_2
▪ nel 1952 si è naturalizzato brasiliano (doc. 6 ricorso), ossia Persona_1 successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio , Persona_2 il quale ha pertanto conservato la cittadinanza italiana trasmessagli dal padre;
▪ dal matrimonio tra e (doc. 7 ricorso) sono nati, il Persona_2 CP_4
30.05.1961, (doc. 9 ricorso) e, il 23.01.1964, Parte_2 Parte_6
(doc. 8 ricorso), odierni ricorrenti;
[...]
▪ dal matrimonio tra con (doc. 10 Parte_2 Parte_7 ricorso) sono nati, il 08.08.1989, (doc. 13 ricorso), il Parte_3
20.07.1992, (doc. 12 ricorso) e, il 20.04.1997, Parte_4 [...]
(doc. 11 ricorso), odierni ricorrenti. Parte_5
2. La domanda è fondata.
pag. 2 di 5 Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 2 a 13 ricorso).
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dal Comune di CE (doc. 3 ricorso) che l'ascendente italiano, , pur essendo nato e vissuto nei territori Persona_1 dell'attuale Trentino, già appartenuti all'Impero austro-ungarico, ha acquistato la cittadinanza italiana in forza del Trattato di Saint Germain, così trasmettendola, iure sanguinis, al figlio
. Quest'ultimo ha a sua volta tramesso la cittadinanza italiana ai suoi Persona_2 figli e , odierni ricorrenti. In seguito, Parte_2 Parte_6
ha ulteriormente tramesso la cittadinanza italiana ai suoi figli Parte_2 [...]
, e , odierni Parte_3 Parte_4 Parte_3 Pt_5 Parte_3 ricorrenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Conviene annotare che , essendo nato il [...], era già maggiore Persona_2
d'età (avendo già compiuto 21 anni) al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte del padre per effetto della sua naturalizzazione, concessa il 12.05.1952 (doc. 6 ricorso), sì che non si fa questione alcuna dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912 (a mente del quale “[i] figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”).
Va altresì annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025, alla l. n. 91 del 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) del medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli
4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
[…]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il pag. 3 di 5 24.07.2023.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato CP_2
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova (docc. 14, 15, 16 ricorso) che taluni di loro hanno cercato invano di presentare nel 2023, al Consolato generale d'Italia a San Paolo, tramite il sistema
“Prenot@mi”, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis.
Lo stesso qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e Controparte_5 caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992: da un recente accertamento disposto presso l' e i Consolati dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e CP_6 brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia
“un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al Consolato di San Paolo nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da pag. 4 di 5 equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento del diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti delle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 8 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5